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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/12/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott. Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della P.IVA_1
responsabilità genitoriale dei figli nati al di fuori del matrimonio
TRA
, nata il [...] a [...] (avv. Paolo Stefanina giusta procura in Parte_1
atti) parte ricorrente
E nato il [...] a [...] (avv. Paolo Stefanina, giusta procura Controparte_1
in atti)
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza 7/10/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Le parti, sulla premessa di aver avuto una convivenza more uxorio, che da tale unione sono nati i figli (29/4/2012) e (30/6/2015) e che in virtù del venir Persona_1 Persona_2
meno del legame affettivo addivenivano alla decisione di interrompere consensualmente detta p. 1/4 convivenza, proponevano ricorso congiunto al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordemente predisposte, che di seguito si riportano:
- affido congiunto dei figli con collocazione presso la madre;
- a far data dal deposito del ricorso, lascerà l'abitazione sita in Montesarchio Parte_1
(BN), in via Vitulanese, per vivere stabilmente, in affitto, nell'appartamento sito in Montesarchio in via Fiume nr. 31, ove vivrà stabilmente con i propri figli minori;
- le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla loro salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, e delle aspirazioni dei figli. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la potestà genitoriale separatamente;
- si obbliga a corrispondere entro e non oltre il 5 di ogni mese, un assegno mensile di Controparte_1
complessivi €.
1.000 così suddiviso: €.500 a titolo contributivo per ciascun figlio minore, mediante bonifico bancario sul c/c intestato a alle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...]. Gli importi verranno aggiornati, automaticamente e senza necessità di alcuna comunicazione in merito, annualmente in misura pari alla rivalutazione accertata dall'Istat dell'indice prezzi al consumo;
- saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese per: l'istruzione dei figli minori (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle per l'eventuale studio di una lingua straniera, gite scolastiche, trasporto scolastico, viaggi d'istruzione, tasse universitarie etc.), l'abbigliamento, lo svolgimento di attività sportive, o altre attività collaterali a quelle scolastiche;
inoltre, saranno a carico, di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese mediche, farmaceutiche, di ortodonzia ed oculistiche (ivi compresi gli occhiali da vista), non coperte da SSN, che si dovessero rendere necessarie per i figli. Le dette spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, solo qualora superino l'importo di €.500 e, che, dunque, se inferiori, saranno lasciate alla valutazione discrezionale di ciascuno dei genitori, che avrà comunque il rimborso del 50% da parte dell'altro anche in mancanza di preventivo consenso di quest'ultimo.
- entrambi i genitori con la firma del presente ricorso prestano il loro consenso al rilascio e/o al rinnovo dei loro passaporti, da parte delle autorità competenti, ed all'inserimento sul passaporto di p. 2/4 entrambi i figli minori nato a [...] il [...] e nata a [...] il Per_1 Per_2
30/6/2015;
- il padre potrà tenere con sé i figli minori e secondo il calendario di incontri che Per_1 Per_2
segue: a settimane alterne, per il fine settimana, dalle ore 16 del venerdì (nei periodi non scolastici dalle ore 10) alle ore 20 della domenica;
un pomeriggio a settimana il mercoledì dalle ore 16 alle ore
20, riaccompagnando i figli presso la casa della madre;
durante il periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, il giorno 24 dicembre con la madre e il giorno 25 dicembre con il padre o viceversa e, sempre alternando, dal 26 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio;
durante il periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno della Santa Pasqua e del lunedì in Albis;
ad anni alterni le altre festività da calendario;
per i compleanni dei minori ed , entrambi i genitori Per_1 Per_2
saranno presenti ai compleanni, anche al fine della loro organizzazione e le spese saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%; durante il periodo di vacanze scolastiche estive per 15 giorni consecutivi e/o distribuiti nel mese di luglio e di agosto. Detto periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, comunicando altresì preventivamente all'altro genitore, i recapiti telefonici del luogo dove si recherà per il periodo di vacanza;
- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi. Inoltre, si impegnano ad avere e mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli minori ed a far sì che conservino rapporti significativi con le famiglie di origine di ciascun ramo genitoriale;
- le parti dichiarano di aver preso visione e di aver aderito al protocollo delle spese straordinarie stilate tra il COA di Benevento e il Presidente del Tribunale di Benevento al quale si riportano e del presente atto costituisce parte integrante;
- le parti dichiarano, che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a che pretendere l'una dell'altro.
2. Ciò posto, la domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale merita accoglimento, atteso che tali accordi non risultano contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non sono contrari agli interessi dei figli minori. Pertanto, il Collegio ritiene di poterli porre a base della presente decisione.
3. Spese di lite compensate in ragione della natura congiunta della causa.
p. 3/4
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da e ogni ulteriore, contraria o diversa Parte_1 Controparte_1
domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e nei confronti dei loro figli secondo le Parte_1 Controparte_1
condizioni debitamente riportate in parte motiva;
- compensa le spese.
Benevento, 24 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott. Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della P.IVA_1
responsabilità genitoriale dei figli nati al di fuori del matrimonio
TRA
, nata il [...] a [...] (avv. Paolo Stefanina giusta procura in Parte_1
atti) parte ricorrente
E nato il [...] a [...] (avv. Paolo Stefanina, giusta procura Controparte_1
in atti)
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza 7/10/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Le parti, sulla premessa di aver avuto una convivenza more uxorio, che da tale unione sono nati i figli (29/4/2012) e (30/6/2015) e che in virtù del venir Persona_1 Persona_2
meno del legame affettivo addivenivano alla decisione di interrompere consensualmente detta p. 1/4 convivenza, proponevano ricorso congiunto al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordemente predisposte, che di seguito si riportano:
- affido congiunto dei figli con collocazione presso la madre;
- a far data dal deposito del ricorso, lascerà l'abitazione sita in Montesarchio Parte_1
(BN), in via Vitulanese, per vivere stabilmente, in affitto, nell'appartamento sito in Montesarchio in via Fiume nr. 31, ove vivrà stabilmente con i propri figli minori;
- le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla loro salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, e delle aspirazioni dei figli. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la potestà genitoriale separatamente;
- si obbliga a corrispondere entro e non oltre il 5 di ogni mese, un assegno mensile di Controparte_1
complessivi €.
1.000 così suddiviso: €.500 a titolo contributivo per ciascun figlio minore, mediante bonifico bancario sul c/c intestato a alle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...]. Gli importi verranno aggiornati, automaticamente e senza necessità di alcuna comunicazione in merito, annualmente in misura pari alla rivalutazione accertata dall'Istat dell'indice prezzi al consumo;
- saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese per: l'istruzione dei figli minori (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle per l'eventuale studio di una lingua straniera, gite scolastiche, trasporto scolastico, viaggi d'istruzione, tasse universitarie etc.), l'abbigliamento, lo svolgimento di attività sportive, o altre attività collaterali a quelle scolastiche;
inoltre, saranno a carico, di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese mediche, farmaceutiche, di ortodonzia ed oculistiche (ivi compresi gli occhiali da vista), non coperte da SSN, che si dovessero rendere necessarie per i figli. Le dette spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, solo qualora superino l'importo di €.500 e, che, dunque, se inferiori, saranno lasciate alla valutazione discrezionale di ciascuno dei genitori, che avrà comunque il rimborso del 50% da parte dell'altro anche in mancanza di preventivo consenso di quest'ultimo.
- entrambi i genitori con la firma del presente ricorso prestano il loro consenso al rilascio e/o al rinnovo dei loro passaporti, da parte delle autorità competenti, ed all'inserimento sul passaporto di p. 2/4 entrambi i figli minori nato a [...] il [...] e nata a [...] il Per_1 Per_2
30/6/2015;
- il padre potrà tenere con sé i figli minori e secondo il calendario di incontri che Per_1 Per_2
segue: a settimane alterne, per il fine settimana, dalle ore 16 del venerdì (nei periodi non scolastici dalle ore 10) alle ore 20 della domenica;
un pomeriggio a settimana il mercoledì dalle ore 16 alle ore
20, riaccompagnando i figli presso la casa della madre;
durante il periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, il giorno 24 dicembre con la madre e il giorno 25 dicembre con il padre o viceversa e, sempre alternando, dal 26 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio;
durante il periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno della Santa Pasqua e del lunedì in Albis;
ad anni alterni le altre festività da calendario;
per i compleanni dei minori ed , entrambi i genitori Per_1 Per_2
saranno presenti ai compleanni, anche al fine della loro organizzazione e le spese saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%; durante il periodo di vacanze scolastiche estive per 15 giorni consecutivi e/o distribuiti nel mese di luglio e di agosto. Detto periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, comunicando altresì preventivamente all'altro genitore, i recapiti telefonici del luogo dove si recherà per il periodo di vacanza;
- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi. Inoltre, si impegnano ad avere e mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli minori ed a far sì che conservino rapporti significativi con le famiglie di origine di ciascun ramo genitoriale;
- le parti dichiarano di aver preso visione e di aver aderito al protocollo delle spese straordinarie stilate tra il COA di Benevento e il Presidente del Tribunale di Benevento al quale si riportano e del presente atto costituisce parte integrante;
- le parti dichiarano, che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a che pretendere l'una dell'altro.
2. Ciò posto, la domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale merita accoglimento, atteso che tali accordi non risultano contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non sono contrari agli interessi dei figli minori. Pertanto, il Collegio ritiene di poterli porre a base della presente decisione.
3. Spese di lite compensate in ragione della natura congiunta della causa.
p. 3/4
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da e ogni ulteriore, contraria o diversa Parte_1 Controparte_1
domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e nei confronti dei loro figli secondo le Parte_1 Controparte_1
condizioni debitamente riportate in parte motiva;
- compensa le spese.
Benevento, 24 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 4/4