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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 10003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10003 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 29469/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29469/2021 r.g. promossa da:
(ora P.I. Parte_1 Parte_2 società attrice - (Avv. Rugiero Igino) P.IVA_1 contro
C.F./P. Iva - convenuta – (Avv. Controparte_1 P.IVA_2
SS AL) nonché contro
– convenuto contumace – CP_2
Oggetto: AZIONE DI SURROGAZIONE EX ART. 1916 C.C.
Conclusioni
Come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Controparte_1
nonché , al fine di sentirli dichiarare tenuti e condannare in solido
[...] CP_2
pagina 1 di 11 tra loro al pagamento della somma di € 55.709,60, indennizzata alla danneggiata con azione diretta ex art. 141 cod. ass. priv., oltre interessi legali e Parte_3 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, per il sinistro verificatosi in data 12.12.2015 alle ore 20:00 circa nel Comune di Montecchio Maggiore (VI) alla via
HI (km 8+500). L'attrice esponeva quanto segue:
- nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la viaggiava come Pt_3 trasportata sull'autovettura Nissan Qashqai targata DR701JM, di proprietà e condotta dal marito e assicurata con Controparte_3 Parte_1 lungo via HI con direzione Montecchio Maggiore- centro paese;
[...]
- immediatamente dietro seguiva l'autovettura Suzuki targata EF301DG, di proprietà e condotta da , assicurata con Controparte_4 [...]
CP_5
- sull'opposto senso di marcia sopraggiungeva l'autovettura BMW targata
CT868NW, di proprietà e condotta da e immatricolata in CP_2
Francia;
- in prossimità del Km 8+500, il per imprecisati motivi, invadeva la corsia CP_2 di marcia opposta ed andava ad impattare con lo spigolo anteriore dx della propria BMW lo spigolo anteriore dx della Nissan del proiettando detta CP_3 vettura all'indietro contro la Suzuki della;
CP_4
- sul posto intervenivano gli agenti della Polizia Locale dei Castelli (Comuni di
Montecchio Maggiore e Brendola) che redigevano il verbale (doc.1 att.);
- a seguito dell'urto, la veniva trasportata presso il Pronto Soccorso Pt_3 dell'ULSS5, dove le venivano riscontrate lesioni multiple e traumi contusivi
(docc. 2 e ss. att.);
- la svolgeva domanda di risarcimento nei confronti di quale Pt_3 Parte_1 compagnia del vettore ex art. 141 cod. ass. priv.;
- la danneggiata veniva quindi sottoposta a visita in data 4.7.2017 dal medico legale fiduciario della Compagnia, che valutava un'ITT di giorni 17, di giorni 60 al 75%, di giorni 60 al 50% e di giorni 60 al 25%, nonché un'IP pari all'11%
(doc.3 att.).
pagina 2 di 11 - la provvedeva a mezzo bonifico il 7-12 dicembre 2017 a liquidare le Parte_1 somme pattuite sostenendo un esborso complessivo di euro 55.709 (doc.5 att.).
Tanto premesso, e rimaste prive di riscontro le richieste di rimborso stragiudiziali, introduceva il presente giudizio, formulando le Parte_1 conclusioni innanzi riportate, con richiamo al disposto di cui all'art. 1916 c.c.
Si costituiva in giudizio la sola in data 7.3.2022, premettendo istanza di CP_1 remissione in termini per la costituzione tardiva (v. pag. 3 comparsa di costituzione) e comunque eccependo la prescrizione dell'azione di risarcimento della Compagnia del vettore per il decorso del termine biennale ex art. 2947, comma 2 c.c., posto che il sinistro risaliva alla data del 12 dicembre 2015 e che la prima richiesta di pagamento da parte di era stata effettuata solo in data 6.9.2018. Quanto all'an Parte_1 debeatur contestava la ricostruzione del sinistro per come svolta dalla compagnia assicurativa attrice evidenziando come il fosse stato colto da un “colpo di sonno”, CP_2 fatto del tutto imprevedibile. Contr Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 8.3.2022, richiamava l'istanza di rimessione in termini di cui alla costituzione, istanza alla quale si opponeva. Parte_1
A scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza, questo Giudice con ordinanza del 20.5.2022, ritenuto che l'istanza di rimessione in termini fosse sufficientemente giustificata, alla luce della documentazione medica allegata dal Contr procuratore, rimetteva in termini la parte convenuta on riferimento al termine per la costituzione in giudizio, fissando all'uopo nuova udienza ex art. 183 c.p.c. Contr i costituiva nuovamente in data 21.6.2022, confermando le precedenti difese.
Assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con la disposizione di CTU medico legale sulla persona della danneggiata Pt_3
ritenuti superflui i capitoli di prova testimoniale dedotti da parte attrice.
[...]
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5.6.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. La causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
pagina 3 di 11 2. Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione sollevata dalla convenuta CP_1 nella comparsa di risposta e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anzitutto richiamare il condivisibile orientamento della Suprema Corte, in base al quale “il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. Ne consegue che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato” (Cass. n. 4347/2009 e succ. conf.).
È quindi da ritenere che il decorso della prescrizione vada computato dalla data del sinistro (12.12.2015) e non dalla data del pagamento di Parte_1
Non trattandosi peraltro di una modifica oggettiva del credito, ne discende che la compagnia attrice beneficia degli atti interruttivi posti in essere dalla danneggiata in relazione al rapporto originario. Dalle allegazioni in atti emerge come la Pt_3 danneggiata sia stata sottoposta a visita dal fiduciario della Compagnia in data Pt_3
4.7.2017, visita che sarà stata senz'altro preceduta da richiesta risarcitoria a mezzo di legale, posto che nella stessa data del 4.7.2017 l'avv. Laura Caldaro per conto della sua assistita accettava l'offerta di pari a € 50.000,00 (doc. 4 att.). Si ritiene che, Parte_1 pur non essendo in atti le precedenti richieste, tanto basti a dimostrare che la prescrizione era stata interrotta dalla danneggiata prima della scadenza del biennio dalla data del 12.12.2015. Successivamente a seguito del pagamento alla sig.ra Parte_1
, formulava richiesta ex art. 1916 c.c. in data 6.9.2018 (doc. 6 att.) ed ulteriore Pt_3 sollecito in data 28.02.2020 (doc.8 att.); quindi formulava invito a negoziazione assistita
(doc. 9 att.) in data 23.10.2020.
Da qui il rigetto dell'eccezione in parola, essendo stata l'azione di surrogazione che ci occupa preceduta da validi atti interruttivi.
pagina 4 di 11 3. Venendo al merito, è noto l'orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la surrogazione dell'assicuratore di cui all'art. 1916 c.c. si verifica solo nel momento in cui l'assicuratore dà notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'interessato, esprimendo la volontà di avvalersi della relativa facoltà (v. ad es. Cass.
n. 5146/1989). Ciò ha fatto nei confronti di con la Parte_1 CP_1 comunicazione in data 6.9.2018 (doc.6 att.), con la quale ha formalizzato la richiesta di ripetizione ex art. 1916 c.c. € 55.709,60. Contr Tuttavia, ontestava il valore probatorio del doc. 5 att. quanto al pagamento della somma oggetto di surrogazione. A seguito di ciò, parte attrice con memoria ex art. 183, co. 6 n.2 c.p.c. produceva il doc. 13, che attesta l'effettiva esecuzione del bonifico per la somma di 50.000,00 in favore della sig.ra . Pt_3
Può ritenersi pertanto acclarato il primo presupposto della domanda di surroga di parte attrice, risultando documentalmente i presupposti della qualità di assicuratore e del pagamento dell'indennizzo.
Occorre quindi verificare, sempre con riferimento all'an debeatur, se la domanda di surroga sia stata svolta nei confronti di chi risulti l'effettivo responsabile del danno, in tesi attorea in via esclusiva.
Al riguardo la dinamica del sinistro può essere ricostruita tenendo conto di quanto riscontrato dalle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro poco dopo la sua verificazione (doc.1 att.) e delle dichiarazioni rese alla Polizia Locale dagli astanti.
In particolare, dal verbale, di cui giova ricordare l'efficacia fidefaciente fino a querela di falso, si evince che: “L'autovettura BMW serie X immatricolata in Francia con tg.
CT868NH, percorreva la Via HI con direzione di marcia da Montecchio Maggiore
(VI) verso Trissino-Valdagno, seguita dall'autovettura condotta da Controparte_6
(persona informata sui fatti) che conferma tale circostanza. Nel medesimo tratto di strada con opposta direzione di marcia viaggiavano la Nissan Qashqai tg. DR701JM, seguita dall'autovettura Suzuki Swift tg. EF301DG. In prossimità della chilometrica
8+500, la suddetta BMW serie X andava ad invadere l'opposta direzione di marcia
(circostanza confermata sia dalla teste sia dalla concentrazione dei detriti CP_6 nella corsia ovest di marcia) entrando in collisione con la Nissan Qashqai. L'urto
pagina 5 di 11 eccentrico di grave entità si sviluppava tra lo spigolo anteriore destro della BMW contro lo spigolo anteriore destro della Nissan QASHQAI. A causa dell'incidenza dei vettori d'urto la BMW veniva ruotata in senso orario di quasi 90 gradi andando ad urtare con il proprio lato sinistro contro uno dei platani che fiancheggiano il lato ovest della strada. La Nissan Qashqai invece veniva proiettata all'indietro e a sinistra (giusta propria direzione di marcia) andando a collidere contro lo spigolo anteriore sinistro della che seguiva a breve distanza”. CP_7
Lo stesso disegno con i rilievi, allegato al verbale di incidente, esplicita la dinamica del sinistro.
Del resto, la teste assunta a sommarie informazioni, la quale viaggiava Controparte_6 dietro l'auto condotta dal avendo una visuale privilegiata, ha così descritto la CP_2 dinamica del sinistro: “A bordo della mia vettura percorrevo via HI con direzione
Trissino, quando ho visto l'auto davanti a me, la BMW che lentamente invadeva la corsia opposta fino al momento del frontale per poi finire la corsa contro un platano con la propria fiancata. Mi sono fermata subito dopo l'impatto e sono scesa e ho visto il conducente della BMW scendere tranquillo. Ripeteva che aveva avuto il cosiddetto colpo di sonno.”.
Per quanto attiene al conducente del veicolo BMW, i Verbalizzanti, nella loro qualità di
Agenti di P.G., davano atto nel verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose (art. 354 co. 2 e 3 c.p.p.) che “veniva disposto l'accertamento alcolimetrico sui conducenti delle autovetture oltre che esame tossicologico sul conducente dell'autovettura BMW che ha causato l'incidente, poiché visibilmente alterato, con equilibrio precario e linguaggio impastato e poiché sommariamente dichiarava agli operatori di Polizia di essersi “svegliato” solo alla vista dei fari luminosi dei veicoli provenienti dalla carreggiata opposta. Sul manto stradale non si sono rilevate apprezzabili tracce dovute a frenature o scarrocciamento dei pneumatici dei veicoli coinvolti”.
Dal verbale di incidente (doc. 1 att.) e dalle dichiarazioni rilasciate emerge come la causa del sinistro sia ravvisabile nell'invasione dell'opposta corsia da parte del CP_2 per un “colpo di sonno”. Sebbene non risulti dal doc. 1 att. l'esito degli esami pagina 6 di 11 tossicologici e dell'accertamento alcolimetrico sul convenuto a pag. 2 sono CP_2 elencate tra le norme violate ed oggetto di contestazione non solo l'art. 143 co. 11 e 13
C.d.S. (circolazione contromano), ma anche l'art. 187 co. 1 e 1 bis C.d.S. (guida in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope), e non risulta che il abbia contestato le contravvenzioni a lui elevate. CP_2
Ne deriva che non può accogliersi la tesi di parte convenuta secondo cui il colpo di sonno del rileverebbe come fortuito, in quanto evento repentino, inaspettato e CP_2 sopraggiunto senza segni premonitori, potendosi piuttosto desumere dagli elementi agli atti, con valenza quanto meno di presunzioni gravi, precise e concordanti, che il si CP_2 sia posto alla guida in stato di ebrezza quanto meno con colpa cosciente, così creando le condizioni favorevoli alla verificazione dell'evento.
In ogni caso sarebbe stato onere di parte convenuta fornire la prova della rilevanza in tal senso del colpo di sonno, come affermato in pronunce pur risalenti della Cassazione penale: “In tema di responsabilità per reato colposo nel corso della circolazione stradale l'incidente causato da sonno fisiologico, prevedibile per stanchezza, caldo o precedente consumazione del pasto, è sempre addebitabile al conducente a titolo di colpa, mentre il sonno dovuto a cause patologiche, improvviso ed imprevedibile può costituire ipotesi di caso fortuito. Su tale ipotesi esso deve essere rigorosamente provato dall'imputato che invoca l'esimente.” (Cass. pen. Sez. 4, n. 4023 del
19/11/1987).
La negligenza e l'imprudenza del seppur gravi, non dispensano il Giudice dal CP_2 verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. 9528/2012).
Invero, dagli atti non emerge alcuna negligenza da parte degli altri veicoli che si trovavano a viaggiare regolarmente sulla propria carreggiata.
Alla luce di tutto quanto sopra si ritiene che la responsabilità nella causazione del sinistro sia ascrivibile esclusivamente a , conducente e proprietario CP_2 dell'autovettura BMW.
pagina 7 di 11 4. Non rimane che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur per quel che riguarda il danno non patrimoniale subito dall'assicurata Parte_3
In ordine al quantum, è noto che “l'assicuratore, che agisce in surrogazione nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., non può vantare diritti maggiori di quelli che competono in concreto al suo dante causa a titolo risarcitorio” (Cass. n. 4755/1996).
Essendo contestata da parte convenuta la quantificazione operata dalla Compagnia attrice in sede di spontaneo adempimento, è stata disposta come si è detto CTU medico- legale con la nomina del dott. le cui conclusioni vanno condivise in Persona_1 quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, nonché frutto di un'accurata ed approfondita analisi della documentazione medica agli atti, e si riportano di seguito:
“La Sig.ra , il giorno 12/12/2015, come conseguenza diretta del Parte_3 sinistro stradale descritto, ebbe a riportare un da incidente della strada Parte_4 con RA e RA , oltre CP_8 Controparte_9 ad un TRAUMA CONTUSIVO-DISTORSIVO DELLA CAVIGLIA DESTRA, ad una
RETTILINEIZZAZIONE DELLA FISIOLOGICA LORDOSI CERVICALE e ad una
SOFFERENZA POST-TRAUMATICA DEL TENDINE SOTTOSCAPOLARE DI
SINISTRA, AL TERZO INFERIORE, trauma che slatentizzò una sintomatologia disfunzionale poliarticolare per rottura di labili compensi in atto localmente, prima del descritto evento lesivo. Da tali lesioni derivò una malattia traumatica che comportò un periodo complessivo di inabilità temporanea pari a 188 giorni, suddivisibile in 8 giorni di assoluta, con riferimento ai due ricoveri ospedalieri, 60 giorni di relativa al 75%, in conformità alla necessità di riposo e di immobilizzazione sotto tutori, 60 giorni di relativa al 50% e 60 giorni di relativa al 25%, in considerazione del periodo di riabilitazione funzionale. Sussistono inoltre postumi permanenti, ormai stabilizzati, che, ai sensi delle “linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, edito da sotto l'egida della CP_10 Controparte_11
configurano una menomazione dell'integrità psico-fisica
[...] della persona (danno biologico) pari a 9-10 punti percentuali (nove-dieci per cento).
pagina 8 di 11 D'altro canto, dall'anamnesi condotta non risulta che il soggetto svolga particolari attività ludico-ricreative che possano essere limitate dagli esiti lesivi riportati. Infine, non risultano agli atti spese mediche e paramediche di cura e assistenza occorse”.
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dalla a Pt_3 seguito del sinistro hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 8 giorni al 100%, di 60 giorni al 75%, di 60 giorni al
50% e di 60 giorni al 25%, per un'invalidità temporanea totale pari a 188 giorni. Si stima quindi confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta secondo i parametri standard (vigenti nel 2014, epoca del pagamento da parte dell'attrice) di € 96,00. Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 9.408,00.
Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 9-10%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano Edizione 2014, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età dell'attrice all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (52 anni, con data di nascita 18.02.1964 e fine malattia 17.06.2016), l'importo di € 18.850,50. Non ricorrono infatti i presupposti per personalizzare nessuna delle due componenti del danno biologico permanente, tenuto conto che la sofferenza menomazione correlata è stata stimata di grado lieve, e dunque rientra nello standard, e che non è preclusa alcuna attività.
A tale ultimo importo va aggiunto il superiore importo di € 9.408,00 per invalidità temporanea: si ottiene così l'importo complessivo di € 28.258,50, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite.
Sulla scorta di tutti gli argomenti e gli elementi di prova innanzi esposti, può dunque ritenersi acclarata la debenza da parte della convenuta nei confronti dell'attrice, a titolo pagina 9 di 11 di surroga, della somma di € 28.258,501, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma via via rivalutata dalla data del pagamento (7.12.2017) alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della presente sentenza al saldo. Si precisa infatti che
“la surrogazione legale ex art. 1916 cod. civ. dell'assicuratore il quale abbia pagato
l'indennizzo, od anche dell'ente che abbia erogato somme per l'assistenza sanitaria a favore del danneggiato, opera una particolare forma di successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il terzo responsabile. Ne consegue che le somme riconosciute e liquidate a favore dell'assicuratore ovvero del detto ente costituiscono, al pari di quelle spettanti all'assistito danneggiato, un debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria.” (Cass. n. 4277/1991).
Al pagamento di tale somma va dunque condannata parte convenuta nei confronti di parte attrice.
Le spese di lite, comprese la voce per la negoziazione assistita, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate.
Le spese della CTU disposta, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente in solido a carico della convenuta e del convenuto CP_1 [...]
CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. respinge l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta CP_1
2. dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti e a CP_2 CP_1 corrispondere all'attrice l'importo di € 28.258,50, Parte_1 oltre rivalutazione e interessi legali come in parte motiva;
1 Nulla si ritiene di poter riconoscere a titolo di onorario per l'avvocato che assisteva la sig.ra in Pt_3 sede stragiudiziale, non essendo agli atti la contabile del bonifico (ovvero altra attestazione di avvenuto CP_1 pagamento di provenienza della analoga al doc. 13 att.) ed essendo contestato il doc. 5 att.. pagina 10 di 11 3. dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, che liquida in € 568,43 per esborsi ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
4. dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dell'avv. Igino Rugiero, dichiaratosi antistatario;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido fra loro.
Milano, 24.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29469/2021 r.g. promossa da:
(ora P.I. Parte_1 Parte_2 società attrice - (Avv. Rugiero Igino) P.IVA_1 contro
C.F./P. Iva - convenuta – (Avv. Controparte_1 P.IVA_2
SS AL) nonché contro
– convenuto contumace – CP_2
Oggetto: AZIONE DI SURROGAZIONE EX ART. 1916 C.C.
Conclusioni
Come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Controparte_1
nonché , al fine di sentirli dichiarare tenuti e condannare in solido
[...] CP_2
pagina 1 di 11 tra loro al pagamento della somma di € 55.709,60, indennizzata alla danneggiata con azione diretta ex art. 141 cod. ass. priv., oltre interessi legali e Parte_3 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, per il sinistro verificatosi in data 12.12.2015 alle ore 20:00 circa nel Comune di Montecchio Maggiore (VI) alla via
HI (km 8+500). L'attrice esponeva quanto segue:
- nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la viaggiava come Pt_3 trasportata sull'autovettura Nissan Qashqai targata DR701JM, di proprietà e condotta dal marito e assicurata con Controparte_3 Parte_1 lungo via HI con direzione Montecchio Maggiore- centro paese;
[...]
- immediatamente dietro seguiva l'autovettura Suzuki targata EF301DG, di proprietà e condotta da , assicurata con Controparte_4 [...]
CP_5
- sull'opposto senso di marcia sopraggiungeva l'autovettura BMW targata
CT868NW, di proprietà e condotta da e immatricolata in CP_2
Francia;
- in prossimità del Km 8+500, il per imprecisati motivi, invadeva la corsia CP_2 di marcia opposta ed andava ad impattare con lo spigolo anteriore dx della propria BMW lo spigolo anteriore dx della Nissan del proiettando detta CP_3 vettura all'indietro contro la Suzuki della;
CP_4
- sul posto intervenivano gli agenti della Polizia Locale dei Castelli (Comuni di
Montecchio Maggiore e Brendola) che redigevano il verbale (doc.1 att.);
- a seguito dell'urto, la veniva trasportata presso il Pronto Soccorso Pt_3 dell'ULSS5, dove le venivano riscontrate lesioni multiple e traumi contusivi
(docc. 2 e ss. att.);
- la svolgeva domanda di risarcimento nei confronti di quale Pt_3 Parte_1 compagnia del vettore ex art. 141 cod. ass. priv.;
- la danneggiata veniva quindi sottoposta a visita in data 4.7.2017 dal medico legale fiduciario della Compagnia, che valutava un'ITT di giorni 17, di giorni 60 al 75%, di giorni 60 al 50% e di giorni 60 al 25%, nonché un'IP pari all'11%
(doc.3 att.).
pagina 2 di 11 - la provvedeva a mezzo bonifico il 7-12 dicembre 2017 a liquidare le Parte_1 somme pattuite sostenendo un esborso complessivo di euro 55.709 (doc.5 att.).
Tanto premesso, e rimaste prive di riscontro le richieste di rimborso stragiudiziali, introduceva il presente giudizio, formulando le Parte_1 conclusioni innanzi riportate, con richiamo al disposto di cui all'art. 1916 c.c.
Si costituiva in giudizio la sola in data 7.3.2022, premettendo istanza di CP_1 remissione in termini per la costituzione tardiva (v. pag. 3 comparsa di costituzione) e comunque eccependo la prescrizione dell'azione di risarcimento della Compagnia del vettore per il decorso del termine biennale ex art. 2947, comma 2 c.c., posto che il sinistro risaliva alla data del 12 dicembre 2015 e che la prima richiesta di pagamento da parte di era stata effettuata solo in data 6.9.2018. Quanto all'an Parte_1 debeatur contestava la ricostruzione del sinistro per come svolta dalla compagnia assicurativa attrice evidenziando come il fosse stato colto da un “colpo di sonno”, CP_2 fatto del tutto imprevedibile. Contr Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 8.3.2022, richiamava l'istanza di rimessione in termini di cui alla costituzione, istanza alla quale si opponeva. Parte_1
A scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza, questo Giudice con ordinanza del 20.5.2022, ritenuto che l'istanza di rimessione in termini fosse sufficientemente giustificata, alla luce della documentazione medica allegata dal Contr procuratore, rimetteva in termini la parte convenuta on riferimento al termine per la costituzione in giudizio, fissando all'uopo nuova udienza ex art. 183 c.p.c. Contr i costituiva nuovamente in data 21.6.2022, confermando le precedenti difese.
Assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con la disposizione di CTU medico legale sulla persona della danneggiata Pt_3
ritenuti superflui i capitoli di prova testimoniale dedotti da parte attrice.
[...]
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5.6.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. La causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
pagina 3 di 11 2. Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione sollevata dalla convenuta CP_1 nella comparsa di risposta e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anzitutto richiamare il condivisibile orientamento della Suprema Corte, in base al quale “il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. Ne consegue che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato” (Cass. n. 4347/2009 e succ. conf.).
È quindi da ritenere che il decorso della prescrizione vada computato dalla data del sinistro (12.12.2015) e non dalla data del pagamento di Parte_1
Non trattandosi peraltro di una modifica oggettiva del credito, ne discende che la compagnia attrice beneficia degli atti interruttivi posti in essere dalla danneggiata in relazione al rapporto originario. Dalle allegazioni in atti emerge come la Pt_3 danneggiata sia stata sottoposta a visita dal fiduciario della Compagnia in data Pt_3
4.7.2017, visita che sarà stata senz'altro preceduta da richiesta risarcitoria a mezzo di legale, posto che nella stessa data del 4.7.2017 l'avv. Laura Caldaro per conto della sua assistita accettava l'offerta di pari a € 50.000,00 (doc. 4 att.). Si ritiene che, Parte_1 pur non essendo in atti le precedenti richieste, tanto basti a dimostrare che la prescrizione era stata interrotta dalla danneggiata prima della scadenza del biennio dalla data del 12.12.2015. Successivamente a seguito del pagamento alla sig.ra Parte_1
, formulava richiesta ex art. 1916 c.c. in data 6.9.2018 (doc. 6 att.) ed ulteriore Pt_3 sollecito in data 28.02.2020 (doc.8 att.); quindi formulava invito a negoziazione assistita
(doc. 9 att.) in data 23.10.2020.
Da qui il rigetto dell'eccezione in parola, essendo stata l'azione di surrogazione che ci occupa preceduta da validi atti interruttivi.
pagina 4 di 11 3. Venendo al merito, è noto l'orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la surrogazione dell'assicuratore di cui all'art. 1916 c.c. si verifica solo nel momento in cui l'assicuratore dà notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'interessato, esprimendo la volontà di avvalersi della relativa facoltà (v. ad es. Cass.
n. 5146/1989). Ciò ha fatto nei confronti di con la Parte_1 CP_1 comunicazione in data 6.9.2018 (doc.6 att.), con la quale ha formalizzato la richiesta di ripetizione ex art. 1916 c.c. € 55.709,60. Contr Tuttavia, ontestava il valore probatorio del doc. 5 att. quanto al pagamento della somma oggetto di surrogazione. A seguito di ciò, parte attrice con memoria ex art. 183, co. 6 n.2 c.p.c. produceva il doc. 13, che attesta l'effettiva esecuzione del bonifico per la somma di 50.000,00 in favore della sig.ra . Pt_3
Può ritenersi pertanto acclarato il primo presupposto della domanda di surroga di parte attrice, risultando documentalmente i presupposti della qualità di assicuratore e del pagamento dell'indennizzo.
Occorre quindi verificare, sempre con riferimento all'an debeatur, se la domanda di surroga sia stata svolta nei confronti di chi risulti l'effettivo responsabile del danno, in tesi attorea in via esclusiva.
Al riguardo la dinamica del sinistro può essere ricostruita tenendo conto di quanto riscontrato dalle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro poco dopo la sua verificazione (doc.1 att.) e delle dichiarazioni rese alla Polizia Locale dagli astanti.
In particolare, dal verbale, di cui giova ricordare l'efficacia fidefaciente fino a querela di falso, si evince che: “L'autovettura BMW serie X immatricolata in Francia con tg.
CT868NH, percorreva la Via HI con direzione di marcia da Montecchio Maggiore
(VI) verso Trissino-Valdagno, seguita dall'autovettura condotta da Controparte_6
(persona informata sui fatti) che conferma tale circostanza. Nel medesimo tratto di strada con opposta direzione di marcia viaggiavano la Nissan Qashqai tg. DR701JM, seguita dall'autovettura Suzuki Swift tg. EF301DG. In prossimità della chilometrica
8+500, la suddetta BMW serie X andava ad invadere l'opposta direzione di marcia
(circostanza confermata sia dalla teste sia dalla concentrazione dei detriti CP_6 nella corsia ovest di marcia) entrando in collisione con la Nissan Qashqai. L'urto
pagina 5 di 11 eccentrico di grave entità si sviluppava tra lo spigolo anteriore destro della BMW contro lo spigolo anteriore destro della Nissan QASHQAI. A causa dell'incidenza dei vettori d'urto la BMW veniva ruotata in senso orario di quasi 90 gradi andando ad urtare con il proprio lato sinistro contro uno dei platani che fiancheggiano il lato ovest della strada. La Nissan Qashqai invece veniva proiettata all'indietro e a sinistra (giusta propria direzione di marcia) andando a collidere contro lo spigolo anteriore sinistro della che seguiva a breve distanza”. CP_7
Lo stesso disegno con i rilievi, allegato al verbale di incidente, esplicita la dinamica del sinistro.
Del resto, la teste assunta a sommarie informazioni, la quale viaggiava Controparte_6 dietro l'auto condotta dal avendo una visuale privilegiata, ha così descritto la CP_2 dinamica del sinistro: “A bordo della mia vettura percorrevo via HI con direzione
Trissino, quando ho visto l'auto davanti a me, la BMW che lentamente invadeva la corsia opposta fino al momento del frontale per poi finire la corsa contro un platano con la propria fiancata. Mi sono fermata subito dopo l'impatto e sono scesa e ho visto il conducente della BMW scendere tranquillo. Ripeteva che aveva avuto il cosiddetto colpo di sonno.”.
Per quanto attiene al conducente del veicolo BMW, i Verbalizzanti, nella loro qualità di
Agenti di P.G., davano atto nel verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose (art. 354 co. 2 e 3 c.p.p.) che “veniva disposto l'accertamento alcolimetrico sui conducenti delle autovetture oltre che esame tossicologico sul conducente dell'autovettura BMW che ha causato l'incidente, poiché visibilmente alterato, con equilibrio precario e linguaggio impastato e poiché sommariamente dichiarava agli operatori di Polizia di essersi “svegliato” solo alla vista dei fari luminosi dei veicoli provenienti dalla carreggiata opposta. Sul manto stradale non si sono rilevate apprezzabili tracce dovute a frenature o scarrocciamento dei pneumatici dei veicoli coinvolti”.
Dal verbale di incidente (doc. 1 att.) e dalle dichiarazioni rilasciate emerge come la causa del sinistro sia ravvisabile nell'invasione dell'opposta corsia da parte del CP_2 per un “colpo di sonno”. Sebbene non risulti dal doc. 1 att. l'esito degli esami pagina 6 di 11 tossicologici e dell'accertamento alcolimetrico sul convenuto a pag. 2 sono CP_2 elencate tra le norme violate ed oggetto di contestazione non solo l'art. 143 co. 11 e 13
C.d.S. (circolazione contromano), ma anche l'art. 187 co. 1 e 1 bis C.d.S. (guida in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope), e non risulta che il abbia contestato le contravvenzioni a lui elevate. CP_2
Ne deriva che non può accogliersi la tesi di parte convenuta secondo cui il colpo di sonno del rileverebbe come fortuito, in quanto evento repentino, inaspettato e CP_2 sopraggiunto senza segni premonitori, potendosi piuttosto desumere dagli elementi agli atti, con valenza quanto meno di presunzioni gravi, precise e concordanti, che il si CP_2 sia posto alla guida in stato di ebrezza quanto meno con colpa cosciente, così creando le condizioni favorevoli alla verificazione dell'evento.
In ogni caso sarebbe stato onere di parte convenuta fornire la prova della rilevanza in tal senso del colpo di sonno, come affermato in pronunce pur risalenti della Cassazione penale: “In tema di responsabilità per reato colposo nel corso della circolazione stradale l'incidente causato da sonno fisiologico, prevedibile per stanchezza, caldo o precedente consumazione del pasto, è sempre addebitabile al conducente a titolo di colpa, mentre il sonno dovuto a cause patologiche, improvviso ed imprevedibile può costituire ipotesi di caso fortuito. Su tale ipotesi esso deve essere rigorosamente provato dall'imputato che invoca l'esimente.” (Cass. pen. Sez. 4, n. 4023 del
19/11/1987).
La negligenza e l'imprudenza del seppur gravi, non dispensano il Giudice dal CP_2 verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. 9528/2012).
Invero, dagli atti non emerge alcuna negligenza da parte degli altri veicoli che si trovavano a viaggiare regolarmente sulla propria carreggiata.
Alla luce di tutto quanto sopra si ritiene che la responsabilità nella causazione del sinistro sia ascrivibile esclusivamente a , conducente e proprietario CP_2 dell'autovettura BMW.
pagina 7 di 11 4. Non rimane che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur per quel che riguarda il danno non patrimoniale subito dall'assicurata Parte_3
In ordine al quantum, è noto che “l'assicuratore, che agisce in surrogazione nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., non può vantare diritti maggiori di quelli che competono in concreto al suo dante causa a titolo risarcitorio” (Cass. n. 4755/1996).
Essendo contestata da parte convenuta la quantificazione operata dalla Compagnia attrice in sede di spontaneo adempimento, è stata disposta come si è detto CTU medico- legale con la nomina del dott. le cui conclusioni vanno condivise in Persona_1 quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, nonché frutto di un'accurata ed approfondita analisi della documentazione medica agli atti, e si riportano di seguito:
“La Sig.ra , il giorno 12/12/2015, come conseguenza diretta del Parte_3 sinistro stradale descritto, ebbe a riportare un da incidente della strada Parte_4 con RA e RA , oltre CP_8 Controparte_9 ad un TRAUMA CONTUSIVO-DISTORSIVO DELLA CAVIGLIA DESTRA, ad una
RETTILINEIZZAZIONE DELLA FISIOLOGICA LORDOSI CERVICALE e ad una
SOFFERENZA POST-TRAUMATICA DEL TENDINE SOTTOSCAPOLARE DI
SINISTRA, AL TERZO INFERIORE, trauma che slatentizzò una sintomatologia disfunzionale poliarticolare per rottura di labili compensi in atto localmente, prima del descritto evento lesivo. Da tali lesioni derivò una malattia traumatica che comportò un periodo complessivo di inabilità temporanea pari a 188 giorni, suddivisibile in 8 giorni di assoluta, con riferimento ai due ricoveri ospedalieri, 60 giorni di relativa al 75%, in conformità alla necessità di riposo e di immobilizzazione sotto tutori, 60 giorni di relativa al 50% e 60 giorni di relativa al 25%, in considerazione del periodo di riabilitazione funzionale. Sussistono inoltre postumi permanenti, ormai stabilizzati, che, ai sensi delle “linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, edito da sotto l'egida della CP_10 Controparte_11
configurano una menomazione dell'integrità psico-fisica
[...] della persona (danno biologico) pari a 9-10 punti percentuali (nove-dieci per cento).
pagina 8 di 11 D'altro canto, dall'anamnesi condotta non risulta che il soggetto svolga particolari attività ludico-ricreative che possano essere limitate dagli esiti lesivi riportati. Infine, non risultano agli atti spese mediche e paramediche di cura e assistenza occorse”.
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dalla a Pt_3 seguito del sinistro hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 8 giorni al 100%, di 60 giorni al 75%, di 60 giorni al
50% e di 60 giorni al 25%, per un'invalidità temporanea totale pari a 188 giorni. Si stima quindi confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta secondo i parametri standard (vigenti nel 2014, epoca del pagamento da parte dell'attrice) di € 96,00. Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 9.408,00.
Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 9-10%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano Edizione 2014, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età dell'attrice all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (52 anni, con data di nascita 18.02.1964 e fine malattia 17.06.2016), l'importo di € 18.850,50. Non ricorrono infatti i presupposti per personalizzare nessuna delle due componenti del danno biologico permanente, tenuto conto che la sofferenza menomazione correlata è stata stimata di grado lieve, e dunque rientra nello standard, e che non è preclusa alcuna attività.
A tale ultimo importo va aggiunto il superiore importo di € 9.408,00 per invalidità temporanea: si ottiene così l'importo complessivo di € 28.258,50, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite.
Sulla scorta di tutti gli argomenti e gli elementi di prova innanzi esposti, può dunque ritenersi acclarata la debenza da parte della convenuta nei confronti dell'attrice, a titolo pagina 9 di 11 di surroga, della somma di € 28.258,501, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. sulla somma via via rivalutata dalla data del pagamento (7.12.2017) alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della presente sentenza al saldo. Si precisa infatti che
“la surrogazione legale ex art. 1916 cod. civ. dell'assicuratore il quale abbia pagato
l'indennizzo, od anche dell'ente che abbia erogato somme per l'assistenza sanitaria a favore del danneggiato, opera una particolare forma di successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il terzo responsabile. Ne consegue che le somme riconosciute e liquidate a favore dell'assicuratore ovvero del detto ente costituiscono, al pari di quelle spettanti all'assistito danneggiato, un debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria.” (Cass. n. 4277/1991).
Al pagamento di tale somma va dunque condannata parte convenuta nei confronti di parte attrice.
Le spese di lite, comprese la voce per la negoziazione assistita, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate.
Le spese della CTU disposta, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente in solido a carico della convenuta e del convenuto CP_1 [...]
CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. respinge l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta CP_1
2. dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti e a CP_2 CP_1 corrispondere all'attrice l'importo di € 28.258,50, Parte_1 oltre rivalutazione e interessi legali come in parte motiva;
1 Nulla si ritiene di poter riconoscere a titolo di onorario per l'avvocato che assisteva la sig.ra in Pt_3 sede stragiudiziale, non essendo agli atti la contabile del bonifico (ovvero altra attestazione di avvenuto CP_1 pagamento di provenienza della analoga al doc. 13 att.) ed essendo contestato il doc. 5 att.. pagina 10 di 11 3. dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, che liquida in € 568,43 per esborsi ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
4. dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dell'avv. Igino Rugiero, dichiaratosi antistatario;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido fra loro.
Milano, 24.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
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