Art. 12.
Rimane in vigore ogni altra disposizione in materia di tasse di circolazione non incompatibile con quelle della presente legge.
Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949.
Rimane in vigore ogni altra disposizione in materia di tasse di circolazione non incompatibile con quelle della presente legge.
Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949.