TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/07/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3302/2024
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25/06/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 in Via Duomo, n. 26, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'AVV. GIUSEPPE GERMANÒ
( ), presso il cui studio, sito in Palmi (RC) alla Via C.F._1
Toselli, n. 14, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Palmi Via Volta n. 2, presso la locale agenzia CP_1 territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi (c.f.
[...]
), per procura generale alle liti del 22.3.2023, Rep. C.F._2
37875 a rogito notaio in Roma Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti:
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis
c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “Il Ricorrente è affetto da gravi patologie (Neurofibromatosi; Ridotta sensibilità retinica OD;
Spondilosi con Discopatia L4-L5 e L5-S1 con sofferenza neurogena;
Coxartrosi bilaterale più marcata a dx con impaccio deambulatorio;
Tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla bilaterale;
Poliartralgie; Rigurgito mitralico e tricusidalico;
Cisti renale;
Tiroidite con presenza di noduli;
Riduzione del fattore VII della coagulazione) ampiamente certificate e documentate già al momento della presentazione dell'attestato di trasmissione della domanda amministrativa del 28.11.2023, diretta al riconoscimento dell'ASSEGNO
DI INVALIDITÀ CIVILE (74%) ex L. 118/'81 e successive modifiche”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto all'ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE (74%) ex L. 118/'81.
Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto all'Assegno di Invalidità Civile (74%).
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella Persona_2 relazione scritta depositata in data il 05.11.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “si ottiene un punteggio complessivo del 71%”. La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili CP_ e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
CP_
3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di euro
280,00 a favore del dott. ). Persona_2
Palmi, 02.07.2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25/06/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 in Via Duomo, n. 26, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'AVV. GIUSEPPE GERMANÒ
( ), presso il cui studio, sito in Palmi (RC) alla Via C.F._1
Toselli, n. 14, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Agenzia in Palmi Via Volta n. 2, presso la locale agenzia CP_1 territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi (c.f.
[...]
), per procura generale alle liti del 22.3.2023, Rep. C.F._2
37875 a rogito notaio in Roma Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti:
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis
c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “Il Ricorrente è affetto da gravi patologie (Neurofibromatosi; Ridotta sensibilità retinica OD;
Spondilosi con Discopatia L4-L5 e L5-S1 con sofferenza neurogena;
Coxartrosi bilaterale più marcata a dx con impaccio deambulatorio;
Tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla bilaterale;
Poliartralgie; Rigurgito mitralico e tricusidalico;
Cisti renale;
Tiroidite con presenza di noduli;
Riduzione del fattore VII della coagulazione) ampiamente certificate e documentate già al momento della presentazione dell'attestato di trasmissione della domanda amministrativa del 28.11.2023, diretta al riconoscimento dell'ASSEGNO
DI INVALIDITÀ CIVILE (74%) ex L. 118/'81 e successive modifiche”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto all'ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE (74%) ex L. 118/'81.
Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto all'Assegno di Invalidità Civile (74%).
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella Persona_2 relazione scritta depositata in data il 05.11.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “si ottiene un punteggio complessivo del 71%”. La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili CP_ e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
CP_
3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di euro
280,00 a favore del dott. ). Persona_2
Palmi, 02.07.2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti