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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
BALDI CRISTIANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 646/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - 00181710047
Difeso da
Difensore_1 Dottore - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 2 - Via Carlo Boggio 12 12100 Cuneo CN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1: - 02241250394
elettivamente domiciliato presso Via Boccaccio 16 48121 Ravenna RA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 135/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi: - INGIUNZIONE n. 20181843100638862000 TARIFFA VETERIN 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante nel merito - in riforma e/o modifica della sentenza appellata, in via principale dichiarare illegittima e/o comunque nulla l'ingiunzione di pagamento impugnata per difetto di motivazione e per mancanza dei presupposti previsti dalla legge, annullando pertanto l'integrale pretesa dell'Ente Creditore con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio oltre agli oneri accessori;
in via subordinata prevedere l'annullamento parziale per i motivi esposti in narrativa dell'ingiunzione di pagamento impugnata per difetto di motivazione e per mancanza dei presupposti previsti dalla legge con limitazione della somma dovuta in euro 1.807,50, con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio oltre agli oneri accessori;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio;
Conclusioni parte appellata in via preliminare/pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità del ricorso in quanto: o afferente a rilievi di merito relativi ad un atto non tempestivamente impugnato;
o relativo a censure riguardanti vizi propri dell'ingiunzione di pagamento per la quale non c'è stata la notificazione dello stesso ricorso nei confronti del concessionario della riscossione (Resistente_1 SPA); - in via principale e nel merito, respingere il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza appellata, con ogni consequenziale statuizione di legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 04/04/2018 il Ricorrente_1 S.c.a.r.l. ha impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna l'ingiunzione di pagamento n.
20181843100638862000 emessa dalla Resistente_1 SPA (società concessionaria dell'Resistente 2 all'epoca dei fatti in discussione) e relativa all'omesso versamento delle tariffe per i controlli sanitari effettuati dall'Resistente
2 ex D.lgs. n. 194/2008 per l'anno 2017. Con il ricorso in esame l'attuale appellante manifestava rilievi riguardanti non soltanto asseriti vizi propri della stessa ingiunzione, ma soprattutto aspetti di merito della richiesta avanzata dall'Resistente 2. Oggetto del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Ravenna era principalmente l'avviso di pagamento prot. n. 70416/P del 10/07/2017, notificato via PEC in pari data con cui l'Azienda sanitaria appellata, facendo seguito a comunicazioni precedenti (del
26/06/2017 prot. n. 65052P e del 16/06/2016 prot. n. 62125P), ribadiva al Ricorrente_1 la richiesta già avanzata di pagamento delle tariffe per i controlli sanitari di cui al D.lgs. n. 194/2008 per tutte le unità produttive indicate sia nell'elenco presentato dal Ricorrente_1 stesso in occasione della redazione delle singole autocertificazioni, sia nella richiesta di rimborso del 12/05/2016 prot. n. 48985/A, già respinta dall'Azienda convenuta con comunicazione del 16/06/2016 prot. n. 62125P.
La Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna con sentenza n. 271/2019, pubblicata il 18/10/2019, dichiarava la propria carenza di giurisdizione e di competenza sia per “la tipologia del tributo in contestazione sia per la competenza territoriale ad origine” e fissava il termine di 90 giorni per l'eventuale riassunzione del processo innanzi al giudice competente. In data 16/01/2020 veniva notificato da parte del Ricorrente_1 all'Resistente 2 resistente l'atto di citazione in riassunzione del processo di cui sopra innanzi al Tribunale di Cuneo – Sezione Civile . A seguito dell'instaurata vertenza civile, avendo il Ricorrente_1 eccepito nuovamente il difetto di giurisdizione del giudice civile per essere competente il giudice tributario, il Tribunale di Cuneo sollevava d'ufficio il regolamento di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale con ordinanza emessa il 21/02/2023 n° 8652 dichiarava la giurisdizione del
Giudice Tributario. In data 27/06/2023 il Ricorrente_1 appellante notificava all'Resistente 2 ed alla Resistente_1 SPA il ricorso per la riassunzione della causa innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo.
Con sentenza 135/2024, depositata il 8-4-2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Cuneo, dichiarava inammissibile il ricorso con condanna alle spese di euro 1.000, per ciascuna parte costituita così motivando: “1. Con l'ingiunzione in data 6 marzo 2018, Prot. 20181843100638862000, la società
Resistente_1 S.p.A. ha ingiunto al Ricorrente_1 Agrario Delle Province Del Ricorrente_1 S.c.a.r.l. il pagamento dell'importo di euro 20.668,86 euro, a titolo di: - "contributo veterinario igiene - alim. - nutrizione d. lgs
194/08" "sollecito prot. n. 0070416P del 10/07/2017 P.E.C. del 10/07/2017", in relazione all'anno 2017, per euro 15.183,00; -"maggiorazione contributo veterinario igiene - alim. - nutrizione d. lgs 194/08 art. 10C" "sollecito prot. n. 0070416P del 10/07/2017 P.E.C. del 10/07/2017", in relazione all'anno 2017, per euro 4.554,90; oltre alle spese di procedimento/compenso riscossione e alle spese di notifica.
2. Il Ricorrente_1 ha instaurato il presente giudizio che, dopo le fasi descritte nella parte in fatto, è giunto a decisione presso questa Corte di Giustizia Tributaria, deducendo i seguenti motivi: - carenza di potere di rappresentanza del Vice - Direttore della Sorit S.p.A. nel procedimento di emissione dell'ingiunzione di pagamento;
- assenza di atto presupposto a giustificazione dell'emissione dell'ingiunzione; - in via subordinata, carenza di presupposto soggettivo in capo al Ricorrente_1 per l'applicazione delle tariffe di cui al D.Lgs. 194/2008; - in via ulteriormente subordinata, necessità di rideterminazione della somma eventualmente dovuta dal Ricorrente_1 per l'applicazione delle tariffe di cui al D.Lgs. 194/2008. 3. Le domande proposte dal
Ricorrente_1 S.c.a.r.l. non sono fondate per le ragioni di seguito esposte.
3.1. In via preliminare, la ricorrente censura l'ingiunzione di pagamento perchè sarebbe stata emessa da soggetto carente del potere di agire per conto della società di riscossione. Invero, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, come documentato dalla Resistente_1 Sp.A. l'atto è stato legittimamente sottoscritto dal Vice - Direttore generale in base ai poteri conferitigli con la procura generale a rogito notaio Nominativo_1, rep. 136770, Racc. n. 33358, che prevedeva, espressamente, il potere di agire promuovendo procedure coattive per conto e nell'interesse della società (punti 9 e 21 dell'atto).
3.2. Il Ricorrente_1 contesta, poi, la validità dell'atto impugnato asserendo che non sarebbe stato preceduto da un atto presupposto che giustificasse l'emissione dell'ingiunzione fiscale. A questa censura è collegata l'eccezione formulata dall'Resistente 2 inerente alla tardività del presente ricorso poichè il Ricorrente_1 non avrebbe impugnato gli atti presupposti, vale a dire il Sollecito in data 10 luglio 2017, notificato in pari data. Le due questioni devono essere esaminate congiuntamente poichè si riferiscono al medesimo aspetto, da valutare in via pregiudiziale rispetto al merito. Orbene, è indiscusso e riconosciuto dallo stesso Ricorrente_1 che il 10 luglio 2017 l'Resistente 2 ha notificato all'odierno ricorrente l'atto denominato "Sollecito" con il quale richiedeva il pagamento dei diritti per le prestazioni veterinarie prestate nell'anno 2017. Come si evince dall'esame dell'atto si era in presenza di un vero e proprio atto impositivo con il quale era ingiunto il pagamento entro sessanta giorni, esplicitata la ragione di credito e specificato che, in difetto, si sarebbe dato corso alla procedura di recupero coattivo. Qualora avesse inteso contestare la pretesa dell'Azienda sanitaria era onere del Ricorrente_1 proporre ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria. Al contrario, il Ricorrente_1 ha mantenuto un comportamento inerte facendo si che si consolidasse la pretesa tributaria che, pertanto, come rilevato dall'Resistente 2, non può essere contestata nel merito in questa sede. In altri termini, l'avviso di pagamento notificato il 10 luglio
2017 non è stato impugnato e, quindi, è divenuto definitivo e, pertanto, il ricorrente non può proporre alcuna censura nei confronti dell'atto e, quindi, della pretesa sostanziale. Il rigetto dei primi due motivi di ricorso implica l'assorbimento delle ulteriori censure.
4. In conclusione, le domande contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio non risultano meritevoli di accoglimento.
Propone appello il Ricorrente_1 deducendo come motivi:
I. MOTIVO: SULLA NATURA DI ATTO IMPOSITIVO DELL'INGIUNZIONE FISCALE DI PAGAMENTO
(PARIFICATA EX LEGE AL RUOLO E ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO) – SULLA NATURA DI
SOLLECITO DI PAGAMENTO COME ATTO FACOLTATIVAMENTE IMPUGNABILE II. MOTIVO: SULL'INFONDATEZZA DELLA PRETESA IMPOSITIVA LAMENTATA DALL'Resistente 2
PORTATA NELL'INGIUNZIONE FISCALE
III. MOTIVO: ERRATA E/O ILLEGITTIMA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
IN VIA PREGIUDIZIALE: CAUSA SCINDIBILE E LITISCONSORZIO FACOLTATIVO
Controdeduce Resistente 2 1 di Cuneo per la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado impugnata, ha ritenuto che la pretesa tributaria avanzata nel 2017 dall'Resistente 2 risulta ormai consolidata per mancata impugnazione dell'atto presupposto, ossia del sollecito di pagamento. Il Ricorrente_1 appellante insiste nel sostenere che l'atto amministrativo del sollecito di pagamento non rientra fra gli atti impositivi tassativamente previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e ciò escluderebbe l'obbligatorietà della sua impugnazione, negando comunque di aver ricevuto il sollecito di pagamento idoneo a manifestare la pretesa fiscale in quanto il medesimo non conterrebbe motivazione in merito alla pretesa impositiva e non indicherebbe l'ammontare del credito.
Il motivo è infondato, il sollecito in questione aldilà del nomen juris ha natura di vero e proprio atto impositivo
(avviso di pagamento), dal momento che contiene: 1) l'ingiunzione di pagamento entro sessanta giorni;
2)
l'esplicita ragione del credito;
3) il riferimento alle tariffe previste dal D.Lgs. n. 194/2008 (peraltro allegate al sollecito); 4) l'avvertimento che, in difetto di pagamento entro il termine di 60 giorni, si sarebbe dato corso alla procedura di recupero coattivo, con la maggiorazione del 30%. La definizione degli importi dovuti riguarda gli stabilimenti del Ricorrente_1 Agrario registrati presso l'Resistente 2 ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 852/2004 e risultanti attivi nel 2017 con attività prevalente all'ingrosso ricadente nell'elenco di cui all'allegato
A, Sezione 6 del D.Lgs. 194/2008. Gli importi, i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la richiesta sono sempre stati noti al Ricorrente_1 che, per gli anni precedenti a quello per cui è causa, ha presentato autocertificazioni e ha effettuato i pagamenti nei termini: in seguito alla ricezione del sollecito del 2017 (prot. n. 0070419 del 10/07/2017, notificato in pari data),da parte dell'Resistente 2 il Ricorrente_1 è stato posto nelle condizioni di comprendere l'entità della richiesta. Il Ricorrente_1 avrebbe quindi dovuto formulare le proprie eccezioni di merito attraverso l'autonoma impugnazione dell'atto dell'Resistente 2 senza lasciar decorrere il termine di legge. Il Ricorrente_1 non ha promosso alcun ricorso né ha provveduto al pagamento. L'omessa impugnazione del sollecito di pagamento nel termine di sessanta giorni dalla ricezione preclude qualsiasi opposizione sul merito della pretesa, che è ormai consolidata. Decorso il termine di Legge previsto per presentare ricorso o per il pagamento, l'Resistente 2, in ottemperanza all'art. 10 del D.Lgs. n. 194/2008, ha inevitabilmente provveduto a formare la lista di carico al fine di iniziare la riscossione coattiva tramite la
Resistente_1 SPA. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo con la sentenza impugnata ha quindi correttamente sancito che “l'avviso di pagamento […] non è stato impugnato e, quindi, è divenuto definitivo e, pertanto, il ricorrente non può proporre alcuna censura nei confronti dell'atto e, quindi della pretesa sostanziale”.
Il rigetto del primo motivo di appello è preclusivo dell'esame nel merito della pretesa tributaria dedotto con il secondo motivo.
Con riguardo alla eccezione di parte appellata che in tutti i precedenti giudizi era stata chiamata in causa anche la Resistente_1 SPA, è da ritenere la non necessità della integrazione del contraddittorio, tenuto conto che l'impugnazione ha ad oggetto solo l'esistenza dell'obbligazione tributaria, (cfr. Cass. n. 8329/2020). Nella specie, i motivi di appello riguardano il merito dell'obbligazione tributaria e la natura del sollecito di pagamento come atto facoltativamente impugnabile. Nessuna censura è stata posta sulla legittimità della ingiunzione di pagamento di competenza del Società_2 spa.
Alla soccombenza consegue condanna alle spese, liquidate in euro 1.000,00 a favore di Resistente 2
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna il Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
BALDI CRISTIANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 646/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - 00181710047
Difeso da
Difensore_1 Dottore - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 2 - Via Carlo Boggio 12 12100 Cuneo CN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1: - 02241250394
elettivamente domiciliato presso Via Boccaccio 16 48121 Ravenna RA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 135/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi: - INGIUNZIONE n. 20181843100638862000 TARIFFA VETERIN 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante nel merito - in riforma e/o modifica della sentenza appellata, in via principale dichiarare illegittima e/o comunque nulla l'ingiunzione di pagamento impugnata per difetto di motivazione e per mancanza dei presupposti previsti dalla legge, annullando pertanto l'integrale pretesa dell'Ente Creditore con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio oltre agli oneri accessori;
in via subordinata prevedere l'annullamento parziale per i motivi esposti in narrativa dell'ingiunzione di pagamento impugnata per difetto di motivazione e per mancanza dei presupposti previsti dalla legge con limitazione della somma dovuta in euro 1.807,50, con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio oltre agli oneri accessori;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio;
Conclusioni parte appellata in via preliminare/pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità del ricorso in quanto: o afferente a rilievi di merito relativi ad un atto non tempestivamente impugnato;
o relativo a censure riguardanti vizi propri dell'ingiunzione di pagamento per la quale non c'è stata la notificazione dello stesso ricorso nei confronti del concessionario della riscossione (Resistente_1 SPA); - in via principale e nel merito, respingere il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza appellata, con ogni consequenziale statuizione di legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 04/04/2018 il Ricorrente_1 S.c.a.r.l. ha impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna l'ingiunzione di pagamento n.
20181843100638862000 emessa dalla Resistente_1 SPA (società concessionaria dell'Resistente 2 all'epoca dei fatti in discussione) e relativa all'omesso versamento delle tariffe per i controlli sanitari effettuati dall'Resistente
2 ex D.lgs. n. 194/2008 per l'anno 2017. Con il ricorso in esame l'attuale appellante manifestava rilievi riguardanti non soltanto asseriti vizi propri della stessa ingiunzione, ma soprattutto aspetti di merito della richiesta avanzata dall'Resistente 2. Oggetto del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Ravenna era principalmente l'avviso di pagamento prot. n. 70416/P del 10/07/2017, notificato via PEC in pari data con cui l'Azienda sanitaria appellata, facendo seguito a comunicazioni precedenti (del
26/06/2017 prot. n. 65052P e del 16/06/2016 prot. n. 62125P), ribadiva al Ricorrente_1 la richiesta già avanzata di pagamento delle tariffe per i controlli sanitari di cui al D.lgs. n. 194/2008 per tutte le unità produttive indicate sia nell'elenco presentato dal Ricorrente_1 stesso in occasione della redazione delle singole autocertificazioni, sia nella richiesta di rimborso del 12/05/2016 prot. n. 48985/A, già respinta dall'Azienda convenuta con comunicazione del 16/06/2016 prot. n. 62125P.
La Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna con sentenza n. 271/2019, pubblicata il 18/10/2019, dichiarava la propria carenza di giurisdizione e di competenza sia per “la tipologia del tributo in contestazione sia per la competenza territoriale ad origine” e fissava il termine di 90 giorni per l'eventuale riassunzione del processo innanzi al giudice competente. In data 16/01/2020 veniva notificato da parte del Ricorrente_1 all'Resistente 2 resistente l'atto di citazione in riassunzione del processo di cui sopra innanzi al Tribunale di Cuneo – Sezione Civile . A seguito dell'instaurata vertenza civile, avendo il Ricorrente_1 eccepito nuovamente il difetto di giurisdizione del giudice civile per essere competente il giudice tributario, il Tribunale di Cuneo sollevava d'ufficio il regolamento di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale con ordinanza emessa il 21/02/2023 n° 8652 dichiarava la giurisdizione del
Giudice Tributario. In data 27/06/2023 il Ricorrente_1 appellante notificava all'Resistente 2 ed alla Resistente_1 SPA il ricorso per la riassunzione della causa innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo.
Con sentenza 135/2024, depositata il 8-4-2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Cuneo, dichiarava inammissibile il ricorso con condanna alle spese di euro 1.000, per ciascuna parte costituita così motivando: “1. Con l'ingiunzione in data 6 marzo 2018, Prot. 20181843100638862000, la società
Resistente_1 S.p.A. ha ingiunto al Ricorrente_1 Agrario Delle Province Del Ricorrente_1 S.c.a.r.l. il pagamento dell'importo di euro 20.668,86 euro, a titolo di: - "contributo veterinario igiene - alim. - nutrizione d. lgs
194/08" "sollecito prot. n. 0070416P del 10/07/2017 P.E.C. del 10/07/2017", in relazione all'anno 2017, per euro 15.183,00; -"maggiorazione contributo veterinario igiene - alim. - nutrizione d. lgs 194/08 art. 10C" "sollecito prot. n. 0070416P del 10/07/2017 P.E.C. del 10/07/2017", in relazione all'anno 2017, per euro 4.554,90; oltre alle spese di procedimento/compenso riscossione e alle spese di notifica.
2. Il Ricorrente_1 ha instaurato il presente giudizio che, dopo le fasi descritte nella parte in fatto, è giunto a decisione presso questa Corte di Giustizia Tributaria, deducendo i seguenti motivi: - carenza di potere di rappresentanza del Vice - Direttore della Sorit S.p.A. nel procedimento di emissione dell'ingiunzione di pagamento;
- assenza di atto presupposto a giustificazione dell'emissione dell'ingiunzione; - in via subordinata, carenza di presupposto soggettivo in capo al Ricorrente_1 per l'applicazione delle tariffe di cui al D.Lgs. 194/2008; - in via ulteriormente subordinata, necessità di rideterminazione della somma eventualmente dovuta dal Ricorrente_1 per l'applicazione delle tariffe di cui al D.Lgs. 194/2008. 3. Le domande proposte dal
Ricorrente_1 S.c.a.r.l. non sono fondate per le ragioni di seguito esposte.
3.1. In via preliminare, la ricorrente censura l'ingiunzione di pagamento perchè sarebbe stata emessa da soggetto carente del potere di agire per conto della società di riscossione. Invero, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, come documentato dalla Resistente_1 Sp.A. l'atto è stato legittimamente sottoscritto dal Vice - Direttore generale in base ai poteri conferitigli con la procura generale a rogito notaio Nominativo_1, rep. 136770, Racc. n. 33358, che prevedeva, espressamente, il potere di agire promuovendo procedure coattive per conto e nell'interesse della società (punti 9 e 21 dell'atto).
3.2. Il Ricorrente_1 contesta, poi, la validità dell'atto impugnato asserendo che non sarebbe stato preceduto da un atto presupposto che giustificasse l'emissione dell'ingiunzione fiscale. A questa censura è collegata l'eccezione formulata dall'Resistente 2 inerente alla tardività del presente ricorso poichè il Ricorrente_1 non avrebbe impugnato gli atti presupposti, vale a dire il Sollecito in data 10 luglio 2017, notificato in pari data. Le due questioni devono essere esaminate congiuntamente poichè si riferiscono al medesimo aspetto, da valutare in via pregiudiziale rispetto al merito. Orbene, è indiscusso e riconosciuto dallo stesso Ricorrente_1 che il 10 luglio 2017 l'Resistente 2 ha notificato all'odierno ricorrente l'atto denominato "Sollecito" con il quale richiedeva il pagamento dei diritti per le prestazioni veterinarie prestate nell'anno 2017. Come si evince dall'esame dell'atto si era in presenza di un vero e proprio atto impositivo con il quale era ingiunto il pagamento entro sessanta giorni, esplicitata la ragione di credito e specificato che, in difetto, si sarebbe dato corso alla procedura di recupero coattivo. Qualora avesse inteso contestare la pretesa dell'Azienda sanitaria era onere del Ricorrente_1 proporre ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria. Al contrario, il Ricorrente_1 ha mantenuto un comportamento inerte facendo si che si consolidasse la pretesa tributaria che, pertanto, come rilevato dall'Resistente 2, non può essere contestata nel merito in questa sede. In altri termini, l'avviso di pagamento notificato il 10 luglio
2017 non è stato impugnato e, quindi, è divenuto definitivo e, pertanto, il ricorrente non può proporre alcuna censura nei confronti dell'atto e, quindi, della pretesa sostanziale. Il rigetto dei primi due motivi di ricorso implica l'assorbimento delle ulteriori censure.
4. In conclusione, le domande contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio non risultano meritevoli di accoglimento.
Propone appello il Ricorrente_1 deducendo come motivi:
I. MOTIVO: SULLA NATURA DI ATTO IMPOSITIVO DELL'INGIUNZIONE FISCALE DI PAGAMENTO
(PARIFICATA EX LEGE AL RUOLO E ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO) – SULLA NATURA DI
SOLLECITO DI PAGAMENTO COME ATTO FACOLTATIVAMENTE IMPUGNABILE II. MOTIVO: SULL'INFONDATEZZA DELLA PRETESA IMPOSITIVA LAMENTATA DALL'Resistente 2
PORTATA NELL'INGIUNZIONE FISCALE
III. MOTIVO: ERRATA E/O ILLEGITTIMA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
IN VIA PREGIUDIZIALE: CAUSA SCINDIBILE E LITISCONSORZIO FACOLTATIVO
Controdeduce Resistente 2 1 di Cuneo per la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado impugnata, ha ritenuto che la pretesa tributaria avanzata nel 2017 dall'Resistente 2 risulta ormai consolidata per mancata impugnazione dell'atto presupposto, ossia del sollecito di pagamento. Il Ricorrente_1 appellante insiste nel sostenere che l'atto amministrativo del sollecito di pagamento non rientra fra gli atti impositivi tassativamente previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e ciò escluderebbe l'obbligatorietà della sua impugnazione, negando comunque di aver ricevuto il sollecito di pagamento idoneo a manifestare la pretesa fiscale in quanto il medesimo non conterrebbe motivazione in merito alla pretesa impositiva e non indicherebbe l'ammontare del credito.
Il motivo è infondato, il sollecito in questione aldilà del nomen juris ha natura di vero e proprio atto impositivo
(avviso di pagamento), dal momento che contiene: 1) l'ingiunzione di pagamento entro sessanta giorni;
2)
l'esplicita ragione del credito;
3) il riferimento alle tariffe previste dal D.Lgs. n. 194/2008 (peraltro allegate al sollecito); 4) l'avvertimento che, in difetto di pagamento entro il termine di 60 giorni, si sarebbe dato corso alla procedura di recupero coattivo, con la maggiorazione del 30%. La definizione degli importi dovuti riguarda gli stabilimenti del Ricorrente_1 Agrario registrati presso l'Resistente 2 ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 852/2004 e risultanti attivi nel 2017 con attività prevalente all'ingrosso ricadente nell'elenco di cui all'allegato
A, Sezione 6 del D.Lgs. 194/2008. Gli importi, i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la richiesta sono sempre stati noti al Ricorrente_1 che, per gli anni precedenti a quello per cui è causa, ha presentato autocertificazioni e ha effettuato i pagamenti nei termini: in seguito alla ricezione del sollecito del 2017 (prot. n. 0070419 del 10/07/2017, notificato in pari data),da parte dell'Resistente 2 il Ricorrente_1 è stato posto nelle condizioni di comprendere l'entità della richiesta. Il Ricorrente_1 avrebbe quindi dovuto formulare le proprie eccezioni di merito attraverso l'autonoma impugnazione dell'atto dell'Resistente 2 senza lasciar decorrere il termine di legge. Il Ricorrente_1 non ha promosso alcun ricorso né ha provveduto al pagamento. L'omessa impugnazione del sollecito di pagamento nel termine di sessanta giorni dalla ricezione preclude qualsiasi opposizione sul merito della pretesa, che è ormai consolidata. Decorso il termine di Legge previsto per presentare ricorso o per il pagamento, l'Resistente 2, in ottemperanza all'art. 10 del D.Lgs. n. 194/2008, ha inevitabilmente provveduto a formare la lista di carico al fine di iniziare la riscossione coattiva tramite la
Resistente_1 SPA. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo con la sentenza impugnata ha quindi correttamente sancito che “l'avviso di pagamento […] non è stato impugnato e, quindi, è divenuto definitivo e, pertanto, il ricorrente non può proporre alcuna censura nei confronti dell'atto e, quindi della pretesa sostanziale”.
Il rigetto del primo motivo di appello è preclusivo dell'esame nel merito della pretesa tributaria dedotto con il secondo motivo.
Con riguardo alla eccezione di parte appellata che in tutti i precedenti giudizi era stata chiamata in causa anche la Resistente_1 SPA, è da ritenere la non necessità della integrazione del contraddittorio, tenuto conto che l'impugnazione ha ad oggetto solo l'esistenza dell'obbligazione tributaria, (cfr. Cass. n. 8329/2020). Nella specie, i motivi di appello riguardano il merito dell'obbligazione tributaria e la natura del sollecito di pagamento come atto facoltativamente impugnabile. Nessuna censura è stata posta sulla legittimità della ingiunzione di pagamento di competenza del Società_2 spa.
Alla soccombenza consegue condanna alle spese, liquidate in euro 1.000,00 a favore di Resistente 2
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna il Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.