Art. 3.
E' elevato a L. 12.000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o a essi parificati previsti dall' articolo 4, primo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037 .
Restano ferme le misure ridotte del diritto erariale speciale, stabilite dal secondo comma del predetto articolo 4 e dall' articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 415 .
E' elevato a L. 12.000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o a essi parificati previsti dall' articolo 4, primo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037 .
Restano ferme le misure ridotte del diritto erariale speciale, stabilite dal secondo comma del predetto articolo 4 e dall' articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 415 .