TAR Catania, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 1028
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità e/o eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione di legge, difetto di istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento, irrazionalità, contraddittorietà, disparità di trattamento

    La valutazione del Comitato di Verifica non appare viziata da illogicità, irragionevolezza o difetto di istruttoria. Non sono stati forniti elementi idonei a far dubitare dell'attendibilità scientifica delle valutazioni compiute dall'organo collegiale, incentrate su fattori estranei al servizio di natura costituzionale. Il ricorrente si è limitato ad affermare la pretesa correlazione con il servizio senza produrre consulenza medico-scientifica a supporto. Gli esami prodotti attestano la presenza di metalli pesanti ma non dimostrano che abbiano agito come causa determinante o concausa efficiente nell'insorgenza della patologia in oggetto, non tumorale e ad eziologia ignota. La giurisprudenza sulla presunzione di sussistenza del nesso causale riguarda esclusivamente patologie tumorali, non quella sofferta dal ricorrente. Le censure si risolvono in affermazioni non in grado di scalfire la logicità e la coerenza del giudizio tecnico-discrezionale espresso dal Comitato di Verifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 1028
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1028
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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