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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1893/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1893/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. SCISCA ROBERTO C.F._1
Ricorrente contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_1
Resistente contumace
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.7.24 Parte_1 riferiva di essere stata assunta da in data 12.07.2023 con la CP_1 qualifica di operaia – 6° livello C.C.N.L. Multiservizi FAPI con contratto di lavoro a tempo determinato avente scadenza al 11.08.2023 e mansioni di imballatore di magazzino;
che, il contratto di lavoro era stato prorogato sino al 31.10.2023 e successivamente sino al 31.03.2024;
pagina 1 di 3 che il rapporto di lavoro è cessato il 13.02.2024 a seguito di dimissioni da lei rassegnate per giusta causa ex art. 2119 c.c. come risultava dal modulo recesso rapporto di lavoro non avendo percepito alcune retribuzioni;
che la società convenuta era stata costituita in mora col patrocinio dell'Ufficio Vertenze Camera del Lavoro CGIL di Monza a mezzo pec 11.07.2024; che vantava nei confronti della società convenuta un credito lordo complessivo di € 4.947,99 di cui € € 1.441,75 per retribuzione gennaio 2024,
€ 120,15 per rateo 13ma mensilità, € 1.441,75 per retribuzione febbraio 2024, € 741,95 per ferie non godute, € 271,70 per rol non godute ed € 930,69 per T.F.R.L;
che aveva sempre prestato l'attività lavorativa in Seregno. Posto quanto sopra la ricorrente ha chiesto : Condannare al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 somma complessiva di € 4.947,99 lordi per retribuzione gennaio 2024, febbraio 2024, ferie non godute, rol non godute e T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.. Condannare la società convenuta al pagamento del compenso professionale di difesa ex art. 93 c.p.c. da liquidarsi in favore dell'Avv. Roberto Scisca. che la resistente fosse condannata a corrisponderli la somma di cui sopra.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
Invero dalla lettera di assunzione e dalla comunicazione UNNILAV risulta che la ricorrente ha lavorato per la resistente dal 12,7,23 e , dal doc. 3 che ha rassegnato le dimissioni il 13.2.24. La ricorrente ha lamentato poi che non le erano state pagate le retribuzioni di gennaio e febbraio 2024, la tredicesima , i corrispettivi dei ROL e delle ferie non godute e il TFR. Si osserva poi che quanto affermato dalla ricorrente non è smentito dai documenti agli atti, né la resistente si è costituita al fine di contestare le pretese attoree.
pagina 2 di 3 Queste sono state calcolate dalla ricorrente, in mancanza delle buste paga , in modo a parere del tribunale corretto, d'altra parte la resistente non si è nemmeno costituita al fine di contrastare la pretesa di controparte sotto il profilo del quantum . Posto quanto sopra la resistente va condannata a corrispondere al ricorrente, la somma di euro 4.947,99 per i titoli di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
tribunale, pronunciando sulla causa di cui in epigrafe , così provvede:
1) Condanna al pagamento, in favore della ricorrente, della CP_1 somma complessiva di € 4.947,99 lordi per retribuzione gennaio 2024, febbraio 2024, ferie non godute, rol non goduti e T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) Condanna convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 800,00 per compensi oltre oneri accessori e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Monza, 9 marzo 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1893/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. SCISCA ROBERTO C.F._1
Ricorrente contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_1
Resistente contumace
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.7.24 Parte_1 riferiva di essere stata assunta da in data 12.07.2023 con la CP_1 qualifica di operaia – 6° livello C.C.N.L. Multiservizi FAPI con contratto di lavoro a tempo determinato avente scadenza al 11.08.2023 e mansioni di imballatore di magazzino;
che, il contratto di lavoro era stato prorogato sino al 31.10.2023 e successivamente sino al 31.03.2024;
pagina 1 di 3 che il rapporto di lavoro è cessato il 13.02.2024 a seguito di dimissioni da lei rassegnate per giusta causa ex art. 2119 c.c. come risultava dal modulo recesso rapporto di lavoro non avendo percepito alcune retribuzioni;
che la società convenuta era stata costituita in mora col patrocinio dell'Ufficio Vertenze Camera del Lavoro CGIL di Monza a mezzo pec 11.07.2024; che vantava nei confronti della società convenuta un credito lordo complessivo di € 4.947,99 di cui € € 1.441,75 per retribuzione gennaio 2024,
€ 120,15 per rateo 13ma mensilità, € 1.441,75 per retribuzione febbraio 2024, € 741,95 per ferie non godute, € 271,70 per rol non godute ed € 930,69 per T.F.R.L;
che aveva sempre prestato l'attività lavorativa in Seregno. Posto quanto sopra la ricorrente ha chiesto : Condannare al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 somma complessiva di € 4.947,99 lordi per retribuzione gennaio 2024, febbraio 2024, ferie non godute, rol non godute e T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.. Condannare la società convenuta al pagamento del compenso professionale di difesa ex art. 93 c.p.c. da liquidarsi in favore dell'Avv. Roberto Scisca. che la resistente fosse condannata a corrisponderli la somma di cui sopra.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
Invero dalla lettera di assunzione e dalla comunicazione UNNILAV risulta che la ricorrente ha lavorato per la resistente dal 12,7,23 e , dal doc. 3 che ha rassegnato le dimissioni il 13.2.24. La ricorrente ha lamentato poi che non le erano state pagate le retribuzioni di gennaio e febbraio 2024, la tredicesima , i corrispettivi dei ROL e delle ferie non godute e il TFR. Si osserva poi che quanto affermato dalla ricorrente non è smentito dai documenti agli atti, né la resistente si è costituita al fine di contestare le pretese attoree.
pagina 2 di 3 Queste sono state calcolate dalla ricorrente, in mancanza delle buste paga , in modo a parere del tribunale corretto, d'altra parte la resistente non si è nemmeno costituita al fine di contrastare la pretesa di controparte sotto il profilo del quantum . Posto quanto sopra la resistente va condannata a corrispondere al ricorrente, la somma di euro 4.947,99 per i titoli di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
tribunale, pronunciando sulla causa di cui in epigrafe , così provvede:
1) Condanna al pagamento, in favore della ricorrente, della CP_1 somma complessiva di € 4.947,99 lordi per retribuzione gennaio 2024, febbraio 2024, ferie non godute, rol non goduti e T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) Condanna convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 800,00 per compensi oltre oneri accessori e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Monza, 9 marzo 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
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