TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/12/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1620/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa AR ID SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentata e difesa, in forza di mandato Parte_1
depositato nel fascicolo informatico, dagli avv. Mariuccia Bagnera e Giuliano
Salernitano
ricorrente
CONTRO
- Controparte_1
Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti notaio rep. 91357, racc. 6036, Persona_1
dall'avv. Claudia Consorte
convenuto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 19 dicembre 2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2025 la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare all'erogazione in suo favore del CP_1
trattamento previsto ex lege in relazione alla denunciata malattia professionale tendinopatia spalla bilaterale.
L' si è costituito ritualmente in giudizio contestando l'idoneità del rischio CP_1
lavorativo in ordine all'insorgenza delle patologie lamentate e chiedendo pertanto la reiezione delle domande.
All'odierna udienza i difensori della ricorrente, muniti dei necessari poteri in forza di mandato alla lite, ha dichiarato di rinunciare agli atti e alle domande,
chiedendo la compensazione delle spese.
L' ha insistito per le spese come per legge CP_1
Alla luce dell'intervenuta rinuncia alle domande, le domande non devono più
essere esaminate e deve invece essere dichiarata la cessazione tra le parti della materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, “la rinuncia alla
domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme
particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (cfr. Cass. n.
8387/99, n. 19946/04)”, con conseguente venir meno del potere-dovere del giudice di giudicare, fatta salva ogni determinazione in punto di decisione sulle spese processuali
(Cass., 14 novembre 2011, n. 23749; cfr. Cass. 17 febbraio 2016 n. 3148, Cass., 14 aprile
2021 n. 9797;
Ed invero “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della
cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i
presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla
quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la
perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere
2 sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Cass., 11 gennaio 2006 n. 271;
Cass., 2 agosto 2004 n. 14775).
Lo sviluppo della vicenda processuale giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di lite.
Genova, 19 dicembre 2025
Il Giudice
AR ID SC
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa AR ID SCOTTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentata e difesa, in forza di mandato Parte_1
depositato nel fascicolo informatico, dagli avv. Mariuccia Bagnera e Giuliano
Salernitano
ricorrente
CONTRO
- Controparte_1
Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti notaio rep. 91357, racc. 6036, Persona_1
dall'avv. Claudia Consorte
convenuto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 19 dicembre 2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2025 la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare all'erogazione in suo favore del CP_1
trattamento previsto ex lege in relazione alla denunciata malattia professionale tendinopatia spalla bilaterale.
L' si è costituito ritualmente in giudizio contestando l'idoneità del rischio CP_1
lavorativo in ordine all'insorgenza delle patologie lamentate e chiedendo pertanto la reiezione delle domande.
All'odierna udienza i difensori della ricorrente, muniti dei necessari poteri in forza di mandato alla lite, ha dichiarato di rinunciare agli atti e alle domande,
chiedendo la compensazione delle spese.
L' ha insistito per le spese come per legge CP_1
Alla luce dell'intervenuta rinuncia alle domande, le domande non devono più
essere esaminate e deve invece essere dichiarata la cessazione tra le parti della materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, “la rinuncia alla
domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme
particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (cfr. Cass. n.
8387/99, n. 19946/04)”, con conseguente venir meno del potere-dovere del giudice di giudicare, fatta salva ogni determinazione in punto di decisione sulle spese processuali
(Cass., 14 novembre 2011, n. 23749; cfr. Cass. 17 febbraio 2016 n. 3148, Cass., 14 aprile
2021 n. 9797;
Ed invero “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della
cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i
presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla
quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la
perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere
2 sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Cass., 11 gennaio 2006 n. 271;
Cass., 2 agosto 2004 n. 14775).
Lo sviluppo della vicenda processuale giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di lite.
Genova, 19 dicembre 2025
Il Giudice
AR ID SC
3