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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5026 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza dell'11.12.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 27.06.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.26.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6831 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023
TRA
(Avv. Dario Coglitore) Parte_1
attore
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Carla Marsala Fanara) Controparte_1
convenuto
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
16.05.2023, condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1
pagamento in favore dell'attore della complessiva somma, liquidata all'attualità, di €
19.943,50, oltre interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.553,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del
15% del compenso totale della prestazione, essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, oltre a quelle relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti;
- Provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione ex art. 83, comma
III bis, DPR n. 115 del 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza di Parte_1
un sinistro asseritamente verificatosi in data 03.06.2022, alle ore 8,00 circa, allorquando, mentre percorreva a piedi il marciapiedi del Corso Tukory di , giunto in prossimità del civico n. CP_1
127, rovinava al suolo in un tratto dissestato, riportando lesioni personali.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire, in diritto, che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi.
Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_1
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione.
In tal senso informano, infatti, le dichiarazioni rese, all'udienza del 23.01.2024, dal teste Tes_1
, il quale, premettendo di conoscere soltanto di vista l'attore e di avere assistito al sinistro,
[...]
in quanto, al momento dello stesso, “mi trovavo di fronte al punto in cui è avvenuto l'incidente”,
“lontano dal punto della caduta pochi metri, dall'altro lato del marciapiede”, ha confermato che
“ho visto che il sig. all'improvviso cadeva a terra”. Pt_1
Secondo la narrazione del testimone oculare, “nel punto in cui è caduto, c'era il marciapiede sollevato di alcuni centimetri. Vicino al dissesto c'erano un'aiuola e un albero. Le radici dell'albero sollevavano quel tratto del marciapiede”.
A supporto dell'attorea rappresentazione, il ha confermato che il sinistro è avvenuto Tes_1
all'altezza del civico n. 127 del Corso Tukory, in prossimità della fermata degli autobus.
Dall'esposizione dei fatti del teste, è emerso, ancor più significativamente, che “non c'erano segnalazioni della presenza del dissesto né lo stesso era recintato o transennato”.
Dalle fotografie prodotte dall'attore, nelle quali il testimone oculare ha riconosciuto lo stato dei luoghi, si ricava che il marciapiede, nel tratto in cui l'attore perse l'equilibrio, si presentava sollevato di alcuni centimetri a causa delle radici di un grande albero ivi piantumato all'interno di un'aiuola, tale da rappresentarsi quale fattore di interferenza suscettibile di influire sull'incedere di un pedone.
Le superiori circostanze assumono rilievo sul piano della valutazione relativa al nesso eziologico, perché dimostra l'astratta idoneità della condizione in cui si trovava quel tratto del marciapiede del
Corso Tukory di a provocare la caduta degli ignari pedoni, che si accingevano a transitarvi CP_1
sopra.
L'elemento della contestualità temporale tra il passaggio dell'attore sul tratto del marciapiede danneggiato e la sua perdita di equilibrio completa l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che siffatta perdita di equilibrio fu, in concreto, provocata dalla presenza del dissesto descritto dall'attore.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita (il marciapiede danneggiato) ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso, non sussistendo in atti alcuna prova che induca a ritenere diversamente;
tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.: tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel , proprietario e custode delle strade e dei marciapiedi cittadini, che avrebbe Controparte_1
dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, offerta dall'Ente Civico.
Né può riconoscersi alcun pregio all'eccezione spiegata dal convenuto relativa alla condotta del danneggiato, la cui disattenzione avrebbe cagionato (o concorso a cagionare) il sinistro, che è rimasta indimostrata.
Dalle fotografie si evince, invero, che il marciapiede si presentava sollevato nel tratto libero per il passaggio dei pedoni, essendo l'altra metà occupata dall'aiuola.
In buona sostanza, il dissesto descritto dall'attore e visibile nelle immagini prodotte occupava tutta la metà del marciapiede (peraltro, aperto al transito) percorribile dal pedone, che non disponeva, dunque, di un percorso alternativo che gli consentisse di percorrerlo in sicurezza.
Peraltro, benché le condizioni di illuminazione fossero ottimali (il sinistro è avvenuto alle 8.00 del mattino), non si può non tener conto del fatto che non vi erano differenze cromatiche tra l'asfalto del manto del marciapiede sollevato e quello circostante, di guisa che l'anomalia risultava scarsamente percepibile. Ad aggravare la posizione del peraltro, è la considerazione che il dissesto si trovasse CP_1
proprio all'altezza della fermata degli autobus – circostanza, questa, che lascia ragionevolmente presumere che il tratto fosse quotidianamente percorso da una molteplicità di fruitori di mezzi pubblici.
Si aggiunga a tanto che, come riferito dal teste, le condizioni dei luoghi non sono mutate
(quantomeno alla data dell'assunzione della prova) e che nulla ha fatto, quindi, la P.A. per eliminare la condizione di pericolo, non potendosi richiedere ai pedoni un contributo di attenzione esclusivamente e costantemente polarizzato sulle condizioni della strada, che, in una civiltà mediamente civilizzata, devono presumersi e pretendersi ottimali.
In conclusione, nessun elemento è emerso che liberasse dalla responsabilità l'ente proprietario, custode delle strade cittadine, per avere rimosso o tempestivamente segnalato la presenza dell'anomalia.
E dunque, non essendo stata, in concreto, fornita la prova della sussistenza del caso fortuito
(l'unica, si ribadisce, che avrebbe esentato il custode dalla responsabilità per l'occorso), non può essere esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del . Controparte_1
Tutto ciò posto, spetta all'attore il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni – neppure contestate da alcuna delle parti – cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti e immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto residuati a carico dell'attore postumi quantificati con la percentuale dell'8%.
Il Ctu ha concluso nel senso di ritenere che l'attore ha riportato, in occasione del sinistro, “un trauma contusivo distorsivo della spalla sinistra, con insorgenza di frattura pluriframmentaria della testa omerale con associata lussazione anteroinferiore e distacco del trochite omerale trattata incruentemente, una frattura dell'apofisi anteriore del calcagno sinistro”.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attore dalle lesioni patite (30 giorni di I.T.P. al 75%, 30 giorni di I.T.P. al 50% e 20 giorni di I.T.P. al 25%). Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (8%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (68 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano allegate né provate né una peculiare sofferenza morale né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico -, essendo rimasta del tutto indimostrata (e, ancor prima, dedotta) la sofferenza soggettiva interiore, che sarebbe derivata all'attore in connessione causale con il sinistro -, compete all' la somma, riconosciuta all'attualità, di € Pt_1
15.056,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto della modesta entità dei postumi – ben contenuti nei limiti delle micro-invalidità –, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetta, dunque, all'attore a ristoro di tale profilo di danno l'importo complessivo di € 4.887,50 (di cui € 2.587,50 per I.T.P. al 75%, € 1.725,00 per I.T.P. al 50% ed €
575,00 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Non sono stati chiesti né tantomeno documentati esborsi sostenuti in connessione causale con il sinistro, di guisa che nulla può essere riconosciuto a parte attrice a detto titolo.
La somma da liquidare in favore dell'attore ammonta complessivamente ad € 19.943,50 (liquidata all'attualità), sulla quale vanno calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(03.06.2022), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
In ordine al governo delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, il convenuto va condannato a rifondere all'attore le spese sostenute in giudizio, che vanno quantificate, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al
D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore
(23.10.22), in complessivi € 3.553,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, e liquidate in favore dell'Erario, essendo l'attore ammesso al gratuito patrocinio con delibera del COA di del 16.02.2023. CP_1
Vanno poste a carico del convenuto anche le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti.
Dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato . Parte_1
Così deciso in Palermo alla udienza odierna dell'11 dicembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.26.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6831 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023
TRA
(Avv. Dario Coglitore) Parte_1
attore
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Carla Marsala Fanara) Controparte_1
convenuto
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
16.05.2023, condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1
pagamento in favore dell'attore della complessiva somma, liquidata all'attualità, di €
19.943,50, oltre interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.553,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del
15% del compenso totale della prestazione, essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, oltre a quelle relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti;
- Provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione ex art. 83, comma
III bis, DPR n. 115 del 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza di Parte_1
un sinistro asseritamente verificatosi in data 03.06.2022, alle ore 8,00 circa, allorquando, mentre percorreva a piedi il marciapiedi del Corso Tukory di , giunto in prossimità del civico n. CP_1
127, rovinava al suolo in un tratto dissestato, riportando lesioni personali.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire, in diritto, che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi.
Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_1
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione.
In tal senso informano, infatti, le dichiarazioni rese, all'udienza del 23.01.2024, dal teste Tes_1
, il quale, premettendo di conoscere soltanto di vista l'attore e di avere assistito al sinistro,
[...]
in quanto, al momento dello stesso, “mi trovavo di fronte al punto in cui è avvenuto l'incidente”,
“lontano dal punto della caduta pochi metri, dall'altro lato del marciapiede”, ha confermato che
“ho visto che il sig. all'improvviso cadeva a terra”. Pt_1
Secondo la narrazione del testimone oculare, “nel punto in cui è caduto, c'era il marciapiede sollevato di alcuni centimetri. Vicino al dissesto c'erano un'aiuola e un albero. Le radici dell'albero sollevavano quel tratto del marciapiede”.
A supporto dell'attorea rappresentazione, il ha confermato che il sinistro è avvenuto Tes_1
all'altezza del civico n. 127 del Corso Tukory, in prossimità della fermata degli autobus.
Dall'esposizione dei fatti del teste, è emerso, ancor più significativamente, che “non c'erano segnalazioni della presenza del dissesto né lo stesso era recintato o transennato”.
Dalle fotografie prodotte dall'attore, nelle quali il testimone oculare ha riconosciuto lo stato dei luoghi, si ricava che il marciapiede, nel tratto in cui l'attore perse l'equilibrio, si presentava sollevato di alcuni centimetri a causa delle radici di un grande albero ivi piantumato all'interno di un'aiuola, tale da rappresentarsi quale fattore di interferenza suscettibile di influire sull'incedere di un pedone.
Le superiori circostanze assumono rilievo sul piano della valutazione relativa al nesso eziologico, perché dimostra l'astratta idoneità della condizione in cui si trovava quel tratto del marciapiede del
Corso Tukory di a provocare la caduta degli ignari pedoni, che si accingevano a transitarvi CP_1
sopra.
L'elemento della contestualità temporale tra il passaggio dell'attore sul tratto del marciapiede danneggiato e la sua perdita di equilibrio completa l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che siffatta perdita di equilibrio fu, in concreto, provocata dalla presenza del dissesto descritto dall'attore.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita (il marciapiede danneggiato) ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso, non sussistendo in atti alcuna prova che induca a ritenere diversamente;
tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.: tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel , proprietario e custode delle strade e dei marciapiedi cittadini, che avrebbe Controparte_1
dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, offerta dall'Ente Civico.
Né può riconoscersi alcun pregio all'eccezione spiegata dal convenuto relativa alla condotta del danneggiato, la cui disattenzione avrebbe cagionato (o concorso a cagionare) il sinistro, che è rimasta indimostrata.
Dalle fotografie si evince, invero, che il marciapiede si presentava sollevato nel tratto libero per il passaggio dei pedoni, essendo l'altra metà occupata dall'aiuola.
In buona sostanza, il dissesto descritto dall'attore e visibile nelle immagini prodotte occupava tutta la metà del marciapiede (peraltro, aperto al transito) percorribile dal pedone, che non disponeva, dunque, di un percorso alternativo che gli consentisse di percorrerlo in sicurezza.
Peraltro, benché le condizioni di illuminazione fossero ottimali (il sinistro è avvenuto alle 8.00 del mattino), non si può non tener conto del fatto che non vi erano differenze cromatiche tra l'asfalto del manto del marciapiede sollevato e quello circostante, di guisa che l'anomalia risultava scarsamente percepibile. Ad aggravare la posizione del peraltro, è la considerazione che il dissesto si trovasse CP_1
proprio all'altezza della fermata degli autobus – circostanza, questa, che lascia ragionevolmente presumere che il tratto fosse quotidianamente percorso da una molteplicità di fruitori di mezzi pubblici.
Si aggiunga a tanto che, come riferito dal teste, le condizioni dei luoghi non sono mutate
(quantomeno alla data dell'assunzione della prova) e che nulla ha fatto, quindi, la P.A. per eliminare la condizione di pericolo, non potendosi richiedere ai pedoni un contributo di attenzione esclusivamente e costantemente polarizzato sulle condizioni della strada, che, in una civiltà mediamente civilizzata, devono presumersi e pretendersi ottimali.
In conclusione, nessun elemento è emerso che liberasse dalla responsabilità l'ente proprietario, custode delle strade cittadine, per avere rimosso o tempestivamente segnalato la presenza dell'anomalia.
E dunque, non essendo stata, in concreto, fornita la prova della sussistenza del caso fortuito
(l'unica, si ribadisce, che avrebbe esentato il custode dalla responsabilità per l'occorso), non può essere esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del . Controparte_1
Tutto ciò posto, spetta all'attore il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni – neppure contestate da alcuna delle parti – cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti e immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto residuati a carico dell'attore postumi quantificati con la percentuale dell'8%.
Il Ctu ha concluso nel senso di ritenere che l'attore ha riportato, in occasione del sinistro, “un trauma contusivo distorsivo della spalla sinistra, con insorgenza di frattura pluriframmentaria della testa omerale con associata lussazione anteroinferiore e distacco del trochite omerale trattata incruentemente, una frattura dell'apofisi anteriore del calcagno sinistro”.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attore dalle lesioni patite (30 giorni di I.T.P. al 75%, 30 giorni di I.T.P. al 50% e 20 giorni di I.T.P. al 25%). Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (8%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (68 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano allegate né provate né una peculiare sofferenza morale né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico -, essendo rimasta del tutto indimostrata (e, ancor prima, dedotta) la sofferenza soggettiva interiore, che sarebbe derivata all'attore in connessione causale con il sinistro -, compete all' la somma, riconosciuta all'attualità, di € Pt_1
15.056,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto della modesta entità dei postumi – ben contenuti nei limiti delle micro-invalidità –, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetta, dunque, all'attore a ristoro di tale profilo di danno l'importo complessivo di € 4.887,50 (di cui € 2.587,50 per I.T.P. al 75%, € 1.725,00 per I.T.P. al 50% ed €
575,00 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Non sono stati chiesti né tantomeno documentati esborsi sostenuti in connessione causale con il sinistro, di guisa che nulla può essere riconosciuto a parte attrice a detto titolo.
La somma da liquidare in favore dell'attore ammonta complessivamente ad € 19.943,50 (liquidata all'attualità), sulla quale vanno calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(03.06.2022), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
In ordine al governo delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, il convenuto va condannato a rifondere all'attore le spese sostenute in giudizio, che vanno quantificate, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al
D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore
(23.10.22), in complessivi € 3.553,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, e liquidate in favore dell'Erario, essendo l'attore ammesso al gratuito patrocinio con delibera del COA di del 16.02.2023. CP_1
Vanno poste a carico del convenuto anche le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti.
Dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato . Parte_1
Così deciso in Palermo alla udienza odierna dell'11 dicembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina