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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il GOP, dr.ssa ON BA, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 9.12.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 380/2025 avente ad oggetto opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. G. Gurnari e F. Gangemi;
Ricorrente
CONTRO
, anche in qualità di mandatario di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO (già Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. S. M. Leanza
[...] in virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.01.2025 il ricorrente, in epigrafe, ha formulato opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202400001325000, notificata in data
27.11.2024, in relazione agli avvisi di addebito nn. 39420170003916737000,
39420180002250303000 e 39420180005321323000, rispettivamente notificate in data 3.02.2018,
18.07.2018 e 21.1.2019.
La medesima azione è stata esercitata nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 382/2025, con ricorso depositato in data 23.01.2025, in relazione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400005988000 con riguardo ai medesimi avvisi sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata con ricorso iscritto al n. R.G. 380/2025.
Per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, giusta ordinanza del 20.05.2025, quest'ultimo procedimento è stato riunito a quello di più antica iscrizione recante il n. R.G. 380/2025.
In particolare, oltre ad eccepire l'omessa notifica degli avvisi, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti, anche in relazione al periodo successivo alla data di presunta notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, di annullare gli atti impugnati in virtù delle considerazioni suesposte.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre a rilevare il difetto di legittimazione di ha CP_2 evidenziato l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24, d.lgs.
46/99, in ragione dell'avvenuta notifica degli avvisi.
Nel merito ha rilevato che i crediti non sono prescritti in ragione della sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione nonché tenuto conto anche della sospensione del termine prescrizionale ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l.
21/2021.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Si è costituita in giudizio, altresì, che, oltre ad eccepire il Controparte_5 proprio difetto di legittimazione passiva, ha rilevato l'inammissibilità del ricorso, per tardività dell'impugnazione, in ragione della violazione dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99; nel merito ha affermato la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione e pertanto l'attualità del credito contributivo.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
*******
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' . Si osserva sul punto che, pur essendo vero che alcuna contestazione Controparte_3 afferente alla formazione del titolo esecutivo può essere mossa all' Controparte_6
, in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito, essendo stati nella specie
[...] eccepiti anche vizi propri dell'intimazione di pagamento, sia l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
Di contro risulta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di non CP_2
essendo i crediti indicati negli avvisi di addebito ceduti alla predetta società, secondo quanto sostenuto
CP_ dall'
Va osservato, nel merito, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass.
17/07/2015, n. 15116). CP_ In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' e dell' , Controparte_3 secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 617 c.p.c. e art. 24, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica degli avvisi (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, maturata tra la data di configurazione del credito o di notifica dell'atto impositivo e la data di notifica delle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Nella specie, dalle allegazioni prodotte in atti, ovvero dall'intimazione di pagamento n.
09420229001522406000, notificata il 17.06.2022, emerge come non possa ritenersi configurata la prescrizione dei crediti riportati negli atti impugnati, in relazione agli avvisi suindicati, anche in considerazione della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020 (128 giorni) ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ognuno dei resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 4.383,00 (euro
1.686,00 per le fasi studio, introduttiva e trattazione, da moltiplicare per due giudizi, più euro
1.011,00 per fase decisoria di un solo giudizio) per spese ed onorari, oltre accessori come per legge, con distrazione al procuratore di . Controparte_5
Così deciso in Reggio Calabria, lì 9/12/2025
Il Giudice
ON BA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il GOP, dr.ssa ON BA, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 9.12.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 380/2025 avente ad oggetto opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. G. Gurnari e F. Gangemi;
Ricorrente
CONTRO
, anche in qualità di mandatario di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO (già Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. S. M. Leanza
[...] in virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.01.2025 il ricorrente, in epigrafe, ha formulato opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202400001325000, notificata in data
27.11.2024, in relazione agli avvisi di addebito nn. 39420170003916737000,
39420180002250303000 e 39420180005321323000, rispettivamente notificate in data 3.02.2018,
18.07.2018 e 21.1.2019.
La medesima azione è stata esercitata nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 382/2025, con ricorso depositato in data 23.01.2025, in relazione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400005988000 con riguardo ai medesimi avvisi sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata con ricorso iscritto al n. R.G. 380/2025.
Per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, giusta ordinanza del 20.05.2025, quest'ultimo procedimento è stato riunito a quello di più antica iscrizione recante il n. R.G. 380/2025.
In particolare, oltre ad eccepire l'omessa notifica degli avvisi, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti, anche in relazione al periodo successivo alla data di presunta notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, di annullare gli atti impugnati in virtù delle considerazioni suesposte.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre a rilevare il difetto di legittimazione di ha CP_2 evidenziato l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24, d.lgs.
46/99, in ragione dell'avvenuta notifica degli avvisi.
Nel merito ha rilevato che i crediti non sono prescritti in ragione della sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione nonché tenuto conto anche della sospensione del termine prescrizionale ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l.
21/2021.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Si è costituita in giudizio, altresì, che, oltre ad eccepire il Controparte_5 proprio difetto di legittimazione passiva, ha rilevato l'inammissibilità del ricorso, per tardività dell'impugnazione, in ragione della violazione dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99; nel merito ha affermato la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione e pertanto l'attualità del credito contributivo.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
*******
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' . Si osserva sul punto che, pur essendo vero che alcuna contestazione Controparte_3 afferente alla formazione del titolo esecutivo può essere mossa all' Controparte_6
, in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito, essendo stati nella specie
[...] eccepiti anche vizi propri dell'intimazione di pagamento, sia l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
Di contro risulta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di non CP_2
essendo i crediti indicati negli avvisi di addebito ceduti alla predetta società, secondo quanto sostenuto
CP_ dall'
Va osservato, nel merito, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass.
17/07/2015, n. 15116). CP_ In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' e dell' , Controparte_3 secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 617 c.p.c. e art. 24, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica degli avvisi (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, maturata tra la data di configurazione del credito o di notifica dell'atto impositivo e la data di notifica delle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Nella specie, dalle allegazioni prodotte in atti, ovvero dall'intimazione di pagamento n.
09420229001522406000, notificata il 17.06.2022, emerge come non possa ritenersi configurata la prescrizione dei crediti riportati negli atti impugnati, in relazione agli avvisi suindicati, anche in considerazione della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020 (128 giorni) ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ognuno dei resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 4.383,00 (euro
1.686,00 per le fasi studio, introduttiva e trattazione, da moltiplicare per due giudizi, più euro
1.011,00 per fase decisoria di un solo giudizio) per spese ed onorari, oltre accessori come per legge, con distrazione al procuratore di . Controparte_5
Così deciso in Reggio Calabria, lì 9/12/2025
Il Giudice
ON BA