Ordinanza presidenziale 1 luglio 2022
Ordinanza presidenziale 10 agosto 2023
Ordinanza collegiale 22 novembre 2023
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 9204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9204 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09204/2025REG.PROV.COLL.
N. 08344/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8344 del 2024, proposto da
HE IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso il suo studio in MA, via Paolo Emilio n. 34;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in MA, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
DR IO, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 9691/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. IO GA e udito per l’appellante l’avv. Roberto Mandolesi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. HE IN ha partecipato al concorso straordinario per la copertura di n. 77 posti dei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato, indetto con d.m. 15 marzo 2002, concorrendo per l’aliquota di 8 posti da direttore tecnico psicologo e risultando idoneo non vincitore, essendosi classificato al 10° posto.
1.1 Lamentando la mancata valutazione, da parte della commissione di concorso, di una sua pubblicazione, il predetto ha proposto impugnazione avverso gli atti del suddetto concorso, ottenendone, all’esito di un primo giudizio, con sentenza del T.A.R. per il Lazio – sede di MA n. 9629 del 2005, l’annullamento.
In ottemperanza alla citata pronuncia la commissione ha proceduto alla valutazione della pubblicazione in questione, all’esito della quale a HE IN è stato attribuito, a mezzo di decreto di rettifica della graduatoria relativa al profilo professionale di direttore tecnico psicologo pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale - Supplemento straordinario n. 1/34 del 5 dicembre 2005, il punteggio aggiuntivo di 0,5 punti, con conseguente collocazione del medesimo al nono posto in graduatoria.
1.2 HE IN ha, quindi, impugnato, pure con motivi aggiunti, anche tale decreto di rettifica.
Con sentenza n. 5173 del 3 maggio 2017 il T.A.R. per il Lazio – sede di MA, ha accolto il suddetto ricorso e ha disposto l’annullamento della graduatoria e del successivo decreto di rettifica.
Sotto un primo profilo, il T.A.R. ha ritenuto erronea la valutazione della pubblicazione presentata da HE IN da parte della commissione, in quanto quest’ultima avrebbe valutato l’elaborato sulla base di presupposti errati e, segnatamente, sulla scorta del che l’elaborato fosse solo "collocato all'interno del ca. 4” (nel mentre costituiva per intero il predetto capitolo) e che il libro di testo in cui era inserito fosse a carattere divulgativo (quando invece si trattava di testo universitario).
Sotto un secondo profilo, il T.A.R. ha ritenuto errata la scelta della commissione di procedere alla valutazione e all’attribuzione di un punteggio al rapporto informativo per l’anno 2001 della candidata ST RI, nonostante il predetto documento non fosse pervenuto nei termini stabiliti dal bando di concorso.
Sotto un terzo profilo, il T.A.R. ha ritenuto che l’amministrazione abbia errato nel non escludere la candidata ST RI per difetto del requisito di partecipazione della laurea in psicologia. Ciò in quanto la candidata avrebbe conseguito la laurea in Scienze dell’Educazione, da considerarsi non equipollente alla laurea in Psicologia.
1.3 In ottemperanza alla predetta pronuncia ( medio tempore divenuta definitiva perché non oggetto di gravame), con decreto n. 333-B/13C.11,02 del 7 novembre 2017, il Direttore centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica sicurezza ha provveduto a ricollocare in graduatoria HE IN e a dichiararlo vincitore del concorso de quo .
1.4 Con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333‘E/275.1TC/49 - 171/2018 del 20 aprile 2018 è stata disposta la decorrenza della nomina del dipendente a direttore tecnico della Polizia di Stato, ai soli fini giuridici, dalla data del 16 novembre 2002, e la decorrenza degli effetti economici a far data dal 22 febbraio 2018.
2. Con ricorso notificato il 7 settembre 2018 e depositato il 10 settembre 2018 HE IN ha domandato al T.A.R. per il Lazio – sede di MA:
- l’annullamento, il decreto n. 333-E/275.1TC/49 - 171/2018 del 20/04/18, nella parte in cui il Ministero dell’interno lo ha nominato quale direttore tecnico psicologo della Polizia di Stato con decorrenza degli effetti economici dal 22 febbraio 2018 anziché dal 16 ottobre 2002;
- l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni, conseguenti agli atti illegittimi annullati dal T.A.R. per il Lazio – sede di MA con sentenza n. 5173 del 2017 per un ammontare complessivo pari a € 190.000,00;
- la condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative somme oltre accessori.
2.1 Con successivo atto notificato il 24 ottobre 2023 e depositato il 26 ottobre 2023 HE IN ha impugnato con motivi aggiunti, domandandone l’annullamento, il decreto del 3 agosto 2023 con cui il Capo della Polizia gli ha attribuito la qualifica di “Commissario Capo Tecnico Psicologo” anziché la qualifica superiore di “Direttore Tecnico Superiore Psicologo”.
In particolare, ha dedotto che, essendo stato riconosciuto dall’amministrazione vincitore del concorso de quo , avrebbe dovuto conseguire, sin dall’avvio al relativo corso di formazione, la qualifica di “Direttore Tecnico” (Commissario) della Polizia di Stato ex art. 32, comma 1, d.lgs. n. 334/2000 e sarebbe poi naturalmente progredito nel relativo ruolo direttivo (dopo un anno, alla fine del corso di formazione, sarebbe stato nominato ope legis - comma 4 - “Direttore Tecnico Principale” e dopo ulteriori 7 anni ex art. 33 “Direttore Tecnico Capo”) fino a transitare, avendo maturato i 13 anni in tale ultima qualifica e in virtù del D. Lgs. n. 95/2017 (Riordino delle carriere), nel superiore ruolo “dirigenziale” e vedersi attribuire la qualifica di “Direttore Tecnico Superiore”.
3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha dichiarato il ricorso, come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, in parte, inammissibile e, in parte, lo ha respinto.
Nel dettaglio ha:
-ritenuto tardive ex art. 30, comma 5, c.p.a. le domande di risarcimento e di condanna spiccate a mezzo del ricorso introduttivo rilevando che, nel caso di specie, la sentenza del T.A.R. per il Lazio – sede di MA n. 5173 del 2017 è stata pubblicata il 3 febbraio 2017 e, pertanto, “è passata in giudicato dopo la scadenza del successivo termine di sei mesi dalla pubblicazione, come previsto dall’art. 92 comma 3 c.p.a., ovvero il 03/12/17 (termine così computato tenendo conto anche del periodo di sospensione feriale)” nel mentre “la domanda risarcitoria la quale è stata proposta con atto notificato il 07/09/18 e, quindi, ben oltre il termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 5137/17 del TAR Lazio previsto dall’art. 30 comma 5 c.p.a.”;
- ritenuto infondata la domanda di annullamento pure spiccata con il ricorso introduttivo osservando che, in ossequio alla giurisprudenza di questo Consiglio, “la restitutio in integrum, conseguente al giudicato, avrebbe dovuto riguardare i soli effetti giuridici e non anche quelli economici per i quali è previsto il rimedio risarcitorio nella fattispecie, come già detto, tardivamente attivato”;
- ritenuto infondata la domanda di annullamento spiccata con motivi aggiunti rilevando che “La restitutio in integrum ai fini giuridici, per effetto dell’annullamento dell’illegittimo diniego alla costituzione di un rapporto di lavoro, non comporta che al ricorrente debbano essere riconosciuti, ora per allora, quegli incarichi superiori che gli sarebbero spettati nel corso dell’evoluzione della sua carriera e ciò in quanto l’IN non ha mai espletato i periodi di servizio nelle qualifiche previsti dagli artt. 33 e ss. d.p.r. n. 334/00 quali presupposti necessari per l’accesso agli incarichi superiori” e che “Il pregiudizio derivante dall’impossibilità di accedere, ora per allora, alle qualifiche superiori, derivante dall’adozione degli atti annullati dalla sentenza del TAR n. 5137/17, può essere ristorato solo attraverso il risarcimento della perdita delle chances ma la relativa domanda, proposta con l’atto introduttivo, deve ritenersi, come già detto, tardiva”.
4. Con ricorso notificato il 5 novembre 2024 e depositato l’8 novembre 2024 HE IN ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
4.1 Ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
1) Errores in iudicando et in procedendo - Sulla domanda risarcitoria ;
2) Sulla decorrenza giuridica della nomina - Ricostruzione della carriera .
5. L’1 ottobre 2025 il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.
5.1 Il successivo 6 ottobre 2025 il Ministero ha depositato memorie difensive.
6. In data 15 ottobre 2025 IN HE ha depositato memorie in replica.
7. All’udienza pubblica del 6 novembre la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardiva la domanda di risarcimento del danno proposta con il ricorso introduttivo di primo grado.
Osserva, in particolare, parte appellante:
- che l’azione risarcitoria sarebbe stata utilmente esperita nei termini di impugnazione del successivo decreto n.333-E/275.1TC/49 - 171/2018 del 20 aprile 2018;
- che solo dopo l’emanazione di tale decreto, non essendosi visto riconosciuti i benefici economici in via retroattiva, IN HE avrebbe potuto chiedere (come fatto con il ricorso introduttivo del presente giudizio) il risarcimento dei danni patrimoniali in uno con l’annullamento, in parte qua , del medesimo decreto;
- che il danno di cui si chiede il ristoro non sarebbe conseguenza diretta dell’emissione della sentenza n. 5173/2017 del T.A.R. per il Lazio – sede di MA (che, nell’annullare l’esclusione illegittima di IN, si sarebbe limitata a rinviare all’amministrazione per l’adozione dei provvedimenti conseguenti) ma dell’adozione del decreto del capo della Polizia n.333-E/275.1TC/49-171/2018 datato 20 aprile 2018 con cui è stata determinata, tra l’altro, la decorrenza economica della nomina alla qualifica superiore;
- la colpa dell’appellata amministrazione dell’Interno si rinverrebbe nella sentenza n. 5173/2017 del T.A.R. per il Lazio – sede di MA di annullamento degli atti concorsuali impugnati;
- con riguardo al quantum del ristoro invocato, che, considerata la differenza tra la retribuzione annuale percepita negli ultimi undici anni dall’appellante (nelle “inferiori” qualifiche della Polizia di Stato dei ruoli agenti/sovrintendenti) e quella a cui avrebbe avuto diritto (rapportata allo stipendio percepito nel corso degli anni da uno dei vincitori di quello specifico concorso), pari a circa € 8.000 netti annui, via via crescenti, fino a raggiungere i circa 13.000 euro netti annui – egli può, a ragione, lamentare e comprovare un danno pari a (circa) 110.000,00 €, oltre a (circa) 35.000,00 € di mancata contribuzione previdenziale a cui andrebbero aggiunti il danno morale per il patimento d’animo conseguente all’adozione e vigenza dell’atto di mancato collocamento in posizione utile nella graduatoria di merito de qua (da valutarsi nella misura di 15.000,00 € ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia) ed il danno derivante dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti quali l’onore, il decoro, la reputazione personale, professionale conseguenti alla ritardata attribuzione delle superiori qualifiche direttive (da valutarsi nella misura di € 30.000,00 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia) oltre al computo della rivalutazione monetaria e gli interessi sino al saldo.
2.1 Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di annullamento spiccata con motivi aggiunti.
Osserva parte appellante che la volontà dell’amministrazione di ricostruire integralmente la carriera di IN HE ai fini dei suoi effetti giuridici sarebbe ricavabile:
- dal decreto n.333-E/275.1TC/49 - 171/2018 del 20 aprile 2018, con cui il Capo della Polizia, all’art. 1, ha disposto la decorrenza giuridica della nomina dal 16 ottobre 2002, data di immissione in ruolo dei frequentatori del (relativo) 4° corso di formazione per “direttori tecnici” della Polizia di Stato;
- dal decreto n. 175/2019 del 10 luglio 2019, con cui ha disposto il suo avvio al tirocinio operativo con la qualifica di “commissario capo tecnico psicologo” della Polizia di Stato a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 28 giugno 2003.
Si aggiunge che, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, nell'ipotesi in cui vi sia una ritardata assunzione in servizio a seguito di un provvedimento illegittimo, si ha diritto al riconoscimento giuridico della anzianità di servizio.
3. Entrambi i suddetti motivi sono infondati.
3.1 In particolare, quanto al primo motivo va, anzitutto, rilevato che l’odierno appellante ha impostato, in primo grado, la proposta domanda di risarcimento facendo riferimento espresso ai danni conseguenti agli atti annullati con la sentenza n. 5173/2017 del T.A.R. per il Lazio – sede di MA (si vedano pag. 3 e ss. e, in particolare, pag. 7 del ricorso introduttivo, laddove, nel P.Q.M., ha chiesto di: “accertare il diritto dell’odierno ricorrente a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni patrimoniali, morali e da lesione di valori costituzionalmente garantiti da egli subiti per effetto degli atti dichiarati illegittimi da codesto Tribunale adito, posti in essere nei suoi confronti dalla convenuta Amministrazione”).
È evidente che, in questa prospettiva, tale domanda è, come affermato dal primo giudice, certamente tardiva perché proposta ben oltre lo spirare del termine di cui all’art. 30, comma 5, c.p.a..
E, infatti, sulla scorta di una lettura complessiva dell’art. 30 c.p.a., non può dubitarsi che il limite temporale ultimo per proporre la domanda risarcitoria è rappresentato dal decorso di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento; e tanto sia che si tratti di danni direttamente che anche solo mediatamente riconducibili agli atti impugnati (o che si siano comunque manifestati a distanza di tempo dalla adozione dei medesimi).
Ciò è, in particolare, desumibile dall’avverbio “comunque” contenuto nel comma 5 dell’art. 30.
Questa considerazione non è superata dal fatto che parte appellante, nell’atto di gravame, ha dedotto a sostegno della propria pretesa risarcitoria una causa petendi parzialmente diversa da quella indicata in primo grado sostenendo che i danni di cui chiede il ristoro sarebbero quelli derivanti (anche) dal successivo decreto del capo della Polizia n.333-E/275.1TC/49-171/2018 datato 20 aprile 2018. Siffatta deduzione, infatti, oltre ad integrare un’inammissibile mutatio libelli che conduce alla proposizione di una domanda “nuova” (come tale vietata ex art. 104, comma 1, c.p.a.), cozza con la circostanza che nel medesimo atto di gravame parte appellante ha contraddittoriamente continuato a far valere, sul piano dell’elemento psicologico dell’illecito, profili di colpa dell’amministrazione relativi all’adozione degli atti annullati con la sentenza n. 5173/2017 del T.A.R. per il Lazio – sede di MA.
In ogni caso, anche a voler ammetter che il danno lamentato possa riferirsi al decreto del capo della Polizia n.333-E/275.1TC/49-171/2018 datato 20 aprile 2018, la relativa richiesta di risarcimento sarebbe comunque, nel merito, destinata alla reiezione perché non sussistono, per le ragioni che si esporranno al punto che segue, i vizi denunciati con la domanda di annullamento spiccata avverso tale ulteriore atto.
3.2 Infatti, quanto al secondo motivo di appello è sufficiente rilevare che secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio (a cui si è allineato anche il primo giudice) il principio della integrale ricostruzione della carriera, sotto il profilo sia economico che giuridico, è applicabile solo nei casi di illegittima sospensione o interruzione di un rapporto di impiego già in corso. Al contrario, nel caso, che qui viene in rilievo, di ritardata assunzione (o promozione) per l'accertata illegittimità degli atti del concorso, non è possibile una ricostruzione degli effetti economici, in quanto, in mancanza della prestazione lavorativa, non matura il diritto alla retribuzione, mentre le differenze retributive non conseguite possono essere chieste solo a titolo di risarcimento del danno (da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, 27/06/2024, n. 5706).
Quanto, poi, al profilo giuridico deve notarsi che gli avanzamenti di carriera sono, per loro natura, solo eventuali e legati alla favorevole spendita di potestà amministrative non ancora esercitate (che si esplicano attraverso puntuali provvedimenti di matrice autoritativa dinanzi alle quali si è portatori di un interesse legittimo protensivo).
Inoltre, la disciplina specifica in subiecta materia per i ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato richiede, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, la effettiva prestazione di un periodo minimo di tempo nella qualifica inferiore (che l’appellante non ha potuto maturare se non dopo la sua immissione in servizio). Nel dettaglio:
- l'art. 33 del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 stabilisce che “la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, a cui è ammesso il personale della carriera dei funzionari tecnici con almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo tecnico”.
- l'art. 33-bis del medesimo d.lgs. n. 334/2000 specifica che “La promozione a direttore tecnico superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica”.
Ne discende che, in maniera corretta, l’amministrazione resistente si è limitata, con i provvedimenti gravati, a disporre:
- con decreto n.333-E/275.1TC/49 - 171/2018 del 20 aprile 2018 la decorrenza solo giuridica (e non anche economica) della nomina dal 16 ottobre 2002 (data di immissione in ruolo dei frequentatori del relativo 4° corso di formazione per “direttori tecnici” della Polizia di Stato);
- con decreto del 3 agosto 2023 l’attribuzione della qualifica di “Commissario Capo Tecnico Psicologo” (e non anche, come preteso da parte appellante, la qualifica superiore di “Direttore Tecnico Superiore Psicologo”).
4. Per le ragioni esposte l’appello è infondato e va respinto.
5. Sussistono nondimeno, anche in ragione della condizione subiettiva di parte appellante, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DR ET, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
IO GA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO GA | DR ET |
IL SEGRETARIO