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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/07/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. VA LO
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1931/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza I Maggio n. 18, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Carolina Verre che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Livia
Di Cola - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio, Serena Cianflone
e Roberta Travia - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di prestare servizio presso il CP_1
resistente con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 come docente non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge
107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del
1 docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del
23.9.2015 e 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64 CCNL, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingueva tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto anche con la Direttiva 1999/70/CE; che il Consiglio di Stato, con sentenza n.
1842/2022, aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97
Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4,
punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, aveva riconosciuto il diritto oggetto di giudizio;
che la richiesta di pagamento stragiudiziale non aveva avuto esito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le seguenti conclusioni: “… 1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio
a tempo determinato, ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui, per a.s.
2024/2025, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; 2. condannare il
[...]
al pagamento in favore del ricorrente, tramite carta elettronica, Controparte_1
della somma di € 500,00 per a.s. 2024/2025, con interessi legali dalla maturazione del
credito sino al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da
distrarsi in favore dei sottoscritti difensori ex art. 93 c.p.c. …”.
Il convenuto si è costituito in giudizio senza contestare la pretesa azionata in CP_1
giudizio e formulando le seguenti conclusioni: “… - Si aderisce alla domanda di carta
elettronica con compensazione delle spese di lite …”.
2 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 15.7.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
La parte ricorrente, nelle note scritte depositate il 14.7.2025, ha affermato che il CP_1
resistente aveva accreditato la somma dovuta per la carta elettronica del docente 2024/2025
nel giugno 2025, insistendo per la condanna alle spese di lite.
In tal modo, dando seguito a tale affermazione della parte che ha agito in giudizio, deve affermarsi che non residua alcun interesse ad una pronuncia del Giudice per una questione superata dall'evolversi della vicenda, in maniera tale che deve dirsi avverata la cessazione della materia del contendere [potendo il Giudice valutare tale venir meno dell'interesse alla pronuncia anche in assenza di conclusioni delle parti conformi, laddove dalle allegazioni in fatto delle parti risulti non controversa la detta cessazione della materia del contendere (cfr.
principi affermati da Cass. 22650/2008)], valorizzandosi anche la circostanza per cui la presente pronuncia è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU. 1048/2000; Cass. 10960/2010).
In ordine alle spese di lite, da regolare sulla base del principio di soccombenza virtuale,
occorre evidenziare che non vi sono state contestazioni in punto di fatto e diritto da parte del resistente che, costituendosi in giudizio, non ha affermato l'accredito della somma CP_1
prima dell'introduzione in giudizio.
In tal modo le spese di lite, liquidate come da dispositivo, debbono porsi a carico della parte resistente.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il resistente al pagamento, in CP_1
favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 280,00 per compenso,
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 29.7.2025
IL GIUDICE
dott. VA LO
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. VA LO
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1931/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza I Maggio n. 18, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Carolina Verre che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Livia
Di Cola - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio, Serena Cianflone
e Roberta Travia - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di prestare servizio presso il CP_1
resistente con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 come docente non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge
107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del
1 docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del
23.9.2015 e 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64 CCNL, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingueva tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto anche con la Direttiva 1999/70/CE; che il Consiglio di Stato, con sentenza n.
1842/2022, aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97
Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4,
punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, aveva riconosciuto il diritto oggetto di giudizio;
che la richiesta di pagamento stragiudiziale non aveva avuto esito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le seguenti conclusioni: “… 1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio
a tempo determinato, ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui, per a.s.
2024/2025, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; 2. condannare il
[...]
al pagamento in favore del ricorrente, tramite carta elettronica, Controparte_1
della somma di € 500,00 per a.s. 2024/2025, con interessi legali dalla maturazione del
credito sino al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da
distrarsi in favore dei sottoscritti difensori ex art. 93 c.p.c. …”.
Il convenuto si è costituito in giudizio senza contestare la pretesa azionata in CP_1
giudizio e formulando le seguenti conclusioni: “… - Si aderisce alla domanda di carta
elettronica con compensazione delle spese di lite …”.
2 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 15.7.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
La parte ricorrente, nelle note scritte depositate il 14.7.2025, ha affermato che il CP_1
resistente aveva accreditato la somma dovuta per la carta elettronica del docente 2024/2025
nel giugno 2025, insistendo per la condanna alle spese di lite.
In tal modo, dando seguito a tale affermazione della parte che ha agito in giudizio, deve affermarsi che non residua alcun interesse ad una pronuncia del Giudice per una questione superata dall'evolversi della vicenda, in maniera tale che deve dirsi avverata la cessazione della materia del contendere [potendo il Giudice valutare tale venir meno dell'interesse alla pronuncia anche in assenza di conclusioni delle parti conformi, laddove dalle allegazioni in fatto delle parti risulti non controversa la detta cessazione della materia del contendere (cfr.
principi affermati da Cass. 22650/2008)], valorizzandosi anche la circostanza per cui la presente pronuncia è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU. 1048/2000; Cass. 10960/2010).
In ordine alle spese di lite, da regolare sulla base del principio di soccombenza virtuale,
occorre evidenziare che non vi sono state contestazioni in punto di fatto e diritto da parte del resistente che, costituendosi in giudizio, non ha affermato l'accredito della somma CP_1
prima dell'introduzione in giudizio.
In tal modo le spese di lite, liquidate come da dispositivo, debbono porsi a carico della parte resistente.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il resistente al pagamento, in CP_1
favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 280,00 per compenso,
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 29.7.2025
IL GIUDICE
dott. VA LO
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