Articolo 9 della Legge 21 marzo 1967, n. 160
Articolo 8Articolo 10
Versione
25 aprile 1967
Art. 9.
Al personale di ruolo dell'Universita' libera di Lecce, che per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della predetta Universita' antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con la osservanza di quanto disposto dall' articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439 , convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317 .
Al personale dell'Universita' suddetta si applicano, altresi', le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-bis e 9-ter della legge 4 aprile 1950, n. 224 , qualora si tratti di personale di segreteria e quelle contenute negli articoli 35-bis e 35-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465 , e nell' articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340 , qualora si tratti di personale assistente e ausiliario.
Entrata in vigore il 25 aprile 1967