TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5641 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carmela Casucci, giusta procura in atti – ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 3.11.2021-
- ATTRICE -
E
, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Fabio Criniti e Pietro
Adamo, giusta procura in atti
- CONVENUTO -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Luigi Ragno, per procura in atti
- ER AT -
OGGETTO: responsabilità ex 2051 c.c..
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
pagina 1 di 12 CONSIDERATO IN FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, il chiedendone l'accertamento della Controparte_1 responsabilità per l'incidente occorsole, all'interno del Condominio, il 29/01/2020, alle ore
16,30 circa, allorquando, mentre stava per recarsi al Patronato “ENASC” e scendeva le scale, cadeva per terra a causa della presenza di una sostanza oleosa sui gradini, non visibile né segnalata, nonché della scarsa illuminazione e della mancanza di barrette antiscivolo sui gradini, riportando lesioni personali.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti, nonché delle spese mediche sostenute, quantificati in complessivi € 49.922,40, oltre spese e compensi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3/12/2021, si costituiva in giudizio il che, preliminarmente, chiedeva di chiamare in causa l' Controparte_1 CP_2
compagnia che copriva la responsabilità civile del Condominio al tempo del sinistro.
[...]
Nel merito eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c., stante la mancata prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.
Deduceva, inoltre, che l'attrice non aveva dimostrato la presenza di una sostanza oleosa sul gradino che, comunque, integra un'ipotesi di caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del . CP_1
Escludeva, inoltre, la configurabilità di una responsabilità ex art. 2043 c.c., stante la presenza di due ascensori che l'attrice avrebbe potuto utilizzare, la conoscenza dei luoghi e l'assenza di prova di un pericolo occulto, non visibile né prevedibile con l'ordinaria diligenza.
Argomentava, infine, il concorso di colpa dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e contestava la richiesta risarcitoria ritenuta indebita e infondata.
Con decreto del 17/02/2022, veniva autorizzata la chiamata.
Il Giudice, verificata l'integrità del contraddittorio, dichiarava la contumacia dell' e CP_2 concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c..
Con comparsa del 21/02/2023, si costituiva in giudizio l' che contestava la CP_2 responsabilità del ex art. 2051 c.c., riconducendo, la caduta, alla condotta CP_1
pagina 2 di 12 negligente dell'attrice o al caso fortuito;
in via gradata, deduceva un concorso di concorso di colpa di parte attrice nella misura di almeno il 50%.
Contestava, altresì, il quantum debeatur ritenuto eccessivo e non provato e riteneva non spettanti il danno morale e la personalizzazione, in assenza di idonea prova.
Evidenziava, infine, l'inosservanza, da parte del convenuto, della clausola CP_1 contrattuale relativa al patto di gestione della lite, ritenendo non spettante il rimborso delle spese legali sostenute in violazione del sinallagma contrattuale.
La causa veniva istruita oralmente e, all'esito, veniva disposta CTU medico-legale.
All'udienza del 2 luglio 2025 il Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti un termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di repliche.
RITENUTO IN DIRITTO Occorre, preliminarmente, revocare la dichiarazione di contumacia dell' CP_2 costituitasi in giudizio con comparsa del 21/02/2023.
Nel merito, l'attrice ha agito in giudizio prospettando la responsabilità del CP_1
47 B n. 83/M ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito e, in subordine, ex art. 2043 c.c..
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che “anche nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. spetta al creditore danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (ordinanza 11 maggio 2017, n. 11526, in linea con una consolidata giurisprudenza, tra cui le sentenze 27 novembre 2014, n. 25214, e 5 febbraio 2013, n. 2660).
Così ricostruiti i principi applicabili alla fattispecie in esame, occorre rilevare che l'attrice ha allegato di essere caduta mentre scendeva dalle scale del convenuto e ha CP_1
pagina 3 di 12 attribuito la caduta alla presenza di una sostanza oleosa, oltre che alla carenza di illuminazione e di barrette antiscivolo.
Ebbene, dall'istruttoria è emerso che il sinistro si è verificato il 29/01/2020 verso le ore 16, nelle scale condominiali.
Le testimonianze assunte hanno confermato la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione: i testi hanno, invero, dichiarato che dopo essere andata al Parte_1 patronato, ubicato al primo piano, è caduta mentre scendeva dalle scale.
La TE , figlia di ha aggiunto che “la scala era sporca;
Testimone_1 Parte_1 sono risalita a prendere la scarpa e la borsa che mia madre aveva perso nel cadere;
la scarpa era sporca ed anche il gradino”; “la scala non aveva le barrette ed era scarsamente illuminata, con le luci gialle;
le lampadine erano accese, ma quell'angolo era oscurato”; i luoghi, dopo, sono stati modificati;
sono tornata una settimana dopo o forse dieci giorni dopo;
ricordo che sono state sostituite le lampadine;
ma solo nella parte che porta al patronato;
[…]le lampadine, nel momento in cui è caduta mia madre, erano a luce gialla;
Nel punto della scala in cui
è caduta mia madre le lampadine erano accese, ma non proiettavano proprio luce;
non era la prima volta che mi recavo con mia madre al patronato, nel condominio di viale Europa. Era sempre stato scarsamente illuminato”.
che era insieme all'attrice e la seguiva nella discesa delle scale al Testimone_2 momento della caduta, ha ricordato che “era la prima volta che mi recavo insieme alla signora Pt_1 all'interno del condominio;
quando la signora è caduta io ero dietro di lei, stavamo scendendo insieme”; “la rampa della scala condominiale che porta dal Patronato Enacs all'atrio principale il giorno 29.01.2020 in cui la signora cadeva, presentava i gradini posti all'inizio della rampa (sporchi) unti per la Parte_1 presenza di sostanza oleosa e scivolosa. Se ne è accorta la figlia, perché ha notato la scarpa della signora sporca”; “Subito non ho notato la chiazza di unto”; “la rampa della scala condominiale … non presentava le barrette antiscivolo, non era antisdrucciolevole, ed era scarsamente illuminata, quasi al buio”; “la luce era accesa, ma l'illuminazione era scarsa, era luce gialla”. La TE ha, vieppiù, precisato che “il vano scala in cui si trova la rampa della scala condominiale che porta dal Patronato Enacs all'atrio principale dopo la data del 29.01.2020 è stato modificato in quanto sono state apposte sui gradini le barrette antiscivolo e le luci sono state cambiate in quanto sono state sostituite le vecchie lampadine a luce gialla con delle lampadine a luce
pagina 4 di 12 bianca di maggiore luminosità; lo abbiamo notato alcuni giorni dopo, quando siamo tornati al patronato a ritirare i figli. Riconosco i luoghi dalle foto che mi vengono mostrate”.
Anche l'amministratore del condominio pro tempore, , non presente al momento CP_3 dei fatti, ha confermato che “la rampa della scala condominiale che porta dal Patronato Enacs all'atrio principale il giorno 29.01.2020 in cui la signora cadeva non presentava le barrette Parte_1 antiscivolo, non era antisdrucciolevole” e che “il vano scala in cui si trova la rampa della scala condominiale che porta dal Patronato Enacs all'atrio principale dopo la data del 29.01.2020 è stato modificato in quanto sono state apposte sui gradini le barrette antiscivolo”, pur negando che la scala fosse poco illuminata per l'utilizzo di lampadine a luce gialla e che le stesse siano state sostituite dopo il sinistro.
Correttamente non è stato ammesso a testimoniare il TE che, Testimone_3 essendo condomino, ha un interesse personale, concreto e attuale nella presente causa.
Diversamente, la figlia dell'attrice, , non versava – per la sola relazione di Testimone_1 parentela – in una condizione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dovendosi al più valutare l'attendibilità delle sue dichiarazioni, che – nella specie – non appare in alcun modo intaccata da contraddittorietà o mendacia, essendo, peraltro, confermata anche dall'ulteriore TE escussa, terza rispetto alle parti. Testimone_2
Orbene, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Quanto al contenuto della prova da darsi da parte del danneggiato, oltre a quella relativa al fatto che l'incidente si sia effettivamente verificato nel luogo
d'incidenza delle particolari condizioni della cosa, va fornita la prova che esso appaia come conseguenza normale di queste condizioni, potenzialmente lesive, possedute dalla cosa (cfr. Cass. n. 5977/12, citata in controricorso), non necessariamente per la sua intrinseca pericolosità, ma tali che la cosa, per la sua natura o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi (cfr. Cass. n. 28811/08), sia stata causa dell'evento dannoso”
(Cass. civ. n. sez. III, Sent. 21.03.2013, n. 7125).
Dati i principi di cui sopra e l'istruttoria espletata in giudizio, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra le condizioni in cui versava la scala al momento del sinistro (presenza di macchia oleosa, scarsa illuminazione, carenza di fascette anticaduta), e la caduta dell'attrice.
Né il ha provato la ricorrenza del caso fortuito, ovvero che CP_1 CP_1
l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili
pagina 5 di 12 con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del custode (C. Cass., n. 16295/2019).
Infatti, per un verso il non ha neppure articolato la prova in modo da CP_1 dimostrare che il giorno del sinistro avesse esercitato la sorveglianza delle scale, provvedendo alla pulizia (l'amministratore ha genericamente affermato che le scale venivano lavate il lunedì
e il venerdì e spazzate il mercoledì, ma nulla ha precisato sul giorno del sinistro), ovvero che la stessa fosse stata controllata e che il liquido fosse comparso solo nell'immediatezza del sinistro e non fosse, quindi, eliminabile prontamente;
per altro verso, le ulteriori condizioni delle scale, ritenute eziologicamente rilevanti, per come chiarito (scarsa illuminazione e assenza di bacchette antiscivolo) attengono a profili strutturali e non contingenti.
Ciò posto, occorre, comunque, verificare se la condotta dell'attrice possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere, o quantomeno ridurre, i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014).
Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 17443/2019, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale
v. Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n. 2479; Cass.,
01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n. 2482).
pagina 6 di 12 Ebbene, nel caso di specie, il convenuto e il terzo chiamato, pur avendo allegato il concorso di colpa dell'attrice, non hanno provato la sua sussistenza. Peraltro, la circostanza che l'attrice sia caduta in condizioni di scarsa visibilità, di mancanza di barrette antiscivolo e in presenza di una sostanza oleosa sul pavimento non consente di attribuire alla sua condotta alcuna efficacia eziologica nella causazione del sinistro, in quanto, pur conoscendo i luoghi, non si sarebbe potuta avvedere della presenza della macchia oleosa, tentando di evitarla.
D'altronde, entrambe le testimoni presenti al momento del fatto hanno confermato che, pur in presenza della luce, la visibilità era scarsa nel punto di caduta dell'attrice e le fotografie allegate dal - scattate solo dopo il sinistro - non consentono di pervenire a diversa CP_1 conclusione.
Di nessun pregio pare poi l'eccezione del convenuto circa l'incauto mancato utilizzo dell'ascensore da parte dell'attrice, dal momento che è incontestato che il patronato si trovasse al primo piano dell'edificio e fosse, quindi, tranquillamente raggiungibile dalle scale condominiali, tanto più che l'attrice aveva 65 anni al momento del sinistro e non è stato neppure allegato dal convenuto che la stessa avesse patologie o infermità che non le consentissero il sicuro utilizzo delle scale.
La domanda di va, pertanto, accolta e il Parte_1 Controparte_1 va condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura di seguito indicata, in solido con che copriva la responsabilità civile del danneggiante al momento del CP_2 fatto.
In ordine al quantum debeatur, il CTU nominato, dott. , ha accertato che Persona_1
l'attrice, in seguito al sinistro, ha riportato “Frattura tipo 3 secondo RE MO OI GO sn
+ fr. tipo 1 sec. Mason Capitello Radiale sn + fr. complessa metadiafisaria distale del Radio ed epimetadisfisaria distale Ulna sn”.
Il CTU ha ritenuto le lesioni compatibili con la dinamica del sinistro, accertando una compromissione dell'integrità psicofisica nella misura del 12%, relativa ai seguenti postumi
“Guarigione in Esiti da Frattura tipo 3 secondo RE MO OI GO sn + Frattura tipo 1 sec.
Mason Capitello Radiale sn + Frattura complessa metadiafisaria distale del Radio ed epimetadisfisaria
pagina 7 di 12 distale Ulna sn ridotte chirurgicamente, con apposizione di placche e viti, con mezzi di sintesi ancora in situ a livello del Polso e del GO. Esiti cicatriziali plurimi da intervento chirurgico del GO e dell'Avambraccio sn.”.
Il consulente ha, altresì, riconosciuto all'attrice un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 11 (undici) e parziale pari a complessivi giorni 130 (centotrenta), di cui 40 (quaranta) al 75%, 60 (sessanta) al 50% e 30 (trenta) al 25%.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e della perizianda, ben motivate e non seriamente contestate.
Il danno subito dall'attrice deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunata, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn..
26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), la quale ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico/dinamico-relazionale (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-
pagina 8 di 12 fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attrice, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando, per la determinazione dello stesso, le tabelle del Tribunale di Milano 2024, secondo la prassi adottata anche dal Tribunale di Messina.
Conseguentemente, a va riconosciuta complessivamente la somma di Parte_1
€ 32.298,50 all'attualità, di cui € 23.271,00 a titolo di danno biologico (12% per un soggetto di
65 anni all'epoca del fatto) ed € 9.027,50 a titolo di inabilità temporanea, di cui € 1.265,00 per
11 giorni al 100%, € 3.450,00 per 40 giorni al 75%, € 3.450,00 per 60 giorni al 50% e 862,50 per 30 giorni al 25%.
Non opera alcuna ulteriore personalizzazione né la liquidazione del danno morale, dovendo ritenersi, le sofferenze patite dall'attrice, già normalmente incluse nella liquidazione effettuata, poiché non è stata documentata alcuna conseguenza anomala e personalizzante rispetto agli ordinari postumi del sinistro (cfr. C. Cass., n. 901/2018: “la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale […] deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore
[…], quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. lucro cessante, quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato”).
L'attrice ha richiesto la liquidazione delle spese mediche, della c.t.p. e delle cartelle cliniche, che ha documentato per complessivi € 1.137,00, spese valutate congrue dal consulente tecnico d'ufficio e la cui congruità viene condivisa anche da questo Giudice.
pagina 9 di 12 Le spese di CTP rivalutate all'attualità (dalla data di fatturazione – 23/06/2021 – ad oggi) ammontano ad € 939,94; le altre spese mediche e di cartella clinica, rivalutate all'attualità, ammontano ad € 397,65, per complessivi € 1.337,59.
Sull'importo complessivo spettante a pari a € 33.636,09, di cui € Parte_1
32.298,50, per danno dinamico-relazionale e inabilità temporanea ed € 1.337,59 per spese vive, occorre riconoscere anche il c.d. lucro cessante, e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito, la parte attrice, alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato - devalutato all'epoca del sinistro (29/01/2020), per il danno dinamico-relazionale e inabilità temporanea, e all'epoca dei pagamenti per le spese– e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, applicando un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato per capitale, interessi e rivalutazione sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Il e l' vanno, pertanto, condannati in solido al Controparte_1 CP_2 pagamento, in favore di della somma di € 37.044,66, pari alla somma Parte_1 dell'importo devalutato rispettivamente all'epoca del sinistro e maggiorato dei pagamenti (€
27.256,12+ € 802,00+ € 335,00), della rivalutazione monetaria (€ 5.042,38+ € 137,94+ €
62,65) e degli interessi legali (€ 3.273,87 + € 94,57 + € 40,13) come sopra specificato.
pagina 10 di 12 L'accoglimento della domanda ex art. 2051 c.c. consente di non esaminare la domanda ex art. 2043 c.c., formulata in via subordinata, peraltro, soggetta ad un più gravoso onere probatorio, posto a carico dell'attrice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, quindi, il convenuto va CP_1 condannato alla rifusione delle stesse nei confronti dell'RA – essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese sono liquidate applicando il D.L. n. 1/2012 ed il D.M. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/22, in considerazione del valore del decisum (scaglione da 26.001,00 a 52.000,00, applicando i parametri minimi per la semplicità delle questioni trattate, ad eccezione della fase istruttoria, liquidata applicando i parametri medi, per l'effettiva attività espletata), nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 1.452,50,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 4.711,50, oltre spese prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del e Controparte_1 dell' Controparte_2
Il Condominio va condannato a manlevare il delle somme che deve pagare CP_1 all'attrice a titolo di risarcimento, di spese legali e di consulenza tecnica d'ufficio.
In considerazione dell'esito del giudizio e delle difese della compagnia assicurativa, vanno compensate le spese legali tra il e l'assicurazione chiamata in causa. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 5641/2021, promosso da
(attrice) nei confronti del , in persona Parte_1 Controparte_1 dell'amministratore pro tempore (convenuto) e in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, (terza chiamata), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Revoca la dichiarazione di contumacia dell' CP_2
2. dichiara che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 Controparte_1
pagina 11 di 12 al pagamento, in favore di della somma di € 37.044,66, CP_1 Parte_1 all'attualità, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
3. condanna il alla rifusione delle spese legali in favore Controparte_1
dell'RA, che liquida in euro € 4.711,50, oltre spese prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge.
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico del n. 83/M Controparte_1
5. condanna l' a manlevare il di quanto deve pagare CP_2 Controparte_1
all'attrice a titolo di risarcimento danni, spese legali del procedimento e spese di CTU
6. compensa le spese legali tra il Condominio e l' CP_2
Così deciso in Messina il 20 novembre 2025 Il Giudice Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo.
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5641 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carmela Casucci, giusta procura in atti – ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 3.11.2021-
- ATTRICE -
E
, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Fabio Criniti e Pietro
Adamo, giusta procura in atti
- CONVENUTO -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Luigi Ragno, per procura in atti
- ER AT -
OGGETTO: responsabilità ex 2051 c.c..
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
pagina 1 di 12 CONSIDERATO IN FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, il chiedendone l'accertamento della Controparte_1 responsabilità per l'incidente occorsole, all'interno del Condominio, il 29/01/2020, alle ore
16,30 circa, allorquando, mentre stava per recarsi al Patronato “ENASC” e scendeva le scale, cadeva per terra a causa della presenza di una sostanza oleosa sui gradini, non visibile né segnalata, nonché della scarsa illuminazione e della mancanza di barrette antiscivolo sui gradini, riportando lesioni personali.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti, nonché delle spese mediche sostenute, quantificati in complessivi € 49.922,40, oltre spese e compensi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3/12/2021, si costituiva in giudizio il che, preliminarmente, chiedeva di chiamare in causa l' Controparte_1 CP_2
compagnia che copriva la responsabilità civile del Condominio al tempo del sinistro.
[...]
Nel merito eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c., stante la mancata prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.
Deduceva, inoltre, che l'attrice non aveva dimostrato la presenza di una sostanza oleosa sul gradino che, comunque, integra un'ipotesi di caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del . CP_1
Escludeva, inoltre, la configurabilità di una responsabilità ex art. 2043 c.c., stante la presenza di due ascensori che l'attrice avrebbe potuto utilizzare, la conoscenza dei luoghi e l'assenza di prova di un pericolo occulto, non visibile né prevedibile con l'ordinaria diligenza.
Argomentava, infine, il concorso di colpa dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e contestava la richiesta risarcitoria ritenuta indebita e infondata.
Con decreto del 17/02/2022, veniva autorizzata la chiamata.
Il Giudice, verificata l'integrità del contraddittorio, dichiarava la contumacia dell' e CP_2 concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c..
Con comparsa del 21/02/2023, si costituiva in giudizio l' che contestava la CP_2 responsabilità del ex art. 2051 c.c., riconducendo, la caduta, alla condotta CP_1
pagina 2 di 12 negligente dell'attrice o al caso fortuito;
in via gradata, deduceva un concorso di concorso di colpa di parte attrice nella misura di almeno il 50%.
Contestava, altresì, il quantum debeatur ritenuto eccessivo e non provato e riteneva non spettanti il danno morale e la personalizzazione, in assenza di idonea prova.
Evidenziava, infine, l'inosservanza, da parte del convenuto, della clausola CP_1 contrattuale relativa al patto di gestione della lite, ritenendo non spettante il rimborso delle spese legali sostenute in violazione del sinallagma contrattuale.
La causa veniva istruita oralmente e, all'esito, veniva disposta CTU medico-legale.
All'udienza del 2 luglio 2025 il Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti un termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito di repliche.
RITENUTO IN DIRITTO Occorre, preliminarmente, revocare la dichiarazione di contumacia dell' CP_2 costituitasi in giudizio con comparsa del 21/02/2023.
Nel merito, l'attrice ha agito in giudizio prospettando la responsabilità del CP_1
47 B n. 83/M ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito e, in subordine, ex art. 2043 c.c..
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che “anche nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. spetta al creditore danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (ordinanza 11 maggio 2017, n. 11526, in linea con una consolidata giurisprudenza, tra cui le sentenze 27 novembre 2014, n. 25214, e 5 febbraio 2013, n. 2660).
Così ricostruiti i principi applicabili alla fattispecie in esame, occorre rilevare che l'attrice ha allegato di essere caduta mentre scendeva dalle scale del convenuto e ha CP_1
pagina 3 di 12 attribuito la caduta alla presenza di una sostanza oleosa, oltre che alla carenza di illuminazione e di barrette antiscivolo.
Ebbene, dall'istruttoria è emerso che il sinistro si è verificato il 29/01/2020 verso le ore 16, nelle scale condominiali.
Le testimonianze assunte hanno confermato la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione: i testi hanno, invero, dichiarato che dopo essere andata al Parte_1 patronato, ubicato al primo piano, è caduta mentre scendeva dalle scale.
La TE , figlia di ha aggiunto che “la scala era sporca;
Testimone_1 Parte_1 sono risalita a prendere la scarpa e la borsa che mia madre aveva perso nel cadere;
la scarpa era sporca ed anche il gradino”; “la scala non aveva le barrette ed era scarsamente illuminata, con le luci gialle;
le lampadine erano accese, ma quell'angolo era oscurato”; i luoghi, dopo, sono stati modificati;
sono tornata una settimana dopo o forse dieci giorni dopo;
ricordo che sono state sostituite le lampadine;
ma solo nella parte che porta al patronato;
[…]le lampadine, nel momento in cui è caduta mia madre, erano a luce gialla;
Nel punto della scala in cui
è caduta mia madre le lampadine erano accese, ma non proiettavano proprio luce;
non era la prima volta che mi recavo con mia madre al patronato, nel condominio di viale Europa. Era sempre stato scarsamente illuminato”.
che era insieme all'attrice e la seguiva nella discesa delle scale al Testimone_2 momento della caduta, ha ricordato che “era la prima volta che mi recavo insieme alla signora Pt_1 all'interno del condominio;
quando la signora è caduta io ero dietro di lei, stavamo scendendo insieme”; “la rampa della scala condominiale che porta dal Patronato Enacs all'atrio principale il giorno 29.01.2020 in cui la signora cadeva, presentava i gradini posti all'inizio della rampa (sporchi) unti per la Parte_1 presenza di sostanza oleosa e scivolosa. Se ne è accorta la figlia, perché ha notato la scarpa della signora sporca”; “Subito non ho notato la chiazza di unto”; “la rampa della scala condominiale … non presentava le barrette antiscivolo, non era antisdrucciolevole, ed era scarsamente illuminata, quasi al buio”; “la luce era accesa, ma l'illuminazione era scarsa, era luce gialla”. La TE ha, vieppiù, precisato che “il vano scala in cui si trova la rampa della scala condominiale che porta dal Patronato Enacs all'atrio principale dopo la data del 29.01.2020 è stato modificato in quanto sono state apposte sui gradini le barrette antiscivolo e le luci sono state cambiate in quanto sono state sostituite le vecchie lampadine a luce gialla con delle lampadine a luce
pagina 4 di 12 bianca di maggiore luminosità; lo abbiamo notato alcuni giorni dopo, quando siamo tornati al patronato a ritirare i figli. Riconosco i luoghi dalle foto che mi vengono mostrate”.
Anche l'amministratore del condominio pro tempore, , non presente al momento CP_3 dei fatti, ha confermato che “la rampa della scala condominiale che porta dal Patronato Enacs all'atrio principale il giorno 29.01.2020 in cui la signora cadeva non presentava le barrette Parte_1 antiscivolo, non era antisdrucciolevole” e che “il vano scala in cui si trova la rampa della scala condominiale che porta dal Patronato Enacs all'atrio principale dopo la data del 29.01.2020 è stato modificato in quanto sono state apposte sui gradini le barrette antiscivolo”, pur negando che la scala fosse poco illuminata per l'utilizzo di lampadine a luce gialla e che le stesse siano state sostituite dopo il sinistro.
Correttamente non è stato ammesso a testimoniare il TE che, Testimone_3 essendo condomino, ha un interesse personale, concreto e attuale nella presente causa.
Diversamente, la figlia dell'attrice, , non versava – per la sola relazione di Testimone_1 parentela – in una condizione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dovendosi al più valutare l'attendibilità delle sue dichiarazioni, che – nella specie – non appare in alcun modo intaccata da contraddittorietà o mendacia, essendo, peraltro, confermata anche dall'ulteriore TE escussa, terza rispetto alle parti. Testimone_2
Orbene, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Quanto al contenuto della prova da darsi da parte del danneggiato, oltre a quella relativa al fatto che l'incidente si sia effettivamente verificato nel luogo
d'incidenza delle particolari condizioni della cosa, va fornita la prova che esso appaia come conseguenza normale di queste condizioni, potenzialmente lesive, possedute dalla cosa (cfr. Cass. n. 5977/12, citata in controricorso), non necessariamente per la sua intrinseca pericolosità, ma tali che la cosa, per la sua natura o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi (cfr. Cass. n. 28811/08), sia stata causa dell'evento dannoso”
(Cass. civ. n. sez. III, Sent. 21.03.2013, n. 7125).
Dati i principi di cui sopra e l'istruttoria espletata in giudizio, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra le condizioni in cui versava la scala al momento del sinistro (presenza di macchia oleosa, scarsa illuminazione, carenza di fascette anticaduta), e la caduta dell'attrice.
Né il ha provato la ricorrenza del caso fortuito, ovvero che CP_1 CP_1
l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili
pagina 5 di 12 con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del custode (C. Cass., n. 16295/2019).
Infatti, per un verso il non ha neppure articolato la prova in modo da CP_1 dimostrare che il giorno del sinistro avesse esercitato la sorveglianza delle scale, provvedendo alla pulizia (l'amministratore ha genericamente affermato che le scale venivano lavate il lunedì
e il venerdì e spazzate il mercoledì, ma nulla ha precisato sul giorno del sinistro), ovvero che la stessa fosse stata controllata e che il liquido fosse comparso solo nell'immediatezza del sinistro e non fosse, quindi, eliminabile prontamente;
per altro verso, le ulteriori condizioni delle scale, ritenute eziologicamente rilevanti, per come chiarito (scarsa illuminazione e assenza di bacchette antiscivolo) attengono a profili strutturali e non contingenti.
Ciò posto, occorre, comunque, verificare se la condotta dell'attrice possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere, o quantomeno ridurre, i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014).
Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 17443/2019, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale
v. Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n. 2479; Cass.,
01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n. 2482).
pagina 6 di 12 Ebbene, nel caso di specie, il convenuto e il terzo chiamato, pur avendo allegato il concorso di colpa dell'attrice, non hanno provato la sua sussistenza. Peraltro, la circostanza che l'attrice sia caduta in condizioni di scarsa visibilità, di mancanza di barrette antiscivolo e in presenza di una sostanza oleosa sul pavimento non consente di attribuire alla sua condotta alcuna efficacia eziologica nella causazione del sinistro, in quanto, pur conoscendo i luoghi, non si sarebbe potuta avvedere della presenza della macchia oleosa, tentando di evitarla.
D'altronde, entrambe le testimoni presenti al momento del fatto hanno confermato che, pur in presenza della luce, la visibilità era scarsa nel punto di caduta dell'attrice e le fotografie allegate dal - scattate solo dopo il sinistro - non consentono di pervenire a diversa CP_1 conclusione.
Di nessun pregio pare poi l'eccezione del convenuto circa l'incauto mancato utilizzo dell'ascensore da parte dell'attrice, dal momento che è incontestato che il patronato si trovasse al primo piano dell'edificio e fosse, quindi, tranquillamente raggiungibile dalle scale condominiali, tanto più che l'attrice aveva 65 anni al momento del sinistro e non è stato neppure allegato dal convenuto che la stessa avesse patologie o infermità che non le consentissero il sicuro utilizzo delle scale.
La domanda di va, pertanto, accolta e il Parte_1 Controparte_1 va condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura di seguito indicata, in solido con che copriva la responsabilità civile del danneggiante al momento del CP_2 fatto.
In ordine al quantum debeatur, il CTU nominato, dott. , ha accertato che Persona_1
l'attrice, in seguito al sinistro, ha riportato “Frattura tipo 3 secondo RE MO OI GO sn
+ fr. tipo 1 sec. Mason Capitello Radiale sn + fr. complessa metadiafisaria distale del Radio ed epimetadisfisaria distale Ulna sn”.
Il CTU ha ritenuto le lesioni compatibili con la dinamica del sinistro, accertando una compromissione dell'integrità psicofisica nella misura del 12%, relativa ai seguenti postumi
“Guarigione in Esiti da Frattura tipo 3 secondo RE MO OI GO sn + Frattura tipo 1 sec.
Mason Capitello Radiale sn + Frattura complessa metadiafisaria distale del Radio ed epimetadisfisaria
pagina 7 di 12 distale Ulna sn ridotte chirurgicamente, con apposizione di placche e viti, con mezzi di sintesi ancora in situ a livello del Polso e del GO. Esiti cicatriziali plurimi da intervento chirurgico del GO e dell'Avambraccio sn.”.
Il consulente ha, altresì, riconosciuto all'attrice un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 11 (undici) e parziale pari a complessivi giorni 130 (centotrenta), di cui 40 (quaranta) al 75%, 60 (sessanta) al 50% e 30 (trenta) al 25%.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e della perizianda, ben motivate e non seriamente contestate.
Il danno subito dall'attrice deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunata, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn..
26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), la quale ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico/dinamico-relazionale (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-
pagina 8 di 12 fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attrice, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando, per la determinazione dello stesso, le tabelle del Tribunale di Milano 2024, secondo la prassi adottata anche dal Tribunale di Messina.
Conseguentemente, a va riconosciuta complessivamente la somma di Parte_1
€ 32.298,50 all'attualità, di cui € 23.271,00 a titolo di danno biologico (12% per un soggetto di
65 anni all'epoca del fatto) ed € 9.027,50 a titolo di inabilità temporanea, di cui € 1.265,00 per
11 giorni al 100%, € 3.450,00 per 40 giorni al 75%, € 3.450,00 per 60 giorni al 50% e 862,50 per 30 giorni al 25%.
Non opera alcuna ulteriore personalizzazione né la liquidazione del danno morale, dovendo ritenersi, le sofferenze patite dall'attrice, già normalmente incluse nella liquidazione effettuata, poiché non è stata documentata alcuna conseguenza anomala e personalizzante rispetto agli ordinari postumi del sinistro (cfr. C. Cass., n. 901/2018: “la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale […] deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore
[…], quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. lucro cessante, quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato”).
L'attrice ha richiesto la liquidazione delle spese mediche, della c.t.p. e delle cartelle cliniche, che ha documentato per complessivi € 1.137,00, spese valutate congrue dal consulente tecnico d'ufficio e la cui congruità viene condivisa anche da questo Giudice.
pagina 9 di 12 Le spese di CTP rivalutate all'attualità (dalla data di fatturazione – 23/06/2021 – ad oggi) ammontano ad € 939,94; le altre spese mediche e di cartella clinica, rivalutate all'attualità, ammontano ad € 397,65, per complessivi € 1.337,59.
Sull'importo complessivo spettante a pari a € 33.636,09, di cui € Parte_1
32.298,50, per danno dinamico-relazionale e inabilità temporanea ed € 1.337,59 per spese vive, occorre riconoscere anche il c.d. lucro cessante, e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito, la parte attrice, alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato - devalutato all'epoca del sinistro (29/01/2020), per il danno dinamico-relazionale e inabilità temporanea, e all'epoca dei pagamenti per le spese– e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, applicando un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato per capitale, interessi e rivalutazione sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Il e l' vanno, pertanto, condannati in solido al Controparte_1 CP_2 pagamento, in favore di della somma di € 37.044,66, pari alla somma Parte_1 dell'importo devalutato rispettivamente all'epoca del sinistro e maggiorato dei pagamenti (€
27.256,12+ € 802,00+ € 335,00), della rivalutazione monetaria (€ 5.042,38+ € 137,94+ €
62,65) e degli interessi legali (€ 3.273,87 + € 94,57 + € 40,13) come sopra specificato.
pagina 10 di 12 L'accoglimento della domanda ex art. 2051 c.c. consente di non esaminare la domanda ex art. 2043 c.c., formulata in via subordinata, peraltro, soggetta ad un più gravoso onere probatorio, posto a carico dell'attrice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, quindi, il convenuto va CP_1 condannato alla rifusione delle stesse nei confronti dell'RA – essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese sono liquidate applicando il D.L. n. 1/2012 ed il D.M. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/22, in considerazione del valore del decisum (scaglione da 26.001,00 a 52.000,00, applicando i parametri minimi per la semplicità delle questioni trattate, ad eccezione della fase istruttoria, liquidata applicando i parametri medi, per l'effettiva attività espletata), nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 1.452,50,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 4.711,50, oltre spese prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del e Controparte_1 dell' Controparte_2
Il Condominio va condannato a manlevare il delle somme che deve pagare CP_1 all'attrice a titolo di risarcimento, di spese legali e di consulenza tecnica d'ufficio.
In considerazione dell'esito del giudizio e delle difese della compagnia assicurativa, vanno compensate le spese legali tra il e l'assicurazione chiamata in causa. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 5641/2021, promosso da
(attrice) nei confronti del , in persona Parte_1 Controparte_1 dell'amministratore pro tempore (convenuto) e in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, (terza chiamata), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Revoca la dichiarazione di contumacia dell' CP_2
2. dichiara che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 Controparte_1
pagina 11 di 12 al pagamento, in favore di della somma di € 37.044,66, CP_1 Parte_1 all'attualità, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
3. condanna il alla rifusione delle spese legali in favore Controparte_1
dell'RA, che liquida in euro € 4.711,50, oltre spese prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge.
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico del n. 83/M Controparte_1
5. condanna l' a manlevare il di quanto deve pagare CP_2 Controparte_1
all'attrice a titolo di risarcimento danni, spese legali del procedimento e spese di CTU
6. compensa le spese legali tra il Condominio e l' CP_2
Così deciso in Messina il 20 novembre 2025 Il Giudice Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo.
pagina 12 di 12