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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 4516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4516 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 05.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 10578/2024 vertente
TRA
, nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to PANNUTI LEANDRO Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Controparte_1
D'ANGELO UGO
NONCHE'
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. INGALA ALESSANDRA MARIA
Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.05.2024 parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120249011862248/000, notificata in data 17.04.2024, unitamente ai sottesi seguenti avvisi di pagamento relativi a contributi dovuti a titolo di gestione artigiani per gli anni 2010,2012,2017,2018,2019,2020,2022:
- n. 37120180001435944000, presuntivamente notificato il 09/07/2018, per un importo complessivo di € 2.077,42;
- n. 37120180013996507000, presuntivamente notificato il 27/12/2018, per un importo complessivo di € 1.392,28;
- n. 37120190001728671000, presuntivamente notificato il 05/07/2019, per un importo complessivo di € 1.371,66;
- n. 37120190014008214000, presuntivamente notificato il 29/01/2020, per un importo complessivo di € 1.324,01;
- n. 37120190023040433000, presuntivamente notificato il 07/02/2020, per un importo complessivo di € 7.896,41; - n. 37120210002101647000, presuntivamente notificato il 28/02/2022, per un importo complessivo di € 2.046,07.
Lamentava l'illegittimità dell'intimazione impugnata, deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici e per l'effetto la prescrizione del credito preteso. Concludeva, pertanto, chiedendo al giudice adito di:
“1) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'illegittimità e/o nullità e/o inammissibilità dell'intimazione di pagamento n. 07120249011862248/000 tenuto conto che la stessa, alla luce delle ragioni esposte, non è stata preceduta dalla notifica dei necessari atti presupposti e per l'effetto;
2) Accertare e dichiarare, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 37120190023040433000,
37120180001435944000, 37120180013996507000, 37120190001728671000, 37120190014008214000
l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2010,
2012, 2017 e 2018 e la conseguente inesigibilità delle stesse;
3) In ogni caso, in via subordinata, accertare e dichiarare, limitatamente all'avviso di addebito n.
37120190023040433000, l'intervenuta prescrizione delle somme richieste e la conseguente inesigibilità stesse;” con vittoria di spese.
CP_ Si costituiva l' che deduceva che la tardiva impugnazione precludeva la possibilità di proporre motivi relativi al merito della obbligazione contributiva, ivi inclusa l'eccezione di prescrizione. Precisava che il termine di prescrizione era stato interrotto dalla notifica degli avvisi di addebito opposti, dalla notifica della opposta intimazione di pagamento e dalla notifica degli atti in possesso dell , cui competeva tutta Parte_2
l'attività di riscossione dei crediti previdenziali successiva alla trasmissione del ruolo. Dedotta dunque l'infondatezza nel merito per interruzione dei termini di prescrizione, concludeva per il rigetto della opposizione.
Si costituiva l che eccepiva, il proprio difetto di legittimazione passiva, la tardività, Controparte_1 inammissibilità della impugnazione dell'intimazione; deduceva la infondatezza delle avverse doglianze, stante l'intervenuta regolare notifica delle cartelle e degli avvisi, l'interruzione dei termini di prescrizione e pertanto la assenza della eccepita prescrizione;
concludeva per l'inammissibilità ovvero il rigetto della opposizione, con vittoria di spese.
°°°°°°°°°°°
CP_ Deve prendersi atto del deposito, all'atto della costituzione, da parte dell' della prova della notifica di CP_ tutti gli avvisi di addebito fondanti l'atto di intimazione;
in merito alla prova di notifica prodotta dall' in atti in relazione a ciascuno degli avvisi di addebiti sotteso alla intimazione di pagamento, la difesa di parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha disconosciuto espressamente che la sottoscrizione apposta sulle cartoline di ricevimento sia riconducibile alla persona del sig. ; dall'altro che ciascuna delle Parte_1 descritte cartoline, inoltre, manca del tutto la specificazione del soggetto che ha materialmente ricevuto la corrispondenza e sottoscritto l'avviso di ricevimento, con la conseguenza che è impossibile comprendere se le stesse siano state sottoscritte da un soggetto abilitato alla ricezione o meno. Allegazione già in sé contraddittoria in quanto laddove il ricorrente disconosce le firme apposte sulle cartoline delle raccomandate a/r in quanto non proprie, presuppone che riconosce che le stesse recano il suo nome .
Il disconoscimento e le eccezioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente in relazione alle prove di notifica CP_ versate in atti dall' in relazione a ciascuna degli avvisi di addebiti opposti non colgono nel segno e vanno disattese. In ordine alla notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, pur in presenza di un contrasto giurisprudenziale, è condivisibile il percorso argomentativo della
Suprema Corte nella sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013 che ne ha confermato la validità. Secondo la Cassazione, l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla. La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest'ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. D'altra parte, nessuna norma impone l'indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro, l'accertamento della relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e chi materialmente lo accetta è una competenza del solo servizio postale.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6395/2014 ha dato conferma, ai sensi dell'articolo 26 del Dpr
602/1973, della legittimità della notifica, che viene perfezionata con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità che venga redatta un'apposita relata di notifica (cfr conf. sentenza della Cassazione 19 giugno 2009, n. 14327).
Ad attestare la coincidenza del destinatario col soggetto al quale viene consegnata materialmente la cartella esattoriale è l'ufficiale postale mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata, che avendo natura di atto pubblico è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 cc, come chiarito dalla stessa Cassazione nella sentenza del 27 maggio 2011, n. 11708. In termini, la sentenza n. 15746 del 19 settembre 2012 afferma che “La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituite la mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l'atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
Dunque deve essere esclusa la fondatezza delle contestazioni mosse dalla parte ricorrente in merito alle CP_ notifiche degli avvisi e delle cartelle svoltesi come analiticamente indicato negli atti di costituzione dell'
e dell'Agenzia convenuta, e documentate in atti.
Orbene, l'istante ha fondato la sua opposizione avverso l'atto di intimazione assumendo che tale atto sia stato l'unico atto mediante cui è venuto a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una pretesa creditoria. Tale assunto è risultato, per quanto sopra detto, smentito dagli atti di causa, dovendosi ritenere per conseguenza inammissibile per tardività la opposizione alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito suindicati, con impossibilità di farsi valere i vizi sia formali che di merito che asseritamente affliggono gli stessi, ivi compresa la prescrizione.
L'opposizione proposta per il tramite dell'atto di intimazione avverso le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito opposti è pertanto inammissibile perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla data di notifica degli atti presupposti ( cartelle ed avvisi ) , previsto dalla legge per far valere vizi di merito qual è la prescrizione dei contributi, nonchè del termine sancito dall'art. 617 cpc per far valere i vizi afferenti agli atti esecutivi, cui vanno senz'altro annoverate le doglianze del ricorso sulla formazione del titolo.
Una volta divenuto intangibile il credito per effetto della mancata proposizione (nei termini) dell'opposizione alla cartella esattoriale ( o avviso di addebito), ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi. Con riferimento al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle e degli avvisi, in primo luogo va rilevato che detta eccezione non è stata espressamente formulata e che non può ritenersi inclusa nella eccezione di prescrizione dei crediti;
ad ogni buon conto, la notifica dell'atto di intimazione in data 17.04.2024, interveniva nel termine di 5 anni e 311 gg ( dovendosi tenere conto anche delle sospensioni CP_ covid invocate dall' ) dalla notifica di ciascuno degli avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione qui impugnato ( in particolare anche dal 27.12.2018, data più risalente tra quelle di notifica degli avvisi di addebito predetti ). Attesi gli esiti della lite, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, spese liquidate in favore di ciascuno dei convenuti come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione all'atto di intimazione e, per esso, a tutte le cartelle e gli avvisi opposti;
-condanna parte ricorrente a pagare le spese di lite in favore dei convenuti così liquidate:
CP_
- euro 1.350,00 oltre rimborsi se dovuti all'
- euro 1.350,00 oltre iva, cpa e rimborsi se dovuti all'Agenzia delle Entrate.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 5.06.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 05.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 10578/2024 vertente
TRA
, nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to PANNUTI LEANDRO Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Controparte_1
D'ANGELO UGO
NONCHE'
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. INGALA ALESSANDRA MARIA
Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.05.2024 parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120249011862248/000, notificata in data 17.04.2024, unitamente ai sottesi seguenti avvisi di pagamento relativi a contributi dovuti a titolo di gestione artigiani per gli anni 2010,2012,2017,2018,2019,2020,2022:
- n. 37120180001435944000, presuntivamente notificato il 09/07/2018, per un importo complessivo di € 2.077,42;
- n. 37120180013996507000, presuntivamente notificato il 27/12/2018, per un importo complessivo di € 1.392,28;
- n. 37120190001728671000, presuntivamente notificato il 05/07/2019, per un importo complessivo di € 1.371,66;
- n. 37120190014008214000, presuntivamente notificato il 29/01/2020, per un importo complessivo di € 1.324,01;
- n. 37120190023040433000, presuntivamente notificato il 07/02/2020, per un importo complessivo di € 7.896,41; - n. 37120210002101647000, presuntivamente notificato il 28/02/2022, per un importo complessivo di € 2.046,07.
Lamentava l'illegittimità dell'intimazione impugnata, deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici e per l'effetto la prescrizione del credito preteso. Concludeva, pertanto, chiedendo al giudice adito di:
“1) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'illegittimità e/o nullità e/o inammissibilità dell'intimazione di pagamento n. 07120249011862248/000 tenuto conto che la stessa, alla luce delle ragioni esposte, non è stata preceduta dalla notifica dei necessari atti presupposti e per l'effetto;
2) Accertare e dichiarare, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 37120190023040433000,
37120180001435944000, 37120180013996507000, 37120190001728671000, 37120190014008214000
l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2010,
2012, 2017 e 2018 e la conseguente inesigibilità delle stesse;
3) In ogni caso, in via subordinata, accertare e dichiarare, limitatamente all'avviso di addebito n.
37120190023040433000, l'intervenuta prescrizione delle somme richieste e la conseguente inesigibilità stesse;” con vittoria di spese.
CP_ Si costituiva l' che deduceva che la tardiva impugnazione precludeva la possibilità di proporre motivi relativi al merito della obbligazione contributiva, ivi inclusa l'eccezione di prescrizione. Precisava che il termine di prescrizione era stato interrotto dalla notifica degli avvisi di addebito opposti, dalla notifica della opposta intimazione di pagamento e dalla notifica degli atti in possesso dell , cui competeva tutta Parte_2
l'attività di riscossione dei crediti previdenziali successiva alla trasmissione del ruolo. Dedotta dunque l'infondatezza nel merito per interruzione dei termini di prescrizione, concludeva per il rigetto della opposizione.
Si costituiva l che eccepiva, il proprio difetto di legittimazione passiva, la tardività, Controparte_1 inammissibilità della impugnazione dell'intimazione; deduceva la infondatezza delle avverse doglianze, stante l'intervenuta regolare notifica delle cartelle e degli avvisi, l'interruzione dei termini di prescrizione e pertanto la assenza della eccepita prescrizione;
concludeva per l'inammissibilità ovvero il rigetto della opposizione, con vittoria di spese.
°°°°°°°°°°°
CP_ Deve prendersi atto del deposito, all'atto della costituzione, da parte dell' della prova della notifica di CP_ tutti gli avvisi di addebito fondanti l'atto di intimazione;
in merito alla prova di notifica prodotta dall' in atti in relazione a ciascuno degli avvisi di addebiti sotteso alla intimazione di pagamento, la difesa di parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha disconosciuto espressamente che la sottoscrizione apposta sulle cartoline di ricevimento sia riconducibile alla persona del sig. ; dall'altro che ciascuna delle Parte_1 descritte cartoline, inoltre, manca del tutto la specificazione del soggetto che ha materialmente ricevuto la corrispondenza e sottoscritto l'avviso di ricevimento, con la conseguenza che è impossibile comprendere se le stesse siano state sottoscritte da un soggetto abilitato alla ricezione o meno. Allegazione già in sé contraddittoria in quanto laddove il ricorrente disconosce le firme apposte sulle cartoline delle raccomandate a/r in quanto non proprie, presuppone che riconosce che le stesse recano il suo nome .
Il disconoscimento e le eccezioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente in relazione alle prove di notifica CP_ versate in atti dall' in relazione a ciascuna degli avvisi di addebiti opposti non colgono nel segno e vanno disattese. In ordine alla notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, pur in presenza di un contrasto giurisprudenziale, è condivisibile il percorso argomentativo della
Suprema Corte nella sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013 che ne ha confermato la validità. Secondo la Cassazione, l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla. La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest'ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. D'altra parte, nessuna norma impone l'indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro, l'accertamento della relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e chi materialmente lo accetta è una competenza del solo servizio postale.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6395/2014 ha dato conferma, ai sensi dell'articolo 26 del Dpr
602/1973, della legittimità della notifica, che viene perfezionata con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità che venga redatta un'apposita relata di notifica (cfr conf. sentenza della Cassazione 19 giugno 2009, n. 14327).
Ad attestare la coincidenza del destinatario col soggetto al quale viene consegnata materialmente la cartella esattoriale è l'ufficiale postale mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata, che avendo natura di atto pubblico è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 cc, come chiarito dalla stessa Cassazione nella sentenza del 27 maggio 2011, n. 11708. In termini, la sentenza n. 15746 del 19 settembre 2012 afferma che “La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituite la mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l'atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
Dunque deve essere esclusa la fondatezza delle contestazioni mosse dalla parte ricorrente in merito alle CP_ notifiche degli avvisi e delle cartelle svoltesi come analiticamente indicato negli atti di costituzione dell'
e dell'Agenzia convenuta, e documentate in atti.
Orbene, l'istante ha fondato la sua opposizione avverso l'atto di intimazione assumendo che tale atto sia stato l'unico atto mediante cui è venuto a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una pretesa creditoria. Tale assunto è risultato, per quanto sopra detto, smentito dagli atti di causa, dovendosi ritenere per conseguenza inammissibile per tardività la opposizione alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito suindicati, con impossibilità di farsi valere i vizi sia formali che di merito che asseritamente affliggono gli stessi, ivi compresa la prescrizione.
L'opposizione proposta per il tramite dell'atto di intimazione avverso le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito opposti è pertanto inammissibile perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla data di notifica degli atti presupposti ( cartelle ed avvisi ) , previsto dalla legge per far valere vizi di merito qual è la prescrizione dei contributi, nonchè del termine sancito dall'art. 617 cpc per far valere i vizi afferenti agli atti esecutivi, cui vanno senz'altro annoverate le doglianze del ricorso sulla formazione del titolo.
Una volta divenuto intangibile il credito per effetto della mancata proposizione (nei termini) dell'opposizione alla cartella esattoriale ( o avviso di addebito), ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi. Con riferimento al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle e degli avvisi, in primo luogo va rilevato che detta eccezione non è stata espressamente formulata e che non può ritenersi inclusa nella eccezione di prescrizione dei crediti;
ad ogni buon conto, la notifica dell'atto di intimazione in data 17.04.2024, interveniva nel termine di 5 anni e 311 gg ( dovendosi tenere conto anche delle sospensioni CP_ covid invocate dall' ) dalla notifica di ciascuno degli avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione qui impugnato ( in particolare anche dal 27.12.2018, data più risalente tra quelle di notifica degli avvisi di addebito predetti ). Attesi gli esiti della lite, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, spese liquidate in favore di ciascuno dei convenuti come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione all'atto di intimazione e, per esso, a tutte le cartelle e gli avvisi opposti;
-condanna parte ricorrente a pagare le spese di lite in favore dei convenuti così liquidate:
CP_
- euro 1.350,00 oltre rimborsi se dovuti all'
- euro 1.350,00 oltre iva, cpa e rimborsi se dovuti all'Agenzia delle Entrate.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 5.06.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )