Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/01/2026, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01591/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12359/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12359 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Desmond Kipenge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, presentata dal ricorrente in data 20 luglio 2023 (prot. n. -OMISSIS-), nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, e nomina di un commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IC AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’interno sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Si lamenta in sintesi che, nonostante la presentazione dell’istanza suddetta in data 20 luglio 2023, l’Amministrazione non si è ancora definitivamente pronunciata, con conseguente violazione del termine di legge di 24 mesi previsto dall’art. art. 9 ter della legge n. 91/1992 per la conclusione del procedimento di cittadinanza.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio rappresentando di aver comunicato, con ministeriale del 17 giugno 2025, il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, essendo emersa sul conto del richiedente una notizia di reato del 19 luglio 2021 proveniente dalla Stazione dei Carabinieri di Camposampiero per il reato di cui all’art. art. 600 quater del codice penale (Detenzione materiale pedopornografico) e che a fronte di tale grave elemento ostativo al rilascio della cittadinanza, è stata richiesto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia di comunicare lo stato del procedimento penale pendente nei confronti dell’interessato, per poter dar corso al provvedimento del caso (cfr. istanze del Ministero dell’Interno inoltrate alla Procura in data 21 novembre 2025 e in data 10 dicembre 2025).
Ritiene pertanto l’Amministrazione che nella fattispecie non ricorra una situazione di silenzio rigetto, essendo l’istruttoria procedimentale ancora in atto.
Con memoria in data 10 gennaio 2016 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che nel caso di specie il termine per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza non è ancora scaduto, stante l’intervenuta proroga dello stesso giustificata dagli ulteriori incombenti istruttori disposti dall’Amministrazione, così come previsto dall’art. 9 ter della legge n. 91/1992, ai sensi del quale: “Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda” .
Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il nuovo e definitivo termine per la conclusione del procedimento in questione vada a scadere il 20 luglio 2026, a fronte dell’istanza di cittadinanza presentata in data 20 luglio 2023.
Non possono d’altra parte portare a diverse conclusioni le osservazioni prodotte dall’interessato in data 1° luglio 2025 in risposta al preavviso di diniego, le quali non precludono di certo all’Amministrazione - a fronte della mancata evasione delle richieste di informazioni circa l’esito del procedimento penale a carico dell’istante - di procedere alla proroga del termine di conclusione del procedimento di cittadinanza, trattandosi di eventualità specificatamente contemplata da norma di legge.
Non può del resto pretendersi che il Ministero dell’Interno si determini sulla sola base degli elementi forniti dall’istante e non anche sulla scorta di quelli reperibili d’ufficio, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, a cui devono essere improntati non soltanto i rapporti tra privati e p.a., ma anche quelli tra le stesse amministrazioni pubbliche.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Tenuto comunque conto dell’andamento complessivo della vicenda in esame, si rinvengono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NA RI, Presidente
IC AT, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC AT | NA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.