Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8091 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Aula "B" # 809 1 /0 1 RE PUBBLICA ITALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CAS SAZ IONE LAVORO SUPREMA D I LA CORTE R.G.n. 7340/99 SEZIONE LAVORO Cron. 18744 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Saggio Dott. Antonio Rep. Presidente Consigliere Rel. Ud. 12.03.2001 11 Giovanni Prestipino " Francesco Maiorano TT FO " Raffaele 事等 " IU Cellerino " ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da FERROVIE DELLO STATO-SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via S. Maria Mediatrice n. 1, presso 10 studio dell'Avv. Federico Bucci, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso. - Ricorrente contro 1124 TA IU, elett.te dom.to in Roma, Via Cicerone n. 44, presso lo studio dell'Avv. Bruno Aguglia, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso. Controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 544 del 18.1.1999 (R.G.n. 59817/91). Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 12.3.2001; Sentito l'Avv. Bruno Aguglia per il controricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 23 novembre 1988 IU TA conveniva davanti al Pretore del lavoro di Roma l'Ente Ferrovie dello Stato ed esponeva che era stato ammesso а partecipare ad un concorso indetto dall'Ente per personale nel profilo l'assunzione al lavoro di professionale di macchinista, ma che era stato poi dichiarato decaduto dalla nomina in prova essendo risultato fisicamente inidoneo alla visita medica. Il ricorrente deduceva l'inesistenza 0 la mancanza di rilevanza delle infermità accertate dall'Ente e chiedeva che fosse dichiarata la sua idoneità fisica alle mansioni di macchinista, con condanna del convenuto al pagamento di tutti gli emolumenti ai quali 2 avrebbe avuto diritto se non fosse intervenuta la sua illegittima esclusione. Costituitosi in giudizio, l'Ente convenuto di contestava la fondatezza delle pretese avversarie, cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 15 ottobre 1990 il Pretore dichiarava la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda. Questa decisione, impugnata dal TA, veniva riformata dal Tribunale di Roma con sentenza del 18 gennaio 1999, con la quale, in base alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, veniva dichiarato il dell'appellante a conseguire la nomina indiritto prova. Il Tribunale, premesso che il ricorso introduttivo del giudizio non era nullo, essendo stati nello stesso indicati tutti gli elementi costitutivi della domanda (ivi compresa la contestazione della asserita inidoneità fisica), rilevava che dal consulente tecnico d'ufficio era stata accertata l'idoneità del Nardone alla assunzione in prova in qualità di macchinista, dato che l'asportazione della tiroide non poteva avere alcun effetto invalidante per ogni tipo di lavoro e attesa l'inesistenza del vizio cardiaco riscontrato dall'Ente in sede di visita medica. 3 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione, essendo nel frattempo intervenuta la dell'Ente, la s.p.a. Ferrovie dello trasformazione Stato in base a due distinti motivi. Il TA ha resistito con controricorso. La società ricorrente ha depositato una memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la società Ferrovie dello Stato deduce il vizio di omessa о insufficiente motivazione su un punto decisivo della sostiene che il Tribunale avrebbe controversia e espresso il suo giudizio sulla validità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado senza alcuna motivazione e soprattutto senza considerare che nel suddetto ricorso non erano state indicate le clausole che sarebbero state violate, i vizi che avevano inficiato i provvedimenti a suo tempo emessi dall'ente, le mansioni che in concreto un macchinista deve compiere e le ragioni dell'idoneità. Questo motivo è privo di fondamento. Il giudice di appello ha rilevato che il ricorso proposto dal TA nel giudizio di primo grado conteneva tutti gli elementi previsti dall'art. 414 c.p.c. (soggetti, oggetto, causa petendi e richieste istruttorie), essendo stata, in particolare, indicata e 4 motivata oltre che asseverata mediante la produzione "la in giudizio di idonea documentazione sanitaria doglianza sulla erroneità dell'accertamento relativo alla presunta inidoneità fisica". На aggiunto il Tribunale che in tal modo l'attore non si era limitato ad una generica contestazione dell'accertamento sanitario compiuto dall'ente, ma aveva svolto analitiche confutazioni sulla da lui ritenuta erroneità di tale accertamento. Tenuto conto di questa motivazione, si sottrae alle censure dedotte nel ricorso per cassazione la decisione emessa dal Tribunale su questo punto della causa. Va infatti tenuto presente che, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio può essere pronunciata solamente quando sia stata del tutto omessa la determinazione dell'oggetto della domanda 0 sia mancata l'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che la suddetta nullità deve essere esclusa quando, come avvenuto nel caso in esame conformemente all'accertamento compiuto dal giudice di appello risulti agevole l'individuazione dell'uno e dell'altro elemento richiesto dalla legge per la validità dell'atto. 5 Con il secondo motivo dell'impugnazione la società ricorrente deduce un ulteriore vizio di omessa insufficiente motivazione e sostiene che il Tribunale non ha osservato il principio di diritto secondo cui il giudice di merito non può dare adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza la relazione motivare il suo convincimento quando investita da specifiche doglianze e tecnica è soprattutto quando vi sia difformità tra il parere del consulente tecnico d'ufficio e il parere manifestato in altra sede sanitaria (come era avvenuto nel caso in esame in cui la documentazione proveniente dall'azienda dimostrava l'inidoneità al servizio del TA). Anche questo motivo è infondato. На affermato il Tribunale che doveva essere condiviso il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio, dato che l'accertamento peritale era stato compiuto tenuto anche conto della documentazione sanitaria proveniente dalla controparte ed esibita dal TA, emergeva che quest'ultimo era dalla quale idoneo ad esercitare le mansioni in relazione alle quali aveva partecipato al concorso. Ha, poi, osservato il giudice di appello che nella relazione tecnica erano stati valutati sia i requisiti richiesti per le mansioni di macchinista, sia l'idoneità dell'appellante 6 all'epoca degli accertamenti sanitari eseguiti dall'Ente, non potendo l'asportazione della tiroide avere effetto invalidante in relazione a qualsiasi lavoro né sussistendo il vizio cardiaco. Al contrario di quanto si deduce nel ricorso per cassazione, quindi, nella sentenza impugnata è stata adeguatamente motivata l'adesione data alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e a nulla, ovviamente, rileva che al tempo della visita medica per la chiamata in prova i sanitari dell'Ente avessero formulato un parere diverso. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato e la società ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare al TA le spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 23000 oltre ' L. а 4.000.000 (quattromilioni) per onorari. Così deciso in Roma il 12 marzo 2001 Il Presidente: Mister M I D してい Il Consigliere estensore: A , 0 S 1 S O L A . 3 L T T Dille 3 , O R 5 A B A ' S I . E L D L P N S E A I D 3 IL CANCELLIERE T N S 7 I - G S O 8 Depositato in Cancelleria O P N - E 1 M A 15 GIU. 2001 S I 7 D I A E A E oggi, D G O E R G T T IL CANCELLEREMANC T I N S L I F A * *