Art. 17. Obblighi di trasparenza degli organismi 1. L'organismo rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:
a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
d) le generalita' e il curriculum del responsabile dell'organismo;
e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilita';
f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;
i) i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c);
l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;
m) il codice etico;
n) la tabella delle spese di mediazione, approvate dal responsabile del registro o, quando pertinente, la tabella di cui all'allegato A;
o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del decreto legislativo;
p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;
q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 5-quinquies del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 :
«Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione). - 1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.
2. Ai fini della valutazione di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualita' degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacita' e laboriosita' del magistrato.
3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
4. Il capo dell'ufficio giudiziario puo' promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con universita', ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.».
a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
d) le generalita' e il curriculum del responsabile dell'organismo;
e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilita';
f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;
i) i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c);
l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;
m) il codice etico;
n) la tabella delle spese di mediazione, approvate dal responsabile del registro o, quando pertinente, la tabella di cui all'allegato A;
o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del decreto legislativo;
p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;
q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 5-quinquies del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 :
«Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione). - 1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.
2. Ai fini della valutazione di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualita' degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacita' e laboriosita' del magistrato.
3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
4. Il capo dell'ufficio giudiziario puo' promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con universita', ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.».