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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 03.12.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., nella causa avente n. 2030/2024 R.G.;
causa pendente tra:
, C.F. , elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria alla via Nazionale n. 72/3 – Melito di Porto Salvo, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Iamonte, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Michela Scopelliti, sito in Reggio Calabria, via Bosco n. 4 – Pellaro;
OPPOSTO
E NEI CONFRONTI DI
, C.F. , P.IVA , con Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Reggio
Calabria, Viale Calabria n. 82, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio;
Controparte_3
[...]
[...
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
ONTUMACI
[...]
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente controversia origina dalla procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. R.G.E.
309/2022, promossa dalla società in danno del debitore sig. , Controparte_1 Parte_1 mediante pignoramento notificato il 18 febbraio 2022 nei confronti di , CP_2 Controparte_4
e . Controparte_5 Controparte_6 CP_3
Nel corso della procedura esecutiva, il debitore proponeva dapprima opposizione ex art. 615 c.p.c., deducendo l'impignorabilità parziale della pensione di vecchiaia erogata dall' e chiedendo il CP_2 ricalcolo della quota pignorabile.
Tale opposizione veniva rigettata dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 3 novembre 2023, che disponeva l'assegnazione delle somme accantonate e compensava le spese.
Successivamente, il debitore proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso la medesima ordinanza di assegnazione, deducendo la violazione dell'art. 545 c.p.c. per erronea determinazione della somma pignorabile e chiedendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento.
In particolare, l'opponente sosteneva che il Giudice dell'Esecuzione, nel calcolare la quota pignorabile, ha applicato il precedente limite di impignorabilità (pari all'assegno sociale aumentato della metà, circa € 695), mentre a seguito della modifica introdotta dal D.L. 115/2022 (c.d. Decreto
Aiuti-bis), convertito in L. 142/2022, l'art. 545, comma 7, c.p.c. prevede che le somme dovute a titolo di pensione non possano essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di € 1.000,00.
Con ordinanza del 5 luglio 2024, il G.E. accoglieva l'opposizione, sospendeva l'ordinanza di assegnazione e assegnava termine di 30 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 3 agosto 2024, l'attore introduceva il presente giudizio chiedendo:
• l'accertamento dell'impignorabilità assoluta della pensione sociale percepita dall' , in CP_2 quanto inferiore alla soglia di € 1.000,00 prevista dal novellato art. 545 c.p.c. (D.L. 115/2022
– Decreto Aiuti-bis);
• l'accertamento dell'impignorabilità assoluta della rendita;
CP_3
• la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta a seguito dell'ordinanza di assegnazione sospesa.
Si costituiva la convenuta eccependo in via preliminare l'improcedibilità del Controparte_1 giudizio per mancata notifica del ricorso ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio fissato dal G.E. (12 gennaio 2024), e nel merito contestando le doglianze attoree, sostenendo:
• la correttezza dell'ordinanza di assegnazione e delle trattenute operate dai terzi;
• l'applicabilità del nuovo limite di € 1.000,00 solo ai ratei successivi al 22 settembre 2022, senza ricalcolo retroattivo;
• il rigetto della richiesta di restituzione delle somme, da considerarsi acconto sul maggior residuo dovuto.
Si costituiva altresì , eccependo il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio, oltre alla condanna alle spese;
l' ha precisato che l'accantonamento sulla pensione è stato sospeso dal gennaio 2024 in CP_2 esecuzione del provvedimento del G.E. del 7 dicembre 2023.
Gli altri terzi pignorati ( , sono CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 rimasti contumaci.
§ 2. La prima udienza si è celebrata il 29.01.2025 in modalità cartolare.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. giusta ordinanza del 06.08.2025.
§ 3. Preliminarmente, occorre chiarire che il rimedio esperito rientra nell'alveo dell'art. 617, comma
2, c.p.c., con la conseguenza che è inibita a questo giudice l'adozione di provvedimenti ordinatori di natura esecutiva, quali l'ordine di svincolo delle somme.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28131/2022, ha precisato che l'opposizione agli atti esecutivi è un giudizio di impugnazione avente carattere meramente rescindente, volto cioè a incidere esclusivamente sull'atto del processo esecutivo impugnato, senza sostituirsi al giudice dell'esecuzione nella gestione della procedura.
Ne deriva che ogni adeguamento del processo esecutivo alla decisione sull'opposizione spetta indefettibilmente al giudice dell'esecuzione, il quale, in esito alla pronuncia sull'atto impugnato, deve adottare i provvedimenti necessari a conformare l'andamento della procedura.
Non è sistematicamente ammissibile, in sede di cognizione, un'eterodirezione del processo esecutivo mediante l'esercizio di poteri ordinatori che appartengono al giudice dell'esecuzione.
§ 4. Sulle eccezioni preliminari.
La convenuta ha eccepito l'improcedibilità del presente giudizio per il mancato rispetto del termine perentorio di notifica dell'atto di opposizione ex art. 617 c. 2 c.p.c.
La questione impone di verificare se nel caso di specie si sia realizzata quella violazione della struttura bifasica delle opposizioni esecutive che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, determina l'improcedibilità del giudizio di merito.
Sul punto, trova applicazione il principio di diritto affermato da Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2018,
n. 25170, secondo cui: "la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 2, art. 617 c.p.c., comma 2, e art. 618 c.p.c., nonché art. 619 c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti
a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e
l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena".
Da tale dictum emerge che la sanzione dell'improcedibilità opera solo quando la fase sommaria sia stata omessa o svolta in modo tale da impedire il contraddittorio e il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione.
Nel caso di specie, pur non avendo l'opponente rispettato il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto, il contraddittorio si è regolarmente instaurato nell'ambito del processo esecutivo.
Ciò risulta inequivocabilmente dal fatto che la convenuta è venuta a conoscenza del subprocedimento tramite comunicazione di Cancelleria (PEC del 4 luglio 2024 relativa alla sostituzione del Giudice) e ha partecipato attivamente alla fase di trattazione, depositando note scritte per l'udienza del 5 luglio
2024 e svolgendo difese nel merito.
Il Giudice dell'Esecuzione ha potuto esaminare l'opposizione, valutare le ragioni delle parti e pronunciare l'ordinanza del 5 luglio 2024 con cui ha accolto l'opposizione, sospeso l'ordinanza di assegnazione e assegnato il termine di 30 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, termine che l'attore ha rispettato.
La finalità pubblicistica della fase sommaria – consentire al giudice dell'esecuzione l'esercizio dei poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità del processo esecutivo – è stata dunque pienamente realizzata.
Non si è verificata quella situazione patologica in cui «l'omissione o l'irregolare svolgimento della fase sommaria, impedendo il contraddittorio e il preventivo esame dell'opposizione», determina l'improcedibilità del giudizio di merito.
L'eccezione deve pertanto essere rigettata, non ricorrendo nel caso di specie i presupposti per la declaratoria di improcedibilità individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
§ 4. 1. Sulla posizione dell' CP_2
L' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_2 L'eccezione non può essere accolta.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, "nei giudizi di opposizione esecutiva, sia all'esecuzione che agli atti esecutivi, relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzioni di sorta" (cfr. Cass 156/2023).
Nel caso di specie, l' ha certamente interesse all'accertamento della misura dell'assegnazione e CP_2 quindi della modifica coattiva, 'parte qua', della titolarità attiva del rapporto obbligatorio che lo vede soggetto passivo.
§ 5. La questione dei limiti di pignorabilità della pensione.
Il thema decidendum concerne la possibilità di applicare i nuovi limiti di impignorabilità delle pensioni, introdotti dal c.d. “Decreto Aiuti-bis” (D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142), alle procedure esecutive già pendenti al momento dell'entrata in vigore della novella.
L'art. 545, comma 7, c.p.c., come modificato dall'art. 21-bis del citato decreto, dispone che:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro».
La modifica normativa, entrata in vigore il 22 settembre 2022, ha innalzato il limite di impignorabilità a € 1.000,00, con applicazione generalizzata alle somme dovute a titolo di pensione.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che:
• il pignoramento è stato notificato il 18 febbraio 2022, quando era vigente il precedente limite;
• l'ordinanza di assegnazione è stata emessa il 3 novembre 2023, dunque successivamente alla modifica legislativa.
La questione centrale è, pertanto, se il nuovo limite di € 1.000,00 debba trovare applicazione anche alle procedure esecutive già iniziate prima della sua entrata in vigore, ma non ancora definite con provvedimento di assegnazione, e se tale applicazione comporti l'inefficacia parziale o totale del pignoramento ai sensi dell'art. 545, comma 9, c.p.c., con conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente assegnate.
In assenza di una disciplina transitoria, la disposizione novellata deve ritenersi applicabile anche alle procedure esecutive pendenti, in virtù del principio tempus regit actum.
Tale principio impone che la norma vigente al momento in cui il giudice è chiamato a compiere l'atto processuale – nella specie, l'ordinanza di assegnazione – regoli la decisione. Ne consegue che il limite di impignorabilità introdotto dall'art. 21-bis del D.L. 115/2022, pari al doppio dell'assegno sociale con minimo di € 1.000,00 opera come vincolo inderogabile nel momento in cui il Giudice dell'Esecuzione provvede all'assegnazione delle somme, indipendentemente dalla data di notifica del pignoramento.
Con riguardo al caso di specie, dalle risultanze processuali emerge che il debitore Parte_1
è titolare di pensione di vecchiaia n. 33024812, con rateo netto di € 690,67 per il mese di novembre
2023.
L'importo mensile netto della pensione, pari ad euro 690,67 risulta inferiore al limite minimo di €
1.000,00 stabilito dall'art. 545, comma 7, c.p.c. come modificato dal decreto aiuti bis.
Ne consegue che, applicando il nuovo limite, il rateo pensionistico percepito dall'opponente è integralmente impignorabile, sicché il pignoramento e la conseguente ordinanza di assegnazione risultano in contrasto con il disposto normativo e devono essere dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 545, comma 9, c.p.c.
§ 6. Quanto alla rendita , l'art. 110 del D.P.R. 1124/1965 stabilisce l'assoluta impignorabilità CP_3 delle indennità corrisposte in seguito ad infortuni sul lavoro o malattie professionali, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
Le eccezioni previste dall'art. 110 D.P.R. 1124/1965 riguardano solo:
• le spese di giudizio relative a controversie sulla rendita, con condanna passata in giudicato;
• i crediti alimentari dovuti per legge, come chiarito dalla Corte Cost. n. 572/1989, nei limiti del quinto e solo sulla parte eccedente il minimo vitale.
Nel caso di specie, trattandosi di credito ordinario per prestazioni commerciali, non ricorre alcuna di queste ipotesi, sicché la rendita è assolutamente impignorabile. CP_3
Tuttavia, nulla quaestio sul punto, poiché il pignoramento presso terzi è fattispecie complessa che si perfeziona con la dichiarazione del terzo, e nel caso concreto l' ha reso dichiarazione negativa, CP_3 escludendo la sussistenza di somme pignorabili.
§ 7. Quanto alla domanda di restituzione delle somme eventualmente incamerate dalla convenuta,
l'attore non ha fornito elementi probatori sufficienti per la quantificazione dell'importo effettivamente versato al creditore procedente.
La domanda di restituzione deve pertanto essere rigettata per difetto di prova, rimanendo impregiudicata la facoltà dell'attore di agire in separata sede per la ripetizione dell'indebito, ove ne ricorrano i presupposti.
§ 8. In conclusione, l'opposizione va accolta, nei limiti di cui in motivazione, per l'accertata impignorabilità del credito pensionistico ai sensi dell'art. 545 c.p.c., con conseguente declaratoria di inefficacia dell'ordinanza di assegnazione impugnata limitatamente alla parte relativa alle somme pensionistiche erogate dall' . CP_2
Deve tuttavia precisarsi che l'ordinanza di assegnazione del 3 novembre 2023 riguarda anche l'assegnazione delle somme dichiarate da (€ 8,47), la cui pignorabilità non è oggetto di CP_4 contestazione nel presente giudizio.
Pertanto, l'ordinanza non può essere integralmente annullata, ma deve essere dichiarata inefficace limitatamente alla sola parte relativa all'assegnazione delle somme pensionistiche erogate dall' , CP_2 rimanendo valida ed efficace per la restante parte.
§ 9. Quanto alle spese processuali, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., poiché la questione dell'applicabilità del nuovo limite di impignorabilità alle procedure esecutive pendenti presenta profili di oggettiva incertezza interpretativa, in assenza di disciplina transitoria e per la novità della norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto
• DICHIARA L'INEFFICACIA dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 3 novembre
2023, limitatamente alla parte relativa all'assegnazione delle somme pensionistiche erogate dall' ; CP_2
• RIGETTA la domanda di restituzione delle somme per difetto di prova;
• COMPENSA le spese di lite.
Reggio Calabria, 09/12/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 03.12.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., nella causa avente n. 2030/2024 R.G.;
causa pendente tra:
, C.F. , elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria alla via Nazionale n. 72/3 – Melito di Porto Salvo, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Iamonte, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Michela Scopelliti, sito in Reggio Calabria, via Bosco n. 4 – Pellaro;
OPPOSTO
E NEI CONFRONTI DI
, C.F. , P.IVA , con Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Reggio
Calabria, Viale Calabria n. 82, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio;
Controparte_3
[...]
[...
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
ONTUMACI
[...]
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente controversia origina dalla procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. R.G.E.
309/2022, promossa dalla società in danno del debitore sig. , Controparte_1 Parte_1 mediante pignoramento notificato il 18 febbraio 2022 nei confronti di , CP_2 Controparte_4
e . Controparte_5 Controparte_6 CP_3
Nel corso della procedura esecutiva, il debitore proponeva dapprima opposizione ex art. 615 c.p.c., deducendo l'impignorabilità parziale della pensione di vecchiaia erogata dall' e chiedendo il CP_2 ricalcolo della quota pignorabile.
Tale opposizione veniva rigettata dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 3 novembre 2023, che disponeva l'assegnazione delle somme accantonate e compensava le spese.
Successivamente, il debitore proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso la medesima ordinanza di assegnazione, deducendo la violazione dell'art. 545 c.p.c. per erronea determinazione della somma pignorabile e chiedendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento.
In particolare, l'opponente sosteneva che il Giudice dell'Esecuzione, nel calcolare la quota pignorabile, ha applicato il precedente limite di impignorabilità (pari all'assegno sociale aumentato della metà, circa € 695), mentre a seguito della modifica introdotta dal D.L. 115/2022 (c.d. Decreto
Aiuti-bis), convertito in L. 142/2022, l'art. 545, comma 7, c.p.c. prevede che le somme dovute a titolo di pensione non possano essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di € 1.000,00.
Con ordinanza del 5 luglio 2024, il G.E. accoglieva l'opposizione, sospendeva l'ordinanza di assegnazione e assegnava termine di 30 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 3 agosto 2024, l'attore introduceva il presente giudizio chiedendo:
• l'accertamento dell'impignorabilità assoluta della pensione sociale percepita dall' , in CP_2 quanto inferiore alla soglia di € 1.000,00 prevista dal novellato art. 545 c.p.c. (D.L. 115/2022
– Decreto Aiuti-bis);
• l'accertamento dell'impignorabilità assoluta della rendita;
CP_3
• la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta a seguito dell'ordinanza di assegnazione sospesa.
Si costituiva la convenuta eccependo in via preliminare l'improcedibilità del Controparte_1 giudizio per mancata notifica del ricorso ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio fissato dal G.E. (12 gennaio 2024), e nel merito contestando le doglianze attoree, sostenendo:
• la correttezza dell'ordinanza di assegnazione e delle trattenute operate dai terzi;
• l'applicabilità del nuovo limite di € 1.000,00 solo ai ratei successivi al 22 settembre 2022, senza ricalcolo retroattivo;
• il rigetto della richiesta di restituzione delle somme, da considerarsi acconto sul maggior residuo dovuto.
Si costituiva altresì , eccependo il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio, oltre alla condanna alle spese;
l' ha precisato che l'accantonamento sulla pensione è stato sospeso dal gennaio 2024 in CP_2 esecuzione del provvedimento del G.E. del 7 dicembre 2023.
Gli altri terzi pignorati ( , sono CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 rimasti contumaci.
§ 2. La prima udienza si è celebrata il 29.01.2025 in modalità cartolare.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. giusta ordinanza del 06.08.2025.
§ 3. Preliminarmente, occorre chiarire che il rimedio esperito rientra nell'alveo dell'art. 617, comma
2, c.p.c., con la conseguenza che è inibita a questo giudice l'adozione di provvedimenti ordinatori di natura esecutiva, quali l'ordine di svincolo delle somme.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28131/2022, ha precisato che l'opposizione agli atti esecutivi è un giudizio di impugnazione avente carattere meramente rescindente, volto cioè a incidere esclusivamente sull'atto del processo esecutivo impugnato, senza sostituirsi al giudice dell'esecuzione nella gestione della procedura.
Ne deriva che ogni adeguamento del processo esecutivo alla decisione sull'opposizione spetta indefettibilmente al giudice dell'esecuzione, il quale, in esito alla pronuncia sull'atto impugnato, deve adottare i provvedimenti necessari a conformare l'andamento della procedura.
Non è sistematicamente ammissibile, in sede di cognizione, un'eterodirezione del processo esecutivo mediante l'esercizio di poteri ordinatori che appartengono al giudice dell'esecuzione.
§ 4. Sulle eccezioni preliminari.
La convenuta ha eccepito l'improcedibilità del presente giudizio per il mancato rispetto del termine perentorio di notifica dell'atto di opposizione ex art. 617 c. 2 c.p.c.
La questione impone di verificare se nel caso di specie si sia realizzata quella violazione della struttura bifasica delle opposizioni esecutive che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, determina l'improcedibilità del giudizio di merito.
Sul punto, trova applicazione il principio di diritto affermato da Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2018,
n. 25170, secondo cui: "la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 2, art. 617 c.p.c., comma 2, e art. 618 c.p.c., nonché art. 619 c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti
a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e
l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena".
Da tale dictum emerge che la sanzione dell'improcedibilità opera solo quando la fase sommaria sia stata omessa o svolta in modo tale da impedire il contraddittorio e il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione.
Nel caso di specie, pur non avendo l'opponente rispettato il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto, il contraddittorio si è regolarmente instaurato nell'ambito del processo esecutivo.
Ciò risulta inequivocabilmente dal fatto che la convenuta è venuta a conoscenza del subprocedimento tramite comunicazione di Cancelleria (PEC del 4 luglio 2024 relativa alla sostituzione del Giudice) e ha partecipato attivamente alla fase di trattazione, depositando note scritte per l'udienza del 5 luglio
2024 e svolgendo difese nel merito.
Il Giudice dell'Esecuzione ha potuto esaminare l'opposizione, valutare le ragioni delle parti e pronunciare l'ordinanza del 5 luglio 2024 con cui ha accolto l'opposizione, sospeso l'ordinanza di assegnazione e assegnato il termine di 30 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, termine che l'attore ha rispettato.
La finalità pubblicistica della fase sommaria – consentire al giudice dell'esecuzione l'esercizio dei poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità del processo esecutivo – è stata dunque pienamente realizzata.
Non si è verificata quella situazione patologica in cui «l'omissione o l'irregolare svolgimento della fase sommaria, impedendo il contraddittorio e il preventivo esame dell'opposizione», determina l'improcedibilità del giudizio di merito.
L'eccezione deve pertanto essere rigettata, non ricorrendo nel caso di specie i presupposti per la declaratoria di improcedibilità individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
§ 4. 1. Sulla posizione dell' CP_2
L' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_2 L'eccezione non può essere accolta.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, "nei giudizi di opposizione esecutiva, sia all'esecuzione che agli atti esecutivi, relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzioni di sorta" (cfr. Cass 156/2023).
Nel caso di specie, l' ha certamente interesse all'accertamento della misura dell'assegnazione e CP_2 quindi della modifica coattiva, 'parte qua', della titolarità attiva del rapporto obbligatorio che lo vede soggetto passivo.
§ 5. La questione dei limiti di pignorabilità della pensione.
Il thema decidendum concerne la possibilità di applicare i nuovi limiti di impignorabilità delle pensioni, introdotti dal c.d. “Decreto Aiuti-bis” (D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142), alle procedure esecutive già pendenti al momento dell'entrata in vigore della novella.
L'art. 545, comma 7, c.p.c., come modificato dall'art. 21-bis del citato decreto, dispone che:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro».
La modifica normativa, entrata in vigore il 22 settembre 2022, ha innalzato il limite di impignorabilità a € 1.000,00, con applicazione generalizzata alle somme dovute a titolo di pensione.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che:
• il pignoramento è stato notificato il 18 febbraio 2022, quando era vigente il precedente limite;
• l'ordinanza di assegnazione è stata emessa il 3 novembre 2023, dunque successivamente alla modifica legislativa.
La questione centrale è, pertanto, se il nuovo limite di € 1.000,00 debba trovare applicazione anche alle procedure esecutive già iniziate prima della sua entrata in vigore, ma non ancora definite con provvedimento di assegnazione, e se tale applicazione comporti l'inefficacia parziale o totale del pignoramento ai sensi dell'art. 545, comma 9, c.p.c., con conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente assegnate.
In assenza di una disciplina transitoria, la disposizione novellata deve ritenersi applicabile anche alle procedure esecutive pendenti, in virtù del principio tempus regit actum.
Tale principio impone che la norma vigente al momento in cui il giudice è chiamato a compiere l'atto processuale – nella specie, l'ordinanza di assegnazione – regoli la decisione. Ne consegue che il limite di impignorabilità introdotto dall'art. 21-bis del D.L. 115/2022, pari al doppio dell'assegno sociale con minimo di € 1.000,00 opera come vincolo inderogabile nel momento in cui il Giudice dell'Esecuzione provvede all'assegnazione delle somme, indipendentemente dalla data di notifica del pignoramento.
Con riguardo al caso di specie, dalle risultanze processuali emerge che il debitore Parte_1
è titolare di pensione di vecchiaia n. 33024812, con rateo netto di € 690,67 per il mese di novembre
2023.
L'importo mensile netto della pensione, pari ad euro 690,67 risulta inferiore al limite minimo di €
1.000,00 stabilito dall'art. 545, comma 7, c.p.c. come modificato dal decreto aiuti bis.
Ne consegue che, applicando il nuovo limite, il rateo pensionistico percepito dall'opponente è integralmente impignorabile, sicché il pignoramento e la conseguente ordinanza di assegnazione risultano in contrasto con il disposto normativo e devono essere dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 545, comma 9, c.p.c.
§ 6. Quanto alla rendita , l'art. 110 del D.P.R. 1124/1965 stabilisce l'assoluta impignorabilità CP_3 delle indennità corrisposte in seguito ad infortuni sul lavoro o malattie professionali, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
Le eccezioni previste dall'art. 110 D.P.R. 1124/1965 riguardano solo:
• le spese di giudizio relative a controversie sulla rendita, con condanna passata in giudicato;
• i crediti alimentari dovuti per legge, come chiarito dalla Corte Cost. n. 572/1989, nei limiti del quinto e solo sulla parte eccedente il minimo vitale.
Nel caso di specie, trattandosi di credito ordinario per prestazioni commerciali, non ricorre alcuna di queste ipotesi, sicché la rendita è assolutamente impignorabile. CP_3
Tuttavia, nulla quaestio sul punto, poiché il pignoramento presso terzi è fattispecie complessa che si perfeziona con la dichiarazione del terzo, e nel caso concreto l' ha reso dichiarazione negativa, CP_3 escludendo la sussistenza di somme pignorabili.
§ 7. Quanto alla domanda di restituzione delle somme eventualmente incamerate dalla convenuta,
l'attore non ha fornito elementi probatori sufficienti per la quantificazione dell'importo effettivamente versato al creditore procedente.
La domanda di restituzione deve pertanto essere rigettata per difetto di prova, rimanendo impregiudicata la facoltà dell'attore di agire in separata sede per la ripetizione dell'indebito, ove ne ricorrano i presupposti.
§ 8. In conclusione, l'opposizione va accolta, nei limiti di cui in motivazione, per l'accertata impignorabilità del credito pensionistico ai sensi dell'art. 545 c.p.c., con conseguente declaratoria di inefficacia dell'ordinanza di assegnazione impugnata limitatamente alla parte relativa alle somme pensionistiche erogate dall' . CP_2
Deve tuttavia precisarsi che l'ordinanza di assegnazione del 3 novembre 2023 riguarda anche l'assegnazione delle somme dichiarate da (€ 8,47), la cui pignorabilità non è oggetto di CP_4 contestazione nel presente giudizio.
Pertanto, l'ordinanza non può essere integralmente annullata, ma deve essere dichiarata inefficace limitatamente alla sola parte relativa all'assegnazione delle somme pensionistiche erogate dall' , CP_2 rimanendo valida ed efficace per la restante parte.
§ 9. Quanto alle spese processuali, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., poiché la questione dell'applicabilità del nuovo limite di impignorabilità alle procedure esecutive pendenti presenta profili di oggettiva incertezza interpretativa, in assenza di disciplina transitoria e per la novità della norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto
• DICHIARA L'INEFFICACIA dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 3 novembre
2023, limitatamente alla parte relativa all'assegnazione delle somme pensionistiche erogate dall' ; CP_2
• RIGETTA la domanda di restituzione delle somme per difetto di prova;
• COMPENSA le spese di lite.
Reggio Calabria, 09/12/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone