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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/12/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4192/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER NE Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/9/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DANIELE NISINI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Roma n. 24, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ON LLTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), Galleria D'Azeglio n. 61, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) Figlio - domicilio prevalente - diritto di visita/frequentazione. Il figlio minore, , sarà affidato ad entrambi i genitori ma con collocamento prevalente Per_1 presso la madre nella casa coniugale sita in Viareggio (LU), via Ottorino Ciabattini n.110/A, dove continuerà a mantenere la residenza anagrafica. I genitori provvederanno ad occuparsi del figlio dividendo i compiti relativi agli impegni scolastici, sportivi e ad ogni altra esigenza quotidiana dello stesso. La decisione dei coniugi, di accordarsi per l'affidamento condiviso del figlio minore, appare rispondente all'interesse morale e materiale dello stesso e gli consentirà di mantenere le proprie abitudini di vita, restando in contatto quotidiano con entrambi i genitori, in modo da subire il minor
1 danno possibile dalla separazione. I genitori, consapevoli dell'impegno che assumono nell'interesse del proprio figlio, continueranno a provvedere congiuntamente alla loro educazione e formazione, concordando ogni decisione ed indirizzandone l'educazione e l'istruzione, pretendendo ciascuno il massimo rispetto e l'ubbidienza alle giuste direttive proprie e dell'altro genitore. I genitori concordemente stabiliscono che il Sig. potrà vedere e tenere con sé il Parte_2 figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze del minore e, in caso di disaccordo, il Sig. , secondo uno schema che segue Parte_2 le variazioni lavorative dello stesso nel corso dell'anno, potrà tenere con sé il figlio : Per_1
- durante il periodo estivo (giugno – settembre incluso), tutte le mattina dalle ore 09.30 fino alle 15.00 nonché il giorno libero dalle 09.30 fino alle 15.00 del giorno successivo, che lo riaccompagnerà dalla madre o dai nonni materni;
- durante il periodo invernale (ottobre – maggio incluso), il giorno libero dall'uscita di scuola fino al giorno successivo che lo riaccompagnerà a scuola nonché il mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle 16.00, che lo riaccompagnerà dalla madre o dai nonni materni. Per le festività rosse, non domenicali, si applicherà il principio dell'alternanza, compatibilmente con gli impegni di lavorativi del padre. Ciascuno genitore, compatibilmente con gli impegni scolastici e la volontà del minore, potrà e dovrà tenere il figlio minore continuativamente per un periodo di n. 7 giorni, per due volte non consecutive, nell'arco dell'anno. Nell'ipotesi in cui il padre sia impossibilitato a trascorrere il tempo previsto con il figlio, avrà cura di riconoscere, secondo il suo libero arbitrio e senza che ciò possa considerarsi un obbligo, una paghetta per le esigenze del figlio. b) La casa familiare. La casa familiare sita in Viareggio (LU), Via Ottorino Ciabattini n.110/A, ed individuata al catasto fabbricati del Comune di Viareggio nel foglio 16, particella 686, subalterno 1, graffato con la particella 737 via Ottorino Ciabattini n.110, piano T, scala A, categoria A/3, classe 5, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 97, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq.90, rendita catastale 711,55 in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla sig.ra , che vi Parte_1 continuerà a vivere assieme al figlio minore. Si precisa, tuttavia, che, all'esito della separazione ed in funzione degli accordi ivi raggiunti, la nuda proprietà dell'immobile è stata trasferita al figlio minore, con riserva di usufrutto vitalizio a favore della sig.ra . Parte_1
La sig.ra si farà integralmente carico dell'amministrazione ordinaria, di tutte le utenze Pt_1 domestiche, della Tari e di ogni altro tributo e/o spesa collegata alla detenzione/possesso del bene. Il sig. , al momento, è residente in [...], dove Parte_2 starà con il minore, secondo lo schema di frequentazione sopra previsto, avendo, sin da ora, facoltà di spostarla altrove, con comunicazione alla Sig.ra . Parte_1
c) (i) Contributo al mantenimento figli - (ii) spese straordinarie - (iii) assegni familiari - (iv) regime fiscale figli. (i) Circa il mantenimento del figlio minore, il sig. , si impegna a versare quale Parte_2 contributo al mantenimento la somma complessiva mensile di Euro 584,00, quale somma già prevista in sede di separazione e così divenuta all'esito degli aggiornamenti ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese.
2 Tale somma dovrà rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT anno per anno. (ii) Le spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse del figlio - come da protocollo d'intesa del Tribunale di Lucca del 07.10.2020 - rimarranno in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Si precisa, in ogni caso, che per spese straordinarie, in ossequio al protocollo del Tribunale di Lucca, si intendono: Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: a. Spese mediche urgenti e necessarie;
b. Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); c. Tickets e spese farmaceutiche;
d. Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
e. Libri di testo;
f. Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
g. Gite scolastiche didattiche;
h. Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
i. Spese per progetti curriculari scolastici;
j. Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
k. Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
l. Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
m. Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
n. Spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: I. Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); II. Ripetizioni;
III. Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); IV. Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); V. gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; VI. Scuole e università private;
VII. Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); VIII. viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
IX. attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); X. attività ludico-ricreative (centri estivi); XI. cellulare;
XII. spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove
3 acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
XIII. conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
XIV. spese per Comunione, RE (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). (iii) L'Assegno Unico Permanente o comunque ogni altro sostegno a favore della famiglia, viene assegnato alla sig.ra . Parte_1
(iv) Le parti, sin da ora, stabiliscono che, ai fini fiscali, il minore verrà posto al 100% a Per_1 carico della madre. d) Rapporti tra coniugi. I Sigg.ri e rinunciano reciprocamente ed espressamente a richiedere Parte_1 Parte_2
l'assegno divorzile. Il mutuo ipotecario residuo, acceso al momento dell'acquisto della casa coniugale, e gravante sulla casa familiare pari a circa 95.000,00 (oggi residuo circa Euro 75.000,00), continuerà ad essere pagato in parti uguali dai coniugi entro e non oltre il 4 di ogni mese, affinché sia contabilizzato. Inoltre, ad oggi, il sig. risulta aver provveduto a pagare tutte le somme dovute, a qualsiasi Pt_2 titolo, nei confronti di in proprio e per il mantenimento del figlio minore, fatta eccezione Parte_1 per le seguenti somme:
Euro 2.469,00 a titolo di arretrati Istat dell'assegno di mantenimento fino a settembre incluso;
Euro 165,00 del meccanico per la micro-car (avendo versato solo € 75 su 150) e del carroattrezzi sempre per la stessa (avendo versato € 90 su 183);
Euro 150,00, quale quota parte del 50% dell'assicurazione RCA per il motorino del figlio;
Euro 45,00, quale quota parte dello psicologo del minore;
Euro 68,00, quale quota parte del centro studi per il figlio;
Euro 125,00, quale metà della riparazione del motorino;
Euro 75,00 libri di inizio anno scolastico;
Euro 66,00, quale parte del costo della visita del Dott. ; Per_2
e così complessivamente Euro 694,00, a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute integralmente dalla sig.ra , con la precisazione che in relazione alle spese relative alla Parte_1 micro-car acquistata al figlio dal sig. senza il consenso della madre e che si era opposta, la Pt_2 quota parte a carico del padre è del 100%, ad esclusione delle spese di riparazione da sostenere pari ad Euro 3.362,73, per le quali la sig.ra si è dichiarata eccezionalmente disponibile a Pt_1 rimborsare la metà al sig. Pt_2
Il Sig. pertanto è debitore della somma di € 694,00 oltre a € 2.469,00 pari complessivamente Pt_2
a € 3.163,00 che provvederà a pagare nei seguenti termini: n. 15 rate iniziali mensili da € 200,00 ciascuna e l'ultima (quindi la n.16) di € 163,00. La sig.ra riconosce, infine, l'avvenuto pagamento del contributo al mantenimento del Parte_1 figlio da parte del sig. al netto degli arretrati Istat che deve ancora versare, e per l'effetto Pt_2 dichiara, salvo gli arretrati, di non aver nulla a pretendere a tale titolo per il periodo passato. e) Espatrio. La sig.ra ed il sig. si danno sin da ora reciprocamente l'autorizzazione, anche a Pt_1 Parte_2 favore e nell'interesse del figlio minore, all'espatrio, consapevoli che, salvo che il passaporto e/o la carta d'identità per il figlio non siano richieste nell'immediatezza del divorzio, dovranno vicendevolmente munirsi del rinnovato consenso dell'altro genitore. Precisano tuttavia che, in ragione delle condizioni attuali di salute del figlio, l'espatrio viene
4 consentito solo in località in cui il sistema sanitario sia adeguato in relazione a quelle che sono le cure che, nel caso, dovrebbe ricevere il minore. f) Comunicazioni. I ricorrenti si impegnano sin da ora a comunicare ogni variazione di residenza e/o dimora. g) Decorrenza delle pattuizioni. Gli accordi contenuti nel presente ricorso avranno efficacia, indipendentemente dal momento in cui saranno ratificati dal Tribunale di Lucca, a decorrere dal mese di settembre 2025».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 29/5/2010, antecedentemente al quale è nato il figlio (nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse del figlio, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Viareggio (LU) in data 29/5/2010, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 3, Parte II, Serie A, Ufficio secondo, dell'Anno 2010; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
5 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore
ER NE
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER NE Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/9/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DANIELE NISINI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Roma n. 24, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ON LLTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), Galleria D'Azeglio n. 61, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) Figlio - domicilio prevalente - diritto di visita/frequentazione. Il figlio minore, , sarà affidato ad entrambi i genitori ma con collocamento prevalente Per_1 presso la madre nella casa coniugale sita in Viareggio (LU), via Ottorino Ciabattini n.110/A, dove continuerà a mantenere la residenza anagrafica. I genitori provvederanno ad occuparsi del figlio dividendo i compiti relativi agli impegni scolastici, sportivi e ad ogni altra esigenza quotidiana dello stesso. La decisione dei coniugi, di accordarsi per l'affidamento condiviso del figlio minore, appare rispondente all'interesse morale e materiale dello stesso e gli consentirà di mantenere le proprie abitudini di vita, restando in contatto quotidiano con entrambi i genitori, in modo da subire il minor
1 danno possibile dalla separazione. I genitori, consapevoli dell'impegno che assumono nell'interesse del proprio figlio, continueranno a provvedere congiuntamente alla loro educazione e formazione, concordando ogni decisione ed indirizzandone l'educazione e l'istruzione, pretendendo ciascuno il massimo rispetto e l'ubbidienza alle giuste direttive proprie e dell'altro genitore. I genitori concordemente stabiliscono che il Sig. potrà vedere e tenere con sé il Parte_2 figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze del minore e, in caso di disaccordo, il Sig. , secondo uno schema che segue Parte_2 le variazioni lavorative dello stesso nel corso dell'anno, potrà tenere con sé il figlio : Per_1
- durante il periodo estivo (giugno – settembre incluso), tutte le mattina dalle ore 09.30 fino alle 15.00 nonché il giorno libero dalle 09.30 fino alle 15.00 del giorno successivo, che lo riaccompagnerà dalla madre o dai nonni materni;
- durante il periodo invernale (ottobre – maggio incluso), il giorno libero dall'uscita di scuola fino al giorno successivo che lo riaccompagnerà a scuola nonché il mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle 16.00, che lo riaccompagnerà dalla madre o dai nonni materni. Per le festività rosse, non domenicali, si applicherà il principio dell'alternanza, compatibilmente con gli impegni di lavorativi del padre. Ciascuno genitore, compatibilmente con gli impegni scolastici e la volontà del minore, potrà e dovrà tenere il figlio minore continuativamente per un periodo di n. 7 giorni, per due volte non consecutive, nell'arco dell'anno. Nell'ipotesi in cui il padre sia impossibilitato a trascorrere il tempo previsto con il figlio, avrà cura di riconoscere, secondo il suo libero arbitrio e senza che ciò possa considerarsi un obbligo, una paghetta per le esigenze del figlio. b) La casa familiare. La casa familiare sita in Viareggio (LU), Via Ottorino Ciabattini n.110/A, ed individuata al catasto fabbricati del Comune di Viareggio nel foglio 16, particella 686, subalterno 1, graffato con la particella 737 via Ottorino Ciabattini n.110, piano T, scala A, categoria A/3, classe 5, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 97, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq.90, rendita catastale 711,55 in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla sig.ra , che vi Parte_1 continuerà a vivere assieme al figlio minore. Si precisa, tuttavia, che, all'esito della separazione ed in funzione degli accordi ivi raggiunti, la nuda proprietà dell'immobile è stata trasferita al figlio minore, con riserva di usufrutto vitalizio a favore della sig.ra . Parte_1
La sig.ra si farà integralmente carico dell'amministrazione ordinaria, di tutte le utenze Pt_1 domestiche, della Tari e di ogni altro tributo e/o spesa collegata alla detenzione/possesso del bene. Il sig. , al momento, è residente in [...], dove Parte_2 starà con il minore, secondo lo schema di frequentazione sopra previsto, avendo, sin da ora, facoltà di spostarla altrove, con comunicazione alla Sig.ra . Parte_1
c) (i) Contributo al mantenimento figli - (ii) spese straordinarie - (iii) assegni familiari - (iv) regime fiscale figli. (i) Circa il mantenimento del figlio minore, il sig. , si impegna a versare quale Parte_2 contributo al mantenimento la somma complessiva mensile di Euro 584,00, quale somma già prevista in sede di separazione e così divenuta all'esito degli aggiornamenti ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese.
2 Tale somma dovrà rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT anno per anno. (ii) Le spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse del figlio - come da protocollo d'intesa del Tribunale di Lucca del 07.10.2020 - rimarranno in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Si precisa, in ogni caso, che per spese straordinarie, in ossequio al protocollo del Tribunale di Lucca, si intendono: Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: a. Spese mediche urgenti e necessarie;
b. Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); c. Tickets e spese farmaceutiche;
d. Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
e. Libri di testo;
f. Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
g. Gite scolastiche didattiche;
h. Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
i. Spese per progetti curriculari scolastici;
j. Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
k. Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
l. Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
m. Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
n. Spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: I. Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); II. Ripetizioni;
III. Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); IV. Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); V. gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; VI. Scuole e università private;
VII. Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); VIII. viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
IX. attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); X. attività ludico-ricreative (centri estivi); XI. cellulare;
XII. spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove
3 acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
XIII. conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
XIV. spese per Comunione, RE (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). (iii) L'Assegno Unico Permanente o comunque ogni altro sostegno a favore della famiglia, viene assegnato alla sig.ra . Parte_1
(iv) Le parti, sin da ora, stabiliscono che, ai fini fiscali, il minore verrà posto al 100% a Per_1 carico della madre. d) Rapporti tra coniugi. I Sigg.ri e rinunciano reciprocamente ed espressamente a richiedere Parte_1 Parte_2
l'assegno divorzile. Il mutuo ipotecario residuo, acceso al momento dell'acquisto della casa coniugale, e gravante sulla casa familiare pari a circa 95.000,00 (oggi residuo circa Euro 75.000,00), continuerà ad essere pagato in parti uguali dai coniugi entro e non oltre il 4 di ogni mese, affinché sia contabilizzato. Inoltre, ad oggi, il sig. risulta aver provveduto a pagare tutte le somme dovute, a qualsiasi Pt_2 titolo, nei confronti di in proprio e per il mantenimento del figlio minore, fatta eccezione Parte_1 per le seguenti somme:
Euro 2.469,00 a titolo di arretrati Istat dell'assegno di mantenimento fino a settembre incluso;
Euro 165,00 del meccanico per la micro-car (avendo versato solo € 75 su 150) e del carroattrezzi sempre per la stessa (avendo versato € 90 su 183);
Euro 150,00, quale quota parte del 50% dell'assicurazione RCA per il motorino del figlio;
Euro 45,00, quale quota parte dello psicologo del minore;
Euro 68,00, quale quota parte del centro studi per il figlio;
Euro 125,00, quale metà della riparazione del motorino;
Euro 75,00 libri di inizio anno scolastico;
Euro 66,00, quale parte del costo della visita del Dott. ; Per_2
e così complessivamente Euro 694,00, a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute integralmente dalla sig.ra , con la precisazione che in relazione alle spese relative alla Parte_1 micro-car acquistata al figlio dal sig. senza il consenso della madre e che si era opposta, la Pt_2 quota parte a carico del padre è del 100%, ad esclusione delle spese di riparazione da sostenere pari ad Euro 3.362,73, per le quali la sig.ra si è dichiarata eccezionalmente disponibile a Pt_1 rimborsare la metà al sig. Pt_2
Il Sig. pertanto è debitore della somma di € 694,00 oltre a € 2.469,00 pari complessivamente Pt_2
a € 3.163,00 che provvederà a pagare nei seguenti termini: n. 15 rate iniziali mensili da € 200,00 ciascuna e l'ultima (quindi la n.16) di € 163,00. La sig.ra riconosce, infine, l'avvenuto pagamento del contributo al mantenimento del Parte_1 figlio da parte del sig. al netto degli arretrati Istat che deve ancora versare, e per l'effetto Pt_2 dichiara, salvo gli arretrati, di non aver nulla a pretendere a tale titolo per il periodo passato. e) Espatrio. La sig.ra ed il sig. si danno sin da ora reciprocamente l'autorizzazione, anche a Pt_1 Parte_2 favore e nell'interesse del figlio minore, all'espatrio, consapevoli che, salvo che il passaporto e/o la carta d'identità per il figlio non siano richieste nell'immediatezza del divorzio, dovranno vicendevolmente munirsi del rinnovato consenso dell'altro genitore. Precisano tuttavia che, in ragione delle condizioni attuali di salute del figlio, l'espatrio viene
4 consentito solo in località in cui il sistema sanitario sia adeguato in relazione a quelle che sono le cure che, nel caso, dovrebbe ricevere il minore. f) Comunicazioni. I ricorrenti si impegnano sin da ora a comunicare ogni variazione di residenza e/o dimora. g) Decorrenza delle pattuizioni. Gli accordi contenuti nel presente ricorso avranno efficacia, indipendentemente dal momento in cui saranno ratificati dal Tribunale di Lucca, a decorrere dal mese di settembre 2025».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 29/5/2010, antecedentemente al quale è nato il figlio (nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse del figlio, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Viareggio (LU) in data 29/5/2010, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 3, Parte II, Serie A, Ufficio secondo, dell'Anno 2010; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
5 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore
ER NE
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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