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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 10400/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 4 settembre 2024 da in proprio e quale legale rappresentante p.t. della società Parte_1
elettivamente Controparte_1 domiciliata in Foggia, C.so Roma, 204/B, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Santoro, che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) in via preliminare in rito accertare e dichiarare che l'ordinanza opposta è nulla o comunque inammissibile in quanto non conformi ai requisiti previsti dalla legge oltre che per mancata notifica degli avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato e per l'effetto dichiarare l' carente del titolo che legittima la pretesa CP_2 creditoria;
2) nel merito accogliere l'opposizione e per l'effetto annullare e dichiarare nulla ed inefficace l'opposta ordinanza per i motivi esposti nel presente ricorso ed, in particolare per l'intervenuta decadenza e/o prescrizione;
1 3) nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'atto impugnato in quanto nullo ed inefficace;
4) condannare parte resistente alle spese e competenze di giudizio come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO : CP_2
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, disporre la sospensione dell'odierno giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sul quantum della sanzione per cui è causa;
2) nel merito: in via principale, respingere, siccome assolutamente improponibili, inammissibili e/o infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l' ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, rideterminare la somma ingiunta con l'ordinanza opposta nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuto e conseguentemente condannare la ricorrente Controparte_1
in persona della titolare , al pagamento in
[...] Parte_1 favore dell delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa CP_2
a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, in nessun caso in misura inferiore al minimo edittale. 4) con vittoria di spese e competenze di giudizio o, in subordine, con la totale compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 4 settembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_2
Rilevava la ricorrente che il 5 agosto 2024 aveva ricevuto la notifica dell'ordinanza-ingiunzione OI 001816721 per la complessiva somma di € 9.811,87. L'ingiunzione era stata notificata anche alla Controparte_1 in data 11 agosto 2024.
[...]
Essa indicava l'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983 n.638 e ss.mm. Si riferiva a sanzioni relative a violazioni per l'annualità 2018. eccepiva: Parte_1
a) la nullità dell'atto impugnato, in quanto esso si riferiva a vicende già definite con l'ente accertatore: la ricorrente e la società erano state ammesse alla definizione agevolata del debito “rottamazione quater” secondo un piano di rientro regolarmente rispettato;
2 b) l' non aveva mai notificato alcun titolo alla società ricorrente - tanto meno CP_2 nelle date indicate nell'atto impugnato – e non aveva provveduto ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 46/1999, alla tempestiva iscrizione a ruolo delle asserite spettanze, per cui l'ente era incorso in decadenza. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. L' chiedeva in via CP_2 CP_2 preliminare la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sul quantum della sanzione;
chiedeva il rigetto nel merito della opposizione.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, le parti chiedevano in via preliminare di rito, la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c.; in subordine, si riportavano alle rispettive conclusioni contenute negli atti introduttivi;
la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. riceve, nella qualità di legale rappresentante di Parte_1
in data 11 agosto 2024 Controparte_1 la notifica dell'ordinanza-ingiunzione OI 001816721 (doc. 1 fasc. ric.) per la complessiva somma di € 9.811,87. L'ingiunzione è notificata anche personalmente a in data 5 Parte_1 agosto 2024, ed è oggetto di altra opposzione tuttora pendente. L'ordinanza presuppone l'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638 e si riferisce a sanzioni relative a violazioni per l'annualità 2018.
2. L' convenuto, preso atto della pendenza avanti la Corte CP_2 costituzionale della questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 2, comma 1-bis, del Decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 come sostituito dall'art. 23 comma 1 del d.l. n. 48/2023 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
Nel corso dell'udienza di discussione, anche la parte ricorrente ha prospettato l'utilità di una sospensione, rimarcando come essa era stata disposta in un precedente giudizio vertente fra le stesse parti. Invero, il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o un altro giudice debba risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa (art. 295 c.p.c.). La ragione su cui si fonda tale sospensione (c.d. necessaria) è l'esigenza di evitare un conflitto tra giudicati (Cass. 24 settembre 2012 n. 16188). Nella specie, non pare che questo rischio si corra, trattandosi di della q.l.c. di una norma il cui scrutinio potrà avere effetti in ogni caso sulla posizone della società
3 opponente, anche senza procedere alla richiesta sospensione, che quindi non va accordata.
3. Come riferito sopra, eccepisce: Parte_1
a) la nullità dell'atto impugnato, in quanto esso si riferisce a vicende già definite con l'ente accertatore: la ricorrente e la società sono state ammesse alla definizione agevolata del debito “rottamazione quater” secondo un piano di rientro regolarmente rispettato;
b) l' non ha mai notificato alcun titolo alla società ricorrente e non aveva CP_2 provveduto ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 46/1999, alla tempestiva iscrizione a ruolo delle asserite spettanze, per cui l'ente era incorso in decadenza.
4. Quanto alla seconda eccezione, l prova documentalmente di avere CP_2 ritualmente notificato a Controparte_1 in data 23 settembre 2019, in persona del suo legale rappresentante pro
[...] tempore, l'atto di accertamento e diffida relativo al mancato versamento all' CP_2 delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori nel periodo di riferimento (dicembre 2017 – agosto 2018) (doc. 2 e 2 bis, fascicolo
). CP_2
Deve essere respinta, quindi, l'eccezione relativa al presunto difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, risultando provato che la società ricorrente fosse a conoscenza della contestazione da parte dell' delle omissioni poste in CP_2 essere sotto il profilo dell'applicabilità delle relative sanzioni amministrative. Quanto a quella parte dell'eccezione relativa alla presunta decadenza dal potere sanzionatorio per tardiva iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs 46/1999, deve ricordarsi che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice (Cass., n. 12503 del 21 maggio 2018). Non sussiste, pertanto, alcun ostacolo alla valutazione della legittimità delle pretese azionate dall' sotto il profilo sanzionatorio. Va, peraltro, osservato che CP_2 non ha formulato Controparte_1 contestazioni di sorta circa il merito delle omissioni a suo tempo contestate dall' . CP_2
5. Quanto all'incompatibilità del debito con l'accesso alla c.d. definizione agevolata, l'eccezione non ha pregio. L'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all Controparte_3 dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a
4 titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. La norma (azionata dall'opponente) include le sanzioni c.d. civili, di cui al D.Lgs. n. 46/1999, art. 27 (si veda, sulla nozione di sanzione civile, Cass., sez. lav., 10 maggio 2019, n. 12533) ma non quelle c.d. amministrative, cui invece fa riferimento il comma 247 della citata legge: “247. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.”. Dunque, leggendo la norma in positivo, sono incluse nella c.d. rottamazione le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Si tratta proprio delle sanzioni civili, che come è noto hanno la funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di risarcimento del danno subito dagli enti per il mancato tempestivo pagamento di contributi.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 2000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Controparte_1
2) condanna la parte soccombente Controparte_1 lla rifusione delle spese processuali a vantaggio dell' , liquidate in
[...] CP_2 complessivi € 2000,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso l'11 febbraio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 4 settembre 2024 da in proprio e quale legale rappresentante p.t. della società Parte_1
elettivamente Controparte_1 domiciliata in Foggia, C.so Roma, 204/B, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Santoro, che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) in via preliminare in rito accertare e dichiarare che l'ordinanza opposta è nulla o comunque inammissibile in quanto non conformi ai requisiti previsti dalla legge oltre che per mancata notifica degli avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato e per l'effetto dichiarare l' carente del titolo che legittima la pretesa CP_2 creditoria;
2) nel merito accogliere l'opposizione e per l'effetto annullare e dichiarare nulla ed inefficace l'opposta ordinanza per i motivi esposti nel presente ricorso ed, in particolare per l'intervenuta decadenza e/o prescrizione;
1 3) nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'atto impugnato in quanto nullo ed inefficace;
4) condannare parte resistente alle spese e competenze di giudizio come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO : CP_2
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, disporre la sospensione dell'odierno giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sul quantum della sanzione per cui è causa;
2) nel merito: in via principale, respingere, siccome assolutamente improponibili, inammissibili e/o infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l' ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, rideterminare la somma ingiunta con l'ordinanza opposta nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuto e conseguentemente condannare la ricorrente Controparte_1
in persona della titolare , al pagamento in
[...] Parte_1 favore dell delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa CP_2
a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, in nessun caso in misura inferiore al minimo edittale. 4) con vittoria di spese e competenze di giudizio o, in subordine, con la totale compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 4 settembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_2
Rilevava la ricorrente che il 5 agosto 2024 aveva ricevuto la notifica dell'ordinanza-ingiunzione OI 001816721 per la complessiva somma di € 9.811,87. L'ingiunzione era stata notificata anche alla Controparte_1 in data 11 agosto 2024.
[...]
Essa indicava l'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983 n.638 e ss.mm. Si riferiva a sanzioni relative a violazioni per l'annualità 2018. eccepiva: Parte_1
a) la nullità dell'atto impugnato, in quanto esso si riferiva a vicende già definite con l'ente accertatore: la ricorrente e la società erano state ammesse alla definizione agevolata del debito “rottamazione quater” secondo un piano di rientro regolarmente rispettato;
2 b) l' non aveva mai notificato alcun titolo alla società ricorrente - tanto meno CP_2 nelle date indicate nell'atto impugnato – e non aveva provveduto ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 46/1999, alla tempestiva iscrizione a ruolo delle asserite spettanze, per cui l'ente era incorso in decadenza. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. L' chiedeva in via CP_2 CP_2 preliminare la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sul quantum della sanzione;
chiedeva il rigetto nel merito della opposizione.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, le parti chiedevano in via preliminare di rito, la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c.; in subordine, si riportavano alle rispettive conclusioni contenute negli atti introduttivi;
la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. riceve, nella qualità di legale rappresentante di Parte_1
in data 11 agosto 2024 Controparte_1 la notifica dell'ordinanza-ingiunzione OI 001816721 (doc. 1 fasc. ric.) per la complessiva somma di € 9.811,87. L'ingiunzione è notificata anche personalmente a in data 5 Parte_1 agosto 2024, ed è oggetto di altra opposzione tuttora pendente. L'ordinanza presuppone l'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638 e si riferisce a sanzioni relative a violazioni per l'annualità 2018.
2. L' convenuto, preso atto della pendenza avanti la Corte CP_2 costituzionale della questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 2, comma 1-bis, del Decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 come sostituito dall'art. 23 comma 1 del d.l. n. 48/2023 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
Nel corso dell'udienza di discussione, anche la parte ricorrente ha prospettato l'utilità di una sospensione, rimarcando come essa era stata disposta in un precedente giudizio vertente fra le stesse parti. Invero, il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o un altro giudice debba risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa (art. 295 c.p.c.). La ragione su cui si fonda tale sospensione (c.d. necessaria) è l'esigenza di evitare un conflitto tra giudicati (Cass. 24 settembre 2012 n. 16188). Nella specie, non pare che questo rischio si corra, trattandosi di della q.l.c. di una norma il cui scrutinio potrà avere effetti in ogni caso sulla posizone della società
3 opponente, anche senza procedere alla richiesta sospensione, che quindi non va accordata.
3. Come riferito sopra, eccepisce: Parte_1
a) la nullità dell'atto impugnato, in quanto esso si riferisce a vicende già definite con l'ente accertatore: la ricorrente e la società sono state ammesse alla definizione agevolata del debito “rottamazione quater” secondo un piano di rientro regolarmente rispettato;
b) l' non ha mai notificato alcun titolo alla società ricorrente e non aveva CP_2 provveduto ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 46/1999, alla tempestiva iscrizione a ruolo delle asserite spettanze, per cui l'ente era incorso in decadenza.
4. Quanto alla seconda eccezione, l prova documentalmente di avere CP_2 ritualmente notificato a Controparte_1 in data 23 settembre 2019, in persona del suo legale rappresentante pro
[...] tempore, l'atto di accertamento e diffida relativo al mancato versamento all' CP_2 delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori nel periodo di riferimento (dicembre 2017 – agosto 2018) (doc. 2 e 2 bis, fascicolo
). CP_2
Deve essere respinta, quindi, l'eccezione relativa al presunto difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, risultando provato che la società ricorrente fosse a conoscenza della contestazione da parte dell' delle omissioni poste in CP_2 essere sotto il profilo dell'applicabilità delle relative sanzioni amministrative. Quanto a quella parte dell'eccezione relativa alla presunta decadenza dal potere sanzionatorio per tardiva iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs 46/1999, deve ricordarsi che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice (Cass., n. 12503 del 21 maggio 2018). Non sussiste, pertanto, alcun ostacolo alla valutazione della legittimità delle pretese azionate dall' sotto il profilo sanzionatorio. Va, peraltro, osservato che CP_2 non ha formulato Controparte_1 contestazioni di sorta circa il merito delle omissioni a suo tempo contestate dall' . CP_2
5. Quanto all'incompatibilità del debito con l'accesso alla c.d. definizione agevolata, l'eccezione non ha pregio. L'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all Controparte_3 dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a
4 titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. La norma (azionata dall'opponente) include le sanzioni c.d. civili, di cui al D.Lgs. n. 46/1999, art. 27 (si veda, sulla nozione di sanzione civile, Cass., sez. lav., 10 maggio 2019, n. 12533) ma non quelle c.d. amministrative, cui invece fa riferimento il comma 247 della citata legge: “247. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.”. Dunque, leggendo la norma in positivo, sono incluse nella c.d. rottamazione le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Si tratta proprio delle sanzioni civili, che come è noto hanno la funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di risarcimento del danno subito dagli enti per il mancato tempestivo pagamento di contributi.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 2000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Controparte_1
2) condanna la parte soccombente Controparte_1 lla rifusione delle spese processuali a vantaggio dell' , liquidate in
[...] CP_2 complessivi € 2000,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso l'11 febbraio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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