Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 178
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza del presupposto impositivo

    La Corte ha ritenuto provata l'inidoneità delle 19 unità immobiliari a produrre rifiuti, in quanto aree aperte, prive di arredi e utenze, destinate esclusivamente al ricovero di aeromobili, conformemente a quanto previsto dal regolamento comunale e dalla legge. Ha inoltre considerato che il Comune stesso aveva riconosciuto la non assoggettabilità di tali hangar per l'anno 2023.

  • Accolto
    Rideterminazione del tributo sui subalterni non contestati

    L'accoglimento della domanda principale sulla non debenza della TARI per le 19 unità immobiliari comporta l'annullamento dell'atto impugnato limitatamente a tali unità.

  • Accolto
    Violazione dell'istituto del cumulo giuridico da continuazione

    La Corte ha preso atto che la ricorrente ha provveduto alla definizione delle sanzioni con riferimento alle contestazioni non impugnate prima della presentazione del ricorso, e questa circostanza non è stata contestata dal Comune resistente.

  • Altro
    Compensazione delle spese di lite

    Considerata la natura della controversia e il fatto che l'accertamento impugnato è stato conseguenza della violazione dell'obbligo dichiarativo, sussistono le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 178
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 178
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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