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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 31/10/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 551/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, nella persona del Giudice dott. Maurizio Drigani, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 551 / 2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Piccioli (C.F. ), ed elettivamente domiciliata come in atti C.F._2 telematici;
ATTRICE
contro
, , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
;
[...]
CONVENUTI - contumaci –
Oggetto: acquisto della proprietà per intervenuta usucapione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: 1) Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto, a favore della sig.ra Parte_1
(C.F. ), per intervenuta usucapione, della esclusiva piena proprietà: dei fondi C.F._1 iscritti al Catasto Terreni del Comune di Arcola (SP) al Foglio 13 mapp. 504, 505 e 508, come meglio
pag. 1 di 4 identificati nella perizia tecnica dell'ing. prodotta in atti al doc. n. 2. 2) Ordinare al Persona_1 competente Ufficio di Pubblicità Immobiliare (già Conservatoria dei RRII), di provvedere alla trascrizione della sentenza di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà del predetto bene immobile a favore della sig.ra (C.F. ). Con vittoria di Parte_1 C.F._1 spese e competenze professionali ai sensi del d.m. 55/2014, comprese spese forfettarie al 15%, cpa e iva se ed in quanto dovuta come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, depositato in data 2.04.2024, ha proposto domanda di acquisto Parte_1 per intervenuta usucapione della proprietà dei fondi iscritti al Catasto Terreni del Comune di Arcola
(SP) al Foglio 13 mappali 504, 505 e 508.
A sostegno della domanda ha evidenziato:
- di esser divenuta proprietaria, in data 5.03.2003, a seguito del decreto di trasferimento del
Tribunale della Spezia nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 5/92, dell'immobile ubicato in Arcola (SP), via Carpione n. 31 - località Romito Magra, censito al NCEU del comune di Arcola al Foglio 13, mappale 502, subalterno 5 (così individuato a seguito di avvenuta fusione in atti dal 27/05/1999 n. 3161.1/1992 dei precedenti subalterni 1‐2‐3‐4 del mappale 502, attualmente soppressi);
- che l'immobile era, ed è tutt'ora, interamente delimitato da una cinta muraria con unico accesso tramite il portone d'ingresso dell'abitazione principale;
- che nell'area delimitata dalla suddetta cinta muraria, oltre al mappale acquistato con l'atto di cui sopra, vi erano inclusi anche, per intero, i contigui mappali 504, 505 e 508 dello stesso
Foglio 13, Catasto Terreni, in tutta evidenza non indicati nel decreto di trasferimento esclusivamente per una mera dimenticanza/errore in sede di redazione della relazione peritale del CTU all'epoca incaricato dal Giudice dell'esecuzione, oggi solo formalmente intestati a terzi;
- di aver sempre utilizzato, sin dal suo acquisto (quindi da oltre vent'anni) e comportandosi come proprietaria, i fondi in questione, in specie non solo del fabbricato e dell'area pertinenziale corrispondente al mappale 502, ma anche dell'aia retrostante e del manufatto in muratura ad uso cantina, corrispondenti ai mappali 504, 505 e 508 dell'area antistante, inclusi nella cinta muraria.
È stata effettuata notifica ex art. 150 c.p.c. nei confronti di e di . Parte_2 CP_5
pag. 2 di 4 Successivamente, sono state depositate: i) rinuncia all'eredità di da parte dei Controparte_2 due figli e ) e da parte della moglie ); ii) Controparte_6 Controparte_7 Controparte_1 dichiarazione di successione e successiva integrazione di in favore dei figli CP_5 CP_3
e , con conseguente integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...] Controparte_4 CP_3
e .
[...] Controparte_4
I convenuti, pur ritualmente notificati, non si sono costituiti;
è stata quindi dichiarata la loro contumacia.
In data 29.4.2025 parte attrice ha depositato perizia tecnica di parte asseverata.
È stata svolta istruttoria, in particolare prova per testi.
In data 4.7.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive entro il 15.10.2025.
All'udienza del 30.10.2025, il procuratore di parte attrice ha discusso oralmente la causa e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
La domanda è fondata e va dunque accolta
Sussiste il diritto di parte attrice a vedersi attribuita – per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. – la proprietà dei fondi iscritti al Catasto Terreni del Comune di Arcola (SP) al Foglio 13 mappali 504, 505 e 508, in virtù del possesso continuato, pacifico e ininterrotto per oltre vent'anni, come emerso dall'istruttoria effettuata. È stato provato, al contempo, il completo disinteresse
(corroborato anche dalla mancata costituzione in giudizio) e il mancato utilizzo dei suddetti fondi da parte dei convenuti e/o dei suoi eredi e/o aventi causa.
Invero, i testi escussi hanno effettivamente confermato:
- di conoscere i luoghi di causa;
- che la casa dell'attrice ha un giardino (che include anche i mappali 504, 505 e 508, Foglio 13 del Catasto Terreni del Comune di Arcola, oggetto di causa) con una siepe/muro che lo delimita e a cui si può accedere solo passando dall'interno dell'abitazione della sig.ra Pt_1
- che l'attrice ha sempre provveduto alla cura e manutenzione del giardino, da almeno vent'anni;
- che all'interno del giardino vi è una cantina/magazzino accessibile solo dal giardino stesso;
- di non aver mai visto nei luoghi oggetto di causa i convenuti;
pag. 3 di 4 - che lo stato dei luoghi non è mutato nel tempo.
Inoltre, il perito di parte ha dato atto (e provveduto ad asseverare) che la proprietà che Parte_1 utilizza come propria, e facente parte dell'area esterna di pertinenza esclusiva del fabbricato di cui al mappale 502, è costituita non solo dall'area scoperta del mappale 502 ma anche dal mappale 504, 505
e 508 (mappale dove sorge il piccolo manufatto ad uso cantina).
Un tanto è sufficiente ai fini della prova dell'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.
Ogni altra questione assorbita o disattesa.
La trascrizione presso i competenti Registri Immobiliari segue di diritto la presente sentenza.
Le spese di lite, in considerazione della sostanziale non opposizione dei convenuti, che sono rimasti contumaci, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1 Parte_1 proprietaria per intervenuta usucapione della proprietà dei fondi iscritti al Catasto Terreni del Comune di Arcola (SP) al Foglio 13 mappali 504, 505 e 508;
2) la trascrizione presso i competenti Registri Immobiliari segue di diritto la presente sentenza;
3) spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
La Spezia, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott. Maurizio Drigani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, nella persona del Giudice dott. Maurizio Drigani, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 551 / 2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Piccioli (C.F. ), ed elettivamente domiciliata come in atti C.F._2 telematici;
ATTRICE
contro
, , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
;
[...]
CONVENUTI - contumaci –
Oggetto: acquisto della proprietà per intervenuta usucapione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: 1) Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto, a favore della sig.ra Parte_1
(C.F. ), per intervenuta usucapione, della esclusiva piena proprietà: dei fondi C.F._1 iscritti al Catasto Terreni del Comune di Arcola (SP) al Foglio 13 mapp. 504, 505 e 508, come meglio
pag. 1 di 4 identificati nella perizia tecnica dell'ing. prodotta in atti al doc. n. 2. 2) Ordinare al Persona_1 competente Ufficio di Pubblicità Immobiliare (già Conservatoria dei RRII), di provvedere alla trascrizione della sentenza di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà del predetto bene immobile a favore della sig.ra (C.F. ). Con vittoria di Parte_1 C.F._1 spese e competenze professionali ai sensi del d.m. 55/2014, comprese spese forfettarie al 15%, cpa e iva se ed in quanto dovuta come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, depositato in data 2.04.2024, ha proposto domanda di acquisto Parte_1 per intervenuta usucapione della proprietà dei fondi iscritti al Catasto Terreni del Comune di Arcola
(SP) al Foglio 13 mappali 504, 505 e 508.
A sostegno della domanda ha evidenziato:
- di esser divenuta proprietaria, in data 5.03.2003, a seguito del decreto di trasferimento del
Tribunale della Spezia nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 5/92, dell'immobile ubicato in Arcola (SP), via Carpione n. 31 - località Romito Magra, censito al NCEU del comune di Arcola al Foglio 13, mappale 502, subalterno 5 (così individuato a seguito di avvenuta fusione in atti dal 27/05/1999 n. 3161.1/1992 dei precedenti subalterni 1‐2‐3‐4 del mappale 502, attualmente soppressi);
- che l'immobile era, ed è tutt'ora, interamente delimitato da una cinta muraria con unico accesso tramite il portone d'ingresso dell'abitazione principale;
- che nell'area delimitata dalla suddetta cinta muraria, oltre al mappale acquistato con l'atto di cui sopra, vi erano inclusi anche, per intero, i contigui mappali 504, 505 e 508 dello stesso
Foglio 13, Catasto Terreni, in tutta evidenza non indicati nel decreto di trasferimento esclusivamente per una mera dimenticanza/errore in sede di redazione della relazione peritale del CTU all'epoca incaricato dal Giudice dell'esecuzione, oggi solo formalmente intestati a terzi;
- di aver sempre utilizzato, sin dal suo acquisto (quindi da oltre vent'anni) e comportandosi come proprietaria, i fondi in questione, in specie non solo del fabbricato e dell'area pertinenziale corrispondente al mappale 502, ma anche dell'aia retrostante e del manufatto in muratura ad uso cantina, corrispondenti ai mappali 504, 505 e 508 dell'area antistante, inclusi nella cinta muraria.
È stata effettuata notifica ex art. 150 c.p.c. nei confronti di e di . Parte_2 CP_5
pag. 2 di 4 Successivamente, sono state depositate: i) rinuncia all'eredità di da parte dei Controparte_2 due figli e ) e da parte della moglie ); ii) Controparte_6 Controparte_7 Controparte_1 dichiarazione di successione e successiva integrazione di in favore dei figli CP_5 CP_3
e , con conseguente integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...] Controparte_4 CP_3
e .
[...] Controparte_4
I convenuti, pur ritualmente notificati, non si sono costituiti;
è stata quindi dichiarata la loro contumacia.
In data 29.4.2025 parte attrice ha depositato perizia tecnica di parte asseverata.
È stata svolta istruttoria, in particolare prova per testi.
In data 4.7.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive entro il 15.10.2025.
All'udienza del 30.10.2025, il procuratore di parte attrice ha discusso oralmente la causa e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
La domanda è fondata e va dunque accolta
Sussiste il diritto di parte attrice a vedersi attribuita – per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. – la proprietà dei fondi iscritti al Catasto Terreni del Comune di Arcola (SP) al Foglio 13 mappali 504, 505 e 508, in virtù del possesso continuato, pacifico e ininterrotto per oltre vent'anni, come emerso dall'istruttoria effettuata. È stato provato, al contempo, il completo disinteresse
(corroborato anche dalla mancata costituzione in giudizio) e il mancato utilizzo dei suddetti fondi da parte dei convenuti e/o dei suoi eredi e/o aventi causa.
Invero, i testi escussi hanno effettivamente confermato:
- di conoscere i luoghi di causa;
- che la casa dell'attrice ha un giardino (che include anche i mappali 504, 505 e 508, Foglio 13 del Catasto Terreni del Comune di Arcola, oggetto di causa) con una siepe/muro che lo delimita e a cui si può accedere solo passando dall'interno dell'abitazione della sig.ra Pt_1
- che l'attrice ha sempre provveduto alla cura e manutenzione del giardino, da almeno vent'anni;
- che all'interno del giardino vi è una cantina/magazzino accessibile solo dal giardino stesso;
- di non aver mai visto nei luoghi oggetto di causa i convenuti;
pag. 3 di 4 - che lo stato dei luoghi non è mutato nel tempo.
Inoltre, il perito di parte ha dato atto (e provveduto ad asseverare) che la proprietà che Parte_1 utilizza come propria, e facente parte dell'area esterna di pertinenza esclusiva del fabbricato di cui al mappale 502, è costituita non solo dall'area scoperta del mappale 502 ma anche dal mappale 504, 505
e 508 (mappale dove sorge il piccolo manufatto ad uso cantina).
Un tanto è sufficiente ai fini della prova dell'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.
Ogni altra questione assorbita o disattesa.
La trascrizione presso i competenti Registri Immobiliari segue di diritto la presente sentenza.
Le spese di lite, in considerazione della sostanziale non opposizione dei convenuti, che sono rimasti contumaci, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1 Parte_1 proprietaria per intervenuta usucapione della proprietà dei fondi iscritti al Catasto Terreni del Comune di Arcola (SP) al Foglio 13 mappali 504, 505 e 508;
2) la trascrizione presso i competenti Registri Immobiliari segue di diritto la presente sentenza;
3) spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
La Spezia, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott. Maurizio Drigani
pag. 4 di 4