Art. 5.
Alla copertura del maggiore onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 630 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura del maggiore onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 630 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.