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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/12/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2825/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo Petrolati, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 2825/2023 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ronco n. 4, c.f. , rappresentato e difeso, come da delega a C.F._1 margine dell'atto introduttivo, dall'avv. Matteo Pastore (c.f. ), C.F._2 con domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via della Ginnastica n. 24 (fax 040.371228 - PEC;
Email_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
, c.f. in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Trieste,
[...] P.IVA_1 piazza dell'Unità d'Italia n. 8 difesa in giudizio dai Funzionari;
RESISTENTE
oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento. conclusioni delle parti: all'udienza del 23.12.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale proponeva opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione della Parte_1
Prefettura di Trieste n. 0027159 del 08.05.2023 e n. 0032539 del 31.05.2023 concludendo affinchè “ogni contraria istanza disattesa e reietta, NEL MERITO: IN VIA PRELIMINARE, sospendere, anche con decreto emesso inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di un'udienza per la discussione della presente istanza di sospensione, l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, sussistendone gravi motivi come da istanza in calce al presente atto, IN VIA PRINCIPALE, per i motivi esposti in narrativa, dichiararsi l'invalidità, comunque qualificata, e/o illegittimità/nullità/annullamento/inefficacia delle due Ordinanze-ingiunzione impugnate e che nulla è dovuto dall'opponente a tale titolo, ovvero che ogni pretesa nei confronti del ricorrente è prescritta;
IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui non si ritenga di potere accogliere le richieste in via principale, si chiede che venga rideterminata al minimo la sanzione amministrativa, anche alla luce dei vizi della sua determinazione, come evidenziati in narrativa. In ogni caso, condannare parte opposta alla rifusione di compensi e spese tutte del giudizio, oltre a spese generali ed accessori fiscali e previdenziali come per legge”. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma CP_1 delle ordinanze di ingiunzione di pagamento. Con ordinanza del 19.10.2023 il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva delle ordinanze impugnate e all'udienza del 21.2.2024 erano assunte le prove orali sui capitoli ammessi. Con ordinanza dell'1.8.2024 era fissata l'udienza di discussione orale al 2.4.2026. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice. Con provvedimento del 3.12.2025 il processo era anticipato, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 23.12.2025 quando era definito.
Diritto Il primo motivo di doglianza relativo alla mancata notifica all'opponente dei verbali dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trieste-Gorizia va certamente respinto atteso che, come correttamente eccepito dall'Amministrazione opposta, risulta documentalmente come il verbale unico di accertamento e notificazione n. TS00000/2018 -507 -01 del 21.05.2018 – protocollo n. 11543 del 23.05.2018 sia stato notificato a a mezzo posta l'1.6.2018 come da sottoscrizione sotto Parte_1 la voce “ritiro in ufficio del plico non recapitato” (cfr. all. 1 del fascicolo di parte resistente pagg. 1 e 12). Lo stesso vale per il verbale unico di accertamento e notificazione n. TS00000/2018
-765 -02 del 23.07.2018 – protocollo n. 16924 del 24.07.2018, che risulta essere stato pag. 2/6 notificato all'opponente nelle stesse forme in data 10.08.2018 (all. 2 del fascicolo di parte resistente pag. 11). L'affermazione poi, per cui il non parlasse e comprendesse l'italiano, oltre ad Pt_1 essere apodittica e priva di allegazioni e riscontri probanti, è contraddetta dalla prova testimoniale assunta atteso che le lavoratrici hanno riferito di continue interlocuzioni con il il quale era anche formalmente amministratore di una società di capitali, Pt_1
è comparso innanzi ad un notaio ed ha sottoscritto un atto pubblico, tutti elementi che depongono per una buona comprensione della lingua e del contesto lavorativo in cui si trovava. A questo punto conviene trattare anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente atteso che la data della notifica dei verbali di contestazione assume rilevanza al fine dell'interruzione del termine quinquennale di prescrizione. Al riguardo la Corte di cassazione ha sostenuto che “In tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 14886 del 20/07/2016 (Rv. 640659 - 01). Considerato quindi che il ricorrente riceveva le notifiche dei verbali di contestazione il 1.62018 e il 10.8.2018 e che le ordinanze dell'ingiunzione di pagamento sono state emesse rispettivamente l'8 e il 31 maggio 2023 e spedite per la notifica il 09.05.2023 e il 06.06.2023 se ne deve dedurre la piena tempestività dell'agire dell'Amministrazione. Anche la doglianza indicata al n. 2 dell'atto di opposizione è infondata e va rigettata. Il ricorrente afferma infatti come già dai verbali dell'Ispettorato del Lavoro fosse stato accertato che il rivestisse la qualifica di amministratore di diritto della Pt_1
Thymos Style S.r.l.s. mentre l'amministratore di fatto, e reale gestore dell'ente, fosse
Parte_2
La circostanza in realtà, è confermata dalla prova testimoniale assunta atteso che le dipendenti della società hanno riferito come fosse la titolare e Parte_2 impartisse le direttive. Ebbene il fatto che fosse, all'epoca degli accertamenti, l'amministratore Parte_1 di diritto della Thymos Style S.r.l.s. fonda senza dubbio la responsabilità dell'uomo che rivestiva la qualifica gestionale nella società avendo acquistato l'intera quota di partecipazione dal precedente titolare (cfr. all. 7 fascicolo di parte Controparte_2 ricorrente).
pag. 3/6 Quanto all'elemento soggettivo si richiama l'indirizzo della Corte di legittimità per cui “Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente. A tal fine la qualità di amministratore (come quella di componente del collegio sindacale) di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione "iuris tantum" di colpa” (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 19242 del 07/09/2006 (Rv. 592378 - 01). Al riguardo grava sul ricorrente la prova dei fatti impeditivi o estintivi della responsabilità del e sebbene sia stata evocata una sua sostanziale Pt_1 inconsapevolezza del ruolo formalmente rivestito di tale circostanza non è fornita alcun concreto supporto probatorio. Peraltro è appena il caso di rilevare che correttamente l'Ispettorato del Lavoro ha elevato sanzioni anche verso l'amministratore di fatto . Pt_2
A nulla rileva, poi, che alla data di emissione del verbale di contestazione il ricorrente avesse cessato la carica di amministratore atteso che la sua responsabilità quale trasgressore è da riferirsi al momento dalla violazione amministrativa. Quanto al merito delle violazioni contestate deve rilevarsi come l'Amministrazione abbia puntualmente assolto all'onere della prova per mezzo del deposito dei verbali dell'Ispettorato del Lavoro che dapprima riceveva la denuncia della dipendente relative al mancato percepimento delle indennità di maternità e alla Testimone_1 successivamente verificava sui documenti contabili della Thymos Style S.r.l.s. che nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2018 nel Libro Unico erano registrati, rispettivamente, gli importi di euro 1.330,04 – 1.472,55 e 1.425,05 come indennità di maternità poi portati in compensazione con i contributi dovuti all' (cfr. all. 5 CP_3 fascicolo parte opposta). In tal modo è dimostrata la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto somme a titolo di indennità per maternità, ha ottenuto dall' CP_3 il conguaglio di tali somme con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto, in forma di risparmio di spesa, le corrispondenti erogazioni. Le erogazioni di cui all'art. 316-ter cod. pen., quindi, non devono necessariamente consistere nel conseguimento diretto di una somma di denaro, ben potendo anche consistere nell'esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta ovvero in pag. 4/6 un risparmio. (Cass. Pen. Sez. 6 - , Sentenza n. 7963 del 26/11/2019 Ud. (dep. 27/02/2020 ) Rv. 278455 – 01). In merito all'eccezione della competenza del giudice penale si osserva che in tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il superamento della soglia di punibilità indicata dall'art. 316-ter, comma 2, cod. pen. integra un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità, sicché è irrilevante che il beneficiario consegua in momenti diversi contributi che, sommati tra loro, determinerebbero il superamento della soglia, in quanto rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva di talché non è fondata la tesi del ricorrente che vorrebbe riportare ad unitarietà le tre condotte contestate. Da ultimo circa la commisurazione della sanzione va rilevato che l'art. 316 ter comma 2 c.p. stabilisce che la sanzione amministrativa non possa superare il triplo del beneficio conseguito prevedendo invece come forbice edittale quella compresa tra euro 5.164,00 e 25.822,00. Il limite legale del triplo tende quindi ad evitare che la sanzione amministrativa raggiunga un importo avulso rispetto al beneficio illecito garantendo così un rapporto di proporzionalità. Nel caso in esame l'importo del beneficio riferibile a ciascuna delle singole tre condotte è di gran lunga inferiore al minimo edittale di euro 5.164,00 e così anche quello risultante dalla moltiplicazione del triplo ragione per cui complessivamente la sanzione come irrogata non può ritenersi sproporzionata. Il ricorrente lamenta anche che la commisurazione della sanzione non abbia tenuto conto delle condizioni personali ed economiche del ma non viene fornito Pt_1 alcun supporto probatorio a sostegno della sostenuta indigenza dell'uomo se non una lettera di licenziamento del febbraio 2017 che però è antecedente all'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro con la Thymos Style S.r.l.s. e all'acquisto delle quote societarie. Nessuna disposizione in ordine alle spese di lite poiché l'Amministrazione che ha emesso il provvedimento sanzionatorio si è costituita in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, (Cass Civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 23825 del 04/08/2023 (Rv. 668721 - 01) e non rilevando nel caso in esame l'art. 152 bis disp. att. c.p.c. applicabile alle sole controversie di lavoro (Corte Cass. Ord. 16 giugno 2022, n. 19501).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pag. 5/6 - rigetta l'opposizione e conferma le ordinanze di ingiunzione n. 0027159 del 08.05.2023 e n. 0032539 del 31.05.2023;
Nulla sulle spese Trieste, 23 dicembre 2025 il Giudice Matteo Petrolati
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo Petrolati, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 2825/2023 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ronco n. 4, c.f. , rappresentato e difeso, come da delega a C.F._1 margine dell'atto introduttivo, dall'avv. Matteo Pastore (c.f. ), C.F._2 con domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via della Ginnastica n. 24 (fax 040.371228 - PEC;
Email_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
, c.f. in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Trieste,
[...] P.IVA_1 piazza dell'Unità d'Italia n. 8 difesa in giudizio dai Funzionari;
RESISTENTE
oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento. conclusioni delle parti: all'udienza del 23.12.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale proponeva opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione della Parte_1
Prefettura di Trieste n. 0027159 del 08.05.2023 e n. 0032539 del 31.05.2023 concludendo affinchè “ogni contraria istanza disattesa e reietta, NEL MERITO: IN VIA PRELIMINARE, sospendere, anche con decreto emesso inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di un'udienza per la discussione della presente istanza di sospensione, l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, sussistendone gravi motivi come da istanza in calce al presente atto, IN VIA PRINCIPALE, per i motivi esposti in narrativa, dichiararsi l'invalidità, comunque qualificata, e/o illegittimità/nullità/annullamento/inefficacia delle due Ordinanze-ingiunzione impugnate e che nulla è dovuto dall'opponente a tale titolo, ovvero che ogni pretesa nei confronti del ricorrente è prescritta;
IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui non si ritenga di potere accogliere le richieste in via principale, si chiede che venga rideterminata al minimo la sanzione amministrativa, anche alla luce dei vizi della sua determinazione, come evidenziati in narrativa. In ogni caso, condannare parte opposta alla rifusione di compensi e spese tutte del giudizio, oltre a spese generali ed accessori fiscali e previdenziali come per legge”. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma CP_1 delle ordinanze di ingiunzione di pagamento. Con ordinanza del 19.10.2023 il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva delle ordinanze impugnate e all'udienza del 21.2.2024 erano assunte le prove orali sui capitoli ammessi. Con ordinanza dell'1.8.2024 era fissata l'udienza di discussione orale al 2.4.2026. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice. Con provvedimento del 3.12.2025 il processo era anticipato, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 23.12.2025 quando era definito.
Diritto Il primo motivo di doglianza relativo alla mancata notifica all'opponente dei verbali dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trieste-Gorizia va certamente respinto atteso che, come correttamente eccepito dall'Amministrazione opposta, risulta documentalmente come il verbale unico di accertamento e notificazione n. TS00000/2018 -507 -01 del 21.05.2018 – protocollo n. 11543 del 23.05.2018 sia stato notificato a a mezzo posta l'1.6.2018 come da sottoscrizione sotto Parte_1 la voce “ritiro in ufficio del plico non recapitato” (cfr. all. 1 del fascicolo di parte resistente pagg. 1 e 12). Lo stesso vale per il verbale unico di accertamento e notificazione n. TS00000/2018
-765 -02 del 23.07.2018 – protocollo n. 16924 del 24.07.2018, che risulta essere stato pag. 2/6 notificato all'opponente nelle stesse forme in data 10.08.2018 (all. 2 del fascicolo di parte resistente pag. 11). L'affermazione poi, per cui il non parlasse e comprendesse l'italiano, oltre ad Pt_1 essere apodittica e priva di allegazioni e riscontri probanti, è contraddetta dalla prova testimoniale assunta atteso che le lavoratrici hanno riferito di continue interlocuzioni con il il quale era anche formalmente amministratore di una società di capitali, Pt_1
è comparso innanzi ad un notaio ed ha sottoscritto un atto pubblico, tutti elementi che depongono per una buona comprensione della lingua e del contesto lavorativo in cui si trovava. A questo punto conviene trattare anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente atteso che la data della notifica dei verbali di contestazione assume rilevanza al fine dell'interruzione del termine quinquennale di prescrizione. Al riguardo la Corte di cassazione ha sostenuto che “In tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 14886 del 20/07/2016 (Rv. 640659 - 01). Considerato quindi che il ricorrente riceveva le notifiche dei verbali di contestazione il 1.62018 e il 10.8.2018 e che le ordinanze dell'ingiunzione di pagamento sono state emesse rispettivamente l'8 e il 31 maggio 2023 e spedite per la notifica il 09.05.2023 e il 06.06.2023 se ne deve dedurre la piena tempestività dell'agire dell'Amministrazione. Anche la doglianza indicata al n. 2 dell'atto di opposizione è infondata e va rigettata. Il ricorrente afferma infatti come già dai verbali dell'Ispettorato del Lavoro fosse stato accertato che il rivestisse la qualifica di amministratore di diritto della Pt_1
Thymos Style S.r.l.s. mentre l'amministratore di fatto, e reale gestore dell'ente, fosse
Parte_2
La circostanza in realtà, è confermata dalla prova testimoniale assunta atteso che le dipendenti della società hanno riferito come fosse la titolare e Parte_2 impartisse le direttive. Ebbene il fatto che fosse, all'epoca degli accertamenti, l'amministratore Parte_1 di diritto della Thymos Style S.r.l.s. fonda senza dubbio la responsabilità dell'uomo che rivestiva la qualifica gestionale nella società avendo acquistato l'intera quota di partecipazione dal precedente titolare (cfr. all. 7 fascicolo di parte Controparte_2 ricorrente).
pag. 3/6 Quanto all'elemento soggettivo si richiama l'indirizzo della Corte di legittimità per cui “Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente. A tal fine la qualità di amministratore (come quella di componente del collegio sindacale) di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione "iuris tantum" di colpa” (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 19242 del 07/09/2006 (Rv. 592378 - 01). Al riguardo grava sul ricorrente la prova dei fatti impeditivi o estintivi della responsabilità del e sebbene sia stata evocata una sua sostanziale Pt_1 inconsapevolezza del ruolo formalmente rivestito di tale circostanza non è fornita alcun concreto supporto probatorio. Peraltro è appena il caso di rilevare che correttamente l'Ispettorato del Lavoro ha elevato sanzioni anche verso l'amministratore di fatto . Pt_2
A nulla rileva, poi, che alla data di emissione del verbale di contestazione il ricorrente avesse cessato la carica di amministratore atteso che la sua responsabilità quale trasgressore è da riferirsi al momento dalla violazione amministrativa. Quanto al merito delle violazioni contestate deve rilevarsi come l'Amministrazione abbia puntualmente assolto all'onere della prova per mezzo del deposito dei verbali dell'Ispettorato del Lavoro che dapprima riceveva la denuncia della dipendente relative al mancato percepimento delle indennità di maternità e alla Testimone_1 successivamente verificava sui documenti contabili della Thymos Style S.r.l.s. che nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2018 nel Libro Unico erano registrati, rispettivamente, gli importi di euro 1.330,04 – 1.472,55 e 1.425,05 come indennità di maternità poi portati in compensazione con i contributi dovuti all' (cfr. all. 5 CP_3 fascicolo parte opposta). In tal modo è dimostrata la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto somme a titolo di indennità per maternità, ha ottenuto dall' CP_3 il conguaglio di tali somme con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto, in forma di risparmio di spesa, le corrispondenti erogazioni. Le erogazioni di cui all'art. 316-ter cod. pen., quindi, non devono necessariamente consistere nel conseguimento diretto di una somma di denaro, ben potendo anche consistere nell'esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta ovvero in pag. 4/6 un risparmio. (Cass. Pen. Sez. 6 - , Sentenza n. 7963 del 26/11/2019 Ud. (dep. 27/02/2020 ) Rv. 278455 – 01). In merito all'eccezione della competenza del giudice penale si osserva che in tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il superamento della soglia di punibilità indicata dall'art. 316-ter, comma 2, cod. pen. integra un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità, sicché è irrilevante che il beneficiario consegua in momenti diversi contributi che, sommati tra loro, determinerebbero il superamento della soglia, in quanto rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva di talché non è fondata la tesi del ricorrente che vorrebbe riportare ad unitarietà le tre condotte contestate. Da ultimo circa la commisurazione della sanzione va rilevato che l'art. 316 ter comma 2 c.p. stabilisce che la sanzione amministrativa non possa superare il triplo del beneficio conseguito prevedendo invece come forbice edittale quella compresa tra euro 5.164,00 e 25.822,00. Il limite legale del triplo tende quindi ad evitare che la sanzione amministrativa raggiunga un importo avulso rispetto al beneficio illecito garantendo così un rapporto di proporzionalità. Nel caso in esame l'importo del beneficio riferibile a ciascuna delle singole tre condotte è di gran lunga inferiore al minimo edittale di euro 5.164,00 e così anche quello risultante dalla moltiplicazione del triplo ragione per cui complessivamente la sanzione come irrogata non può ritenersi sproporzionata. Il ricorrente lamenta anche che la commisurazione della sanzione non abbia tenuto conto delle condizioni personali ed economiche del ma non viene fornito Pt_1 alcun supporto probatorio a sostegno della sostenuta indigenza dell'uomo se non una lettera di licenziamento del febbraio 2017 che però è antecedente all'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro con la Thymos Style S.r.l.s. e all'acquisto delle quote societarie. Nessuna disposizione in ordine alle spese di lite poiché l'Amministrazione che ha emesso il provvedimento sanzionatorio si è costituita in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, (Cass Civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 23825 del 04/08/2023 (Rv. 668721 - 01) e non rilevando nel caso in esame l'art. 152 bis disp. att. c.p.c. applicabile alle sole controversie di lavoro (Corte Cass. Ord. 16 giugno 2022, n. 19501).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pag. 5/6 - rigetta l'opposizione e conferma le ordinanze di ingiunzione n. 0027159 del 08.05.2023 e n. 0032539 del 31.05.2023;
Nulla sulle spese Trieste, 23 dicembre 2025 il Giudice Matteo Petrolati
pag. 6/6