Articolo 33 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Articolo 32Articolo 34
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11 gennaio 1991
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23 giugno 2000
Art. 33. (Personale dei provveditorati regionali) 1. A ciascun provveditorato regionale e' preposto un dirigente superiore amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con funzioni di provveditore regionale, dipendente gerarchicamente dal ((Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara)) .
Entrata in vigore il 23 giugno 2000