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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GL DR, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2950/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srls Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230009607508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato il 28.11.2023 la srls Deltamotors impugnava la cartella di pagamento n. 298 2023
00096075 08 000 notificata 12/05/2023, per l'importo di euro 4546,73 e relativa al mancato pagamento del bollo auto 2020 per nove autovetture eccependo la illegittimità della pretesa stante il mancato invio dell'avviso di accertamento, la decadenza, la mancata sottoscrizione della cartella, e atteso, peraltro, che diverse auto
( targate Targa_1, Targa_2, Targa_3, Targa_4, Targa_5 ) erano state vendute in precedenza. Chiedeva pertanto l'annullamento degli atti opposti previa sospensione .
Si costituiva l'AdER eccependo la carenza di legittimazione per le eccezioni di merito e contestando le osservazioni formali stante la regolarità e tempestività della cartella notificata .
Rigettata la richiesta di sospensione della esecutività dell'atto impugnato, alla udienza del 20.10.2025 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice fondata parzialmente l'eccezione di parte ricorrente circa la non debenza del bollo auto relativamente ad alcune auto vendute in epoca antecedente al 2020.
Parte ricorrente ha contestato la debenza del bollo auto anno 2020 per cinque delle nove auto indicate nella cartella opposta sul presupposto dell'avvenuta vendita in data anteriore al 2020 e precisamente nel 2016 e
2017, producendo, a fronte della superiore eccezione, delle dichiarazioni di vendita verbale con firma autentica del venditore ad eccezione che per l'autovettura tg Targa_2 per cui è stato prodotto anche il certificato del RA.
Osserva questo Giudice che il contratto di compravendita di un'automobile ( in quanto bene mobile registrato) si perfeziona con il mero consenso, validamente manifestato, tra venditore e acquirente (art. 1376 c.c.) e che Il negozio può essere concluso anche oralmente e l'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al RA;
si tratta di un mezzo di pubblicità che non incide sulla validità ed efficacia del trasferimento.
Ma nel caso in esame dalla documentazione prodotta non si riscontra alcun elemento che consenta di verificare l'effettiva vendita del mezzo non essendovi alcun atto di vendita prodotto ma solo una dichiarazione unilaterale di vendita verbale del mezzo da parte del'amministratore unico della Deltamotors srls con firma autenticata ma senza alcuna successiva trascrizione presso il RA . La dichiarazione verbale di vendita di un veicolo usato è in effetti una Dichiarazione Unilaterale di Vendita (DUV), un documento fondamentale che attesta il passaggio di proprietà e si compila con i dati di venditore e acquirente, prezzo e caratteristiche del veicolo, con firma autenticata da soggetti abilitati (Comune, STA, RA, Notaio). La stessa però deve essere autenticata e trascritta al RA entro 60 giorni, sostituendo il vecchio certificato cartaceo (CdP) o allegandosi al Documento Unico di Circolazione, e non va confusa con il semplice accordo verbale.
Ritenuto che
la semplice dichiarazione unilaterale di avvenuta vendita non appare prova effettiva dell'avvenuto trasferimento del mezzo, si ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato limitatamente alla vettura tg Targa_2 la cui vendita risulta trascritta al RA in data anteriore al 2020. Per completezza vanno poi rigettate le ulteriori eccezioni formali stante la non obbligatorietà della sottoscrizione della cartella da parte del concessionario (avvenuta digitalmente) , la decadenza stante invece la tempestività della notifica della cartella entro il triennio dalla scadenza del bollo, la non obbligatorietà per la Regione Sicilia dell'invio del prodromico avviso di accertamento. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, va annullata la cartella limitatamente a quanto richiesto per bollo auto 2020 per l'autovettura tg Targa_2 e confermata per il resto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice in parziale accoglimento del ricorso annulla la cartella esattoriale opposta limitatamente all'importo riferito al mezzo tg Targa_2 rimanendo confermata per il resto. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 900,00 oltre accessori da distrarsi in favore del procuratore di AdER
Siracusa, 20.10.2025 Il Giudice
dr. Adriana Puglisi
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GL DR, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2950/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srls Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230009607508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato il 28.11.2023 la srls Deltamotors impugnava la cartella di pagamento n. 298 2023
00096075 08 000 notificata 12/05/2023, per l'importo di euro 4546,73 e relativa al mancato pagamento del bollo auto 2020 per nove autovetture eccependo la illegittimità della pretesa stante il mancato invio dell'avviso di accertamento, la decadenza, la mancata sottoscrizione della cartella, e atteso, peraltro, che diverse auto
( targate Targa_1, Targa_2, Targa_3, Targa_4, Targa_5 ) erano state vendute in precedenza. Chiedeva pertanto l'annullamento degli atti opposti previa sospensione .
Si costituiva l'AdER eccependo la carenza di legittimazione per le eccezioni di merito e contestando le osservazioni formali stante la regolarità e tempestività della cartella notificata .
Rigettata la richiesta di sospensione della esecutività dell'atto impugnato, alla udienza del 20.10.2025 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice fondata parzialmente l'eccezione di parte ricorrente circa la non debenza del bollo auto relativamente ad alcune auto vendute in epoca antecedente al 2020.
Parte ricorrente ha contestato la debenza del bollo auto anno 2020 per cinque delle nove auto indicate nella cartella opposta sul presupposto dell'avvenuta vendita in data anteriore al 2020 e precisamente nel 2016 e
2017, producendo, a fronte della superiore eccezione, delle dichiarazioni di vendita verbale con firma autentica del venditore ad eccezione che per l'autovettura tg Targa_2 per cui è stato prodotto anche il certificato del RA.
Osserva questo Giudice che il contratto di compravendita di un'automobile ( in quanto bene mobile registrato) si perfeziona con il mero consenso, validamente manifestato, tra venditore e acquirente (art. 1376 c.c.) e che Il negozio può essere concluso anche oralmente e l'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al RA;
si tratta di un mezzo di pubblicità che non incide sulla validità ed efficacia del trasferimento.
Ma nel caso in esame dalla documentazione prodotta non si riscontra alcun elemento che consenta di verificare l'effettiva vendita del mezzo non essendovi alcun atto di vendita prodotto ma solo una dichiarazione unilaterale di vendita verbale del mezzo da parte del'amministratore unico della Deltamotors srls con firma autenticata ma senza alcuna successiva trascrizione presso il RA . La dichiarazione verbale di vendita di un veicolo usato è in effetti una Dichiarazione Unilaterale di Vendita (DUV), un documento fondamentale che attesta il passaggio di proprietà e si compila con i dati di venditore e acquirente, prezzo e caratteristiche del veicolo, con firma autenticata da soggetti abilitati (Comune, STA, RA, Notaio). La stessa però deve essere autenticata e trascritta al RA entro 60 giorni, sostituendo il vecchio certificato cartaceo (CdP) o allegandosi al Documento Unico di Circolazione, e non va confusa con il semplice accordo verbale.
Ritenuto che
la semplice dichiarazione unilaterale di avvenuta vendita non appare prova effettiva dell'avvenuto trasferimento del mezzo, si ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato limitatamente alla vettura tg Targa_2 la cui vendita risulta trascritta al RA in data anteriore al 2020. Per completezza vanno poi rigettate le ulteriori eccezioni formali stante la non obbligatorietà della sottoscrizione della cartella da parte del concessionario (avvenuta digitalmente) , la decadenza stante invece la tempestività della notifica della cartella entro il triennio dalla scadenza del bollo, la non obbligatorietà per la Regione Sicilia dell'invio del prodromico avviso di accertamento. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, va annullata la cartella limitatamente a quanto richiesto per bollo auto 2020 per l'autovettura tg Targa_2 e confermata per il resto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice in parziale accoglimento del ricorso annulla la cartella esattoriale opposta limitatamente all'importo riferito al mezzo tg Targa_2 rimanendo confermata per il resto. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 900,00 oltre accessori da distrarsi in favore del procuratore di AdER
Siracusa, 20.10.2025 Il Giudice
dr. Adriana Puglisi