Art. 8.
Nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e dall' articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , la maggiorazione di cui all'articolo 50 della predetta legge n. 968 ed all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1958, n. 83 , e' stabilita nella misura del 5 per cento della spesa ammissibile a contributo.
I compiti dell'ISES di cui all' articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83 , e successive integrazioni legislative, sono estesi alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.
Le maggiorazioni di cui al primo comma sono estese alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.
Nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e dall' articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , la maggiorazione di cui all'articolo 50 della predetta legge n. 968 ed all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1958, n. 83 , e' stabilita nella misura del 5 per cento della spesa ammissibile a contributo.
I compiti dell'ISES di cui all' articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83 , e successive integrazioni legislative, sono estesi alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.
Le maggiorazioni di cui al primo comma sono estese alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.