Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 305
CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Tardività dell'impugnazione

    La Corte ha ritenuto che l'estratto di ruolo non sia autonomamente impugnabile, salvo che non costituisca il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria. Nel caso di specie, il contribuente era già a conoscenza del debito avendo presentato una richiesta di rateizzazione in epoca precedente. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    Le doglianze relative al merito della pretesa (rinuncia all'eredità e prescrizione) sono state assorbite dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 305
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 305
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo