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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 305/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE IM GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1671/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Grezar 14 00162 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2690/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi: - ESTRATTO DI RUOLO n. 0000514 IMU 2006
- ESTRATTO DI RUOLO n. 0001211 IMU 2008
- ESTRATTO DI RUOLO n. 0001812 IMU 2009
- ESTRATTO DI RUOLO n. 0001582 IMU 2012
- ESTRATTO DI RUOLO n. 0001582 IMU 2013
- ESTRATTO DI RUOLO n. 0001582 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 230/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellante, Sig. Ricorrente_1, ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro gli estratti di ruolo rilasciati dall'Agente della Riscossione in data 14 luglio 2020, relativi a cartelle di pagamento per tributi IMU afferenti a varie annualità (2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014),,,.
Il ricorrente, nel giudizio di prime cure, sosteneva di aver appreso dell'esistenza di tali posizioni debitorie solo a seguito di una verifica per la compatibilità con la carica di Consigliere Comunale e di aver provveduto al pagamento con riserva per evitare cause di incompatibilità,. Eccepiva, nel merito, la carenza di legittimazione passiva per rinuncia all'eredità del padre (intestatario catastale degli immobili), la prescrizione dei crediti e l'omessa notifica degli atti prodromici.
I giudici di primo grado, con la sentenza n. 2690/2023, dichiaravano il ricorso inammissibile per tardività. La decisione si fondava sulla circostanza che il ricorrente era già a conoscenza della propria posizione debitoria ben prima della richiesta degli estratti di ruolo del luglio 2020, avendo presentato una domanda di rateizzazione circa sei mesi prima. Secondo il primo giudice, la richiesta di un nuovo estratto di ruolo costituiva un tentativo strumentale di rimettersi in termini rispetto a debiti già noti e non tempestivamente impugnati.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contribuente, lamentando l'erroneità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria. L'appellante sostiene che l'unico atto impugnabile fosse l'estratto di ruolo rilasciato il 14 luglio 2020 e che il ricorso, notificato il 28 settembre 2020, fosse pienamente tempestivo.
Ribadisce inoltre le eccezioni di merito riguardanti la rinuncia all'eredità, la prescrizione e il difetto di notifica delle cartelle sottese,,.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), chiedendo la conferma della sentenza impugnata e ribadendo l'inammissibilità del ricorso originario. L'Agente della Riscossione ha eccepito altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze riguardanti il merito della pretesa e la notifica degli atti impositivi prodromici, di competenza dell'Ente creditore,.
Il Comune di Lamezia Terme, pur regolarmente intimato, non si è costituito nel presente grado di giudizio, restando contumace.
La causa è stata trattata in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, seppur con le precisazioni in diritto che seguono.
La questione dirimente verte sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. In punto di diritto, questa Corte osserva che l'estratto di ruolo non figura nell'elenco tassativo degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Esso costituisce un mero elaborato informatico interno all'Agente della
Riscossione e non contiene alcuna pretesa impositiva nuova o diversa rispetto a quella portata dalla cartella di pagamento precedentemente formata.
La giurisprudenza di legittimità, in particolare con l'intervento delle Sezioni Unite, ha chiarito che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo casi eccezionali. L'impugnazione è ammessa esclusivamente qualora il contribuente dimostri che l'atto impositivo sotteso (la cartella di pagamento) non sia mai stato validamente notificato e che l'estratto di ruolo costituisca il primo ed unico atto attraverso il quale egli è venuto a conoscenza della pretesa tributaria. La tutela giurisdizionale anticipata avverso l'estratto di ruolo è dunque strumentale a recuperare la possibilità di difesa nel merito che sarebbe altrimenti preclusa dalla mancata conoscenza dell'atto presupposto.
Tuttavia, nel caso di specie, tale fattispecie non si realizza. Come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, emerge dagli atti che il contribuente aveva acquisito piena conoscenza della propria esposizione debitoria in epoca antecedente alla richiesta dell'estratto di ruolo del 14 luglio 2020. La circostanza che il ricorrente avesse già interloquito con l'Amministrazione e presentato istanza di rateizzazione sei mesi prima del ricorso, dimostra inequivocabilmente l'avvenuta presa d'atto del debito e la conseguente decorrenza dei termini per l'impugnazione.
L'estratto di ruolo richiesto nel luglio 2020 non ha dunque disvelato per la prima volta l'esistenza del debito, né può essere utilizzato come strumento per rimettere in termini il contribuente rispetto a cartelle di pagamento la cui esistenza era già nota. Ne consegue che, non sussistendo il requisito della mancata valida notifica unita alla prima conoscenza tramite estratto, l'atto impugnato (l'estratto di ruolo) rientra nella categoria degli atti interni non impugnabili. Non essendo questa la fattispecie che legittima l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo per difetto di notifica dell'atto presupposto, il ricorso introduttivo deve considerarsi inammissibile.
Le ulteriori doglianze relative al merito della pretesa (rinuncia all'eredità e prescrizione) restano assorbite dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, in quanto la tardività dell'azione preclude l'esame della fondatezza sostanziale del tributo.
Tenuto conto della particolarità della questione procedurale trattata e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di impugnabilità dell'estratto di ruolo, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese di giudizio compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE IM GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1671/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Grezar 14 00162 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2690/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi: - ESTRATTO DI RUOLO n. 0000514 IMU 2006
- ESTRATTO DI RUOLO n. 0001211 IMU 2008
- ESTRATTO DI RUOLO n. 0001812 IMU 2009
- ESTRATTO DI RUOLO n. 0001582 IMU 2012
- ESTRATTO DI RUOLO n. 0001582 IMU 2013
- ESTRATTO DI RUOLO n. 0001582 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 230/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellante, Sig. Ricorrente_1, ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro gli estratti di ruolo rilasciati dall'Agente della Riscossione in data 14 luglio 2020, relativi a cartelle di pagamento per tributi IMU afferenti a varie annualità (2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014),,,.
Il ricorrente, nel giudizio di prime cure, sosteneva di aver appreso dell'esistenza di tali posizioni debitorie solo a seguito di una verifica per la compatibilità con la carica di Consigliere Comunale e di aver provveduto al pagamento con riserva per evitare cause di incompatibilità,. Eccepiva, nel merito, la carenza di legittimazione passiva per rinuncia all'eredità del padre (intestatario catastale degli immobili), la prescrizione dei crediti e l'omessa notifica degli atti prodromici.
I giudici di primo grado, con la sentenza n. 2690/2023, dichiaravano il ricorso inammissibile per tardività. La decisione si fondava sulla circostanza che il ricorrente era già a conoscenza della propria posizione debitoria ben prima della richiesta degli estratti di ruolo del luglio 2020, avendo presentato una domanda di rateizzazione circa sei mesi prima. Secondo il primo giudice, la richiesta di un nuovo estratto di ruolo costituiva un tentativo strumentale di rimettersi in termini rispetto a debiti già noti e non tempestivamente impugnati.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contribuente, lamentando l'erroneità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria. L'appellante sostiene che l'unico atto impugnabile fosse l'estratto di ruolo rilasciato il 14 luglio 2020 e che il ricorso, notificato il 28 settembre 2020, fosse pienamente tempestivo.
Ribadisce inoltre le eccezioni di merito riguardanti la rinuncia all'eredità, la prescrizione e il difetto di notifica delle cartelle sottese,,.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), chiedendo la conferma della sentenza impugnata e ribadendo l'inammissibilità del ricorso originario. L'Agente della Riscossione ha eccepito altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze riguardanti il merito della pretesa e la notifica degli atti impositivi prodromici, di competenza dell'Ente creditore,.
Il Comune di Lamezia Terme, pur regolarmente intimato, non si è costituito nel presente grado di giudizio, restando contumace.
La causa è stata trattata in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, seppur con le precisazioni in diritto che seguono.
La questione dirimente verte sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. In punto di diritto, questa Corte osserva che l'estratto di ruolo non figura nell'elenco tassativo degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Esso costituisce un mero elaborato informatico interno all'Agente della
Riscossione e non contiene alcuna pretesa impositiva nuova o diversa rispetto a quella portata dalla cartella di pagamento precedentemente formata.
La giurisprudenza di legittimità, in particolare con l'intervento delle Sezioni Unite, ha chiarito che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo casi eccezionali. L'impugnazione è ammessa esclusivamente qualora il contribuente dimostri che l'atto impositivo sotteso (la cartella di pagamento) non sia mai stato validamente notificato e che l'estratto di ruolo costituisca il primo ed unico atto attraverso il quale egli è venuto a conoscenza della pretesa tributaria. La tutela giurisdizionale anticipata avverso l'estratto di ruolo è dunque strumentale a recuperare la possibilità di difesa nel merito che sarebbe altrimenti preclusa dalla mancata conoscenza dell'atto presupposto.
Tuttavia, nel caso di specie, tale fattispecie non si realizza. Come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, emerge dagli atti che il contribuente aveva acquisito piena conoscenza della propria esposizione debitoria in epoca antecedente alla richiesta dell'estratto di ruolo del 14 luglio 2020. La circostanza che il ricorrente avesse già interloquito con l'Amministrazione e presentato istanza di rateizzazione sei mesi prima del ricorso, dimostra inequivocabilmente l'avvenuta presa d'atto del debito e la conseguente decorrenza dei termini per l'impugnazione.
L'estratto di ruolo richiesto nel luglio 2020 non ha dunque disvelato per la prima volta l'esistenza del debito, né può essere utilizzato come strumento per rimettere in termini il contribuente rispetto a cartelle di pagamento la cui esistenza era già nota. Ne consegue che, non sussistendo il requisito della mancata valida notifica unita alla prima conoscenza tramite estratto, l'atto impugnato (l'estratto di ruolo) rientra nella categoria degli atti interni non impugnabili. Non essendo questa la fattispecie che legittima l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo per difetto di notifica dell'atto presupposto, il ricorso introduttivo deve considerarsi inammissibile.
Le ulteriori doglianze relative al merito della pretesa (rinuncia all'eredità e prescrizione) restano assorbite dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, in quanto la tardività dell'azione preclude l'esame della fondatezza sostanziale del tributo.
Tenuto conto della particolarità della questione procedurale trattata e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di impugnabilità dell'estratto di ruolo, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese di giudizio compensate.