Sentenza 5 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2001, n. 5084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5084 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 5 084 /0 1 REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 11874/99 Cron. 10848 Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 13/02/ 01 FILADORO ConsigliereDott. Camillo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HI RA RO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLE NAVI 19, presso lo studio dell'avvocato LEZZERINI FERDINANDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOARETTO GIULIANO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
MECOF SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che 10 rappresenta e difende unitamente 2001 all'avvocato AGOSTINO GOGLINO, giusta delega in atti;
747 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 146/99 del Tribunale di NOVARA, depositata il 31/03/99 R.G.N. 750/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato PAFUNDI per delega ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 16 febbraio 1990 il Pretore di Ovada, accogliendo le domande proposte da IE NC HI contro la OF s.p.a., dichiarava la nullità, per violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970, del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 28.12.1987; condannava la società al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, nella misura di otto mensilità, dell'indennità supplementare, nella misura di dieci mensilità, e del TFR, oltre rivalutazione ed interessi. Su appello della OF, il Tribunale di Alessandria, con sentenza in data 24.6.1991, dichiarava la nullità della sentenza impugnata per omessa lettura del dispositivo in udienza e, decidendo nel merito, condannava la società al pagamento del solo TFR, oltre rivalutazione ed interessi, rigettando le ulteriori domande. Su ricorso del signor HI, questa Corte, con sentenza n. 3780/94, dichiarava la nullità della sentenza di appello per omessa sottoscrizione del giudice estensore;
rinviava la causa allo stesso Tribunale di Alessandria per nuovo esame. Riassunto il giudizio da parte dello HI, il Tribunale di Alessandria, con sentenza 3.7.1995, confermava la sentenza del Pretore di Ovada. A seguito di ricorso della OF, questa Corte, con sentenza n. 1834 del 1998, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa al Tribunale di Novara, enunciando il seguente principio di diritto: "l'obbligo della preventiva contestazione degli addebiti e di un termine a difesa di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 non è 3 applicabile soltanto al rapporto di lavoro dei dirigenti di aziende industriali che si trovano in posizione apicale nell'ambito dell'impresa e caratterizzati dall'ampiezza di potere gestorio, tanto da potere essere definito un vero e proprio alter ego dell'imprenditore e per il quale non sono ipotizzabili una dipendenza gerarchica e la sottoposizione al potere disciplinare dell'imprenditore, restando, invece, applicabile la procedura dell'art. 7 l. n. 300/70 al rapporto di lavoro del personale direttivo (c.d. pseudo-dirigente o dirigente meramente convenzionale)". Con ricorso depositato il 30.6.1998 il signor HI riassumeva la causa davanti al Tribunale di Novara, chiedendo accertarsi la natura non apicale della sua posizione in azienda e l'assenza di effettivo potere gestorio, con conseguente applicabilità nei suoi confronti dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970. Esponeva che la vera e unica figura apicale dell'azienda era MA OS, “proprietario” della OF, che ricopriva le cariche di presidente e direttore generale e guidava personalmente l'azienda, con l'assistenza del figlio TE, anch'egli dirigente con la qualifica di “assistente al direttore generale"; che gerarchicamente subordinato a MA OS ed al suo assistente era il vicedirettore generale RO ER, che faceva da ulteriore filtro fra i responsabili delle singole funzioni operative e i vertici dell'azienda, che i compiti a lui assegnati non comportavano la responsabilità di scelte strategiche, non essendo di sua competenza l'impostazione delle politiche per la redazione del bilancio, demandata ad un consulente;
che tale assenza di ruolo strategico si poteva evincere anche dalla lettera del 28.12.1987, con la quale gli era stato contestato “di non 4 aver mai predisposto le chiusure contabili delle casse...; di non aver effettuato operazioni di verifica e di controllo sulla cassa generale e/o sulle casse operatori...; di non aver minimamente controllato i flussi contabili”; contestazioni aventi ad oggetto mansioni di tipo operativo proprie di un capo contabile più che di un direttore amministrativo alter ego dell'imprenditore; che, a differenza di altri dirigenti, non aveva mai fatto parte del consiglio di amministrazione. Chiedeva, pertanto, che il Tribunale di Novara, ritenuta l'applicabilità dell'art. 7 citato, dichiarasse la illegittimità del licenziamento e condannasse la OF al pagamento di £. 56.794.355 per indennità sostitutiva del preavviso, £.
4.242.050 per TFR relativo al preavviso e £. 71.584.610 a titolo di indennità supplementare, con interessi e rivalutazione monetaria dal 28.12.1987. Chiedeva, nell'ipotesi che il Tribunale non ritenesse adeguata e sufficiente l'istruttoria compiuta davanti al Pretore di Ovada, e non esaustiva la prova documentale prodotta, ammettersi ulteriore prova per interrogatorio formale e per testi in ordine alla gestione della OF da parte dei due OS, alla sua posizione gerarchica, alla composizione del consiglio di amministrazione e alla presenza degli OS in azienda. La OF, costituitasi, si opponeva alle domande e alle richieste istruttorie del riassumente, chiedendo, in subordine prova per testi sulla posizione aziendale del signor HI. Riunita la causa a quella promossa dalla OF, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., per ottenere la restituzione della somma di lire 100.000.000, oltre interessi legali, versata allo HI in conseguenza della decisione 5 annullata, con sentenza del 27 gennaio/31 marzo 1999 il Tribunale di Novara, in riforma della sentenza del Pretore di Alessandria - sez. distaccata di Ovada, rigettava le domande proposte dal signor HI e condannava lo stesso a restituire la somma di lire 100.000.000 alla OF, con gli interessi legali dal 27.12.1995 al saldo;
compensava fra le parti le spese del giudizio. I giudici di appello ritenevano che l'importanza delle funzioni del ricorrente, preposto ad una delle cinque direzioni presenti nell'azienda, comportasse il riconoscimento della qualifica dirigenziale nel senso precisato da questa Corte;
che non fosse di ostacolo a tale conclusione né il mancato inserimento del rag. HI nel consiglio di amministrazione della società, né il fatto che sovraordinato al dirigente HI si trovasse, nell'organigramma aziendale, il vice direttore generale e responsabile del mercato italiano RO ER, che costituiva una figura intermedia tra quella dello HI ed i veri imprenditori della OF, MA e TE OS. Per la cassazione della decisione del Tribunale di Novara ricorre, formulando un unico motivo, il rag. IE NC HI. La s.p.a. OF resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la difesa del ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata sulla posizione occupata dal rag. HI nell'organigramma della OF (art. 360, n. 5, c.p.c.). Deduce che contraddittoriamente il Tribunale, dopo aver dato per pacifico che MA OS ed il figlio TE, nelle rispettive cariche di direttore generale ed assistente al direttore generale, fossero i diretti gestori della OF, ha poi ritenuto che la loro posizione e la loro attività all'interno dell'azienda non fossero di ostacolo al riconoscimento della qualità di dirigente aziendale dello HI. Assume che un'azienda direttamente gestita dall'imprenditore, presente quotidianamente e che concentri in sé il potere decisionale, non lascia normalmente spazio a posizioni di dirigenti "alter ego”. Rileva che dirigenti di vertice potevano essere considerati solo TE OS, assistente al direttore generale, e RO ER, vice direttore generale, perché solo questi erano stati investiti da MA OS di un ruolo vicario;
e che l'affermazione dei giudici di appello, secondo cui la posizione del ER non escludeva che lo HI avesse “una propria autonomia decisionale e in sostanza svolgesse i compiti dell'imprenditore nell'ambito del servizio al quale era preposto" è del tutto apodittica e raggiunta senza aver ammesso alcuna prova in proposito. Deduce che erroneamente il Tribunale non ha considerato che solo alcuni dirigenti (FÈ, AM, ER, IS, De IC) e non altri erano stati chiamati a far parte del consiglio di amministrazione o quanto meno erano stati investiti di rilevanti procure, a dimostrazione della esistenza, in OF, di un doppio livello di dirigenza: alcuni dirigenti partecipavano alla definizione delle linee strategiche dell'impresa, mentre altri (come lo HI) erano investiti della dirigenza per i motivi i più diversi (lo HI perché era già stato dirigente in passato e non avrebbe accettato un inquadramento inferiore), ma senza partecipazione alle scelte strategiche dell'imprenditore. Assume che il Tribunale ha errato nel ritenere che lo HI svolgesse i compiti dell'imprenditore nell'ambito del servizio al quale era preposto, non considerando che il ricorrente non aveva nessuna procura e neppure firma singola per autorizzare pagamenti di qualsivoglia importo, anche minimo;
e che il “top manager” deve avere poteri che incidano su tutta l'azienda, e non su un singolo servizio. Esamina poi alcuni dei compiti dello HI e rileva che erronea è la considerazione che la chiusura contabile delle casse costituisca mansione attinente "all'intera gestione finanziaria e contabile della ditta". Deduce, ancora, che il Tribunale ha errato nell'escludere in capo allo HI le caratteristiche del dirigente medio sulla base della definizione data dalla Corte, nella sentenza rescindente, del dirigente di staff (tecnico altamente specializzato, ricercatore ecc.); assume che l'alta specializzazione è solo un esempio per una determinata tipologia, ma non esclude che dirigente medio sia quello che abbia competenze limitate al suo settore, sia privo di procure e dipenda gerarchicamente da altro dirigente. Il ricorso non è fondato. In ordine alla censura di mancato espletamento delle prove richieste nel giudizio di rinvio, rileva la Corte che la richiesta era stata avanzata dal riassumente solo in via subordinata, nell'ipotesi in cui il giudice di rinvio avesse ritenuto insufficiente l'istruttoria compiuta davanti al Pretore di Ovada e non esaustive le produzioni documentali già avvenute. E il Tribunale di Novara ha ritenuto la superfluità delle prove richieste, dando atto che la documentazione esistente agli atti consentiva di trarre le 8 dovute conclusioni in fatto, alla stregua del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione. Ha ritenuto pacifiche le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente: che MA OS e il figlio TE, nelle rispettive cariche di direttore generale e assistente al medesimo, fossero i diretti gestori della OF;
che lo HI, a differenza di altri dirigenti quali FÈ e AM, non avesse mai fatto parte del Consiglio di amministrazione;
che RO ER, vice direttore generale, fosse in posizione superiore allo HI. Esaminati i compiti dello HI, quali risultanti dalla stessa lettera del 28.12.1987 (chiusura contabile delle casse, verifica e controllo sulla cassa generale e/o sulle casse operatori, controllo dei flussi contabili), ha ritenuto che non si trattasse di mansioni meramente operative (come sostenuto dal ricorrente), ma di funzioni attinenti all'intera gestione finanziaria e contabile della ditta;
e che la direzione finanziaria amministrativa, alla pari delle altre direzioni cui erano preposti gli altri dirigenti, era un servizio essenziale per l'attività dell'impresa. Sicché lo HI, in quanto preposto a tale servizio in piena autonomia decisionale, pur nell'ambito delle direttive impartite dall'imprenditore e nel rispetto della strategia perseguita dal consiglio di amministrazione, era comunque un dirigente apicale. Il Tribunale ha quindi svalutato l'elemento dell'inserimento o meno di alcuni dirigenti (e non altri) nel consiglio di amministrazione, rilevando che si tratta di un organo sociale le cui funzioni non possono essere comparate con quelle dei dirigenti. Si tratta di una motivazione completa, che ha esaminato i vari elementi 9 dedotti dalle parti ed acquisiti in causa, li ha valutati e ne ha tratto determinate conclusioni. Avverso la stessa la difesa del ricorrente si limita a contrapporre una propria diversa valutazione, valorizzando elementi diversi da quelli ritenuti decisivi dal Tribunale: la posizione sovraordinata allo HI, oltre che di MA OS, di TE OS (assistente al direttore generale) e RO ER (vice direttore generale); il mancato inserimento dello HI nel consiglio di amministrazione;
la mancanza di una procura e di una firma singola per autorizzare pagamenti;
e valutando diversamente anche i compiti propri del dirigente licenziato, dei quali, peraltro si limita a trattare la sola “chiusura contabile delle casse" (di cui sostiene la natura operativa), tralasciando le altre mansioni valutate dal Tribunale (verifica e controllo sulla cassa generale e/o sulle casse operatrici, controllo dei flussi contabili). Un tal tipo di censure non è proponibile in sede di legittimità, atteso che, come questa Corte ha ripetutamente chiarito, i vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione che legittimano il controllo della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello preteso dalla parte, o nella maggiore importanza attribuita ad un elemento anziché ad un altro. Deve rimanere fermo che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito, e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile;
è in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile 10 decisione ingiusta (v., fra le tante, Cass., 3 ottobre 1994 n. 8006; 16 gennaio 1996 n. 326; 26 luglio 1996 n. 6751). A tali considerazioni va aggiunto che la questione della mancanza di firma per l'autorizzazione di pagamenti costituisce, come ha eccepito la società controricorrente, circostanza nuova, non dedotta nella fase precedente del giudizio;
la sua mancata valutazione non può essere, pertanto, denunciata in sede di legittimità. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Si ritiene equo, in considerazione dell'andamento complessivo del giudizio, compensare tra le parti le spese di questa fase di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13 febbraio 2001. Il PresidentPresidente Il cons. estensore fifth in Celevisy Selle IL CANCELLIERÉ Depositato in Cancelleria oggi,. - 5 APR. 2001 IL CANCELLERE 3 0 I A 3 1 S D 5 . S , T A . O R T L N , A L ' A O L 3 S B L 7 E - E I P 8 D S D - I I 1 A S N 1 T G N S E O E O S P G A I D M G A I E E O , L A T O D T R A I E T L R T S I I L N D G E E E D S O R E 11