TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 4605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4605 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3139/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. ND NE Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 3139/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. Valeria Serventi) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Mariuccia Quilleri) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 30 settembre 1988
a Brescia (atto n. 788 parte II serie A), sono genitori di , nata a [...] il 29 Per_1 novembre 1995 e sono separate in forza di sentenza di questo Tribunale n.
1 2546/2012, la quale aveva posto a carico del sig. due assegni: uno, di Parte_1 euro 1.800,00 mensili, per il mantenimento della figlia;
l'altro, di euro 1.000,00 mensili, a titolo di mantenimento del coniuge.
Il ricorrente, dopo aver rappresentato l'indipendenza economica della figlia1, ha chiesto la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza statuizioni accessorie.
La resistente non ha negato che la figlia sia ormai indipendente, ma, in via riconvenzionale, ha domandato l'attribuzione di un assegno divorzile di euro 2.000,00 mensili. A fondamento dell'istanza, la convenuta ha dedotto: (i) la durata del matrimonio (37 anni); (ii) la netta disparità reddituale e patrimoniale fra i coniugi;
(iii) il peggioramento delle sue entrate rispetto al tempo della separazione (al momento dell'erogazione di tale assegno era una dirigente con uno stipendio di euro 3.500,00 mensili, mentre ora è pensionata con un reddito di euro 2.000,00 mensili); (iv) il sostegno economico e morale prestato al marito mentre egli era impegnato negli studi necessari al superamento dell'esame da commercialista (dall'anno 1988 al 1993 la moglie avrebbe sostenuto integralmente il mantenimento della famiglia).
Il ricorrente ha replicato alla comparsa di risposta, contestando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
L'assegno per la figlia è stato revocato con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. pronunziata in data 24 giugno 2025. È rimasto fermo, invece, l'assegno di mantenimento per la moglie.
Non è stata svolta attività istruttoria.
L'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione si è tenuta in forma scritta.
Acquisite le note conclusive delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio. 1 Il versamento dell'assegno è cessato – d'intesa fra i genitori – dal mese di aprile 2023. 2 § 4. – Pacifica l'indipendenza economica della figlia, la sola questione da dirimere è quella relativa all'assegno divorzile richiesto dalla resistente.
A tal fine, è opportuna una premessa sulla natura e sui presupposti dell'assegno post-matrimoniale, il quale svolge una duplice funzione: perequativo- compensativa e assistenziale. A ciascuna funzione corrispondono diverse condizioni necessarie per il riconoscimento dell'assegno.
In base alle indicazioni provenienti da Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n.
108287, affinché l'assegno venga attribuito per finalità compensative, occorre che: i)
a seguito del divorzio, si sia determinata tra gli ex coniugi una «rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale», con la conseguenza che, se non v'è disparità, o se la disparità non è rilevante, non v'è assegno;
ii) che, in presenza di simile disparità, detto squilibrio sia «da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari», e cioè che gli allora coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali – escluso in proposito qualunque automatismo presuntivo correlato al fatto in sé considerato che uno dei coniugi si sia in prevalenza occupato della famiglia – agli impegni casalinghi, senza che possano invece rilevare squilibri economico-patrimoniali, pur sopravvenuti al matrimonio, che abbiano altra fonte, qual è, tra le altre, la maggiore attitudine dell'uno a produrre ricchezza;
iii) che, tenuto conto delle circostanze del caso, e comunque della durata del matrimonio e dell'età del richiedente, ove il contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole abbia inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, si debba infine procedere al necessario riequilibrio mediante il riconoscimento dell'assegno in misura adeguata.
Laddove non ricorrano tutte le condizioni descritte (che non sono alternative, ma concorrenti), è possibile riconoscere all'ex coniuge un assegno di carattere puramente assistenziale, purché lo stesso versi in stato di bisogno.
Applicando i principi esposti al caso concreto, ci si avvede che l'assegno non è dovuto. È la stessa struttura delle allegazioni della resistente ad escluderlo.
La convenuta ha, anzitutto, rimarcato il dato – peraltro pacifico tra le parti – della netta disparità reddituale e patrimoniale che corre fra i coniugi. Si è, poi, concentrata sul contributo reso alla formazione della professionalità del marito e, quindi, alla costruzione della capacità reddituale e patrimoniale che da tale professionalità è derivata2. In base a questo schema argomentativo, però, sono trattati solo due requisiti dell'assegno, mentre è totalmente obliterato il terzo. 2 La circostanza è contestata, ma, come si vedrà, anche assumendo che sia vera, essa non può condurre alla spettanza dell'assegno. 3 Come poc'anzi sottolineato, la disparità economica e il contributo al patrimonio comune o dell'altro coniuge sono due condizioni necessarie, ma non sufficienti per il riconoscimento dell'assegno. È necessario, altresì, che lo squilibrio economico sia riconducibile «all'organizzazione familiare durante la vita in comune» (Cass. Civ., Sez.
1, Ordinanza n. 32354 del 13/12/2024), il che avviene allorquando «il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia (…) perché l'assegno di divorzio (…) mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito» (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 27945 del 04/10/2023). Questo profilo è fondamentale, viene costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e, a prescindere dal grado, anche elevato, di sperequazione economica, non può essere trascurato: affinché venga attribuito un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa occorre sempre che il richiedente provi in giudizio di aver rinunciato «a realistiche occasioni professionali- reddituali», in ragione delle «scelte fatte "manente matrimonio"» (Cass. Civ., Sez. 1,
Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023).
Ebbene, nella fattispecie concreta non v'è traccia di alcuna rinuncia professionale da parte della moglie. Anzi, la narrazione della vita coniugale compiuta dalla resistente lascia trasparire il contrario. La sig.ra infatti, aveva una CP_1 capacità economica che le avrebbe consentito – a suo dire – di mantenere l'intera famiglia dall'anno 1988 al 1993, mentre il marito studiava e, anche in seguito, ha lavorato «come dirigente e commerciale», tanto che al tempo della separazione percepiva una retribuzione, tutt'altro che contenuta, di euro 3.500,00 mensili. Le
«avverse esperienze lavorative» descritte dalla resistente a pag. 4 della comparsa di risposta sono completamente slegate dalle scelte di indirizzo familiare, perché si sono verificate dopo la separazione e, in ogni caso, non hanno impedito alla convenuta di conseguire una pensione di circa euro 2.000,00 mensili, di essere proprietaria dell'immobile in cui abita e di essere titolare di rapporti bancari e finanziari per importi non trascurabili (v. pagg. 6 e 7 della comparsa di risposta).
Alla luce di quanto esposto, non è possibile asserire che l'attuale condizione di squilibrio economico fra i coniugi sia il frutto di rinunce ad occasioni professionali, passibili di una compensazione mediante il versamento di un assegno divorzile.
Un simile assegno non può nemmeno essere riconosciuto per finalità assistenziali, poiché la resistente gode di una situazione reddituale e patrimoniale stabile ed è perfettamente in grado di provvedere, in piena autonomia, a tutte le proprie esigenze.
4 In conclusione, la domanda di assegno proposta dalla resistente va respinta.
§ 5. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod. per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00. Sono riconosciuti i compensi minimi, poiché i coniugi hanno dibattuto di una sola questione, la cui decisione non ha neppure richiesto l'espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. conferma la revoca dell'obbligazione paterna di mantenimento della figlia, già disposta in via provvisoria;
3. respinge la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
4. condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
5. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
ND NE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. ND NE Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 3139/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. Valeria Serventi) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Mariuccia Quilleri) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 30 settembre 1988
a Brescia (atto n. 788 parte II serie A), sono genitori di , nata a [...] il 29 Per_1 novembre 1995 e sono separate in forza di sentenza di questo Tribunale n.
1 2546/2012, la quale aveva posto a carico del sig. due assegni: uno, di Parte_1 euro 1.800,00 mensili, per il mantenimento della figlia;
l'altro, di euro 1.000,00 mensili, a titolo di mantenimento del coniuge.
Il ricorrente, dopo aver rappresentato l'indipendenza economica della figlia1, ha chiesto la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza statuizioni accessorie.
La resistente non ha negato che la figlia sia ormai indipendente, ma, in via riconvenzionale, ha domandato l'attribuzione di un assegno divorzile di euro 2.000,00 mensili. A fondamento dell'istanza, la convenuta ha dedotto: (i) la durata del matrimonio (37 anni); (ii) la netta disparità reddituale e patrimoniale fra i coniugi;
(iii) il peggioramento delle sue entrate rispetto al tempo della separazione (al momento dell'erogazione di tale assegno era una dirigente con uno stipendio di euro 3.500,00 mensili, mentre ora è pensionata con un reddito di euro 2.000,00 mensili); (iv) il sostegno economico e morale prestato al marito mentre egli era impegnato negli studi necessari al superamento dell'esame da commercialista (dall'anno 1988 al 1993 la moglie avrebbe sostenuto integralmente il mantenimento della famiglia).
Il ricorrente ha replicato alla comparsa di risposta, contestando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
L'assegno per la figlia è stato revocato con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. pronunziata in data 24 giugno 2025. È rimasto fermo, invece, l'assegno di mantenimento per la moglie.
Non è stata svolta attività istruttoria.
L'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione si è tenuta in forma scritta.
Acquisite le note conclusive delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio. 1 Il versamento dell'assegno è cessato – d'intesa fra i genitori – dal mese di aprile 2023. 2 § 4. – Pacifica l'indipendenza economica della figlia, la sola questione da dirimere è quella relativa all'assegno divorzile richiesto dalla resistente.
A tal fine, è opportuna una premessa sulla natura e sui presupposti dell'assegno post-matrimoniale, il quale svolge una duplice funzione: perequativo- compensativa e assistenziale. A ciascuna funzione corrispondono diverse condizioni necessarie per il riconoscimento dell'assegno.
In base alle indicazioni provenienti da Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n.
108287, affinché l'assegno venga attribuito per finalità compensative, occorre che: i)
a seguito del divorzio, si sia determinata tra gli ex coniugi una «rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale», con la conseguenza che, se non v'è disparità, o se la disparità non è rilevante, non v'è assegno;
ii) che, in presenza di simile disparità, detto squilibrio sia «da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari», e cioè che gli allora coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali – escluso in proposito qualunque automatismo presuntivo correlato al fatto in sé considerato che uno dei coniugi si sia in prevalenza occupato della famiglia – agli impegni casalinghi, senza che possano invece rilevare squilibri economico-patrimoniali, pur sopravvenuti al matrimonio, che abbiano altra fonte, qual è, tra le altre, la maggiore attitudine dell'uno a produrre ricchezza;
iii) che, tenuto conto delle circostanze del caso, e comunque della durata del matrimonio e dell'età del richiedente, ove il contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole abbia inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, si debba infine procedere al necessario riequilibrio mediante il riconoscimento dell'assegno in misura adeguata.
Laddove non ricorrano tutte le condizioni descritte (che non sono alternative, ma concorrenti), è possibile riconoscere all'ex coniuge un assegno di carattere puramente assistenziale, purché lo stesso versi in stato di bisogno.
Applicando i principi esposti al caso concreto, ci si avvede che l'assegno non è dovuto. È la stessa struttura delle allegazioni della resistente ad escluderlo.
La convenuta ha, anzitutto, rimarcato il dato – peraltro pacifico tra le parti – della netta disparità reddituale e patrimoniale che corre fra i coniugi. Si è, poi, concentrata sul contributo reso alla formazione della professionalità del marito e, quindi, alla costruzione della capacità reddituale e patrimoniale che da tale professionalità è derivata2. In base a questo schema argomentativo, però, sono trattati solo due requisiti dell'assegno, mentre è totalmente obliterato il terzo. 2 La circostanza è contestata, ma, come si vedrà, anche assumendo che sia vera, essa non può condurre alla spettanza dell'assegno. 3 Come poc'anzi sottolineato, la disparità economica e il contributo al patrimonio comune o dell'altro coniuge sono due condizioni necessarie, ma non sufficienti per il riconoscimento dell'assegno. È necessario, altresì, che lo squilibrio economico sia riconducibile «all'organizzazione familiare durante la vita in comune» (Cass. Civ., Sez.
1, Ordinanza n. 32354 del 13/12/2024), il che avviene allorquando «il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia (…) perché l'assegno di divorzio (…) mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito» (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 27945 del 04/10/2023). Questo profilo è fondamentale, viene costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e, a prescindere dal grado, anche elevato, di sperequazione economica, non può essere trascurato: affinché venga attribuito un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa occorre sempre che il richiedente provi in giudizio di aver rinunciato «a realistiche occasioni professionali- reddituali», in ragione delle «scelte fatte "manente matrimonio"» (Cass. Civ., Sez. 1,
Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023).
Ebbene, nella fattispecie concreta non v'è traccia di alcuna rinuncia professionale da parte della moglie. Anzi, la narrazione della vita coniugale compiuta dalla resistente lascia trasparire il contrario. La sig.ra infatti, aveva una CP_1 capacità economica che le avrebbe consentito – a suo dire – di mantenere l'intera famiglia dall'anno 1988 al 1993, mentre il marito studiava e, anche in seguito, ha lavorato «come dirigente e commerciale», tanto che al tempo della separazione percepiva una retribuzione, tutt'altro che contenuta, di euro 3.500,00 mensili. Le
«avverse esperienze lavorative» descritte dalla resistente a pag. 4 della comparsa di risposta sono completamente slegate dalle scelte di indirizzo familiare, perché si sono verificate dopo la separazione e, in ogni caso, non hanno impedito alla convenuta di conseguire una pensione di circa euro 2.000,00 mensili, di essere proprietaria dell'immobile in cui abita e di essere titolare di rapporti bancari e finanziari per importi non trascurabili (v. pagg. 6 e 7 della comparsa di risposta).
Alla luce di quanto esposto, non è possibile asserire che l'attuale condizione di squilibrio economico fra i coniugi sia il frutto di rinunce ad occasioni professionali, passibili di una compensazione mediante il versamento di un assegno divorzile.
Un simile assegno non può nemmeno essere riconosciuto per finalità assistenziali, poiché la resistente gode di una situazione reddituale e patrimoniale stabile ed è perfettamente in grado di provvedere, in piena autonomia, a tutte le proprie esigenze.
4 In conclusione, la domanda di assegno proposta dalla resistente va respinta.
§ 5. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod. per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00. Sono riconosciuti i compensi minimi, poiché i coniugi hanno dibattuto di una sola questione, la cui decisione non ha neppure richiesto l'espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. conferma la revoca dell'obbligazione paterna di mantenimento della figlia, già disposta in via provvisoria;
3. respinge la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
4. condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
5. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
ND NE
5