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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/05/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 371/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 371/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZINI ELENA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZINI ELENA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
“1) La premessa è parte integrante del presente accordo.
2) I coniugi vivranno separati, nell'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno la loro residenza e domicilio. A tal proposito, il SI , con l'assenso Parte_1
della moglie, ha già provveduto a trasferirsi a vivere in altra abitazione sita in Modena, Via
Beethoven n. 55, e provvederà a modificare la propria residenza anagrafica quando le Parti
decideranno di provvedere alla voltura delle utenze e delle spese condominiali relative alla casa familiare di cui infra.
3) Casa familiare
La casa familiare, sita in Castelnuovo Rangone (MO) alla Via Guido Rossa n. 23/2, intestata ad entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, come risulta dall'atto di compravendita del
27.5.1994, trascritto a Modena il 16.6.1994, al n. 12070, a ministero Notai Persona_1
, resterà cointestata ad entrambi i coniugi. In sede di accordi di separazione, la casa
[...]
familiare verrà assegnata alla moglie SI.r che continuerà ad abitarvi CP_1
unitamente alla figli Per_2
Il mobilio e gli arredi della casa coniugale resteranno in essa allocati, ad eccezione dei beni personali del SI (n. 2 biciclette e attrezzatura e vestiario da sci in garage). Parte_1
4) Spese relative alla casa familiare
I coniugi hanno convenuto che le spese relative all'abitazione coniugale
- spese per utenze (luce, acqua, gas), ammontanti circa ad € 200,00 mensili, resteranno intestate al SI e domiciliate sul conto corrente intestato esclusivamente a Parte_1
quest'ultimo;
- spese condominiali, ammontanti circa € 125,00 mensili;
Per_ continueranno ad essere sostenute integralmente dal SI fino a quando la figlia Parte_1
non troverà un lavoro tale da consentirle di essere economicamente Per_2
autosufficiente e la SI.r non dovesse trovare un'occupazione lavorativa full CP_1
time.
5) Mantenimento figli Per_2
La figli maggiorenne, attualmente non economicamente autosufficiente, Per_2
continuerà ad abitare unitamente alla madre nella casa coniugale.
Tenuto conto dell'età della figlia (trent'anni) e del fatto che le spese relative alla casa familiare
(circa € 400,00 mensili) nella quale la medesima abita unitamente alla madre vengono sostenute integralmente dal padre, quest'ultimo verserà € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figli ul conto corrente intestato a quest'ultima. Per_2
6) Finanziamento automobile
Per quanto riguarda l'automobile modello Opel Mokka targata GJ272FK, acquistata con opzione di riscatto dal SI ed intestata alla SI.r questa resterà Parte_1 CP_1
intestata a quest'ultima e in suo esclusivo uso. Il SI si impegna a continuare a Parte_1
provvedere al pagamento delle rate mensili del finanziamento ottenuto presso Stellantis
Financial Services per l'acquisto della predetta autovettura, ammontanti ad € 350,00 mensili.
Detto finanziamento terminerà nel mese di ottobre 2025 e sarà il SI ad Parte_1
assumersi l'impegno di provvedere al pagamento o dell'intero riscatto o a rifinanziarlo.
7) Le Parti, dando atto della reciproca autonomia economico-patrimoniale, dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento personale e per qualsivoglia altra causa, ragione o titolo.
8) Rapporti bancari
Il conto corrente bancario acceso presso BPER Agenzia n. 4 di Modena – Via Emilia Est,
intestato al SI con delega ad operare in capo alla SI.r e sul Parte_1 CP_1 quale confluivano entrambi gli stipendi, resterà intestato esclusivamente al SI , Parte_1
il quale provvederà a richiedere all'Istituto bancario la rimozione della predetta delega.
La SI.r ha già provveduto all'accensione di nuovo conto corrente bancario a lei CP_1
intestato e sul quale confluisce lo stipendio della medesima.
9) Le Parti dichiarano di avere definito e/o regolamentato attraverso il contenuto del presente atto ogni questione patrimoniale e non fra loro pendente e, pertanto, di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto, in tale atto, non disciplinato.
Le Parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
10) Le spese legali relative alla presente procedura verranno sostenute integralmente dal SI.
.” Parte_1
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
13/09/1960 e nata a [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELVETRO (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1991, atto n.7, Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 16/04/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale