Ordinanza cautelare 7 dicembre 2017
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00240/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00494/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 494 del 2017, proposto da Medilab S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Maurizio Rencricca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti,
della delibera assunta dall’Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. n. 1 di Avezzano – Sulmona – L’Aquila in data 13.10.2017, recante il n. 1741, avente ad oggetto “ deliberazione n. 1417 del 10.8.2017, determinazioni ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 il Dott. IS BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 9.11.2017 e depositato in data 24.11.2017, Medilab S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale nei confronti Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano – L’Aquila – Sulmona al fine di sentir, previa sospensione degli effetti, annullare la delibera meglio emarginata in epigrafe.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha articolato i motivi ivi meglio enucleati.
In data 5.12.2017, Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. n. 1 di Avezzano-Sulmona-L ‘Aquila si è costituita in giudizio mediante una comparsa di stile.
Alla camera di consiglio del 6.12.2017, fissata per l’incidente cautelare, il Collegio ha respinto l’istanza di tal fatta, stante il difetto del periculum in mora .
In data 27.2.2026, parte ricorrente ha depositato in atti (senza notificarla) istanza di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo al Collegio di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, con contestuale compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite del giudizio.
All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis , c.p.a., in data 17.04.2026 e celebratasi da remoto, nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, alla luce della dichiarazione versata in atti, in data 27.2.2026, da parte ricorrente, si ricava, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse in capo a essa in ordine alla decisione della causa nel merito. Il Collegio deve quindi dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
La chiusura in rito del giudizio consente al Collegio di compensare integralmente, tra le parti, le relative spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE RO, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
IS BI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS BI | GE RO |
IL SEGRETARIO