Articolo 90 della Legge 2 aprile 1968, n. 480
Articolo 89Articolo 91
Versione
14 maggio 1968
Art. 90.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulleentrate
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1957-58
(articolo 86)............................. L. 402.972.688 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 88)... L. 1.102.927.988 Somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata)............... L. 359.843.089
-------------- Residui attivi al 30 giugno 1958... L. 1.865.743.765
Entrata in vigore il 14 maggio 1968