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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VIPIANA PIERA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - AV
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Regione Liguria - Via Fieschi 15 16100 Genova GE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320210008360288000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10320249002845331000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 289/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4 giugno 2024 al sig. Ricorrente_1 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10320249002845331000 per somme iscritte a ruolo da parte della Regione Liguria per il mancato pagamento della tassa automobilistica 2018 pretesa in base alla cartella di pagamento n. 10320210008360288000.
Avverso tale intimazione di pagamento ha proposto ricorso il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difesa dall'Avv. Difensore_1, del Foro di Cosenza, per i seguenti motivi di diritto:
1) mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento;
2) prescrizione triennale delle pretese tributarie indicate nell'intimazione di pagamento.
Si è costituita, presentando controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate - SS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito ai motivi di ricorso che riguardano la prescrizione e la mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione, è stato prodotto il referto di notifica della cartella esattoriale n.
10320210008360288000, sottesa all'atto impugnato, che attesta come la medesima, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, sia stata regolarmente notificata nel rispetto della specifica disciplina dettata dalla legge, in data 09/11/2022 a mezzo raccomandata ritirata direttamente dal destinatario, il quale vi ha apposto la sua firma.
Considerata la corretta notifica della cartella nel 2022, pertanto, nessuna prescrizione triennale è decorsa prima dell'atto impugnato notificato il 2024.
La parte resistente eccepisce che, a fronte della validità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, sono inammissibili le censure proposte avverso l'atto opposto che riguardano aspetti afferenti alla cartella. Il rilievo appare fondato: sarebbe stato onere di parte ricorrente proporre ricorso contro l'atto presupposto entro i sessanta giorni dalla sua notifica: la mancata impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso del contribuente relativamente all'atto successivo, anche relativamente all'intervenuta prescrizione del credito erariale.
Come ancora recentemente la Suprema Corte ha precisato, “per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641;
Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre
2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n.
10736)” (Cass. Civile Sez. 5, ord. 5 agosto 2024, n. 22108).
Nella specie, risulta dimostrata la notifica, come si è rilevato sopra.
Pertanto il ricorso dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che fissa in euro
100,00.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VIPIANA PIERA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - AV
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Regione Liguria - Via Fieschi 15 16100 Genova GE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320210008360288000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10320249002845331000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 289/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4 giugno 2024 al sig. Ricorrente_1 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 10320249002845331000 per somme iscritte a ruolo da parte della Regione Liguria per il mancato pagamento della tassa automobilistica 2018 pretesa in base alla cartella di pagamento n. 10320210008360288000.
Avverso tale intimazione di pagamento ha proposto ricorso il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difesa dall'Avv. Difensore_1, del Foro di Cosenza, per i seguenti motivi di diritto:
1) mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento;
2) prescrizione triennale delle pretese tributarie indicate nell'intimazione di pagamento.
Si è costituita, presentando controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate - SS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito ai motivi di ricorso che riguardano la prescrizione e la mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione, è stato prodotto il referto di notifica della cartella esattoriale n.
10320210008360288000, sottesa all'atto impugnato, che attesta come la medesima, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, sia stata regolarmente notificata nel rispetto della specifica disciplina dettata dalla legge, in data 09/11/2022 a mezzo raccomandata ritirata direttamente dal destinatario, il quale vi ha apposto la sua firma.
Considerata la corretta notifica della cartella nel 2022, pertanto, nessuna prescrizione triennale è decorsa prima dell'atto impugnato notificato il 2024.
La parte resistente eccepisce che, a fronte della validità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, sono inammissibili le censure proposte avverso l'atto opposto che riguardano aspetti afferenti alla cartella. Il rilievo appare fondato: sarebbe stato onere di parte ricorrente proporre ricorso contro l'atto presupposto entro i sessanta giorni dalla sua notifica: la mancata impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso del contribuente relativamente all'atto successivo, anche relativamente all'intervenuta prescrizione del credito erariale.
Come ancora recentemente la Suprema Corte ha precisato, “per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641;
Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre
2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n.
10736)” (Cass. Civile Sez. 5, ord. 5 agosto 2024, n. 22108).
Nella specie, risulta dimostrata la notifica, come si è rilevato sopra.
Pertanto il ricorso dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che fissa in euro
100,00.