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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2437/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marianna GALIOTO Presidente dott. Serena BACCOLINI Consigliere rel. dott. Ernesta OCCHIUTO Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2437/2024 promossa in grado d'appello
da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in viale Montenero n. 78, Milano, presso lo studio dell'avv. Carlo Mastrovito, che la rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLANTE
contro C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in corso Mazzini n. 3, Pavia, presso lo studio dell'avv. Luca Angeleri, che la rappresenta e difende come delega in atti. APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 692/2024 del Tribunale di Pavia pubblicata in data 12.04.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Parte_1 contrariis reiectis: in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Pavia – sezione III – pagina 1 di 10 Giudice Dott. Francesco Forcina - n. 692/2024 rep. 778/2024 pubblicata in data 12 aprile 2024, IN VIA PRINCIPALE, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
ANCORA IN VIA PRINCIPALE, rigettare le domande di perché infondate;
IN VIA CP_1
RICONVENZIONALE, previo accertamento del diritto di credito di Parte_1 nei confronti di per le causali indicate in atto, accertare e
[...] CP_1 dichiarare, ovvero pronunciare, l'intervenuta, integrale e/o parziale, compensazione con il credito di nella misura che risulterà in corso di causa, ovvero sino CP_1 alla concorrenza di euro 37.700,03; IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE, accertare e dichiarare il diritto di credito di al pagamento di Pt_1 Parte_1 euro 37.700,03, o la diversa somma che risulterà in corso di causa, e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento della somma di euro 37.700,03, oltre interessi ex d.lvo 231/02 dalla data del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, eventualmente disponendo la compensazione dei predetti importi con quelli di cui dovesse risultare creditrice nei confronti CP_1 di conseguentemente CONDANNARE in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme pagate da all'esito del giudizio di primo grado, nella misura di euro Parte_1
64.912,76, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi di legge dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”
per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, premesse CP_1 le declaratorie più favorevoli, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'interposto gravame ex art. 348bis c.p.c. per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via principale respingere l'appello avversario in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa, così confermando le statuizioni assunte con la sentenza gravata, e comunque assolvere l'appellata da ogni indebita pretesa. Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o conclusioni nuove proposte dalla controparte.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 28/2023, emesso su ricorso di il Tribunale di CP_1
Pavia ingiungeva a il pagamento della somma di euro Parte_1
44.794,33, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per forniture di pannelli in legno, come da fatture nn. 219 del 14/2/2022, 390 del 14/3/2022 e 428 del 21/3/2022. proponeva opposizione ex art. 645 cpc eccependo, in via Parte_1 preliminare, l'operatività dell'art. 1193 cod. civ. per intervenuti pagamenti a favore dell'opposta; nel merito, chiedeva la revoca del provvedimento monitorio, il rigetto della pagina 2 di 10 domanda formulata dalla società opposta e, in via riconvenzionale, il riconoscimento di un proprio credito nei confronti della creditrice, da opporre in compensazione, fino alla concorrenza dell'importo ingiunto.
La società opponente, in fatto, allegava:
-le fatture n. 219 e n. 390 erano state pagate mentre per la fattura n. 428 residuava un credito di per euro 12.376,55; CP_1
-nell'ambito di un accordo transattivo intervenuto con in data 18 gennaio CP_1
2022, a causa di una fornitura di pannelli interessati da vizi e difetti, aveva riacquistato i beni dal proprio cliente Imab s.p.a., società alla quale li aveva a sua volta forniti, per poi rivenderli a CP_1
-parte dei pannelli non erano stati lavorati, mentre altra parte, non ancora quantificata al momento della sottoscrizione dell'accordo, erano già stati lavorati.
-i pannelli semilavorati, oggetto di contestazione, si trovavano presso la società Pantarei s.r.l. (terzista di Imab s.p.a.);
-in base all'accordo, quelli non lavorati venivano riacquistati da Imab s.p.a. per poi nuovamente essere rivenduti a sulla base di specifiche condizioni CP_1 economiche concordate mentre, per i pannelli semilavorati sopra indicati, l'analoga operazione prevista rinviava al successivo 21 gennaio 2022 l'indicazione, da parte dell'opposta, del luogo di destinazione dei beni da restituire, con impegno dell'opponente di fornire dettagli sui semilavorati;
-i semilavorati acquistati da Imab s.p.a. erano stati consegnati, come da indicazioni ricevute, presso la sede di (cfr. DDT 7242 del 9/2/2022 e 8265 del CP_1
14/2/2022);
-il riacquisto dei pannelli le aveva comportato un esborso di euro 37.700,03 (fattura n. 5639 del 28/2/2022);
-di avere emesso nei confronti di come da accordi, la fattura 45/0z del CP_1
20/4/2022 di pari importo;
aveva ricevuto la merce di cui alla fattura 45/0z, senza sollevare alcuna Controparte_1 contestazione.
Si costituiva in giudizio opponendosi integralmente alle deduzioni di CP_1 controparte. La società opposta contestava:
- l'assenza di prova circa l'effettiva riconsegna della merce oggetto della fattura 45/OZ (cfr. DDT nn. 7242 e 8256 – doc. 4 e 5);
- la tardività e l'inammissibilità delle contestazioni per vizi ex art. 1495 cod. civ., nonché la mancata prova che la denuncia dei vizi avanzata da Imab s.p.a. a
[...] si riferisse ai pannelli prodotti da Parte_1 CP_1
pagina 3 di 10 - la piena debenza delle somme azionate in via monitoria.
Il Giudice di primo grado dava corso alla prova testimoniale.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pavia rigettava l'opposizione ritenendo che:
- l'attività istruttoria avesse consentito di appurare l'intervenuto pagamento da parte di della somma di € 37.700,03 a Imab s.p.a. ma che, tuttavia, Parte_1
l'accordo del 18 gennaio 2022, richiamato da parte opponente, non contenesse un obbligo giuridicamente vincolante per all'acquisto dei pannelli depositati CP_1 presso il terzista Pantarei s.r.l. poiché “ nella scrittura del 18 gennaio 2022 viene soltanto definita la destinazione dei pannelli presenti presso Pantarei ma non viene specificato che i pannelli sarebbero stati pagati dalla Invero i rapporti CP_1 patrimoniali tra le parti sono espressamente definiti nella prima parte dell'accordo e si ritiene, per ragioni logiche, che se le parti avessero voluto che i pannelli presso la Pantarei sarebbero dovuti essere acquistati dall'opposta, lo avrebbero specificato come fatto per le altre attribuzioni patrimoniali. Pertanto, in relazione a questa parte l'opposizione deve essere rigettata” (sentenza impugnata pag. 4);
- l'eccezione di decadenza di contestare i vizi della merce ex art. 1495 cod. civ. fosse inammissibile, poiché l'opposta si era costituita tardivamente;
- l'opposizione non poteva essere accolta in difetto di prova del danno subito dall' opponente per i vizi delle forniture – “invero nelle stesse denunce di non conformità ricevute dai propri clienti viene operata una quantificazione dei danni subiti per i vizi dei pannelli alla quale sarebbe dovuto conseguire una nota di credito della
[...]
Tale emissione non è stata in alcun modo documentata e la relativa Parte_1 verificazione non è stata provata nemmeno con i testi” (sentenza impugnata pag. 5). Alla stregua di tali considerazioni, il Tribunale di Pavia confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente alla refusione delle spese processuali.
ha interposto appello affidato a tre motivi, così rubricati: Parte_1
1. Violazione e/o omessa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 167 comma 2 c.p.c., 1193 c.c., 1241c.c., 1243 c.c. e 1249 c.c. 2. Violazione e/ errata e/o omessa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 116 c.p.c., 2730 c.c., 1362 e ss c.c. 3. Violazione dell'art. 91 c.p.c., per l'erronea condanna alle spese processuali in favore della parte opposta. L'appellante ha insistito, in via principale, per la revoca del decreto ingiuntivo, per il rigetto delle richieste di e ha concluso per l'accoglimento di tutte le CP_1 domande proposte in primo grado, come in epigrafe riportate.
pagina 4 di 10 Si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis cpc e, nel merito, chiedendone il rigetto per infondatezza. Ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, con condanna di
[...]
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Depositati dalle parti le note e gli atti difensivi conclusivi nei termini concessi ex art. 352 cpc, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva, preliminarmente, come l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, reiterata da parte appellata con la precisazione delle conclusioni, debba ritenersi superata sin dal momento in cui questa Corte, all'esito della prima udienza, ha dato corso ordinario al giudizio, fissando udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 cpc.
Tanto premesso, relativamente ai motivi di appello si osserva quanto segue. I primi due motivi, in quanto avvinti da stretta connessione, meritano una trattazione unitaria. Con il primo motivo parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di compensazione e sulla domanda riconvenzionale, fondate, in tesi, su crediti vantati da nei confronti di precisando che “ Parte_1 CP_1 CP_1 vantasse al più un credito di euro 12.376,55, in luogo dei 44.794,33 euro richiesti”. L'appellante ha affermato che, con l'accordo del 18 gennaio 2022, si era impegnata a riacquistare dalla Imab s.p.a. i panelli semilavorati per un importo complessivo di euro 37.700,03 e a rivenderli a per lo stesso importo, emettendo apposita CP_1 fattura (n. 45/0z – cfr. sub doc. n. 6 appellante). A riguardo, ha contestato la contraddittorietà della linea Parte_1 difensiva di che - con gli atti difensivi depositati in primo grado - CP_1 aveva eccepito esclusivamente di non aver ricevuto i pannelli di cui all'accordo citato mentre, nel presente grado di giudizio, ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, senza considerare che con tale decisione si è dato atto che la documentazione di trasporto prodotta, in realtà, attestava che la destinazione dei pannelli era stata proprio la sede della società opposta. Ha proposto, altresì, domanda di risarcimento dei danni patiti per aver acquistato da pannelli viziati, come da contestazioni n. 48 e 49 del 22 e 27 aprile 2022 CP_1 per un importo complessivo di euro 7.094,30 (di cui euro1.982,00 oltre IVA, in relazione alla contestazione n. 48 e di euro 3.833,00 oltre IVA, per la contestazione n. 49
– cfr. sub doc.10 e 11 appellante). pagina 5 di 10 In replica, parte appellata ha negato di avere ricevuto le allegate denunce di vizi del materiale venduto e ha eccepito che non era stata prodotta in giudizio la documentazione fotografica indicata nell'atto di opposizione. Ha dedotto, inoltre, che non vi era prova di avere fornito i pannelli difettosi, eccependo, comunque, la decadenza per i vizi e negando di avere ricevuto la e-mail prodotta dall'appellante quale doc. sub. 10. Con il secondo motivo, parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Pavia ha ritenuto insussistente l'obbligo di di riacquistare i Controparte_1 pannelli semilavorati presso il terzista Pantarei s.r.l., nonostante l'ammissione contenuta nella comparsa di costituzione1 della stessa e la documentazione prodotta CP_1 in giudizio. In replica a questo motivo, l'opposta/appellata ha ribadito la linea difensiva sostenuta in primo grado.
I motivi, a giudizio della Corte, risultano parzialmente fondati per le ragioni che seguono. Con la richiesta monitoria la creditrice ha dato atto di far parte, con la società ingiunta, della stessa filiera (fornitura di pannelli di legno per mobili) e che
[...]
si avvaleva di pannelli di legno acquistati da per poi Parte_1 Controparte_1 rivenderli a terzi (cliente finale). Tra le parti, nel periodo ottobre/dicembre 2021, erano insorti problemi in relazione a forniture da parte di e relative a pannelli di legno rivenduti da CP_1 [...]
a Imab s.p.a. (cliente finale). Parte_1
I pannelli, in tesi, presentavano vizi, riconosciuti quando già i beni si trovavano presso la Pantarei s.r.l., società incaricata della semilavorazione. In data 18 gennaio 2022 le parti, con la scrittura privata prodotta, hanno definito le questioni insorte. In calce allo scritto è riportato: “Le partite contabili alla data del 31/12 e alla data del 31/1 saranno normalmente regolate tra le parti (€ 63.000,00 frutto di compensazione al 31/12/2021 e € 164.000,00 circa frutto di compensazione al 31/1/2022)”. Di tale accordo, nel ricorso ex art. 633 cpc, non era stata fatta menzione e la sua interpretazione ha rilievo nel giudizio di opposizione proposto da Parte_1
[...] L'opposta con la comparsa di costituzione, depositata avanti al Tribunale di Pavia, alla pag. 6 ha affermato: “Pertanto, sulla scorta di tale accordo avrebbe Parte_1 dovuto provvedere a riacquistare dalla Imab i pannelli semilavorati per un importo complessivo di euro 37.700,03, consegnarli (rivenderli) a ed emettere CP_1 contestuale fattura a fronte della predetta vendita”, così offrendo un'interpretazione del sopra citato accordo sostanzialmente coincidente con quella riportata dalla società opponente nell'atto introduttivo del giudizio ex art. 645 cpc. Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, ha modificato la linea CP_1 difensiva. Nell'atto difensivo è riportato “Tutti i rapporti tra e in relazione alle CP_1 Pt_1 forniture di cui ai DDT citati nella transazione 18.1.2022 e oggetto delle fatture azionate in via monitoria, sono stati definiti con il predetto accordo dando atto che una parte dei pannelli semilavorati, oggetto del reclamo (si dice nella transazione) e quindi dell'accordo, si trovavano presso Pantarei che li avrebbe restituiti a alla CP_1 destinazione dalla stessa indicata. È evidente che avendo transattivamente ed economicamente definito le parti ogni rapporto in ordine al materiale contestato,
si è fatta esclusivamente carico di ritirare quello ancora presente presso CP_1
Pantarei. Nulla di più e nulla di meno” (cfr. pag. 5 memoria istruttoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.). Nel presente grado ha ulteriormente dichiarato che tutti i rapporti intercorsi con la dovevano ritenersi conclusi con il successivo accordo Parte_1 transattivo del 29 marzo 2022, scrittura privata depositata in primo grado solo con memoria ex. art. 183 comma 6 n. 2 cpc. La produzione di tale secondo accordo è da ritenersi tardiva, poiché intervenuta solo con la seconda memoria istruttoria e senza che la circostanza in fatto fosse stata, quantomeno, allegata negli atti difensivi precedenti. In ogni caso, la Corte rileva che trattasi di atto meramente ricognitivo, che non offre ulteriori elementi di valutazione rispetto a quanto pattuito dalle parti in data 18 gennaio 2022. Con il secondo accordo, in definitiva, le parti si sono date reciprocamente atto di avere
“sistemato” quanto già in precedenza concordato, senza alcun riferimento ad eventuali partite ancora aperte o a somme di cui risultava debitrice. Pt_1 Parte_1
Il secondo accordo è successivo alla consegna della merce a (avvenuta in CP_1 data 9/2/2022 e 14/2/2022) e alla fattura emessa da Imab s.p.a. a Parte_1
(in data 28/2/2022). In termini condivisibili, dunque, il Giudice di primo grado non ha ritenuto di utilizzare il documento per la decisione.
pagina 7 di 10 Quanto all'allegato accordo di riacquisto dei pannelli semilavorati, parte appellante ha prodotto la fattura n. 5639 del 28/02/2022 di Imab s.p.a. (cfr. sub. doc. 3 appellante), pari ad un importo € 37.700,03, attestante il riacquisto da parte di Pt_1 CP_2 dei pannelli semilavorati, e i documenti di trasporto (DDT nn. 7242 e 8256 cfr. sub. doc. 4 e 5 appellante). I documenti indicano chiaramente che i beni erano destinati alla sede di e CP_1 la loro consegna in tale luogo trova riscontro nella dichiarazione dell'agente di trasporto2. La Corte rileva che con le iniziali difese sostenute avanti al Giudice di Controparte_1 primo grado ha accettato il contraddittorio sulla ricostruzione della vicenda offerta da parte dell'appellante per i prodotti semilavorati presso il terzista Pantarei s.r.l.3. In definitiva, il tenore letterale di quanto concordato, così come riportato nella parte finale della scrittura del 18 gennaio 2022 proprio in relazione ai semilavorati, consente alla Corte di affermare che tra le parti era intervenuto un impegno di massima da specificare in successi accordi, poi intercorsi nei termini sopra descritti. Tali conclusioni trovano riscontro nelle prove testimoniali assunte dal Giudice di primo grado in data 3/11/2023. Il teste , collaboratore della società debitrice incaricato delle Testimone_1 forniture dei clienti, ha confermato l'avvenuta consegna dei pannelli semilavorati presso la sede indicata dalla stessa in Cigognola (PV) e la circostanza che la CP_1 società aveva incaricato l'agenzia di trasporti “Bea Trasport S.r.l.”, che si era avvalsa della società di autotrasporti “Guerra Graziano S.r.l.”( doc. 36 appellante), di ritirare i pannelli semilavorati presso la sede di Imab s.p.a. – (cfr. sub. cap. 2 e 3 memoria istruttoria n. 2 di . Controparte_3
L'ulteriore questione sollevata dall'opponente relativamente all'imputazione dei pagamenti ex art. 1193 cod. civ. non consentono alla Corte ulteriori valutazione, poiché gli allegati pagamenti sono rimasti privi di riscontri nonostante le contestazioni sollevate da CP_1
Conclusivamente, deve ritenersi accertato il credito in favore dell'appellante (pari a euro 37.000,03), da opporre in compensazione alla pretesa creditoria azionata in sede monitoria dall'appellata. Deve, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno che
[...]
ha lamentato di aver subito a causa del riscontro di vizi e difformità su Parte_1 alcuni pannelli, oggetto di forniture successive, pari ad euro 1.982,00 oltre IVA per la prima fornitura e di euro 3.833,00 oltre IVA per la seconda fornitura (cfr. sub. doc. 10 e 11 appellante). Con le contestazioni 48 e 49, invero, l'appellante aveva comunicato alla la CP_1 fornitura di 82 pannelli “fuori squadro”, ovvero con dimensioni errate rispetto alla richiesta, e la non conformità di 342 pannelli, aventi uno spessore diverso da quello richiesto. La documentazione fotografica prodotta dall'appellante (sub. doc. 38 appellante) non è idonea a dimostrare la presenza degli allegati difetti, in quanto non perfettamente visibili. In ogni caso, l'appellante non ha allegato elementi che potessero specificamente provare il danno con riferimento al quantum richiesto. La domanda risarcitoria è, come rilevato dal Giudice di primo grado, carente di qualsiasi allegazione e prova in relazione ai fatti contestati, di cui non si può riscontrare la veridicità e, di conseguenza, accertarne gli eventuali effetti pregiudizievoli subiti dall'appellante.
Infine, il terzo motivo, relativo alla regolamentazione delle spese di lite, è assorbito nell'accoglimento parziale dei motivi che precedono.
In riforma della sentenza appellata, previa revoca del decreto ingiuntivo contestato e posto in compensazione l'accertato credito dell'appellante pari a euro 37.700,03,
[...] deve essere condannata al pagamento della minor somma di euro Parte_1
7.094,30 in favore di CP_1
In mancanza di specifiche deduzione delle parti, decorrono gli interessi commerciali ex d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura più recente (n. 428 del 21/3/2022 scadenza 31/3/2022), imputando il credito già corrisposto dall'appellante ai debiti più antichi ex art. 1193 comma 2 cod. civ.
Tanto premesso, occorre procedere alla nuova valutazione delle spese del giudizio di primo grado e alla regolamentazione delle spese del presente grado. Considerato l'esito complessivo della controversia, sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite per la quota di ½ e porre la restante quota a carico dell'appellante per entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 13/8/2022 n. 147. I compensi vengono determinati sulla base dei parametri medi dello scaglione dato dal valore della causa (€ 44.794,33) per tutte le fasi, con esclusione - per il secondo grado - di quella istruttoria, non tenutasi. pagina 9 di 10 Alla riforma della sentenza impugnata consegue ex art. 389 cpc, come richiesto dall'appellante, la condanna dell'appellata a restituire quanto ad essa già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Pavia n. 692/2024 pubblicata in data 12/4/2024, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, previa revoca del D.I. opposto, condanna al pagamento della somma di Parte_1 euro 7.094,30 in favore di , oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla data del CP_1
31.03.2022 sino al saldo.;
2. dispone per entrambi i gradi di giudizio la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà, condannando al pagamento in Parte_1 favore di della restante quota, quota liquidata in complessivi € 7.281,00 CP_1 per compensi, di cui € 3.808,00 per il primo grado e € 3.473,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge;
3. condanna l'appellata a restituire all'appellante CP_1 Parte_1 quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data dell'intervenuto pagamento sino al saldo. In Milano il 30/10/2025
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Marianna Galioto
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Sulla scorta di tale accordo avrebbe dovuto provvedere a riacquistare dalla Imab i pannelli Parte_1 semilavorati per un importo complessivo di euro 37.700,03, consegnarli (rivenderli) a ed emettere contestuale CP_1
.fattura a fronte della predetta vendita” (pag. 6 comparsa di costituzione primo grado). pagina 6 di 10 2 cfr. sub doc. 36 appellante. 3 “Pertanto, sulla scorta di tale accordo avrebbe dovuto provvedere a riacquistare dalla Imab i pannelli Parte_1 semilavorati per un importo complessivo di euro 37.700,03, consegnarli (rivenderli) a ed emettere contestuale CP_1 fattura a fronte della predetta vendita” (pag. 6 comparsa di costituzione in primo grado) pagina 8 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marianna GALIOTO Presidente dott. Serena BACCOLINI Consigliere rel. dott. Ernesta OCCHIUTO Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2437/2024 promossa in grado d'appello
da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in viale Montenero n. 78, Milano, presso lo studio dell'avv. Carlo Mastrovito, che la rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLANTE
contro C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in corso Mazzini n. 3, Pavia, presso lo studio dell'avv. Luca Angeleri, che la rappresenta e difende come delega in atti. APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 692/2024 del Tribunale di Pavia pubblicata in data 12.04.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Parte_1 contrariis reiectis: in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Pavia – sezione III – pagina 1 di 10 Giudice Dott. Francesco Forcina - n. 692/2024 rep. 778/2024 pubblicata in data 12 aprile 2024, IN VIA PRINCIPALE, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
ANCORA IN VIA PRINCIPALE, rigettare le domande di perché infondate;
IN VIA CP_1
RICONVENZIONALE, previo accertamento del diritto di credito di Parte_1 nei confronti di per le causali indicate in atto, accertare e
[...] CP_1 dichiarare, ovvero pronunciare, l'intervenuta, integrale e/o parziale, compensazione con il credito di nella misura che risulterà in corso di causa, ovvero sino CP_1 alla concorrenza di euro 37.700,03; IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE, accertare e dichiarare il diritto di credito di al pagamento di Pt_1 Parte_1 euro 37.700,03, o la diversa somma che risulterà in corso di causa, e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento della somma di euro 37.700,03, oltre interessi ex d.lvo 231/02 dalla data del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, eventualmente disponendo la compensazione dei predetti importi con quelli di cui dovesse risultare creditrice nei confronti CP_1 di conseguentemente CONDANNARE in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme pagate da all'esito del giudizio di primo grado, nella misura di euro Parte_1
64.912,76, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi di legge dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”
per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, premesse CP_1 le declaratorie più favorevoli, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'interposto gravame ex art. 348bis c.p.c. per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via principale respingere l'appello avversario in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa, così confermando le statuizioni assunte con la sentenza gravata, e comunque assolvere l'appellata da ogni indebita pretesa. Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o conclusioni nuove proposte dalla controparte.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 28/2023, emesso su ricorso di il Tribunale di CP_1
Pavia ingiungeva a il pagamento della somma di euro Parte_1
44.794,33, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per forniture di pannelli in legno, come da fatture nn. 219 del 14/2/2022, 390 del 14/3/2022 e 428 del 21/3/2022. proponeva opposizione ex art. 645 cpc eccependo, in via Parte_1 preliminare, l'operatività dell'art. 1193 cod. civ. per intervenuti pagamenti a favore dell'opposta; nel merito, chiedeva la revoca del provvedimento monitorio, il rigetto della pagina 2 di 10 domanda formulata dalla società opposta e, in via riconvenzionale, il riconoscimento di un proprio credito nei confronti della creditrice, da opporre in compensazione, fino alla concorrenza dell'importo ingiunto.
La società opponente, in fatto, allegava:
-le fatture n. 219 e n. 390 erano state pagate mentre per la fattura n. 428 residuava un credito di per euro 12.376,55; CP_1
-nell'ambito di un accordo transattivo intervenuto con in data 18 gennaio CP_1
2022, a causa di una fornitura di pannelli interessati da vizi e difetti, aveva riacquistato i beni dal proprio cliente Imab s.p.a., società alla quale li aveva a sua volta forniti, per poi rivenderli a CP_1
-parte dei pannelli non erano stati lavorati, mentre altra parte, non ancora quantificata al momento della sottoscrizione dell'accordo, erano già stati lavorati.
-i pannelli semilavorati, oggetto di contestazione, si trovavano presso la società Pantarei s.r.l. (terzista di Imab s.p.a.);
-in base all'accordo, quelli non lavorati venivano riacquistati da Imab s.p.a. per poi nuovamente essere rivenduti a sulla base di specifiche condizioni CP_1 economiche concordate mentre, per i pannelli semilavorati sopra indicati, l'analoga operazione prevista rinviava al successivo 21 gennaio 2022 l'indicazione, da parte dell'opposta, del luogo di destinazione dei beni da restituire, con impegno dell'opponente di fornire dettagli sui semilavorati;
-i semilavorati acquistati da Imab s.p.a. erano stati consegnati, come da indicazioni ricevute, presso la sede di (cfr. DDT 7242 del 9/2/2022 e 8265 del CP_1
14/2/2022);
-il riacquisto dei pannelli le aveva comportato un esborso di euro 37.700,03 (fattura n. 5639 del 28/2/2022);
-di avere emesso nei confronti di come da accordi, la fattura 45/0z del CP_1
20/4/2022 di pari importo;
aveva ricevuto la merce di cui alla fattura 45/0z, senza sollevare alcuna Controparte_1 contestazione.
Si costituiva in giudizio opponendosi integralmente alle deduzioni di CP_1 controparte. La società opposta contestava:
- l'assenza di prova circa l'effettiva riconsegna della merce oggetto della fattura 45/OZ (cfr. DDT nn. 7242 e 8256 – doc. 4 e 5);
- la tardività e l'inammissibilità delle contestazioni per vizi ex art. 1495 cod. civ., nonché la mancata prova che la denuncia dei vizi avanzata da Imab s.p.a. a
[...] si riferisse ai pannelli prodotti da Parte_1 CP_1
pagina 3 di 10 - la piena debenza delle somme azionate in via monitoria.
Il Giudice di primo grado dava corso alla prova testimoniale.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pavia rigettava l'opposizione ritenendo che:
- l'attività istruttoria avesse consentito di appurare l'intervenuto pagamento da parte di della somma di € 37.700,03 a Imab s.p.a. ma che, tuttavia, Parte_1
l'accordo del 18 gennaio 2022, richiamato da parte opponente, non contenesse un obbligo giuridicamente vincolante per all'acquisto dei pannelli depositati CP_1 presso il terzista Pantarei s.r.l. poiché “ nella scrittura del 18 gennaio 2022 viene soltanto definita la destinazione dei pannelli presenti presso Pantarei ma non viene specificato che i pannelli sarebbero stati pagati dalla Invero i rapporti CP_1 patrimoniali tra le parti sono espressamente definiti nella prima parte dell'accordo e si ritiene, per ragioni logiche, che se le parti avessero voluto che i pannelli presso la Pantarei sarebbero dovuti essere acquistati dall'opposta, lo avrebbero specificato come fatto per le altre attribuzioni patrimoniali. Pertanto, in relazione a questa parte l'opposizione deve essere rigettata” (sentenza impugnata pag. 4);
- l'eccezione di decadenza di contestare i vizi della merce ex art. 1495 cod. civ. fosse inammissibile, poiché l'opposta si era costituita tardivamente;
- l'opposizione non poteva essere accolta in difetto di prova del danno subito dall' opponente per i vizi delle forniture – “invero nelle stesse denunce di non conformità ricevute dai propri clienti viene operata una quantificazione dei danni subiti per i vizi dei pannelli alla quale sarebbe dovuto conseguire una nota di credito della
[...]
Tale emissione non è stata in alcun modo documentata e la relativa Parte_1 verificazione non è stata provata nemmeno con i testi” (sentenza impugnata pag. 5). Alla stregua di tali considerazioni, il Tribunale di Pavia confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente alla refusione delle spese processuali.
ha interposto appello affidato a tre motivi, così rubricati: Parte_1
1. Violazione e/o omessa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 167 comma 2 c.p.c., 1193 c.c., 1241c.c., 1243 c.c. e 1249 c.c. 2. Violazione e/ errata e/o omessa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 116 c.p.c., 2730 c.c., 1362 e ss c.c. 3. Violazione dell'art. 91 c.p.c., per l'erronea condanna alle spese processuali in favore della parte opposta. L'appellante ha insistito, in via principale, per la revoca del decreto ingiuntivo, per il rigetto delle richieste di e ha concluso per l'accoglimento di tutte le CP_1 domande proposte in primo grado, come in epigrafe riportate.
pagina 4 di 10 Si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis cpc e, nel merito, chiedendone il rigetto per infondatezza. Ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, con condanna di
[...]
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Depositati dalle parti le note e gli atti difensivi conclusivi nei termini concessi ex art. 352 cpc, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva, preliminarmente, come l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, reiterata da parte appellata con la precisazione delle conclusioni, debba ritenersi superata sin dal momento in cui questa Corte, all'esito della prima udienza, ha dato corso ordinario al giudizio, fissando udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 cpc.
Tanto premesso, relativamente ai motivi di appello si osserva quanto segue. I primi due motivi, in quanto avvinti da stretta connessione, meritano una trattazione unitaria. Con il primo motivo parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di compensazione e sulla domanda riconvenzionale, fondate, in tesi, su crediti vantati da nei confronti di precisando che “ Parte_1 CP_1 CP_1 vantasse al più un credito di euro 12.376,55, in luogo dei 44.794,33 euro richiesti”. L'appellante ha affermato che, con l'accordo del 18 gennaio 2022, si era impegnata a riacquistare dalla Imab s.p.a. i panelli semilavorati per un importo complessivo di euro 37.700,03 e a rivenderli a per lo stesso importo, emettendo apposita CP_1 fattura (n. 45/0z – cfr. sub doc. n. 6 appellante). A riguardo, ha contestato la contraddittorietà della linea Parte_1 difensiva di che - con gli atti difensivi depositati in primo grado - CP_1 aveva eccepito esclusivamente di non aver ricevuto i pannelli di cui all'accordo citato mentre, nel presente grado di giudizio, ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, senza considerare che con tale decisione si è dato atto che la documentazione di trasporto prodotta, in realtà, attestava che la destinazione dei pannelli era stata proprio la sede della società opposta. Ha proposto, altresì, domanda di risarcimento dei danni patiti per aver acquistato da pannelli viziati, come da contestazioni n. 48 e 49 del 22 e 27 aprile 2022 CP_1 per un importo complessivo di euro 7.094,30 (di cui euro1.982,00 oltre IVA, in relazione alla contestazione n. 48 e di euro 3.833,00 oltre IVA, per la contestazione n. 49
– cfr. sub doc.10 e 11 appellante). pagina 5 di 10 In replica, parte appellata ha negato di avere ricevuto le allegate denunce di vizi del materiale venduto e ha eccepito che non era stata prodotta in giudizio la documentazione fotografica indicata nell'atto di opposizione. Ha dedotto, inoltre, che non vi era prova di avere fornito i pannelli difettosi, eccependo, comunque, la decadenza per i vizi e negando di avere ricevuto la e-mail prodotta dall'appellante quale doc. sub. 10. Con il secondo motivo, parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Pavia ha ritenuto insussistente l'obbligo di di riacquistare i Controparte_1 pannelli semilavorati presso il terzista Pantarei s.r.l., nonostante l'ammissione contenuta nella comparsa di costituzione1 della stessa e la documentazione prodotta CP_1 in giudizio. In replica a questo motivo, l'opposta/appellata ha ribadito la linea difensiva sostenuta in primo grado.
I motivi, a giudizio della Corte, risultano parzialmente fondati per le ragioni che seguono. Con la richiesta monitoria la creditrice ha dato atto di far parte, con la società ingiunta, della stessa filiera (fornitura di pannelli di legno per mobili) e che
[...]
si avvaleva di pannelli di legno acquistati da per poi Parte_1 Controparte_1 rivenderli a terzi (cliente finale). Tra le parti, nel periodo ottobre/dicembre 2021, erano insorti problemi in relazione a forniture da parte di e relative a pannelli di legno rivenduti da CP_1 [...]
a Imab s.p.a. (cliente finale). Parte_1
I pannelli, in tesi, presentavano vizi, riconosciuti quando già i beni si trovavano presso la Pantarei s.r.l., società incaricata della semilavorazione. In data 18 gennaio 2022 le parti, con la scrittura privata prodotta, hanno definito le questioni insorte. In calce allo scritto è riportato: “Le partite contabili alla data del 31/12 e alla data del 31/1 saranno normalmente regolate tra le parti (€ 63.000,00 frutto di compensazione al 31/12/2021 e € 164.000,00 circa frutto di compensazione al 31/1/2022)”. Di tale accordo, nel ricorso ex art. 633 cpc, non era stata fatta menzione e la sua interpretazione ha rilievo nel giudizio di opposizione proposto da Parte_1
[...] L'opposta con la comparsa di costituzione, depositata avanti al Tribunale di Pavia, alla pag. 6 ha affermato: “Pertanto, sulla scorta di tale accordo avrebbe Parte_1 dovuto provvedere a riacquistare dalla Imab i pannelli semilavorati per un importo complessivo di euro 37.700,03, consegnarli (rivenderli) a ed emettere CP_1 contestuale fattura a fronte della predetta vendita”, così offrendo un'interpretazione del sopra citato accordo sostanzialmente coincidente con quella riportata dalla società opponente nell'atto introduttivo del giudizio ex art. 645 cpc. Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, ha modificato la linea CP_1 difensiva. Nell'atto difensivo è riportato “Tutti i rapporti tra e in relazione alle CP_1 Pt_1 forniture di cui ai DDT citati nella transazione 18.1.2022 e oggetto delle fatture azionate in via monitoria, sono stati definiti con il predetto accordo dando atto che una parte dei pannelli semilavorati, oggetto del reclamo (si dice nella transazione) e quindi dell'accordo, si trovavano presso Pantarei che li avrebbe restituiti a alla CP_1 destinazione dalla stessa indicata. È evidente che avendo transattivamente ed economicamente definito le parti ogni rapporto in ordine al materiale contestato,
si è fatta esclusivamente carico di ritirare quello ancora presente presso CP_1
Pantarei. Nulla di più e nulla di meno” (cfr. pag. 5 memoria istruttoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.). Nel presente grado ha ulteriormente dichiarato che tutti i rapporti intercorsi con la dovevano ritenersi conclusi con il successivo accordo Parte_1 transattivo del 29 marzo 2022, scrittura privata depositata in primo grado solo con memoria ex. art. 183 comma 6 n. 2 cpc. La produzione di tale secondo accordo è da ritenersi tardiva, poiché intervenuta solo con la seconda memoria istruttoria e senza che la circostanza in fatto fosse stata, quantomeno, allegata negli atti difensivi precedenti. In ogni caso, la Corte rileva che trattasi di atto meramente ricognitivo, che non offre ulteriori elementi di valutazione rispetto a quanto pattuito dalle parti in data 18 gennaio 2022. Con il secondo accordo, in definitiva, le parti si sono date reciprocamente atto di avere
“sistemato” quanto già in precedenza concordato, senza alcun riferimento ad eventuali partite ancora aperte o a somme di cui risultava debitrice. Pt_1 Parte_1
Il secondo accordo è successivo alla consegna della merce a (avvenuta in CP_1 data 9/2/2022 e 14/2/2022) e alla fattura emessa da Imab s.p.a. a Parte_1
(in data 28/2/2022). In termini condivisibili, dunque, il Giudice di primo grado non ha ritenuto di utilizzare il documento per la decisione.
pagina 7 di 10 Quanto all'allegato accordo di riacquisto dei pannelli semilavorati, parte appellante ha prodotto la fattura n. 5639 del 28/02/2022 di Imab s.p.a. (cfr. sub. doc. 3 appellante), pari ad un importo € 37.700,03, attestante il riacquisto da parte di Pt_1 CP_2 dei pannelli semilavorati, e i documenti di trasporto (DDT nn. 7242 e 8256 cfr. sub. doc. 4 e 5 appellante). I documenti indicano chiaramente che i beni erano destinati alla sede di e CP_1 la loro consegna in tale luogo trova riscontro nella dichiarazione dell'agente di trasporto2. La Corte rileva che con le iniziali difese sostenute avanti al Giudice di Controparte_1 primo grado ha accettato il contraddittorio sulla ricostruzione della vicenda offerta da parte dell'appellante per i prodotti semilavorati presso il terzista Pantarei s.r.l.3. In definitiva, il tenore letterale di quanto concordato, così come riportato nella parte finale della scrittura del 18 gennaio 2022 proprio in relazione ai semilavorati, consente alla Corte di affermare che tra le parti era intervenuto un impegno di massima da specificare in successi accordi, poi intercorsi nei termini sopra descritti. Tali conclusioni trovano riscontro nelle prove testimoniali assunte dal Giudice di primo grado in data 3/11/2023. Il teste , collaboratore della società debitrice incaricato delle Testimone_1 forniture dei clienti, ha confermato l'avvenuta consegna dei pannelli semilavorati presso la sede indicata dalla stessa in Cigognola (PV) e la circostanza che la CP_1 società aveva incaricato l'agenzia di trasporti “Bea Trasport S.r.l.”, che si era avvalsa della società di autotrasporti “Guerra Graziano S.r.l.”( doc. 36 appellante), di ritirare i pannelli semilavorati presso la sede di Imab s.p.a. – (cfr. sub. cap. 2 e 3 memoria istruttoria n. 2 di . Controparte_3
L'ulteriore questione sollevata dall'opponente relativamente all'imputazione dei pagamenti ex art. 1193 cod. civ. non consentono alla Corte ulteriori valutazione, poiché gli allegati pagamenti sono rimasti privi di riscontri nonostante le contestazioni sollevate da CP_1
Conclusivamente, deve ritenersi accertato il credito in favore dell'appellante (pari a euro 37.000,03), da opporre in compensazione alla pretesa creditoria azionata in sede monitoria dall'appellata. Deve, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno che
[...]
ha lamentato di aver subito a causa del riscontro di vizi e difformità su Parte_1 alcuni pannelli, oggetto di forniture successive, pari ad euro 1.982,00 oltre IVA per la prima fornitura e di euro 3.833,00 oltre IVA per la seconda fornitura (cfr. sub. doc. 10 e 11 appellante). Con le contestazioni 48 e 49, invero, l'appellante aveva comunicato alla la CP_1 fornitura di 82 pannelli “fuori squadro”, ovvero con dimensioni errate rispetto alla richiesta, e la non conformità di 342 pannelli, aventi uno spessore diverso da quello richiesto. La documentazione fotografica prodotta dall'appellante (sub. doc. 38 appellante) non è idonea a dimostrare la presenza degli allegati difetti, in quanto non perfettamente visibili. In ogni caso, l'appellante non ha allegato elementi che potessero specificamente provare il danno con riferimento al quantum richiesto. La domanda risarcitoria è, come rilevato dal Giudice di primo grado, carente di qualsiasi allegazione e prova in relazione ai fatti contestati, di cui non si può riscontrare la veridicità e, di conseguenza, accertarne gli eventuali effetti pregiudizievoli subiti dall'appellante.
Infine, il terzo motivo, relativo alla regolamentazione delle spese di lite, è assorbito nell'accoglimento parziale dei motivi che precedono.
In riforma della sentenza appellata, previa revoca del decreto ingiuntivo contestato e posto in compensazione l'accertato credito dell'appellante pari a euro 37.700,03,
[...] deve essere condannata al pagamento della minor somma di euro Parte_1
7.094,30 in favore di CP_1
In mancanza di specifiche deduzione delle parti, decorrono gli interessi commerciali ex d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura più recente (n. 428 del 21/3/2022 scadenza 31/3/2022), imputando il credito già corrisposto dall'appellante ai debiti più antichi ex art. 1193 comma 2 cod. civ.
Tanto premesso, occorre procedere alla nuova valutazione delle spese del giudizio di primo grado e alla regolamentazione delle spese del presente grado. Considerato l'esito complessivo della controversia, sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite per la quota di ½ e porre la restante quota a carico dell'appellante per entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 13/8/2022 n. 147. I compensi vengono determinati sulla base dei parametri medi dello scaglione dato dal valore della causa (€ 44.794,33) per tutte le fasi, con esclusione - per il secondo grado - di quella istruttoria, non tenutasi. pagina 9 di 10 Alla riforma della sentenza impugnata consegue ex art. 389 cpc, come richiesto dall'appellante, la condanna dell'appellata a restituire quanto ad essa già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Pavia n. 692/2024 pubblicata in data 12/4/2024, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, previa revoca del D.I. opposto, condanna al pagamento della somma di Parte_1 euro 7.094,30 in favore di , oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla data del CP_1
31.03.2022 sino al saldo.;
2. dispone per entrambi i gradi di giudizio la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà, condannando al pagamento in Parte_1 favore di della restante quota, quota liquidata in complessivi € 7.281,00 CP_1 per compensi, di cui € 3.808,00 per il primo grado e € 3.473,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge;
3. condanna l'appellata a restituire all'appellante CP_1 Parte_1 quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data dell'intervenuto pagamento sino al saldo. In Milano il 30/10/2025
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Marianna Galioto
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Sulla scorta di tale accordo avrebbe dovuto provvedere a riacquistare dalla Imab i pannelli Parte_1 semilavorati per un importo complessivo di euro 37.700,03, consegnarli (rivenderli) a ed emettere contestuale CP_1
.fattura a fronte della predetta vendita” (pag. 6 comparsa di costituzione primo grado). pagina 6 di 10 2 cfr. sub doc. 36 appellante. 3 “Pertanto, sulla scorta di tale accordo avrebbe dovuto provvedere a riacquistare dalla Imab i pannelli Parte_1 semilavorati per un importo complessivo di euro 37.700,03, consegnarli (rivenderli) a ed emettere contestuale CP_1 fattura a fronte della predetta vendita” (pag. 6 comparsa di costituzione in primo grado) pagina 8 di 10