TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/03/2026, n. 5216
TAR
Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
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TAR
Sentenza 19 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione delle norme procedurali e di gara

    La Corte ha ritenuto che la verifica di anomalia dell'offerta era già stata effettuata e la sua legittimità coperta da giudicato. Le censure relative alla posizione della seconda graduata sono state ritenute inammissibili.

  • Rigettato
    Esclusione NS per violazione requisiti

    La Corte ha ritenuto che la regolarità contributiva della consorziata UL è stata costantemente verificata e comprovata da DURC positivi. Le penali e i procedimenti penali contestati sono stati valutati dal RUP come non rilevanti ai fini dell'esclusione, esercitando la discrezionalità amministrativa.

  • Inammissibile
    Esclusione Consorzio AR

    Le censure avverso la seconda classificata (Consorzio AR) sono state ritenute inammissibili sulla base di precedenti sentenze del Consiglio di Stato.

  • Rigettato
    Motivi aggiunti: illegittimità verifica requisiti ex art. 80

    La Corte ha ritenuto che la regolarità contributiva di UL è stata costantemente verificata e comprovata da DURC positivi, anche nel periodo di interruzione della verifica da parte della stazione appaltante. I DURC positivi si impongono alla stazione appaltante.

  • Rigettato
    Motivi aggiunti: esclusione NS per illeciti professionali

    Il RUP ha valutato le penali e i procedimenti penali come non rilevanti ai fini dell'esclusione, esercitando la propria discrezionalità. Le motivazioni addotte sono considerate ragionevoli e non illogiche.

  • Rigettato
    Motivi aggiunti: omessa dichiarazione aggiornata requisiti ex art. 80

    Le vicende penali e i provvedimenti ministeriali sono stati valutati dal RUP come non rilevanti o non addebitabili direttamente a NS ai fini dell'esclusione. La stazione appaltante ha esercitato la propria discrezionalità.

  • Rigettato
    Interesse a ricorrere

    Il ricorso è stato respinto nel merito, venendo meno il presupposto per il risarcimento in forma specifica.

  • Rigettato
    Accoglimento delle censure

    Il ricorso è stato respinto nel merito, venendo meno il presupposto per la dichiarazione di inefficacia e la rinnovazione della gara.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/03/2026, n. 5216
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5216
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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