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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 363/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
BIANCHI ACHILLE, TO
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2247/2022 depositato il 17/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trani - Via Tenente Luigi Morrico, 2 76125 Trani BT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 379/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 23/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 154 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante e Appellato: entrambe le parti chiedono dichiararsi la CMC con compensazione delle spese non avendo più interesse a coltivare il giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1, ex Istituto_1 DELLA PROVINCIA DI BARI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (in seguito anche semplicemente Ricorrente_1) proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento sopra indicato - con cui il Comune in intestazione aveva richiesto il pagamento dell'IMU per l'anno in epigrafe, sugli immobili di proprietà dell'Ente - ritenendo i propri immobili esentati, in base all'art. 13, comma 2, lett. b, D.L.201/2011 conv. in Legge 214/2011, per essere alloggi sociali. Si costituiva in giudizio il Comune che confutava le argomentazioni dell'Ricorrente_1 e chiedeva il rigetto del ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, con la sentenza impugnata, respingeva il ricorso proposto dall'Ricorrente_1 e provvedeva sulle spese. Con atto ritualmente depositato, previamente notificato all'ente locale, l'Ricorrente_1 ha proposto appello sostenendo la “nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 111 Costituzione, comma 6, dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art.118 Disp. Att. c.p.c., dell'art. 1, comma 2 dell'art. 36, comma 2, n.ri 2-4 D.Lgs n. 546/92 - Difetto di motivazione”, nonché l'“Illegittimità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. – Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”. Da ultimo contesta la sentenza in relazione alla condanna delle spese di lite. L'Ricorrente_1 ha concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'impugnata sentenza per non aver riconosciuto agli immobili in proprietà il diritto all'esenzione IMU;
dichiararsi illegittimo l'avviso di accertamento IMU impugnato, con vittoria di spese di lite.
Il Comune si è costituito in giudizio con propria memoria, contestando i motivi di appello. Ha concluso chiedendo di rigettare l'appello e di dichiarare fondata la pretesa tributaria, con vittoria di spese.
All'udienza odierna le parti concordemente hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, nel presente giudizio, non avendo più interesse a coltivarlo, in quanto il medesimo avviso di accertamento era già stato oggetto di separata impugnazione che aveva dato luogo al diverso giudizio contrassegnato dal numero 2263/2024, tuttora pendente innanzi alla stessa
Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia, dopo la riassunzione conseguente ad annullamento della precedente decisione di secondo grado.
La Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la concorde richiesta delle parti ed alla luce dell'evidente sussistenza di un duplice procedimento originato dalla impugnazione del medesimo avviso di accertamento, in epigrafe indicato, deve essere pronunziata l'estinzione del presente giudizio per sussistenza del ne bis in idem, essendo stato questo specifico giudizio inutilmente instaurato, avendo ad oggetto l'impugnazione dello stesso identico atto già oggetto di controversia nel precedente procedimento contrassegnato dal numero (in riassunzione)
2263/2024.
Stante la dichiarazione di estinzione le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria della Puglia – I Sezione - di Bari, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del giorno 15 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
(Dott. Achille Bianchi) (Dott. Michele Ancona)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
BIANCHI ACHILLE, TO
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2247/2022 depositato il 17/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trani - Via Tenente Luigi Morrico, 2 76125 Trani BT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 379/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 23/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 154 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante e Appellato: entrambe le parti chiedono dichiararsi la CMC con compensazione delle spese non avendo più interesse a coltivare il giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1, ex Istituto_1 DELLA PROVINCIA DI BARI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (in seguito anche semplicemente Ricorrente_1) proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento sopra indicato - con cui il Comune in intestazione aveva richiesto il pagamento dell'IMU per l'anno in epigrafe, sugli immobili di proprietà dell'Ente - ritenendo i propri immobili esentati, in base all'art. 13, comma 2, lett. b, D.L.201/2011 conv. in Legge 214/2011, per essere alloggi sociali. Si costituiva in giudizio il Comune che confutava le argomentazioni dell'Ricorrente_1 e chiedeva il rigetto del ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, con la sentenza impugnata, respingeva il ricorso proposto dall'Ricorrente_1 e provvedeva sulle spese. Con atto ritualmente depositato, previamente notificato all'ente locale, l'Ricorrente_1 ha proposto appello sostenendo la “nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 111 Costituzione, comma 6, dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art.118 Disp. Att. c.p.c., dell'art. 1, comma 2 dell'art. 36, comma 2, n.ri 2-4 D.Lgs n. 546/92 - Difetto di motivazione”, nonché l'“Illegittimità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. – Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”. Da ultimo contesta la sentenza in relazione alla condanna delle spese di lite. L'Ricorrente_1 ha concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'impugnata sentenza per non aver riconosciuto agli immobili in proprietà il diritto all'esenzione IMU;
dichiararsi illegittimo l'avviso di accertamento IMU impugnato, con vittoria di spese di lite.
Il Comune si è costituito in giudizio con propria memoria, contestando i motivi di appello. Ha concluso chiedendo di rigettare l'appello e di dichiarare fondata la pretesa tributaria, con vittoria di spese.
All'udienza odierna le parti concordemente hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, nel presente giudizio, non avendo più interesse a coltivarlo, in quanto il medesimo avviso di accertamento era già stato oggetto di separata impugnazione che aveva dato luogo al diverso giudizio contrassegnato dal numero 2263/2024, tuttora pendente innanzi alla stessa
Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia, dopo la riassunzione conseguente ad annullamento della precedente decisione di secondo grado.
La Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la concorde richiesta delle parti ed alla luce dell'evidente sussistenza di un duplice procedimento originato dalla impugnazione del medesimo avviso di accertamento, in epigrafe indicato, deve essere pronunziata l'estinzione del presente giudizio per sussistenza del ne bis in idem, essendo stato questo specifico giudizio inutilmente instaurato, avendo ad oggetto l'impugnazione dello stesso identico atto già oggetto di controversia nel precedente procedimento contrassegnato dal numero (in riassunzione)
2263/2024.
Stante la dichiarazione di estinzione le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria della Puglia – I Sezione - di Bari, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del giorno 15 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
(Dott. Achille Bianchi) (Dott. Michele Ancona)