Sentenza 1 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01028/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02305/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2305 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del decreto prot. nr. -OMISSIS-emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione, datato 25.09.2024, nella parte in cui ha decretato l’infermità sofferta dall’odierno ricorrente - “ -OMISSIS- ” - quale non dipendente da causa di servizio e, quindi per la medesima infermità, respinto l’istanza presentata ai fini dell’equo indennizzo;
- del parere nr. -OMISSIS- del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le Cause di Servizio, reso nell’adunanza nr.-OMISSIS-in cui ha considerato: “[…] – che non esistono al momento evidenza scientifiche circa la correlazione casuale tra infezione -OMISSIS-– che l’infermità -OMISSIS-NON PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di -OMISSIS- la cui eziologia, sebbene sconosciuta, viene tuttavia attribuita a fattori psicosomatici od immunologici, tutti comunque di natura costituzionale, sui quali nessuna azione dannosa può aver esercitato nel caso di specie il servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante […] ”;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa LE UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 19.11.2024 e depositato il 16.12.2024, il ricorrente Graduato Capo dell’Esercito Italiano, ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa del 25.09.2024, e il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 28.08.2024, con i quali l'infermità " -OMISSIS- " è stata giudicata non dipendente da causa di servizio, con conseguente diniego dell'equo indennizzo.
Espone in punto di fatto il ricorrente di avere partecipato dal 13 giugno 2018 al 6 dicembre 2018 alla Missione Internazionale di Pace "Joint Enterprise" in Kosovo. Durante tale impiego, sarebbe stato esposto a un ambiente operativo contaminato, a causa dei pregressi bombardamenti con munizionamenti all'uranio impoverito, senza l'ausilio di adeguati dispositivi di protezione individuale, con conseguente inalazione e ingestione di polveri sottili. A ciò si aggiungerebbe il consumo di acqua e cibi approvvigionati localmente, potenzialmente contaminati. Il ricorrente richiama a supporto studi scientifici, i quali evidenziano come le esplosioni ad alta temperatura generino nanoparticelle inquinanti che possono essere ingerite o inalate.
Rientrato in Italia, espone inoltre di avere contratto-OMISSIS- alla quale sono seguite una " -OMISSIS- " e una " -OMISSIS- ", e successivamente la diagnosi di " -OMISSIS- ".
A seguito di istanza del 14.09.2022, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n.-OMISSIS- ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per-OMISSIS-considerato che :“[…] – che non esistono al momento evidenza scientifiche circa la correlazione casuale tra infezione -OMISSIS-– che l’infermità -OMISSIS-NON PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di -OMISSIS- la cui eziologia, sebbene sconosciuta, viene tuttavia attribuita a fattori psicosomatici od immunologici, tutti comunque di natura costituzionale, sui quali nessuna azine dannosa può aver esercitato nel caso di specie il servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante […]” .
Il Ministero della Difesa ha quindi emesso il decreto di diniego impugnato.
A sostegno del gravame, parte ricorrente deduce un unico articolato motivo con cui lamenta: " Illegittimità e/o eccesso di potere degli atti impugnati per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento ".
Sostiene che l'Amministrazione avrebbe fondato il diniego su una motivazione ed istruttoria carenti, invocando genericamente l'assenza di conoscenze scientifiche in ordine alla correlazione tra il servizio e la patologia e fattori costituzionali non specificati. In proposito, richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la "causa ignota" è una categoria gnoseologica e non ontologica. Evidenzia inoltre una contraddittorietà nel giudizio dell'Amministrazione, la quale ha riconosciuto la dipendenza per la patologia trombotica nonostante la presenza di una mutazione genetica predisponente, mentre l'ha negata per la -OMISSIS- in assenza di qualsiasi predisposizione accertata.
Sotto altro profilo, il ricorrente deduce che, in caso di impiego in teatri operativi come il Kosovo, la giurisprudenza avrebbe affermato una presunzione di sussistenza del nesso causale, con conseguente inversione dell'onere probatorio in capo all'Amministrazione.
Infine, il ricorrente allo scopo di provare l’esposizione a micro e nano particelle di metalli pesanti (costituenti il rischio tipizzato dal legislatore agli artt. 1078 e 1079 dei D.P.R. nr. 37/2009, nr. 90/2010 e nr. 40/2012) rappresenta di essersi sottoposto a esami specifici per rilevare la presenza di nanoparticelle di metalli pesanti nei tessuti, i cui esiti ha versato in atti.
2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, ribadendo la correttezza del giudizio tecnico-discrezionale espresso dal Comitato. Non sussisterebbe, infatti, alcuna evidenza scientifica di una correlazione causale tra -OMISSIS-nè tra l'esposizione a nanoparticelle di uranio impoverito e la -OMISSIS-.
Non opererebbe pertanto il meccanismo presuntivo che consente di invertire l'onere della prova, sostenendo che spetta sempre al ricorrente fornire la prova rigorosa del nesso causale, o quantomeno di fattori di rischio specifici ed eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro.
Inoltre, la difesa erariale contesta l'assunto del ricorrente circa la contaminazione del territorio kosovaro, citando rapporti dell'ONU (UNEP) e dell'OMS (WHO) che attesterebbero l'assenza di un rischio significativo da uranio impoverito in quell'area, a livelli tali da non essere distinguibili dalla concentrazione naturale.
3. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, la causa è stata introitata per la decisione.
4. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze sollevata dalla difesa delle Amministrazioni costituite, la quale è infondata.
Parte ricorrente ha sottoposto a impugnazione anche il parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il quale è incardinato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale “ i pareri del Comitato di verifica, incardinato presso il Ministero dell'Economia, hanno portata sostanzialmente provvedimentale e sono quindi impugnabili unitamente agli atti conclusivi del procedimento. È quindi corretto evocare in giudizio, oltre all'Amministrazione attiva, anche tale organo tecnico, che svolge una funzione consultiva vincolante nell'ambito del procedimento di cui trattasi ” (cfr., ex multis, C.G.A.R.S., sez. giur., 24.06.2019, n. 582; Cons. Stato, sez. II, 5.05.2022, n. 3558; id. 22.07.2022, n. 6465; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 1.12.2023, n. 377).
Il decreto con il quale il Ministero della Difesa ha comunicato il diniego dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio costituisce, in ogni caso, “atto complesso”, in cui la natura vincolante del parere reso dal predetto Comitato (Cons. Stato, Sez. II, 18.11.2022, n. 10163; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-quater, 1.03.2024, n. 4240) rende la determinazione finale espressione di una potestà decisionale intestata congiuntamente ai due diversi organi pubblici.
Da ciò, pertanto, l’infondatezza dell’eccezione sollevata.
6. Ciò posto, il ricorso è, nel merito, infondato per quanto di seguito esposto e considerato.
Il contestato diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è stato motivato con riferimento al parere contrario espresso dal Comitato di verifica.
Occorre in proposito rammentare il costante orientamento della giurisprudenza sulla natura e la portata di detto parere che “rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali ”. SS “ si impone all’amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere ” (in termini Cons. Stato, sez. II, 26 marzo 2025, n. 2538).
Ciò precisato, va rammentato anche come “ Il giudizio espresso dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti e mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Prima, n. 8757/2024).
In particolare, in ordine alla questione del sindacato giurisdizionale del g.a. sulla discrezionalità tecnica riservata al Comitato di Verifica nella valutazione dell’incidenza, sul piano causale, dell’attività di servizio svolta dai dipendenti pubblici ai fini dell’insorgenza di una patologia, questa sezione ha già avuto modo di chiarire che detto sindacato non deve arrestarsi “ … al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, ma (debba essere condotto) sulla scorta della verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo…”(Cons. Stato, Sezione VII, sent. n. 7421/2024)” , ma non può comunque spingersi fino a sostituire una scelta opinabile riservata alla pubblica amministrazione, con la propria.
Il giudice deve quindi verificare se tali scelte siano assistite da una credibilità razionale supportata da norme tecniche e/o valide leggi scientifiche, correttamente applicate al caso specifico. (T.A.R. Catania n. 1013 del 24 marzo 2025; n. 1921 del 16 giugno 2025; n. 1812 del 6 giugno 2025).
Ciò premesso, n el caso di specie, il Comitato di verifica per le cause di servizio, con il parere n.-OMISSIS-ha espresso il giudizio negativo circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata dal ricorrente, sulla base delle seguenti considerazioni: “[…] – che non esistono al momento evidenze scientifiche circa la correlazione casuale tra infezione -OMISSIS-– che l’infermità -OMISSIS-NON PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di -OMISSIS- la cui eziologia, sebbene sconosciuta, viene tuttavia attribuita a fattori psicosomatici od immunologici, tutti comunque di natura costituzionale, sui quali nessuna azione dannosa può aver esercitato nel caso di specie il servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante […]”.
Ebbene tale valutazione non appare viziata da illogicità, irragionevolezza o difetto di istruttoria.
7. Per quanto attiene agli asseriti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, il Collegio li ritiene entrambi insussistenti.
7.1. Nel caso di specie, infatti, non è stato fornito dal ricorrente alcun elemento idoneo a far dubitare dell’attendibilità scientifica delle valutazioni compiute dall’organo collegiale, incentrate su fattori estranei al servizio di natura costituzionale, essendosi piuttosto la parte limitata a prospettare una diversa valutazione delle medesime circostanze volta a sostituire, in maniera non consentita, l’apprezzamento effettuato dal Comitato di Verifica.
Invero, il ricorrente si è limitato ad affermare – senza peraltro produrre una consulenza privata che potesse supportare sul piano medico-scientifico dette affermazioni – la pretesa correlazione con il servizio prestato, ma non è stato in grado di far emergere fondati dubbi sulla correttezza della regola tecnico-scientifica applicata dall’amministrazione , ovvero sulla sussistenza di errori commessi nella sua applicazione ai fatti di servizio apprezzati.
Ed invero, il ricorrente ha allegato l'esposizione a un ambiente contaminato, il consumo di cibi e acque locali e la-OMISSIS-, ma non ha supportato dette allegazioni con alcuna evidenza scientifica che metta in correlazione tali specifici fattori con l’insorgenza della -OMISSIS-.
Tali elementi, infatti, in mancanza di una consulenza medica che, sulla base di studi scientifici, argomenti in modo circostanziato sul ruolo eziologico o concausale degli stessi sulla patologia in questione (sia pur in termini probabilistici), devono reputarsi non sufficienti a scalfire la correttezza del giudizio tecnico dell’amministrazione.
Parimenti non sono stati offerti dal ricorrente elementi rilevanti che possano far dubitare di una correlazione causale tra l'infezione da -OMISSIS- e l'insorgenza di -OMISSIS-
Quanto agli esami prodotti, sebbene questi attestino la presenza di metalli pesanti, essi tuttavia non dimostrano di per sé – sempre in assenza di evidenze scientifiche - che essi abbiano agito come causa determinante o concausa efficiente nell'insorgenza di una patologia, non tumorale e ad eziologia ignota, come la -OMISSIS- (tutta la letteratura versata in atti attiene, infatti, alle patologie tumorali contratte dal personale militare a seguito dell'esposizione a metalli pesanti e nanoparticelle generate dall'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito in specifici contesti operativi).
Le censure del ricorrente si risolvono, pertanto, in affermazioni non in grado di scalfire la logicità e la coerenza del giudizio tecnico-discrezionale espresso dal Comitato di Verifica, il quale si è correttamente attenuto alle attuali conoscenze medico-scientifiche; né conseguentemente il Collegio ritiene di potere sopperire alle lacune probatorie della parte disponendo approfondimenti istruttori.
7.2. Neppure può trovare accoglimento la doglianza relativa alla pretesa contraddittorietà del giudizio del Comitato, che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per la patologia -OMISSIS-. Le valutazioni concernenti patologie diverse sono autonome e si fondano su differenti presupposti scientifici e fattuali, senza che il riconoscimento per l'una possa implicare un'analoga conclusione per l'altra, la cui eziologia è del tutto distinta.
7.3. Del tutto infondata, infine, la pretesa del ricorrente di applicare alla fattispecie il regime probatorio di carattere presuntivo, con conseguente inversione dell'onere della prova del nesso causale, che la giurisprudenza civile ed amministrativa ha elaborato con specifico riguardo all'impiego di militari in particolari teatri operativi, quali il Kosovo, a seguito dell'esposizione a determinati agenti cancerogeni.
L'orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, infatti, riguarda esclusivamente le patologie tumorali contratte dal personale militare a seguito dell'esposizione a metalli pesanti e nanoparticelle generate dall'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito in specifici contesti operativi (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2025).
In tali circoscritte ipotesi, la giurisprudenza ha ritenuto che, a fronte della prova dell'esposizione al rischio qualificato, operi una presunzione legale iuris tantum circa la sussistenza del nesso eziologico, che l'Amministrazione ha l'onere di superare. La ratio di tale presunzione risiede nella difficoltà, per il singolo, di fornire la prova scientifica rigorosa del nesso causale in un contesto di incertezza scientifica e di rischio specifico e qualificato creato dall’Amministrazione stessa.
Tale presunzione, tuttavia, non è assoluta e non può operare in relazione a tutte le possibili patologie, ma, come anche di recente chiarito dal Consiglio di Stato (cfr Cons. Stato, Sez. II, n. 2432/2025), riguarda infermità di natura tumorale, diverse da quella sofferta dall’interessato.
Nel caso di specie, la "-OMISSIS- non rientra nel novero delle patologie neoplastiche per le quali soltanto la giurisprudenza ha ritenuto sulla base di consolidati dati scientifici di poter configurare il suddetto meccanismo presuntivo (cfr. le pronunce richiamate dallo stesso ricorrente tutte riferite a patologie tumorali: Adunanza Plenaria n. 12 del 2025; Corte di Cass. sez. lavoro, ord. n.7409/2023, n. 12595/2024; n.9641/2024; n.17017/2024; T.A.R. per la Puglia, Bari n. 516/2024).
7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
8. Alla luce della peculiarità delle questioni trattate e della natura degli interessi coinvolti, sussistono tuttavia eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR NT, Presidente
LE UR, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE UR | UR NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.