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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/05/2024, n. 21628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21628 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal PM ELla DDA di Reggio Calabria nel procedimento a carico di RI OV, nato a [...] il [...], contro l'ordinanza EL Tribunale di Reggio Calabria EL 21.12.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore Generale SQ LU SI, che ha concluso per il rigetto EL ricorso;
udito l'Avv. AR Morace, in difesa di OV RI, che ha concluso per l'inammissibilità EL ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 21628 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 19/04/2024 1. Con ordinanza EL 21.12.2023 il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo l'istanza di riesame proposta nell'interesse di OV RI, ha annullato, nei confronti di costui, l'ordinanza con la quale il GIP di Reggio Calabria, ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al ELitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, aveva disposto la misura degli arresti domiciliari;
2. ricorre per cassazione il PM ELla DDA di Reggio Calabria deducendo che ben tre collaboratori di giustizia avevano indicato il RI come imprenditore legato alla 'RI LI, ELle cui dichiarazioni il Tribunale ha trascurato la corale convergenza e, pertanto, suscettibili di rappresentare un riscontro oggettivo le une ELle altre;
con riguardo alle dichiarazioni ELla LA, rileva che il Tribunale si è soffermato sulla valenza civilistica ELla documentazione prodotta dalla difesa omettendo di considerare che la donna aveva riferito di aver firmato una serie di fogli senza nemmeno conoscerne il contenuto laddove il fatto stesso che il RI avesse evocato la figura EL LI rappresentava comunque un deterrente alla adozione di iniziative giudiziarie ed era emblematica ELl'interesse diretto di costui nell'affare; rileva, inoltre, che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, le dichiarazioni EL De AR relative all'affare "Pentimele" erano state invece chiare e precise come emerge dalla loro integrale lettura che i giudici EL riesame hanno travisato;
aggiunge che il Tribunale non poteva svalutare la vicenda come "risalente", tenuto conto ELla costante vicinanza EL RI al LI e che non consentiva, nemmeno, di ignorare le acclarate frequentazioni EL RI con esponenti EL sodalizio;
richiama, sempre a conforto ELla ipotesi investigativa indebitamente misconosciuta dal Tribunale, il colloquio in cui AR CE aveva indicato il RI come "... amico di tutti ..." e sottolinea che il Tribunale ha trascurato le dichiarazioni EL De AR circa i contatti tenuti dal RI con i vertici ELla CA LI tramite il cugino SA RM;
ribadisce come le indagini avessero dimostrato che, a fronte ELla vicinanza EL RI alla CA LI, costui, nell'ambito di un rinnovato patto di collaborazione tra le diverse famiglie, intratteneva rapporti anche con altri ambiti criminali prestandosi, in particolare, a segnalare a IB i cantieri in fase di allestimento e riuscendo ad inserirsi nell'affare relativo all'acquisto all'asta ELl'immobile sito in via Sant'Anna rispetto al quale il IB si era posto come garante;
segnala che, con riguardo a tale vicenda, il Tribunale ha optato per una interpretazione diametralmente opposta rispetto a quella EL GIP incorrendo, tuttavia, nel travisamento EL fatto dal momento che nemmeno il RI, nel corso ELl'interrogatorio di garanzia, in cui si era avvalso ELla facoltà di non rispondere, aveva dedotto di essere stato vittima di estorsione;
sottolinea che il duraturo rapporto tra il RI e la famiglia AN si articolava in un do ut des certamente non riconducibile a condotte estorsive;
ricostruisce la vicenda nei termini propri ELla ipotesi investigativa aggiungendo che l'alternativa ipotesi seguita dal Tribunale era EL tutto impercorribile alla luce ELla posizione EL RI, spalleggiato dalla CA IB, che lo aveva persino autorizzato a schiaffeggiare un esponente ELla CA AN;
evidenzia la inadeguatezza EL riferimento operato dal Tribunale alle dichiarazioni EL LL, evidentemente a loro volta mirate ad escludere il proprio personale coinvolgimento;
quanto alle esigenze cautelari, rileva che il Tribunale si è soffermato sull'epoca ELle intercettazioni trascurando che il RI continua attualmente ad esercitare la propria attività imprenditoriale nel medesimo contesto in cui, per decenni, si è interfacciato sinergicamente con le principali famiglie. 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi ELl'art. 23, comma 8, EL DL 137 EL 2020 concludendo per il rigetto EL ricorso: rileva, infatti, che il provvedimento impugnato non ha trascurato alcun elemento segnalando, tuttavia, che alcuni riferimenti sono collocati in anni lontani, come per quanto riguarda la conversazione tra CE e CO che risale al 2015 o con riguardo ai controlli di polizia collocati nel 2008; altri non risultano riscontrati, come per quanto concerne le dichiarazioni EL IU i merito alla circostanza secondo la quale l'indagato sarebbe stato il prestanome di SA Le ER;
altri ancora, poi, non EL tutto chiari, come per la vicenda riferita da LA;
aggiunge che anche lo scrutinio ELle intercettazioni non ha fornito elementi positivamente apprezzabili, concludendo, dunque, nel senso di non poter ravvisare un vizio motivazionale quale il ricorrente denuncia. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede. 1. Non è infatti inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale EL Riesame sulla libertà personale;
è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione EL provvedimento emesso dal Tribunale EL riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e ELle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura EL giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto ELle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità EL quadro indiziario e ELla 3 permanenza ELle esigenze cautelari a carico ELl'indagato, controllando la congruenza ELla motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni ELla logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento ELle risultanze probatorie. Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità ELla motivazione EL provvedimento, secondo i canoni ELla logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione ELle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 EL 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 EL 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 EL 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). La censura con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza ELle ragioni addotte rispetto ai canoni ELla logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento ELle risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione EL provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 EL 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 EL 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 EL 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 EL 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 2. Tanto premesso, si deve rilevare che i rilievi articolati dal PM nei confronti EL provvedimento adottato dal Tribunale di Reggio Calabria si risolvono, in sostanza, in una alternativa interpretazione dei dati investigativi che erano stati posti a fondamento ELla misura e che i giudici ELla cautela non hanno omesso di considerare vagliandone la consistenza e la portata significativa nell'ottica proposta dalla pubblica accusa giungendo, tuttavia, a conclusioni diverse che, però, hanno sorretto con argomentazioni non manifestamente illogiche o intrinsecamente contraddittorie. 2.1 OV RI risulta indagato per il ELitto di concorso esterno in associazione a ELinquere di stampo mafioso e, in particolare, quale concorrente "esterno" rispetto alla CA "IB" di cui il provvedimento impugnato ha tratteggiato la struttura organizzativa e indicato gli esponenti di spicco (cfr., pagg. 3 e ssgg. EL provvedimento). Secondo la contestazione provvisoria, egli, titolare di diverse società operanti nel settore edile di Reggio Calabria, avrebbe stretto un rapporto 4 sinallagmatico con le cosche IB, LI e De EF consentendo a queste di infiltrarsi nel tessuto economico, fornendo notizie su appalti e cantieri e, nel contempo, fruendo ELla autorevolezza ELla CA per risolvere qualsiasi problema concernente le proprie aziende. Il Tribunale ha fatto presente che, secondo la rappresentazione ELla vicenda operata dalla pubblica accusa e già recepita dal GIP, gli elementi a carico EL RI e, in particolare, quelli relativi ai suoi rapporti con AR CE, sarebbero già emersi nel 2000 quando il predetto indagato sarebbe stato trovato in compagnia di esponenti ELla CA LI. Ha richiamato, inoltre, le dichiarazioni EL collaboratore PE IU che lo aveva indicato come in società con SA Le ER, esponente ELla CA LI nella conduzione di una pompa di benzina intestata alla moglie laddove la collaboratrice EL Fortunata LA, titolare di una catena di supermercati, aveva raccontato che, avendo intenzione di impiantarne uno a Catona, si era rivolta a RI per acquistare un immobile versando un acconto ma non riuscendo ad ottenerne la restituzione una volta sfumato l'affare anche perché il RI l'aveva indirizzata a LI;
il collaboratore AU De AR, infine, aveva riferito su una operazione di reinvestimento di denaro di provenienza illecita appartenente ai LI e che avrebbe dovuto avvenire tramite RI con l'acquisto di un terreno e la realizzazione di alcuni appartamenti. Il PM ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe trascurato la "corale convergenza" di queste dichiarazioni che avrebbe imposto di considerare le une idoneo riscontro oggettive ELle altre. Rileva il collegio che i giudici EL riesame, nell'omettere di formulare una siffatta considerazione, non hanno in realtà dato luogo ad alcuna carenza motivazionale EL provvedimento qui impugnato avendo invece preventivamente ed analiticamente vagliato ciascuna ELle dichiarazioni rese dai collaboratori che hanno giudicato, tutte, generiche o comunque di per sé prive di autonomo valore indiziario. Il Tribunale, infatti (cfr., pag. 12 ELl'ordinanza) ha stimato le dichiarazioni EL IU di per sé inadeguate, per loro genericità, così come de relato e spesso formulate in termini ipotetici ha ritenuto quelle rese dal De AR dal cui tenore non era stato nemmeno possibile ricostruire i termini ELl'affare Pentimele" riferito, in ogni caso, ad una vicenda EL 2008 (cfr., ivi, pagg. 12-13); il PM, dal canto suo, ha evocato — su questo profilo - un travisamento ELla prova senza, tuttavia, corroborare la propria deduzione difensiva in termini di autosufficienza EL ricorso. Il provvedimento impugnato ha inoltre esaminato le dichiarazioni ELla LA e la vicenda da costei riferita e di cui ha sottolineato la natura prettamente civilistica e non penalmente rilevante, quantomeno nell'ottica ELla ipotesi investigativa perseguita;
ha segnalato, infatti, che costei non era stata in grado di precisare l'oggetto ELle liberatorie di cui aveva parlato e che, in ogni caso, non erano legate alla cauzione che era, in realtà, una caparra confirmatoria che il RI era legittimato contrattualmente a trattenere nell'ipotesi di mancata conclusione EL contratto;
ha spiegato che, in questo contesto, il riferimento operato al LI (che il RI non aveva alcun bisogno di evocare per opporsi alla richiesta ELla LA) non poteva implicare, come automatica conseguenza, che i due fossero soci nell'affare (cfr., pag. 13). Quanto al contenuto ELle conversazioni intercettate, il Tribunale ha richiamato quelle valorizzate nell'ordinanza EL GIP: tra queste, in particolare, la conversazione EL 5.2.2018 tra OT IB, OV RI e CE NT ma anche quella 16.3.2018 tra OT IB e SA RM (cugino di RI sulla vicenda "LL"; e, ancora, quella 23.4.2017 tra l'imprenditore Filippo Dotta e la moglie, quella EL 28.3.2018 tra il RI e OT IB e quella ELl'8.5.2018 tra gli stessi protagonisti. I giudici EL riesame, perciò, non hanno affatto trascurato il dato investigativo di cui hanno tuttavia fornito una interpretazione difforme rispetto a quella proposta dalla pubblica accusa;
con riguardo, poi, alla conversazione EL 5.2.2018, hanno fatto presente che non risulta in alcun modo che il RI si fosse attivato fornendo un reale apporto alla vita ed alla attività ELla CA. Hanno inoltre ricostruito i termini ELl'affare "LL" relativo alla realizzazione di un manufatto in via Sant'Anna da parte di una società, la Business IO SR, di AU LL su incarico ELla VE SR;
hanno spiegato che era insorto un contenzioso definito con sentenza EL Tribunale di R.C. EL 2008 che aveva condannato la VE SR a pagare alla Business IO la somma di euro 379.595,82 pari al costo di costruzione sopportato per la realizzazione dei rustico;
l'immobile era stato messo all'asta con un prezzo base di euro 2.545.000,00 con nove vani tentativi di vendita che avevano determinato un abbassamento ELla base d'asta sino ad euro 452.955,37, somma per la quale la società di RI se lo era aggiudicato in data 17.3.2017, dovendo tuttavia corrispondere una tangente di 100.000 alla CA AN nonostante l'immobile ricadesse nel territorio ELla CA IB (cfr., pag. 13-14). Ed è proprio la vicenda "LL" che, con argomentazione immune da profili di manifesta illogicità o aspetti di intrinseca o estrinseca contraddittorietà, è stata giudicata dal Tribunale emblematica, semmai, ELla sottoposizione EL RI ad 6 estorsione, non avendo invece condiviso la interpretazione ELla conversazione sostenuta dal PM (secondo cui IB si sarebbe recato da LL per "sponsorizzare" RI) sostenendo che, al contrario, era stato RI a recarsi da LL per concludere l'affare. I giudici EL riesame hanno inoltre richiamato, sul punto, le dichiarazioni rese da NO LL (altro imprenditore nei cui confronti si procede per concorso esterno e per il quale, come per il RI, la misura adottata dal GIP era stata annullata dal Tribunale), il quale aveva contattato RI per acquistare due appartamenti avendo nell'occasione appreso dall'indagato ELla tangente richiesta dai AN proprio tramite Mangiola e IB. In questo contesto, il rilievo operato dal PM si risolve nella prospettazione di una alternativa ricostruzione dei rapporti tra il RI e gli esponenti ELla CA LI oltre che, tramite questi, ELla CA AN che, tuttavia, non possono avere ingresso in questa sede di legittimità laddove, peraltro, il Tribunale ha operato una valutazione complessiva degli elementi acquisiti escludendo che, da essi, fosse ricavabile quell'apporto causalmente rilevante che rappresenta il nucleo essenziale EL concorso "esterno" per la cui configurabilità, come è noto, non si può prescindere dalla prova EL contributo causale alla conservazione o al rafforzamento ELla capacità operativa ELla consorteria criminale, proprio in ragione ELl'assenza ELraffectio societatis" che connota, invece, la partecipazione (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 2640 EL 23/09/2021, Aquino Domenico, Rv. 282770 - 01). 2.2 In ogni caso il Tribunale ha fatto presente che la risalenza dei fatti oggetto ELle indagini escludeva la sussistenza dei presupposti di concretezza e di attualità in grado di giustificare la adozione di una misura personale: è appena il caso di ribadire che, in caso di concorso esterno, la presunzione di sussistenza ELle esigenze cautelari ben può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, ELla ripetibilità ELla situazione che ha dato luogo al contributo ELl-extraneus" alla vita ELla consorteria, tenendo conto in questa prospettiva ELl'attuale condotta di vita e ELla persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza necessità, invece, di provare la rescissione EL vincolo, peraltro in tesi già insussistente (cfr., così, ad esempio, Sez. 6, n. 18015 EL 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900 01; Sez. 2, n. 32004 EL 17/06/2015, Putortì, Rv. 264209 - 01) e che, ai fini ELla presunzione di adeguatezza ELla sola custodia in carcere, il reato di concorso esterno non è assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa e non si può considerare esistente alcuna presunzione assoluta in punto di adeguatezza ELla suddetta misura, in quanto l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza ELla Corte costituzionale n. 48 EL 2015 che, nel vigore ELla previgente disciplina, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale ELl'equiparazione EL concorso esterno alla partecipazione al reato associativo (cfr., tra le altre, Sez. 1 - , n. 10946 EL 16/12/2020, dep. 22/03/2021, Fiore, Rv. 280757 - 01). Anche sotto questo profilo, il ricorso si limita a contrapporre, a quella EL Tribunale, una propria ed alternativa prospettazione ELle esigenze cautelari: a fronte, infatti, ELla constatazione, da parte dei giudici EL riesame, ELla risalenza degli elementi investigativi valorizzati nella richiesta e nel provvedimento genetico, il PM ricorrente si è limitato a sostenere la "continuità" EL rapporto tra il RI e la CA che importerebbe, di per sé, la persistenza ELle rappresentate esigenze secondo uno schema non dissimile da quello, tuttavia non esportabile per le ragioni sopra indicate, che caratterizza la condotta partecipativa.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 19.4.2024
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore Generale SQ LU SI, che ha concluso per il rigetto EL ricorso;
udito l'Avv. AR Morace, in difesa di OV RI, che ha concluso per l'inammissibilità EL ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 21628 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 19/04/2024 1. Con ordinanza EL 21.12.2023 il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo l'istanza di riesame proposta nell'interesse di OV RI, ha annullato, nei confronti di costui, l'ordinanza con la quale il GIP di Reggio Calabria, ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al ELitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, aveva disposto la misura degli arresti domiciliari;
2. ricorre per cassazione il PM ELla DDA di Reggio Calabria deducendo che ben tre collaboratori di giustizia avevano indicato il RI come imprenditore legato alla 'RI LI, ELle cui dichiarazioni il Tribunale ha trascurato la corale convergenza e, pertanto, suscettibili di rappresentare un riscontro oggettivo le une ELle altre;
con riguardo alle dichiarazioni ELla LA, rileva che il Tribunale si è soffermato sulla valenza civilistica ELla documentazione prodotta dalla difesa omettendo di considerare che la donna aveva riferito di aver firmato una serie di fogli senza nemmeno conoscerne il contenuto laddove il fatto stesso che il RI avesse evocato la figura EL LI rappresentava comunque un deterrente alla adozione di iniziative giudiziarie ed era emblematica ELl'interesse diretto di costui nell'affare; rileva, inoltre, che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, le dichiarazioni EL De AR relative all'affare "Pentimele" erano state invece chiare e precise come emerge dalla loro integrale lettura che i giudici EL riesame hanno travisato;
aggiunge che il Tribunale non poteva svalutare la vicenda come "risalente", tenuto conto ELla costante vicinanza EL RI al LI e che non consentiva, nemmeno, di ignorare le acclarate frequentazioni EL RI con esponenti EL sodalizio;
richiama, sempre a conforto ELla ipotesi investigativa indebitamente misconosciuta dal Tribunale, il colloquio in cui AR CE aveva indicato il RI come "... amico di tutti ..." e sottolinea che il Tribunale ha trascurato le dichiarazioni EL De AR circa i contatti tenuti dal RI con i vertici ELla CA LI tramite il cugino SA RM;
ribadisce come le indagini avessero dimostrato che, a fronte ELla vicinanza EL RI alla CA LI, costui, nell'ambito di un rinnovato patto di collaborazione tra le diverse famiglie, intratteneva rapporti anche con altri ambiti criminali prestandosi, in particolare, a segnalare a IB i cantieri in fase di allestimento e riuscendo ad inserirsi nell'affare relativo all'acquisto all'asta ELl'immobile sito in via Sant'Anna rispetto al quale il IB si era posto come garante;
segnala che, con riguardo a tale vicenda, il Tribunale ha optato per una interpretazione diametralmente opposta rispetto a quella EL GIP incorrendo, tuttavia, nel travisamento EL fatto dal momento che nemmeno il RI, nel corso ELl'interrogatorio di garanzia, in cui si era avvalso ELla facoltà di non rispondere, aveva dedotto di essere stato vittima di estorsione;
sottolinea che il duraturo rapporto tra il RI e la famiglia AN si articolava in un do ut des certamente non riconducibile a condotte estorsive;
ricostruisce la vicenda nei termini propri ELla ipotesi investigativa aggiungendo che l'alternativa ipotesi seguita dal Tribunale era EL tutto impercorribile alla luce ELla posizione EL RI, spalleggiato dalla CA IB, che lo aveva persino autorizzato a schiaffeggiare un esponente ELla CA AN;
evidenzia la inadeguatezza EL riferimento operato dal Tribunale alle dichiarazioni EL LL, evidentemente a loro volta mirate ad escludere il proprio personale coinvolgimento;
quanto alle esigenze cautelari, rileva che il Tribunale si è soffermato sull'epoca ELle intercettazioni trascurando che il RI continua attualmente ad esercitare la propria attività imprenditoriale nel medesimo contesto in cui, per decenni, si è interfacciato sinergicamente con le principali famiglie. 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi ELl'art. 23, comma 8, EL DL 137 EL 2020 concludendo per il rigetto EL ricorso: rileva, infatti, che il provvedimento impugnato non ha trascurato alcun elemento segnalando, tuttavia, che alcuni riferimenti sono collocati in anni lontani, come per quanto riguarda la conversazione tra CE e CO che risale al 2015 o con riguardo ai controlli di polizia collocati nel 2008; altri non risultano riscontrati, come per quanto concerne le dichiarazioni EL IU i merito alla circostanza secondo la quale l'indagato sarebbe stato il prestanome di SA Le ER;
altri ancora, poi, non EL tutto chiari, come per la vicenda riferita da LA;
aggiunge che anche lo scrutinio ELle intercettazioni non ha fornito elementi positivamente apprezzabili, concludendo, dunque, nel senso di non poter ravvisare un vizio motivazionale quale il ricorrente denuncia. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede. 1. Non è infatti inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale EL Riesame sulla libertà personale;
è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione EL provvedimento emesso dal Tribunale EL riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e ELle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura EL giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto ELle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità EL quadro indiziario e ELla 3 permanenza ELle esigenze cautelari a carico ELl'indagato, controllando la congruenza ELla motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni ELla logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento ELle risultanze probatorie. Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità ELla motivazione EL provvedimento, secondo i canoni ELla logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione ELle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 EL 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 EL 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 EL 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). La censura con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza ELle ragioni addotte rispetto ai canoni ELla logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento ELle risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione EL provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 EL 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 EL 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 EL 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 EL 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 2. Tanto premesso, si deve rilevare che i rilievi articolati dal PM nei confronti EL provvedimento adottato dal Tribunale di Reggio Calabria si risolvono, in sostanza, in una alternativa interpretazione dei dati investigativi che erano stati posti a fondamento ELla misura e che i giudici ELla cautela non hanno omesso di considerare vagliandone la consistenza e la portata significativa nell'ottica proposta dalla pubblica accusa giungendo, tuttavia, a conclusioni diverse che, però, hanno sorretto con argomentazioni non manifestamente illogiche o intrinsecamente contraddittorie. 2.1 OV RI risulta indagato per il ELitto di concorso esterno in associazione a ELinquere di stampo mafioso e, in particolare, quale concorrente "esterno" rispetto alla CA "IB" di cui il provvedimento impugnato ha tratteggiato la struttura organizzativa e indicato gli esponenti di spicco (cfr., pagg. 3 e ssgg. EL provvedimento). Secondo la contestazione provvisoria, egli, titolare di diverse società operanti nel settore edile di Reggio Calabria, avrebbe stretto un rapporto 4 sinallagmatico con le cosche IB, LI e De EF consentendo a queste di infiltrarsi nel tessuto economico, fornendo notizie su appalti e cantieri e, nel contempo, fruendo ELla autorevolezza ELla CA per risolvere qualsiasi problema concernente le proprie aziende. Il Tribunale ha fatto presente che, secondo la rappresentazione ELla vicenda operata dalla pubblica accusa e già recepita dal GIP, gli elementi a carico EL RI e, in particolare, quelli relativi ai suoi rapporti con AR CE, sarebbero già emersi nel 2000 quando il predetto indagato sarebbe stato trovato in compagnia di esponenti ELla CA LI. Ha richiamato, inoltre, le dichiarazioni EL collaboratore PE IU che lo aveva indicato come in società con SA Le ER, esponente ELla CA LI nella conduzione di una pompa di benzina intestata alla moglie laddove la collaboratrice EL Fortunata LA, titolare di una catena di supermercati, aveva raccontato che, avendo intenzione di impiantarne uno a Catona, si era rivolta a RI per acquistare un immobile versando un acconto ma non riuscendo ad ottenerne la restituzione una volta sfumato l'affare anche perché il RI l'aveva indirizzata a LI;
il collaboratore AU De AR, infine, aveva riferito su una operazione di reinvestimento di denaro di provenienza illecita appartenente ai LI e che avrebbe dovuto avvenire tramite RI con l'acquisto di un terreno e la realizzazione di alcuni appartamenti. Il PM ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe trascurato la "corale convergenza" di queste dichiarazioni che avrebbe imposto di considerare le une idoneo riscontro oggettive ELle altre. Rileva il collegio che i giudici EL riesame, nell'omettere di formulare una siffatta considerazione, non hanno in realtà dato luogo ad alcuna carenza motivazionale EL provvedimento qui impugnato avendo invece preventivamente ed analiticamente vagliato ciascuna ELle dichiarazioni rese dai collaboratori che hanno giudicato, tutte, generiche o comunque di per sé prive di autonomo valore indiziario. Il Tribunale, infatti (cfr., pag. 12 ELl'ordinanza) ha stimato le dichiarazioni EL IU di per sé inadeguate, per loro genericità, così come de relato e spesso formulate in termini ipotetici ha ritenuto quelle rese dal De AR dal cui tenore non era stato nemmeno possibile ricostruire i termini ELl'affare Pentimele" riferito, in ogni caso, ad una vicenda EL 2008 (cfr., ivi, pagg. 12-13); il PM, dal canto suo, ha evocato — su questo profilo - un travisamento ELla prova senza, tuttavia, corroborare la propria deduzione difensiva in termini di autosufficienza EL ricorso. Il provvedimento impugnato ha inoltre esaminato le dichiarazioni ELla LA e la vicenda da costei riferita e di cui ha sottolineato la natura prettamente civilistica e non penalmente rilevante, quantomeno nell'ottica ELla ipotesi investigativa perseguita;
ha segnalato, infatti, che costei non era stata in grado di precisare l'oggetto ELle liberatorie di cui aveva parlato e che, in ogni caso, non erano legate alla cauzione che era, in realtà, una caparra confirmatoria che il RI era legittimato contrattualmente a trattenere nell'ipotesi di mancata conclusione EL contratto;
ha spiegato che, in questo contesto, il riferimento operato al LI (che il RI non aveva alcun bisogno di evocare per opporsi alla richiesta ELla LA) non poteva implicare, come automatica conseguenza, che i due fossero soci nell'affare (cfr., pag. 13). Quanto al contenuto ELle conversazioni intercettate, il Tribunale ha richiamato quelle valorizzate nell'ordinanza EL GIP: tra queste, in particolare, la conversazione EL 5.2.2018 tra OT IB, OV RI e CE NT ma anche quella 16.3.2018 tra OT IB e SA RM (cugino di RI sulla vicenda "LL"; e, ancora, quella 23.4.2017 tra l'imprenditore Filippo Dotta e la moglie, quella EL 28.3.2018 tra il RI e OT IB e quella ELl'8.5.2018 tra gli stessi protagonisti. I giudici EL riesame, perciò, non hanno affatto trascurato il dato investigativo di cui hanno tuttavia fornito una interpretazione difforme rispetto a quella proposta dalla pubblica accusa;
con riguardo, poi, alla conversazione EL 5.2.2018, hanno fatto presente che non risulta in alcun modo che il RI si fosse attivato fornendo un reale apporto alla vita ed alla attività ELla CA. Hanno inoltre ricostruito i termini ELl'affare "LL" relativo alla realizzazione di un manufatto in via Sant'Anna da parte di una società, la Business IO SR, di AU LL su incarico ELla VE SR;
hanno spiegato che era insorto un contenzioso definito con sentenza EL Tribunale di R.C. EL 2008 che aveva condannato la VE SR a pagare alla Business IO la somma di euro 379.595,82 pari al costo di costruzione sopportato per la realizzazione dei rustico;
l'immobile era stato messo all'asta con un prezzo base di euro 2.545.000,00 con nove vani tentativi di vendita che avevano determinato un abbassamento ELla base d'asta sino ad euro 452.955,37, somma per la quale la società di RI se lo era aggiudicato in data 17.3.2017, dovendo tuttavia corrispondere una tangente di 100.000 alla CA AN nonostante l'immobile ricadesse nel territorio ELla CA IB (cfr., pag. 13-14). Ed è proprio la vicenda "LL" che, con argomentazione immune da profili di manifesta illogicità o aspetti di intrinseca o estrinseca contraddittorietà, è stata giudicata dal Tribunale emblematica, semmai, ELla sottoposizione EL RI ad 6 estorsione, non avendo invece condiviso la interpretazione ELla conversazione sostenuta dal PM (secondo cui IB si sarebbe recato da LL per "sponsorizzare" RI) sostenendo che, al contrario, era stato RI a recarsi da LL per concludere l'affare. I giudici EL riesame hanno inoltre richiamato, sul punto, le dichiarazioni rese da NO LL (altro imprenditore nei cui confronti si procede per concorso esterno e per il quale, come per il RI, la misura adottata dal GIP era stata annullata dal Tribunale), il quale aveva contattato RI per acquistare due appartamenti avendo nell'occasione appreso dall'indagato ELla tangente richiesta dai AN proprio tramite Mangiola e IB. In questo contesto, il rilievo operato dal PM si risolve nella prospettazione di una alternativa ricostruzione dei rapporti tra il RI e gli esponenti ELla CA LI oltre che, tramite questi, ELla CA AN che, tuttavia, non possono avere ingresso in questa sede di legittimità laddove, peraltro, il Tribunale ha operato una valutazione complessiva degli elementi acquisiti escludendo che, da essi, fosse ricavabile quell'apporto causalmente rilevante che rappresenta il nucleo essenziale EL concorso "esterno" per la cui configurabilità, come è noto, non si può prescindere dalla prova EL contributo causale alla conservazione o al rafforzamento ELla capacità operativa ELla consorteria criminale, proprio in ragione ELl'assenza ELraffectio societatis" che connota, invece, la partecipazione (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 2640 EL 23/09/2021, Aquino Domenico, Rv. 282770 - 01). 2.2 In ogni caso il Tribunale ha fatto presente che la risalenza dei fatti oggetto ELle indagini escludeva la sussistenza dei presupposti di concretezza e di attualità in grado di giustificare la adozione di una misura personale: è appena il caso di ribadire che, in caso di concorso esterno, la presunzione di sussistenza ELle esigenze cautelari ben può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, ELla ripetibilità ELla situazione che ha dato luogo al contributo ELl-extraneus" alla vita ELla consorteria, tenendo conto in questa prospettiva ELl'attuale condotta di vita e ELla persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza necessità, invece, di provare la rescissione EL vincolo, peraltro in tesi già insussistente (cfr., così, ad esempio, Sez. 6, n. 18015 EL 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900 01; Sez. 2, n. 32004 EL 17/06/2015, Putortì, Rv. 264209 - 01) e che, ai fini ELla presunzione di adeguatezza ELla sola custodia in carcere, il reato di concorso esterno non è assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa e non si può considerare esistente alcuna presunzione assoluta in punto di adeguatezza ELla suddetta misura, in quanto l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza ELla Corte costituzionale n. 48 EL 2015 che, nel vigore ELla previgente disciplina, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale ELl'equiparazione EL concorso esterno alla partecipazione al reato associativo (cfr., tra le altre, Sez. 1 - , n. 10946 EL 16/12/2020, dep. 22/03/2021, Fiore, Rv. 280757 - 01). Anche sotto questo profilo, il ricorso si limita a contrapporre, a quella EL Tribunale, una propria ed alternativa prospettazione ELle esigenze cautelari: a fronte, infatti, ELla constatazione, da parte dei giudici EL riesame, ELla risalenza degli elementi investigativi valorizzati nella richiesta e nel provvedimento genetico, il PM ricorrente si è limitato a sostenere la "continuità" EL rapporto tra il RI e la CA che importerebbe, di per sé, la persistenza ELle rappresentate esigenze secondo uno schema non dissimile da quello, tuttavia non esportabile per le ragioni sopra indicate, che caratterizza la condotta partecipativa.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 19.4.2024