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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/02/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2999/2023
Verbale di udienza del 13.02.2025
E' presente l'avv. De Santis per parte appellante, la quale si riporta al proprio atto di appello in accoglimento delle conclusioni e chiede che la causa venga decisa.
Il G.I. da lettura del dispositivo e deposita la sentenza.
E' verbale, ore 10.37
Il G.I. dott.ssa Emanuela Musi
N. 2999/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 2999/2023 promossa pagina 1 di 9
, C.F. e P.Iva con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore (CF: Parte_2
) in virtù di poteri conferiti con atto per Notar REP. C.F._1 Persona_1
nr. 180008 del 25.5.2023 Racc. 12317, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv. Danila De Santis (CF: ) presso il cui studio, C.F._2
in Salerno alla via Gen. Adalgiso Amendola nr. 36, è elettivamente domiciliata;
PEC:
.salerno.it Email_1 CP_1
-APPELLANTE
contro
(CF: , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._3
residente a[...], rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Valerio Malafronte (CF.
), presso il cui studio, sito in Gragnano (NA) alla Via Marinai d'Italia nr. C.F._4
2, è elettivamente domiciliata, PEC: Email_2
-APPELLATA
nonché contro
, in persona del Ministro pro tempore, dom.to in Via Controparte_3
Arenula, 70 - 00186 Roma (RM), (C.F. e dom.to ope legis presso l'Avvocatura P.IVA_2
distrettuale di Napoli al C.so A. Diaz napoli@mailcert.avvocaturastato.it e
Email_3
APPELLATO contumace pagina 2 di 9 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 1473/2023 del
20.4.2022,
CONCLUSIONI: in atti e a verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615, co. I, c.p.c., conveniva in giudizio, Controparte_2
innanzi al Giudice di Pace di Gragnano, l' e il Parte_1 Controparte_3
, impugnando l'estratto di ruolo n. 14480/2009 dal quale aveva appreso l'esistenza della
[...]
cartella esattoriale n. 07120090223289642000 dell'importo complessivo di € 2.730,88 emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dal Tribunale di Torre
Annunziata relative a casse deposito e ammende risalenti all'anno 2009.
A sostegno dell'opposizione, ritenuta sussistente la competenza per valore e per materia del
Giudice ordinario nonché ammissibile l'impugnazione avverso estratto di ruolo esattoriale, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di accertare l'intervenuta estinzione, per prescrizione, del diritto di credito di cui alla cartella esattoriale n. 07120090223289642000 e, per l'effetto, annullare tale cartella, con vittoria di spese competenze del giudizio con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo: l'inammissibilità della Parte_1
opposizione perché proposta in assenza di un concreto interesse ad agire da parte del ricorrente nonché per l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale;
pagina 3 di 9 nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la regolare notifica della cartella di pagamento nonché delle successive intimazioni di pagamento (avvenute in data 27.4.2010,
11.10.2014 e 21.4.2015).
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc. Chiedeva, altresì, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell CP_4
nonché il rigetto della proposta domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese e competenze di lite.
1.2 Restava contumace il , nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_3
1.3 Con sentenza n. 1473/2023 del 20.4.2022, il Giudice di Pace di Gragnano, ritenuta l'opposizione ammissibile e maturato il termine di prescrizione del credito azionato, dichiarava la nullità della cartella esattoriale nr. 07120090223289642000, condannando l' alla refusione CP_4
delle spese processuali in favore dell'opponente.
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' affidando Parte_1
l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione, attesa la non autonoma impugnabilità dell'estratto ruolo nonché la carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc. (ii) regolarità della notifica delle cartelle di pagamento (iii) violazione dell'art. 115 cpc per errata valutazione del materiale probatorio prodotto;
Chiedeva, quindi, in via preliminare, dichiararsi inammissibile e improcedibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo e, nel merito, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
3. Con comparsa depositata in data 4.10.2023, si costituiva in giudizio la Controparte_2
quale, eccepiva, in via preliminare, l'erronea applicazione dell'art. 342 cpc attesa la non specifica indicazione dei motivi di gravame. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale, attesa la sussistenza di un concreto interesse ad agire ex art. 100 cpc.
Eccepiva, infine, l'infondatezza dell'eccezione sul mancato decorso del termine prescrizionale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del proposto appello con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
4. Restava contumace il , nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_3
5. All'odierna udienza il Giudice, previa discussione delle parti, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. pagina 4 di 9 ⁎⁎⁎⁎⁎
6. L'appello proposto da contro la sentenza n. 1473/2023 del Giudice di Pace di CP_4
Gragnano, del 20.4.2022, è fondato per le ragioni che seguono.
6.1 In via preliminare, va dichiarata la contumacia del , regolarmente Controparte_3
citato e non comparso.
6.2 In via ancora preliminare, l'appello promosso da va ritenuto ammissibile anche con CP_4
riguardo all'eccepita violazione dell'art. 342 c.p.c., lamentata dalla . CP_2
Secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., ordinanza 30/05/2018, n. 13535; Cass.,
SS.UU., 16/11/2017, n. 27199).
Nel caso che occupa, l'atto di appello depositato dall' risulta pienamente conforme al CP_4
paradigma delineato dal legislatore, atteso che lo stesso contiene espressamente i motivi di appello e le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice, posto a fondamento delle conclusioni rassegnate.
A ciò si aggiunga che, la contestazione mossa dalla , appare, inoltre, totalmente CP_2
infondata, attesa la puntuale e specifica indicazione delle parti di sentenza che l' ha inteso CP_4
impugnare. Ed infatti, nel caso di specie, l' mira, in maniera inequivocabile, a censurare le CP_4
parti di sentenza in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile l'impugnazione avverso estratto ruolo nonché decorso il termine di prescrizione della pretesa creditoria avanzata dall' La relativa eccezione va, quindi, disattesa. CP_4
6.3 Passando al merito del gravame occorre precisare quanto segue.
pagina 5 di 9 L'azione esperita dall'odierna appellata andava e va più correttamente qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre – esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione. In forza di tale qualificazione, il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale CP_4
verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame presentato dall' sul punto. CP_4
Sul punto, come noto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ.
27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi pagina 6 di 9 l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire.
L'opponente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», pagina 7 di 9 ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire.
Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
6.2 Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale l'azione promossa in primo grado dalla va qualificata quale accertamento negativo del CP_2
credito, essendo stato opposto un estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella esattoriale ad esso sottesa a distanza di molti anni dalla sua presunta notifica – non può che pagina 8 di 9 concludersi, quindi, per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado ai sensi del novellato art. 12, co. 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non avendo l'opponente dimostrato, o quantomeno allegato (in assenza di contestazioni sul punto), un concreto svantaggio ricompreso nell'elenco tassativo di cui alla citata norma.
Ne consegue che l'appello va accolto sul punto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
7. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali, si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Gragnano n. 1473/2023 del 20.4.2022, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
Controparte_2
2. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 13.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Musi
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