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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
EG LORELLA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 400/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Argelato - Via Argelati, 4 40050 Argelato BO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 732/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: • in via principale, in relazione ai subalterni qui contestati, che voglia dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto impugnato, in quanto mancante del presupposto impositivo stesso oltreché totalmente infondato, in fatto ed in diritto, con conseguente rideterminazione del tributo unicamente sui subalterni non contestati e senza applicazione di sanzioni per intervenuta definizione delle stesse ai sensi dell'art. 17, comma 2, del DLgs. 472/97; • in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta principale, che voglia dichiarare illegittima l'irrogazione delle sanzioni per violazione degli artt. 12, comma 5, e 17, comma 2, del DLgs. 472/97; Il tutto con condanna del Comune di Argelato (BO) alla rifusione di spese ed onorari di causa ex art. 15 DLgs. 546/92”
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , come in atti rappresentata e difesa, ha proposto impugnazione avverso l'avviso di accertamento TARI 2019 emesso dal Comune di Argelato, con riferimento a 21 unità immobiliari utilizzate dalle ricorrente per scopi istituzionali. In particolare la ricorrente eccepisce la carenza del presupposto impositivo TARI per 19 unità, censite in cat. D/6 adibite ad hangar per il ricovero degli aeromobili dei soci;
si tratta di strutture aperte senza arredi ed utenze, ritenute non suscettibili di produrre rifiuti per la limitata presenza umana. Lo stesso regolamento comunale in materia di TARI, a parere della ricorrente, riconoscerebbe la non imponibilità di strutture come quelle oggetto di ricorso in quanto destinate all'esercizio dell'attività sportiva “che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”. Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, si eccepisce l'errata irrogazione delle sanzioni da parte del Comune che non ha applicato l'istituto del cumulo giuridico da continuazione, ex art. 12, comma 5, del DLgs. 472/1997, con conseguente determinazione della minore sanzione unica, nonostante la supposta violazione sia stata accertata per diverse annualità consecutive. In ogni caso la ricorrente precisa di aver provveduto, prima della scadenza del termine per la proposizione del ricorso a definire le sanzioni ex all'art. 17, comma 2, del DLgs. 472/97 limitatamente alla parte di tributo non contestato e riferito alle unità immobiliari subalterni 7 e 23 con superficie complessiva di 288 mq. (adibiti ad uffici e officina). Il Comune di Argelato non risulta costituito. La causa è stata discussa in pubblica udienza nella seduta del 5/12/2025 avanti al Giudice Monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e come tale meritevole di accoglimento. Innanzitutto va precisato che l'avviso di accertamento TARI 2019 è stato impugnato solo con riferimento alla debenza dell'imposta per 19 unità immobiliari su 21 accertate;
ne consegue che l'accoglimento del ricorso, e delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, comporta l'annullamento dell'atto impugnato limitatamente alla liquidazione della TARI per le 19 unità utilizzate come hangar –deposito aeromobili-. Ai sensi dell'articolo 1, comma 641, della legge 147/2013, la TARI è dovuta da chi possiede, occupa o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Non sono assoggettati al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presupposto dell'obbligazione tributaria è, dunque, la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall'effettiva produzione di esse. Spetta al contribuente dimostrare che un immobile non sia soggetto al pagamento della Tari o che goda di un'esenzione o a un trattamento agevolato, per la natura stessa dell'immobile o per il suo concreto utilizzo. In particolare ciò che deve essere dimostrato dal contribuente è la concreta ed oggettiva inidoneità delle aree a produrre rifiuti “per loro natura o per il particolare uso” e tale inidoneità deve essere riscontrabili da parte dell'amministrazione comunale. Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato lo stato dei luoghi e l'effettivo utilizzo degli stessi: si tratta (come da documentazione fotografica in atti) di aree aperte su due lati, prive di arredi e di allacciamenti per utenze, destinate esclusivamente a parcheggio di aeromobili da parte dei soci dell'associazione sportiva, “che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati” (art. 'art. 10 del “Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti – TARI” approvata con delibera del Consiglio Comunale di Argelato n. 31 del 20/12/2023). La concreta inidoneità alla produzione di rifiuti, condizione per la non assoggettabilità a TARI, delle 19 unità di cui si discute è stata positivamente accertata dallo stesso Comune di Argelato a seguito di un contraddittorio scaturito proprio a seguito della notifica degli avvii di accertamento per diverse annualità dal 2018 al 2020. Infatti, per l'anno 2023 il Comune (comunicazione 26/2/2024 in atti quale doc. 7 di parte ricorrente) ha assoggetto a tassazione solo tre unità (ricomprese nelle 21 di cui all'accertamento di cui si discute e non contestate dalla contribuente) aventi le caratteristiche di legge e regolamento, destinate a uffici, officine e attività ricreative;
è stata, invece, ritenuta la non assoggettabilità al tributo degli hangar (19 come precisato in ricorso). Da parte sua la contribuente ha provveduto alla regolarizzazione dell'aspetto dichiarativo. Quanto alle sanzioni irrogate con il provvedimento impugnato, si prende atto che la ricorrente ha provveduto, prima della presentazione del ricorso, alla definizione delle stesse con riferimento alle contestazioni non impugnate;
la circostanza, evidenziata fin dal primo atto introduttivo, non è stata contestata dal Comune resistente. Considerata la natura della controversia e la circostanza che l'accertamento impugnato è stato conseguenza della violazione dell'obbligo dichiarativo in capo alla contribuente, sussistono le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-accoglie il ricorso:
-compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2025. Il Giudice Monocratico Lorella Fregnani
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
EG LORELLA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 400/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Argelato - Via Argelati, 4 40050 Argelato BO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 732/2025 depositato il 09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: • in via principale, in relazione ai subalterni qui contestati, che voglia dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto impugnato, in quanto mancante del presupposto impositivo stesso oltreché totalmente infondato, in fatto ed in diritto, con conseguente rideterminazione del tributo unicamente sui subalterni non contestati e senza applicazione di sanzioni per intervenuta definizione delle stesse ai sensi dell'art. 17, comma 2, del DLgs. 472/97; • in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta principale, che voglia dichiarare illegittima l'irrogazione delle sanzioni per violazione degli artt. 12, comma 5, e 17, comma 2, del DLgs. 472/97; Il tutto con condanna del Comune di Argelato (BO) alla rifusione di spese ed onorari di causa ex art. 15 DLgs. 546/92”
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , come in atti rappresentata e difesa, ha proposto impugnazione avverso l'avviso di accertamento TARI 2019 emesso dal Comune di Argelato, con riferimento a 21 unità immobiliari utilizzate dalle ricorrente per scopi istituzionali. In particolare la ricorrente eccepisce la carenza del presupposto impositivo TARI per 19 unità, censite in cat. D/6 adibite ad hangar per il ricovero degli aeromobili dei soci;
si tratta di strutture aperte senza arredi ed utenze, ritenute non suscettibili di produrre rifiuti per la limitata presenza umana. Lo stesso regolamento comunale in materia di TARI, a parere della ricorrente, riconoscerebbe la non imponibilità di strutture come quelle oggetto di ricorso in quanto destinate all'esercizio dell'attività sportiva “che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”. Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, si eccepisce l'errata irrogazione delle sanzioni da parte del Comune che non ha applicato l'istituto del cumulo giuridico da continuazione, ex art. 12, comma 5, del DLgs. 472/1997, con conseguente determinazione della minore sanzione unica, nonostante la supposta violazione sia stata accertata per diverse annualità consecutive. In ogni caso la ricorrente precisa di aver provveduto, prima della scadenza del termine per la proposizione del ricorso a definire le sanzioni ex all'art. 17, comma 2, del DLgs. 472/97 limitatamente alla parte di tributo non contestato e riferito alle unità immobiliari subalterni 7 e 23 con superficie complessiva di 288 mq. (adibiti ad uffici e officina). Il Comune di Argelato non risulta costituito. La causa è stata discussa in pubblica udienza nella seduta del 5/12/2025 avanti al Giudice Monocratico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e come tale meritevole di accoglimento. Innanzitutto va precisato che l'avviso di accertamento TARI 2019 è stato impugnato solo con riferimento alla debenza dell'imposta per 19 unità immobiliari su 21 accertate;
ne consegue che l'accoglimento del ricorso, e delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, comporta l'annullamento dell'atto impugnato limitatamente alla liquidazione della TARI per le 19 unità utilizzate come hangar –deposito aeromobili-. Ai sensi dell'articolo 1, comma 641, della legge 147/2013, la TARI è dovuta da chi possiede, occupa o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Non sono assoggettati al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presupposto dell'obbligazione tributaria è, dunque, la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall'effettiva produzione di esse. Spetta al contribuente dimostrare che un immobile non sia soggetto al pagamento della Tari o che goda di un'esenzione o a un trattamento agevolato, per la natura stessa dell'immobile o per il suo concreto utilizzo. In particolare ciò che deve essere dimostrato dal contribuente è la concreta ed oggettiva inidoneità delle aree a produrre rifiuti “per loro natura o per il particolare uso” e tale inidoneità deve essere riscontrabili da parte dell'amministrazione comunale. Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato lo stato dei luoghi e l'effettivo utilizzo degli stessi: si tratta (come da documentazione fotografica in atti) di aree aperte su due lati, prive di arredi e di allacciamenti per utenze, destinate esclusivamente a parcheggio di aeromobili da parte dei soci dell'associazione sportiva, “che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati” (art. 'art. 10 del “Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti – TARI” approvata con delibera del Consiglio Comunale di Argelato n. 31 del 20/12/2023). La concreta inidoneità alla produzione di rifiuti, condizione per la non assoggettabilità a TARI, delle 19 unità di cui si discute è stata positivamente accertata dallo stesso Comune di Argelato a seguito di un contraddittorio scaturito proprio a seguito della notifica degli avvii di accertamento per diverse annualità dal 2018 al 2020. Infatti, per l'anno 2023 il Comune (comunicazione 26/2/2024 in atti quale doc. 7 di parte ricorrente) ha assoggetto a tassazione solo tre unità (ricomprese nelle 21 di cui all'accertamento di cui si discute e non contestate dalla contribuente) aventi le caratteristiche di legge e regolamento, destinate a uffici, officine e attività ricreative;
è stata, invece, ritenuta la non assoggettabilità al tributo degli hangar (19 come precisato in ricorso). Da parte sua la contribuente ha provveduto alla regolarizzazione dell'aspetto dichiarativo. Quanto alle sanzioni irrogate con il provvedimento impugnato, si prende atto che la ricorrente ha provveduto, prima della presentazione del ricorso, alla definizione delle stesse con riferimento alle contestazioni non impugnate;
la circostanza, evidenziata fin dal primo atto introduttivo, non è stata contestata dal Comune resistente. Considerata la natura della controversia e la circostanza che l'accertamento impugnato è stato conseguenza della violazione dell'obbligo dichiarativo in capo alla contribuente, sussistono le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-accoglie il ricorso:
-compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2025. Il Giudice Monocratico Lorella Fregnani