Art. 33. (Personale dei provveditorati regionali) 1. A ciascun provveditorato regionale e' preposto un dirigente superiore amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con funzioni di provveditore regionale, dipendente gerarchicamente dal ((Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara)) .
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11 gennaio 1991
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23 giugno 2000
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