Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 2910/2024 + 3115/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 05/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nelle cause civili di I Grado iscritte agli n. r.g. 2910/2024 +3115/2024 promosse da:
(C.F./P.I. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell'avv. Giovanni Rinaldi, che la rappresenta e difende per procura in atti, insieme all'avv. Walter Miceli, all'avv.
Fabio Ganci e all'avv. Nicola Zampieri;
RICORRENTE
Contro
(C.F.: ) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: , , in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 CP_3
tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1,
c.p.c., dalla Dr.ssa Tecla Riverso, Dirigente del di e dalla Dr.ssa CP_4 CP_3
Chiara Coppolino, Funzionaria del , e dalla Dr.ssa Controparte_1
Elisa Cesaro, dipendente dello stesso , legalmente domiciliati presso l'Ambito CP_1
Territoriale di , Via Coazze n. 18; CP_3
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratto a termine – carta elettronica del docente – retribuzione professionale docente
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con separati ricorsi depositati in data 4/4/2024 e 10/04/2024 la ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della
1
La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a CP_1 disposizione dell'importo di € 2.000,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
La ricorrente ha inoltre esposto di aver lavorato, negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, in forza di contratti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 3, L 124/99 (c.d. supplenze brevi e saltuarie), per 255 giorni nell'a.s. 2020/2021 e 284 giorni nell'a.s. 2021/2022, senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili, 184,50 euro dal 01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001
Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, contestando la CP_1
configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
In merito alla retribuzione professionale docenti ha contestato la sussistenza del diritto per la docente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti, allegando l'esistenza di ragioni oggettive che escludono la percezione da parte dei supplenti brevi e saltuari del suddetto emolumento, e aderendo, in caso di soccombenza sul punto, ai conteggi di controparte.
All'udienza del 5.2.2025 è stata disposta la riunione delle cause iscritte ai nn.
3115/2024 e 2910/2024 R.G.L., attesa la connessione soggettiva e, parzialmente, oggettiva delle stesse.
1. La carta elettronica del docente
2 1.1 L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il
DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole
4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
La ricorrente documenta di aver lavorato:
nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 19.10.2020 al 30.6.2021,
nell'a.s. 2021/2022 in forza di supplenze brevi e saltuarie,
nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 13.9.2022 al 30.6.2023,
nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal 12.9.2023 al 30.6.2024.
Con riferimento agli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 le supplenze svolte legittimano senz'altro, in base alla giurisprudenza sopra richiamata, l'attribuzione della carta del docente.
È provato che la ricorrente sia rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche, perché incaricata di una supplenza per l'a.s. 2024/2025; alla ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
1.2 Per quanto riguarda l'a.s. 2021/2022 si osserva quanto segue.
Come si è detto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023 ha ritenuto comparabile alla prestazione resa dal personale di ruolo la supplenza annuale svolta ai sensi dei commi 1 e 2 della l. n. 124/1999.
Tale sentenza non si pronuncia, invece, sulle supplenze brevi, questione che esulava dal caso concreto affrontato.
4 La Corte d'Appello di Torino si è pronunciata con sentenza n. 497/2024 (che qui si intende integralmente richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c.), in senso positivo sulla questione della spettanza della Carta al docente che ha svolto supplenze brevi e saltuarie, quantificando inoltre in 180 giorni la durata minima dei giorni di servizio per l'anno scolastico, su stessa cattedra e stesso istituto.
Questo Giudice ritiene di aderire a tale indirizzo giurisprudenziale, ritenendo pertanto comparabile la prestazione lavorativa resa dalla ricorrente nell'a.s. 2021/2022 a quella svolta dal docente di ruolo o dal docente che abbia svolto una supplenza ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 l. n. 124/1999, in ragione della durata complessiva dei contratti, per ciascun anno scolastico.
Nel caso di specie, nell'anno scolastico in esame, la ricorrente ha lavorato su medesima cattedra e presso il medesimo istituto scolastico per una durata complessiva significativamente superiore ai 180 giorni annui, dal 20.9.2021 al 30.6.2022, sicché deve essere accertata la piena comparabilità della prestazione resa dalla ricorrente con quella resa dal docente di ruolo o dal supplente assunto ai sensi dell'art. 4 co. 1 o 2 l. n.
124/1999.
L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile alla CP_1
ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 2.000,00 corrispondente agli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
2. La retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, CCNL 15.3.2001
Parte ricorrente assume di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e chiede pertanto il riconoscimento di tale componente retributiva.
Con recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha statuito che “L'art.
7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed 8 educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il
5 successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
La domanda deve pertanto trovare accoglimento e poiché non vi sono contestazioni in merito all'importo dovuto (il ha condiviso infatti il conteggio Controparte_1
contenuto nel ricorso), l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 2.603,07 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella CP_1
misura liquidata in dispositivo con riferimento ai parametri minimi dello scaglione di valore, attesa la serialità del contenzioso.
Le spese sono liquidate unicamente con riferimento al primo dei due ricorsi iscritti a ruolo, sussistendo nel caso di specie un abusivo frazionamento della domanda (la retribuzione professionale docenti si riferisce ad un anno scolastico per il quale è stata altresì proposta, con separato ricorso, domanda di riconoscimento della carta del docente), senza che parte ricorrente abbia fornito idonea motivazione a giustificazione del frazionamento (Cass. civile sez. I, 22/03/2023, n. 8184).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto di , con riferimento agli aa.ss. 2020/21, Parte_1
2021/22, 2022/23 e 2023/24, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
2. condanna il a mettere a Controparte_1
disposizione di , per il tramite della carta elettronica del Parte_1 docente, la somma complessiva di € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna il a corrispondere a Controparte_1 Pt_1
6 a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, Parte_1
CCNL 15.3.2001 la somma lorda di € 2.603,07 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
4. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, con distrazione in solido in favore degli avv. Rinaldi,
Ganci, Miceli e Zampieri, dichiaratisi antistatari.
Torino, 05/02/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
7