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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 7105/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 05/12/2024
da
, con il patrocinio dell'avv. MENEGHIN WALLY , e Parte_1
con il patrocinio dell'avv. BAFFETTI FRANCESCA CP_1
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127
ter cod. proc. civ., depositate in data 21.01.205 e 22.01.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 7105/2024 :
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ) n. a VITTORIO VENETO (TV) il 08/10/1988 e C.F._1
(CF: ) n. a VITTORIO VENETO (TV) il CP_1 C.F._2
24/09/1988 , che hanno contratto matrimonio il 11.05.2019 a TA
(TV), atto trascritto al n. 2, parte II, Serie A, anno 2019, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) Cessazione della convivenza
I coniugi si prestano il consenso a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidamento condiviso della figlia e tempi di permanenza
I coniugi sono d'accordo affinché venga loro affidata in modo Per_1
condiviso con collocamento paritetico presso entrambi i genitori e mantenga la residenza anagrafica presso la madre. Il padre e la madre avranno gli stessi diritti e doveri relativamente alla crescita e alla educazione della prole e le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative alla formazione scolastica,
all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Sul punto, i coniugi precisano che la indicata modalità di affidamento è già in atto e ha fattivamente garantito alla figlia il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I coniugi sono dunque d'accordo a che i tempi di permanenza della figlia minore presso di loro saranno identici e alternati una settimana ciascuno e così più precisamente regolamentati:
sett. LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLE GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENIC DÌ A
1 Mamma Mamma
Papà con Mamma
Papà
Papà con
Papà con
TO (fine scuola (fine scuola TO TO Controparte_2 con con TO) TO) 2 mamma
Mamma Papà con
Mamma
Mamma
Mamma
Mamma
TT TO (fine scuola (fine scuola TT TO CP_2 con con TO) TO) 3 Mamma Mamma
Papà con Mamma
Papà
Papà con
Papà con
TO (fine scuola (fine scuola TO TO Controparte_2 con con TO) TO)
4 Mamma
Mamma Papà con
Mamma
Mamma
Mamma
Mamma TT TT TO (fine scuola (fine scuola TT TO con con TO) TO)
Gli accompagnamenti saranno da suddividere equamente tra i genitori.
Durante il periodo estivo trascorrerà almeno due settimane, Per_1
anche non consecutive con la madre, e almeno due settimane anche non consecutive, con il padre. In questo periodo i genitori avranno cura di agevolare il contatto della figlia con l'altro genitore;
i genitori concorderanno tra loro i rispettivi periodi di ferie entro il 31 di maggio di ogni anno e comunque compatibilmente con i loro impegni lavorativi. Negli anni pari la precedenza nella scelta del periodo spetterà al padre e negli anni dispari alla madre.
Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, trascorrerà Per_1
la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore, nonché, sempre ad anni alterni, trascorrerà con il genitore con cui trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale
anche il 31 dicembre e con l'altro genitore dal pomeriggio del 31
dicembre al pomeriggio del 1° gennaio.
trascorrerà metà delle vacanze pasquali con un genitore e Per_1
metà con l'altro, trascorrendo ad anni alternati con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta.
Alternativamente, infine, i genitori terranno con loro la figlia nella festività comandate e ricorrenze (1 Novembre, Festa della
Repubblica etc.), mentre per il compleanno dei genitori la minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno del loro compleanno mentre quanto al compleanno di , la minore lo trascorrerà Per_1
preferibilmente con la presenza contestuale di entrambi i genitori,
nel caso ciò non fosse possibile, la minore festeggerà il proprio compleanno con entrambi i genitori ma separatamente.
In ogni caso, i suddetti tempi e modalità di visita potranno essere ampliati e/o modificati su accordo dei genitori, allorquando le esigenze della minore lo consentiranno o vi fossero delle oggettive difficoltà a rispettare.
In specie, qualora ci siano imprevisti o impedimenti da parte di un genitore nel custodire la figlia nelle giornate stabilite, i genitori si impegnano ad attuare una flessibilità ed una libertà di organizzarsi tra di loro su come tenere con sé la minore, dando priorità alla permanenza della bambina all'altro genitore piuttosto che a terzi laddove possibile. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui la figlia sarà al momento, mentre quelle di straordinaria amministrazione e di rilevante importanza saranno concordate tra i genitori, salvo comprovate urgenze.
Il genitore presso cui si trova la bambina avviserà immediatamente l'altro genitore in caso di malattia o di qualsiasi problema di salute della minore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di febbre alta, trasporto al Pronto Soccorso, visita pediatrica urgente).
Ove il genitore presso cui si trova abbia necessità, per Per_2
propri impegni, di assentarsi, prima di rivolgersi ad altri soggetti,
provvederà a verificare la disponibilità dell'altro genitore a occuparsi e tenere con sé la minore.
3) Mantenimento della figlia minore
Con riferimento al mantenimento ordinario di , fintanto che Per_1
la sig.ra dimorerà presso la casa dei propri genitori, il Parte_1
sig. verserà alla sig.ra entro il CP_1 Parte_1
giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su Iban intestato alla sig.ra o altro mezzo comunque tracciato, la somma di Parte_1
€ 100,00, somma che verrà rivalutata di anno in anno in base agli indici ISTAT come per legge.
La somma verrà aumentata ad euro 250,00 mensili nel momento in cui la sig.ra reperirà autonoma soluzione abitativa, Parte_1
comunicando ed esibendo al sig. idonea documentazione volta CP_1
a dimostrare il raggiungimento della condizione sopra indicata
(contratto di affitto registrato, contratto di mutuo, etc).
Attualmente l'Assegno Unico Universale è versato nella misura del
100% nel conto del signor Dal mese di maggio 2024, fino al CP_1
deposito del presente ricorso, il signor da Ros verserà la quota del 50% dell'AUU alla signora entro il 20 del mese relativo Parte_1
anche unitamente al versamento dell'assegno di mantenimento,
specificando nella causale i relativi importi. A decorrere dal mese di deposito del seguente ricorso i coniugi sono d'accordo affinché
l'assegno unico ed universale venga erogato alla sig.ra Parte_1
nella misura del 100%. Con decorrenza dall'anno 2025, la
[...]
signora presenterà domanda in autonomia per ricevere il Parte_1
Cont 100% dell'assegno unico e universale;
a tal proposito il signor si impegna a fornire alla moglie tutta la documentazione relativa
[...]
alla presentazione della domanda non oltre il 15 febbraio di ogni anno.
I coniugi ripartiranno tra loro le spese straordinarie al 50% a condizione che queste siano preventivamente concordate (salvo i casi di urgenza), nonché sussista idonea documentazione.
Quanto all'individuazione ed alla regolamentazione delle spese per la prole, ordinarie e straordinarie, i coniugi faranno riferimento a quanto previsto dall'All. 3 dell'attuale Protocollo d'intesa per il processo di famiglia presso l'intestato Tribunale, già in loro mani.
Alla fine di ciascun mese, e in ogni caso, entro e non oltre il 5
del mese successivo, il coniuge che sostenuto le spese straordinarie le richiederà all'altro tramite invio di specifica documentazione.
La quota delle spese straordinarie e quelle anticipate dal coniuge erogante verranno rimborsate nel mese successivo a quello di pertinenza.
Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore deve esprimere per iscritto il proprio dissenso motivato entro 10
giorni dalla richiesta, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Le detrazioni saranno a carico di ciascun genitore nella misura del
50%.
4) Consenso all'espatrio
I sigg. e si concedono reciprocamente Parte_1 CP_1
fin d'ora il consenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi documenti per l'espatrio e di quello della figlia, con la precisazione che per quanto attiene al viaggio della minore fuori il paese di residenza/estero questo è consentito solo con il consenso scritto dell'altro genitore.
5) Mantenimento del coniuge
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento l'uno in favore dell'altro.
6) Assegnazione casa coniugale
Nulla in merito all'assegnazione della casa coniugale in RZ (TV),
Via Rujo, n. 47 che resterà in proprietà esclusiva e godimento del sig. .” CP_1
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di TA (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 18/02/2025.
Il presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi