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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/09/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2081/ 2023
TRA
nato a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. GELO FERDINANDO presso il cui studio elettivamente domicilia in
IN EL
Ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.,
Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.23, il ricorrente, premesso: “Che,
l'istante è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del CP_1 resistente con decorrenza giuridica dal 01.09.1991 ed economica dal
03.10.1991 come insegnante di scuola materna di ruolo.
2. Che, sino al 1 31.08.1994, ha prestato servizio come insegnante di scuola materna di ruolo.
3. Che, con decorrenza dal 01.09.1994, conseguiva, a seguito di mobilità professionale, il passaggio nei ruoli del personale docente della scuola primaria.
4. Che, con decorrenza dal 01.09.2011, conseguiva, a seguito di mobilità professionale, il passaggio nei ruoli del personale docente della scuola media per l'insegnamento di italiano, storia, ed. civica e geografia (classe
A043).
5. Che, con decorrenza dal 01.09.2017, conseguiva, a seguito di mobilità professionale, il passaggio nei ruoli del personale docente della scuola secondaria di secondo grado per l'insegnamento di discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (classe A012).
6. Che, attualmente, presta servizio presso l' di Controparte_2
Torre del Greco.
7. Che, l'istante lamenta un errato inquadramento economico retributivo nei ruoli della scuola media e nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado.
8. Che, con decreto n. 236 del 12.12.2016 a firma del Dirigente dell' di Torre del Greco, Parte_2
l'amministrazione scolastica ha provveduto alla ricostruzione di carriera della ricorrente nel ruolo di docente di scuola media ed al conseguente inquadramento economico retributivo.
9. Che, con il citato provvedimento,
l'amministrazione scolastica riconosceva alla docente un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici nel profilo di “docente di scuola media”, inferiore a quella effettivamente maturata, non avendo valutato in suo favore per intero il servizio prestato come insegnante di scuola materna di ruolo negli anni scolastici dal 1991/1992 al 1993/1994. 10. Che, nel citato decreto
d'inquadramento, con riferimento agli anni di servizio prestati nei ruoli della scuola materna, viene annotato “periodo del ruolo precedente non riconoscibile poiché prestato in qualità di insegnante di scuola materna”.
11. Che, pertanto, la PA riconosceva alla ricorrente l'anzianità di anni 13 mesi
8 alla data del 01.09.2012, ed anni 4 e mesi 4 utili a soli fini economici, comprensiva del solo servizio prestato nella scuola primaria.
12. Che, con successivo decreto n. 5102 del 01.06.2020 a firma del Dirigente dell' di Torre del Greco l'amministrazione CP_2 Controparte_2 scolastica ha provveduto alla ricostruzione di carriera della ricorrente nel ruolo
2 di docente di scuola secondaria di secondo grado ed al conseguente inquadramento economico retributivo.
13. Che, con il citato provvedimento, l'amministrazione scolastica riconosceva alla ricorrente un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici nel profilo di
“docente di scuola secondaria di secondo grado”, inferiore a quella effettivamente maturata, non avendo valutato in suo favore per intero il servizio prestato come insegnante di scuola materna di ruolo negli anni scolastici dal 1991/1992 al 1993/1994.
14. Che, pertanto, la PA riconosceva alla ricorrente l'anzianità di anni 18 mesi
2 giorni 21 alla data del 01.09.2017.
15. Che, di contro, l'anzianità utile a fini giuridici ed economici maturata dalla ricorrente doveva essere calcolata computando tutti gli anni di servizio prestati, ivi compreso il servizio prestato come docente di scuola materna di ruolo, oltre ai servizi pre ruolo prestati nella scuola secondaria di secondo grado nell'a.s. 1996/1997 . (Vedi Cass. Lav. N. 2037/2013)
Conseguentemente, doveva essere riconosciuta in favore del ricorrente
l'anzianità di anni 5, alla data del 01.09.2001. “; tanto premesso chiedeva il riconoscimento della conseguente progressione di carriera ed il pagamento delle differenze retributive, pari alla somma indicata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Non si è costituita la parte convenuta che è rimasta contumace.
Tanto premesso la questione giuridica oggetto della presente controversia è quella di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola dell'infanzia o primaria, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola dell'infanzia o primaria con il meccanismo della c.d. temporizzazione applicato dal , o abbia CP_1 invece diritto al riconoscimento integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola dell'infanzia/primaria.
La ricorrente, docente di ruolo attualmente in servizio presso l'Istituto di
Istruzione Superiore indicato in ricorso, lamenta, infatti, il mancato riconoscimento ai fini giuridici ed economici degli anni di servizio prestati nel ruolo della scuola primaria, come specificato nell'atto introduttivo.. E' noto che la “temporizzazione” è un criterio che consiste nel convertire il valore
3 economico della retribuzione, convenzionalmente determinata, in anzianità di servizio rilevante ai fini dell'inquadramento nella nuova qualifica. Orbene,
l'art. 77 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, rubricato “passaggi di ruolo”, ha previsto la c.d. mobilità orizzontale, da un ruolo ad un altro delle scuole di secondo grado. In particolare, l'indicata disposizione ha previsto: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni....".
Il successivo art. 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", ha sancito che: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera". Successivamente, è intervenuta la Legge
11 luglio 1980, n. 312, la quale all'art. 57 ha disposto che: “I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.”. L'originaria previsione della mobilità orizzontale di cui all'art. 77 DPR 417/1974, è stata dunque ampliata con la c.d. “mobilità verticale”, sia verso il basso (da ruolo superiore a ruolo inferiore) sia verso l'alto (da un ruolo inferiore a un ruolo superiore).
Con particolare, riguardo alla mobilità verso l'alto, l'art. 57 co. 2 consente all'evidenza anche il passaggio di ruolo ai docenti delle scuole materne, passaggio che non può che riferirsi ad una mobilità verso l'alto, non esistendo ruoli inferiori rispetto alla materna. In applicazione del combinato disposto della L. n. 312 del 1980 art. 57 e del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, deve essere riconosciuta ai docenti della scuola materna/primaria, che transitino nei ruoli della scuola superiore, la pregressa anzianità di ruolo
4 maturata nella scuola dell'infanzia/primaria. In tal senso si è del resto pronunciata la S.C. a Sezioni Unite, che ha espressamente statuito che “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria
l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione” (Cass. sez. un. 6 maggio 2016, n. 9144 e successive conformi, tra cui Cass. 4 ottobre
2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448;
Cass. 19 novembre 2018, n. 29791; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4877).
Più di recente, è stato altresì chiarito che il medesimo principio del riconoscimento integrale (senza la temporizzazione) del servizio “di ruolo” prestato presso un ruolo inferiore (scuola materna o primaria) in caso di passaggio ad un ruolo superiore (scuola secondaria), deve trovare applicazione anche nell'ipotesi di riconoscimento del servizio “non di ruolo”.
Invero, richiamati i fondamentali precedenti di cui a Cass., Sez. Un., n.
9144/2016 e Cass. n. 31149/2019 è stato precisato che “nel caso di immissione del docente nel ruolo della scuola secondaria il servizio in precedenza prestato quale insegnante di scuola materna “non di ruolo” non può essere valutato diversamente da quello prestato dall'insegnante di scuola materna “di ruolo” (per il quale, come sopra evidenziato, si è già riconosciuta, sulla base della normativa originaria, l'anzianità in misura integrale e non nei limiti della temporizzazione)” (Cass. sez. un. 20 luglio
2022, n. 22726). Con un'ulteriore pronuncia (Ordinanza n. 20960/2023) la
SC ha, inoltre, chiarito che: “…la complessa vicenda dei passaggi di ruolo (da inferiore a superiore) e della valutazione del relativo servizio ai fini dell'anzianità è stata oggetto, nel tempo, di plurimi interventi legislativi;
occorre… individuare gli elementi differenziali tra temporizzazione e ricostruzione della carriera;
7.1. il principio su cui si basa la temporizzazione, consolidato non solo sula base di disposizioni legislative, ma anche a seguito di pronunciamenti della giurisprudenza, prevede che il personale statale che passa da un ruolo ad un altro, non può percepire uno stipendio inferiore a quello già in godimento nel ruolo di provenienza;
il meccanismo, introdotto dal
5 D.P.R. n. 354 del 1983, art. 6 poi recepito dal D.P.R. n. 399 del 1988, costituisce un sistema alternativo alla ricostruzione di carriera che consiste, sostanzialmente, nel trasformare il valore economico del ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera, in anzianità nel ruolo acquisito;
in sostanza, in caso di passaggio di profilo (da inferiore a superiore), occorre: - determinare il "valore economico" della posizione stipendiale nel ruolo di provenienza, ossia: la differenza tra lo stipendio in godimento e lo stipendio iniziale della stessa qualifica di provenienza;
- sommare il valore economico allo stipendio iniziale della qualifica acquisita, de-terminando così lo "stipendio ad personam"; - effettuare l'inquadramento nel nuovo ruolo con l'anzianità corrispondente all'im-porto dello stipendio "ad personam" ed attribuire la
"classe stipendiale" immediata-mente inferiore allo stipendio "ad personam"
(così che quest'ultimo viene a definire la differenza tra lo stipendio "ad personam" e lo stipendio della classe immediata-mente inferiore); - trasformare
l'assegno "ad personam" - attraverso un calcolo matematico - in "anzianità aggiuntiva" sulla medesima classe stipendiale;
7.2. quanto alla ricostruzione di carriera: - i primi 4 anni di servizio pre-ruolo sono interamente utili;
- il restante servizio - oltre i 4 anni - viene così conteggiato: i 2/3 di servizio è riconosciuto così utile ai fini giuridici ed economici;
l'1/3 di servizio è riconosciuto utile ai solo ai fini economici;
7.3. ciò detto, i benefici derivanti dalla temporizzazione non sono cumulabili con quelli derivanti dalla ricostruzione di carriera (D.P.R. n. 345 del 1983, art. 6);
7.4. secondo quanto previsto dalla sopra indicata normativa, occorrerà determinare l'anzianità e il relativo trattamento economico, confrontando i due istituti - temporizzazione e ricostruzione di carriera - e scegliere quello più favorevole, in termini economici, alla data della decorrenza economica del ruolo;
non è dunque possibile, in termini astratti, affermare quale sia la situazione più favorevole tra la temporizzazione e la ricostruzione di carriera;
e' necessaria una verifica caso per caso perché occorre mettere a confronto, alla data della decorrenza economica del ruolo, le due situazioni temporizzazione e ricostruzione di carriera, sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto dell'anzianità;…”.
Secondo un, già citato orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce: “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del
6 combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della
l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione.”
(cfr. 9144/2016)
Quindi, si ribadisce, un'analoga soluzione deve essere adottata anche per la scuola materna.
Tenuto conto di questi principi, si osserva che nel caso di specie, emerge che, in concreto, l'istituto della ricostruzione di carriera invocato dalla parte Cont istante è più favorevole di quello applicato dal
Nel caso di specie, quindi, se l'Amministrazione avesse correttamente applicato il criterio della ricostruzione della carriera, in luogo di quello della c.d. temporizzazione, la ricorrente si sarebbe vista riconoscere, alla data del passaggio, un'anzianità di servizio maggiore, anziché quella inferiore indicata nel decreto di ricostruzione carriera emesso al momento del suo passaggio nel ruolo di docente laureato di scuola secondaria di II grado. In questo modo, la ricorrente è stata pregiudicata poiché è stata tardivamente inquadrata nelle fasce stipendiali previste.
Il ricorso va quindi accolto.
Con riferimento al quantum dovuto devono recepirsi i conteggi dell'odierno ricorrente. Gli stessi infatti appaiono il frutto di una corretta elaborazione, conforme alla normativa applicabile ed espressione di un valido percorso sia logico che argomentativo.
Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento integrale del servizio prestato anche presso la scuola materna, come specificato in motivazione, senza il meccanismo della temporizzazione,
7 condannando l'amministrazione convenuta ad effettuare tale riconoscimento, con ogni conseguenza di legge;
2) condanna il al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente di euro € 16.448,90, dovuti a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo ex art. 22, co. 36, l. n. 724/1994;
3) condanna il alla refusione delle spese di lite Controparte_1 che liquida in complessivi € 2.550,00 oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, e contributo unificato versato, con attribuzione per distrazione;
4) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 18.09.2025
Il giudice
(dott. Giovanni Favi)
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