Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 29/01/2026, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01803/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09355/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9355 del 2024, proposto da Media Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Bombardieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio elettro presso il suo studio in Roccella Ionica, viale XXV aprile, 21/b;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
del Gruppo Adn Italia S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marzia Amiconi e Mauro Amiconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Mazzini, 88;
per l'annullamento
della determinazione adottata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie – Divisione IX radiodiffusione televisiva e sonora. Diritti d’uso in data 1 agosto 2024 prot. n. u. 0012363 e conosciuta dalla odierna ricorrente in data 30.8.2024, che ha autorizzato, sia pur provvisoriamente la diffusione del marchio CALABRIA TV con la numerazione LCN 13 nell’Area Tecnica 16 – Calabria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Gruppo Adn Italia S.r.l. Unipersonale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il dott. AL LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il provvedimento impugnato dalla ricorrente, avente natura dichiaratamente provvisoria in attesa della definizione dei giudizi pendenti presso questo Tribunale (R.G. nn. 5750, 5985 e 6137 del 2024) e connessi alla presente controversia, ha esaurito i propri effetti in quanto, dopo la pubblicazione delle sentenze che hanno definito detti giudizi (sent. nn. 20185, 20186 e 20187 del 2024), l’Amministrazione, con provvedimento n. 25418 del 29 novembre 2024, ha definitivamente assegnato l’LCN 13 alla controinteressata società;
Rilevato che la ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento definitivo con separato ricorso, mentre senz’altro quello in questa sede gravato risulta del tutto superato;
Ritenuto pertanto che, come eccepito dal Ministero resistente e dalla società controinteressata, il ricorso sia improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto infine che le spese di lite possano essere compensate in ragione dell’esito in rito della controversia e della complessità del contenzioso relativo all’assegnazione delle numerazioni per l’Area Tecnica 16 – Calabria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
AL LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL LO | IT RI |
IL SEGRETARIO