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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4214/2017
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
Il Tribunale - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 4214/2017, cui sono riuniti i procedimenti n. 816/2018 e n. 872/2019, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Castrovillari, via del Lavoro n. 100, presso lo studio degli dagli avv.ti Francesco Macario e Manuela
Macario, da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, CF , con sede Controparte_1 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto
Ferrato, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
E
, cod. fisc./P. I.V.A. n. , con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Via Matteotti n. 74, presso lo studio legale dell'avv. Valeria Vasapollo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.11.2017, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 034 2016 0006321554000, notificata il 19.1.2017, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 5839,90, a titolo di contributi dovuti a Gestione Separata
e riferiti all'annualità 2009. Eccepiva, il ricorrente l'illegittimità dell'atto opposto per CP_3 insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, essendo il medesimo iscritto -a far data dal marzo del 1978 (posizione n. 167917) - presso ed essendo, contestualmente, titolare di regolare CP_4 posizione contributiva presso l' (gestione ex INPDAP) in qualità di dipendente di ente pubblico;
CP_3 contestava, quindi, la iscrizione d'ufficio operata dall' alla sezione Gestione Separata (liberi CP_3 professionisti) di cui all'art. 2 co. 26 L. 335/95 e concludeva con la richiesta di annullamento dell'AVA impugnato.
Il Giudice disponeva, altresì, con provvedimento reso all'udienza del 2 febbraio 2018 la sospensione del provvedimento impugnato.
Al fascicolo venivano riuniti i procedimenti n. 816/2018 e n. 872/2019, pendenti presso il medesimo
Tribunale di Castrovillari, vertenti tar le medesime parti ed aventi ad oggetto rispettivamente l'opposizione a provvedimento di comunicazione di fermo amministrativo n.
03480201700000736000 notificato il 23.1.2018 (riferito alla iscrizione d'ufficio alla Gestione
Separata per l'anno 2009) e l'opposizione ad Avviso di Addebito n. 33420180006808805000 notificato il 4.2.2019, relativo alla iscrizione d'ufficio per la diversa annualità 2011.
Per il procedimento n. 816/2018 il Giudice disponeva sospensione dell'atto impugnato con provvedimento del 17.4.2018, parimenti veniva disposta, all'udienza del 5.7.2019, la sospensione del provvedimento impugnato nell'ambito del procedimento n. 872/2019.
Si costituiva l' , ribadendo la legittimità del proprio accertamento giusto ai sensi dell'art. 18 c. CP_3
12 D.L. 98/11, convertito con L. 111/2011, norma di interpretazione autentica dell'art. 2 c. 26 della
L. 335/95 che conferma l'orientamento espresso dall'Istituto Previdenziale in tema di obbligo contributivo dei soggetti che esercitano attività professionale abituale, ancorché non esclusiva, ovvero che svolgano attività non subordinata ad iscrizione ad apposito albo ovvero ancora il cui reddito da lavoro autonomo (ex art. 53 c. 1 TUIR) non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'Ente Previdenziale di appartenenza;
in effetti, ribadiva l'Ente, la disciplina di
Inarcassa (art. 21 c. 5 L. 6/1981 e art. 7 Statuto Inarcassa) esclude dalla contribuzione soggettiva i soggetti i soggetti che, pur producendo redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 c. 1 TUIR, sono contemporaneamente dipendenti subordinati iscritti alla contribuzione , con la CP_3 conseguenza che tale contribuzione soggettiva deve essere versata presso con iscrizione alla CP_3 Gestione Separata - Liberi Professionisti. Concludeva, quindi, per il rigetto completo delle richieste del ricorrente e per la conferma degli atti impugnati e delle somme con essi ingiunte.
Risulta, altresì, costituzione dell' nel procedimento n. 816/2018 Controparte_5 afferente all'opposizione a fermo amministrativo, nel quale l' costituita eccepiva la propria CP_2
carenza di legittimazione in ordine alla formazione del ruolo.
La causa veniva, quindi, istruita a mezzo acquisizione di documenti e viene decisa all'udienza odierna.
***
1. Il ricorso è accoglibile parzialmente, per le ragioni che di seguito saranno esplicitate.
Con riferimento alle annualità contributive oggetto della pretesa contributiva avanzata dall' , si CP_3 evidenzia che il ricorrente è stato dipendente subordinato di ente pubblico svolgendo, contestualmente, attività lavorativa di tipo autonoma;
in particolare, risulta dagli atti che il ricorrente
è iscritto a , matricola 167917, sin dal marzo 1978. CP_4
In virtù della menzionata iscrizione presso il suddetto Ente Previdenziale, parte ricorrente da prova di aver versato ad il solo contributo c.d. integrativo ex art. 10 L. 6/1981 (cfr. CP_4 documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente, doc. n. 3 fascicolo allegato al proc. 4214/17
e doc. 5 fascicolo allegato a proc. 872/19); contestualmente confermando la circostanza che nulla è stato dal medesimo versato a titolo di contributo soggettivo per le medesime annualità né ad né ad altro Ente Previdenziale, stante altresì il divieto posto dal comma 5 dell'art. 21 CP_4 della L. n. 6/81, che esclude la possibilità di iscrizione alla per gli ingegneri e per gli architetti Pt_2 che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
Sull'iscrizione alla Gestione Separata, il Supremo Collegio ha chiarito, in un approfondito e fondamentale provvedimento in argomento, un principio che deve trovare applicazione anche nel caso di specie: “l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ha previsto, per quanto qui interessa, che «sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione CP_3 dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni».
Questa Corte, al riguardo, ha già affermato che, con la creazione di tale nuova gestione, istituita a far data dal 1°.1.1996, si è inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione
(Cass. S.U. n. 3240 del 2010). Si tratta quindi di una gestione che presenta aspetti diversi rispetto alle altre, quali la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi (ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti): mentre queste ultime sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla natura dell'attività lavorativa svolta dall'iscritto, l'art. 2, comma 26, I. n.
335/1995, opera un riferimento eteronomo e supportato esclusivamente dalle disposizioni di carattere fiscale ivi richiamate, di talché l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dall'altra gestione a cui l'iscritto
è assicurato in relazione all'ulteriore attività lavorativa espletata (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del
2010, cit.). Ne è conferma l'art. 6, d.m. n. 281/1996, che, nel recare la prima disciplina delle modalità
e dei termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ha espressamente chiarito che «non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria». È in questo quadro generale che va esaminata la disposizione di cui all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I.
n. 111/2011), il quale, nell'interpretare l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, cit., ha previsto che «i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che CP_3 svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti», stabilendo altresì che «resta ferma la disposizione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103» (ossia la possibilità che tali enti possano deliberare l'inclusione della categoria di cui sono esponenziali nell'ambito della gestione separata): trattandosi di una disposizione recante interpretazione di un'altra disposizione vigente, essa è infatti sprovvista di una propria autonomia precettiva ed è volta piuttosto a costruire un rapporto tra le proprie previsioni e quelle proprie della disposizione interpretata, tale che - come accade in genere per le disposizioni aventi carattere interpretativo - le une e le altre si saldino, dando luogo ad un precetto normativo unitario (così Corte cost. n. 397 del 1994). Orbene, tenuto conto del rinvio operato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai decreti legislativi nn. 509/1994 e 103/1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n. 917/1986,
l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che - come si è detto - collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n.
3240 del 2010, già cit.)” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 dicembre 2017, n. 30344).
La Corte di Cassazione, passata poi ad esaminare la specifica vicenda oggetto di giudizio, che si presentava in termini del tutto sovrapponibili a quelli di cui qui si discute nell'odierna controversia, trattandosi di ricorso proposto avverso all'iscrizione d'ufficio nella gestione separata di cui al citato art.2, co.26, L.335 proposto da un ingegnere che svolgeva tanto attività lavorativa subordinata che attività libero professionale per la quale versava contribuzione all' , ha in particolare CP_4 osservato: “Così ricostruito il combinato disposto dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che l'iscrizione all è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di CP_4 previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (art. 2, I. n. 1046/1971, la cui disposizione è stata reiterata dall'art. 21, comma 5,
I. n. 6/1981 e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello Statuto , approvato giusta le
CP_4 disposizioni del decreto legislativo n. 509/1994). Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all , nella forma di una maggiorazione percentuale che dev'essere applicata dal
CP_4 professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo (art. 10, I. n. 6/1981, riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza ). Ora, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo, in
CP_4 difetto di iscrizione all , non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione
CP_4 previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3, Statuto ) e chi è
CP_4 iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del
2015). Ma se così è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell' di disporre di un'ulteriore fonte di entrate CP_4 con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l' è ente esponenziale (v. in tal CP_4 senso Corte cost. n. 132 del 1984). Contrari argomenti non possono desumersi dalla circostanza che il Regolamento di previdenza dell abbia recentemente previsto che la «quota della CP_4 contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo previste nel comma 5 del presente articolo», venga computata nell'ambito del «montante contributivo individuale»: fermo restando che tale disposizione opera a decorrere dal 1°.1.2013 (art. 26.5, Regolamento cit.), è decisivo rilevare, ancora una volta, che codesta retrocessione del contributo integrativo presuppone che il professionista sia iscritto all e abbia dunque titolo per beneficiare delle sue prestazioni, CP_4 ciò che gli ingegneri e gli architetti che sono iscritti ad altra gestione previdenziale non possono fare.
Né potrebbe sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa dell'art. 18, comma 12, d.l. n.
98/2011, fatto genericamente riferimento ad un «versamento contributivo», non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Per tacere del fatto che il canone ermeneutico secondo cui l'interprete dovrebbe astenersi dall'introdurre differenziazioni tra situazioni omologhe lì dove il legislatore non ne ha previste, traendo in specie la sua capacità di persuasione retorica dalla somiglianza o analogia che presuppone tra contributo soggettivo e contributo integrativo, al fine di disciplinarli egualmente, è frutto di un'interpretazione tutt'altro che "letterale" del dato normativo, non essendo certamente rinvenibili nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., le ragioni della somiglianza o analogia che si vorrebbe presupporre”.
La Cassazione, quindi, statuendo su contrapposte decisioni delle Corti locali, ha dichiarato la legittimità della pretesa contributiva dell' nei confronti dei professionisti, in base al principio CP_3 secondo cui ad ogni attività lavorativa deve necessariamente connettersi un'effettiva copertura previdenziale. La Suprema Corte ha quindi, affermato la necessità di esaminare la norma interpretativa (art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011), in stretta connessione con la norma interpretata
(art. 2, comma 26, l. n. 335/1995), istitutiva della Gestione separata, riportando nell'alveo della
Gestione Separata, oltre ai liberi professionisti sprovvisti di albo professionale, anche quelli la cui attività, sebbene subordinata a tale iscrizione, «non sia soggetta ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale». La Corte ha fondato l'assunto sul carattere essenzialmente universalistico della Gestione Separata che, in quanto finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria ai «soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al testo unico delle imposte sui redditi», tende ad assicurare una copertura previdenziale generale a tutti i lavoratori (autonomi) che ne erano ancora sprovvisti.
La Corte, su tali basi, ha quindi incluso nel novero dei soggetti obbligati all'iscrizione alla Gestione separata l'ingegnere (e l'architetto) che versi solo contributo integrativo, come nel caso di specie. Il presupposto di tale decisione risiede nella ritenuta inidoneità di tale versamento a costituire una effettiva posizione previdenziale per la considerazione che la non eroga alcuna prestazione previdenziale ai professionisti iscritti ad altre gestioni previdenziali e che il versamento (in presenza di una contestuale iscrizione presso la Gestione) non viola il divieto di duplicazione della contribuzione avendo natura prettamente solidaristica ed essendo “ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione”.
A tale primo arresto di legittimità sono seguite in senso concorde altre pronunzie (cfr. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 20288 del 23/06/2022 secondo la quale “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all , alla quale CP_4 versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n.
335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato tale obbligo di iscrizione per l'attività libero-professionale svolta da un ingegnere, evidenziando che la Corte cost., con sentenza n. 104 del 2022, ha ritenuto la norma censurata, nell'esegesi prevalsa nella giurisprudenza di legittimità, esente da profili di irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistema normativo, di cui, al contrario, assume una funzione di chiusura, rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie per tutti i lavoratori)”.)
In conclusione, escluso che il versamento del contributo integrativo ad valga ad CP_4 esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata di cui si discute, rimane comunque da accertare la sussistenza di un simile obbligo in relazione al caso di specie.
Al riguardo, il più recente insegnamento della Cassazione è valso a chiarire quali siano le circostanze di fatto in merito alle quali deve essere adempiuto il suddetto onere: “il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale
(anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione” (Cass. 32167/2018).
Ne discende che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata grava su chi percepisce un reddito perché (a) esercita abitualmente l'attività professionale per cui è iscritto all'albo oppure (b) esercita quella stessa attività occasionalmente, producendo un reddito superiore al suddetto limite monetario di cui all'art. 44, c. 2, d.l. 269/200.
Nel caso di specie si verte, per l'anno 2009, nella seconda ipotesi, essendo pacifico, oltre che documentato, che l'appellata ha percepito come da Modello Unico 2010 (prodotto da parte resistente quale allegato al fascicolo di parte e depositato nel presente giudizio), un reddito pari ad € CP_3
22.001,00; mentre per l'annualità 2011 (obbligo contributivo in ogni caso prescritto per quanto superiormente argomentato), il reddito emergente dal Modello Unico 2012 (prodotto sempre da parte resistente nel giudizio n.872/2019, riunito al presente), un reddito pari ad € 4.173,00, quindi inferiore alla soglia di cui all'art. 44, c. 2, d.l. 269/200 (€ 5.000,00).
Per quanto sopra detto, il ricorso è accolto solo in parte, dovendosi dichiarare la legittimità della pretesa contributiva relativamente all'annualità 2009 (AVA n. 034 2016 0006321554000 e del CP_3 provvedimento di comunicazione di fermo amministrativo n. 03480201700000736000), rientrando l'ipotesi in esame -sia di diritto che di fatto (superamento della soglia di reddito percepito di cui all'art. 44, c. 2, d.l. 269/200)- nell'alveo delle ipotesi soggette ad obbligo di iscrizione e versamento alla Gestione Separata mentre risulta illegittima l'iscrizione d'ufficio alla Controparte_6 gestione separata per l'annualità 2011 (AVA n. 33420180006808805000), risultando il reddito CP_3 prodotto inferiore al limite previsto dalla legge per l'obbligatorietà contributiva nei confronti dell' . CP_3
2. Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento, vengono compensate.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando
-accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n.
33420180006808805000 relativo all'annualità 2011;
-rigetta nel resto;
-spese compensate.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
Il Tribunale - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 4214/2017, cui sono riuniti i procedimenti n. 816/2018 e n. 872/2019, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Castrovillari, via del Lavoro n. 100, presso lo studio degli dagli avv.ti Francesco Macario e Manuela
Macario, da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, CF , con sede Controparte_1 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto
Ferrato, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
E
, cod. fisc./P. I.V.A. n. , con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Via Matteotti n. 74, presso lo studio legale dell'avv. Valeria Vasapollo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.11.2017, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 034 2016 0006321554000, notificata il 19.1.2017, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 5839,90, a titolo di contributi dovuti a Gestione Separata
e riferiti all'annualità 2009. Eccepiva, il ricorrente l'illegittimità dell'atto opposto per CP_3 insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, essendo il medesimo iscritto -a far data dal marzo del 1978 (posizione n. 167917) - presso ed essendo, contestualmente, titolare di regolare CP_4 posizione contributiva presso l' (gestione ex INPDAP) in qualità di dipendente di ente pubblico;
CP_3 contestava, quindi, la iscrizione d'ufficio operata dall' alla sezione Gestione Separata (liberi CP_3 professionisti) di cui all'art. 2 co. 26 L. 335/95 e concludeva con la richiesta di annullamento dell'AVA impugnato.
Il Giudice disponeva, altresì, con provvedimento reso all'udienza del 2 febbraio 2018 la sospensione del provvedimento impugnato.
Al fascicolo venivano riuniti i procedimenti n. 816/2018 e n. 872/2019, pendenti presso il medesimo
Tribunale di Castrovillari, vertenti tar le medesime parti ed aventi ad oggetto rispettivamente l'opposizione a provvedimento di comunicazione di fermo amministrativo n.
03480201700000736000 notificato il 23.1.2018 (riferito alla iscrizione d'ufficio alla Gestione
Separata per l'anno 2009) e l'opposizione ad Avviso di Addebito n. 33420180006808805000 notificato il 4.2.2019, relativo alla iscrizione d'ufficio per la diversa annualità 2011.
Per il procedimento n. 816/2018 il Giudice disponeva sospensione dell'atto impugnato con provvedimento del 17.4.2018, parimenti veniva disposta, all'udienza del 5.7.2019, la sospensione del provvedimento impugnato nell'ambito del procedimento n. 872/2019.
Si costituiva l' , ribadendo la legittimità del proprio accertamento giusto ai sensi dell'art. 18 c. CP_3
12 D.L. 98/11, convertito con L. 111/2011, norma di interpretazione autentica dell'art. 2 c. 26 della
L. 335/95 che conferma l'orientamento espresso dall'Istituto Previdenziale in tema di obbligo contributivo dei soggetti che esercitano attività professionale abituale, ancorché non esclusiva, ovvero che svolgano attività non subordinata ad iscrizione ad apposito albo ovvero ancora il cui reddito da lavoro autonomo (ex art. 53 c. 1 TUIR) non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'Ente Previdenziale di appartenenza;
in effetti, ribadiva l'Ente, la disciplina di
Inarcassa (art. 21 c. 5 L. 6/1981 e art. 7 Statuto Inarcassa) esclude dalla contribuzione soggettiva i soggetti i soggetti che, pur producendo redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 c. 1 TUIR, sono contemporaneamente dipendenti subordinati iscritti alla contribuzione , con la CP_3 conseguenza che tale contribuzione soggettiva deve essere versata presso con iscrizione alla CP_3 Gestione Separata - Liberi Professionisti. Concludeva, quindi, per il rigetto completo delle richieste del ricorrente e per la conferma degli atti impugnati e delle somme con essi ingiunte.
Risulta, altresì, costituzione dell' nel procedimento n. 816/2018 Controparte_5 afferente all'opposizione a fermo amministrativo, nel quale l' costituita eccepiva la propria CP_2
carenza di legittimazione in ordine alla formazione del ruolo.
La causa veniva, quindi, istruita a mezzo acquisizione di documenti e viene decisa all'udienza odierna.
***
1. Il ricorso è accoglibile parzialmente, per le ragioni che di seguito saranno esplicitate.
Con riferimento alle annualità contributive oggetto della pretesa contributiva avanzata dall' , si CP_3 evidenzia che il ricorrente è stato dipendente subordinato di ente pubblico svolgendo, contestualmente, attività lavorativa di tipo autonoma;
in particolare, risulta dagli atti che il ricorrente
è iscritto a , matricola 167917, sin dal marzo 1978. CP_4
In virtù della menzionata iscrizione presso il suddetto Ente Previdenziale, parte ricorrente da prova di aver versato ad il solo contributo c.d. integrativo ex art. 10 L. 6/1981 (cfr. CP_4 documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente, doc. n. 3 fascicolo allegato al proc. 4214/17
e doc. 5 fascicolo allegato a proc. 872/19); contestualmente confermando la circostanza che nulla è stato dal medesimo versato a titolo di contributo soggettivo per le medesime annualità né ad né ad altro Ente Previdenziale, stante altresì il divieto posto dal comma 5 dell'art. 21 CP_4 della L. n. 6/81, che esclude la possibilità di iscrizione alla per gli ingegneri e per gli architetti Pt_2 che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
Sull'iscrizione alla Gestione Separata, il Supremo Collegio ha chiarito, in un approfondito e fondamentale provvedimento in argomento, un principio che deve trovare applicazione anche nel caso di specie: “l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ha previsto, per quanto qui interessa, che «sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione CP_3 dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni».
Questa Corte, al riguardo, ha già affermato che, con la creazione di tale nuova gestione, istituita a far data dal 1°.1.1996, si è inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione
(Cass. S.U. n. 3240 del 2010). Si tratta quindi di una gestione che presenta aspetti diversi rispetto alle altre, quali la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi (ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti): mentre queste ultime sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla natura dell'attività lavorativa svolta dall'iscritto, l'art. 2, comma 26, I. n.
335/1995, opera un riferimento eteronomo e supportato esclusivamente dalle disposizioni di carattere fiscale ivi richiamate, di talché l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dall'altra gestione a cui l'iscritto
è assicurato in relazione all'ulteriore attività lavorativa espletata (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del
2010, cit.). Ne è conferma l'art. 6, d.m. n. 281/1996, che, nel recare la prima disciplina delle modalità
e dei termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ha espressamente chiarito che «non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria». È in questo quadro generale che va esaminata la disposizione di cui all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I.
n. 111/2011), il quale, nell'interpretare l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, cit., ha previsto che «i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che CP_3 svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti», stabilendo altresì che «resta ferma la disposizione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103» (ossia la possibilità che tali enti possano deliberare l'inclusione della categoria di cui sono esponenziali nell'ambito della gestione separata): trattandosi di una disposizione recante interpretazione di un'altra disposizione vigente, essa è infatti sprovvista di una propria autonomia precettiva ed è volta piuttosto a costruire un rapporto tra le proprie previsioni e quelle proprie della disposizione interpretata, tale che - come accade in genere per le disposizioni aventi carattere interpretativo - le une e le altre si saldino, dando luogo ad un precetto normativo unitario (così Corte cost. n. 397 del 1994). Orbene, tenuto conto del rinvio operato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai decreti legislativi nn. 509/1994 e 103/1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n. 917/1986,
l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che - come si è detto - collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n.
3240 del 2010, già cit.)” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 dicembre 2017, n. 30344).
La Corte di Cassazione, passata poi ad esaminare la specifica vicenda oggetto di giudizio, che si presentava in termini del tutto sovrapponibili a quelli di cui qui si discute nell'odierna controversia, trattandosi di ricorso proposto avverso all'iscrizione d'ufficio nella gestione separata di cui al citato art.2, co.26, L.335 proposto da un ingegnere che svolgeva tanto attività lavorativa subordinata che attività libero professionale per la quale versava contribuzione all' , ha in particolare CP_4 osservato: “Così ricostruito il combinato disposto dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che l'iscrizione all è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di CP_4 previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (art. 2, I. n. 1046/1971, la cui disposizione è stata reiterata dall'art. 21, comma 5,
I. n. 6/1981 e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello Statuto , approvato giusta le
CP_4 disposizioni del decreto legislativo n. 509/1994). Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all , nella forma di una maggiorazione percentuale che dev'essere applicata dal
CP_4 professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo (art. 10, I. n. 6/1981, riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza ). Ora, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo, in
CP_4 difetto di iscrizione all , non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione
CP_4 previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3, Statuto ) e chi è
CP_4 iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del
2015). Ma se così è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell' di disporre di un'ulteriore fonte di entrate CP_4 con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l' è ente esponenziale (v. in tal CP_4 senso Corte cost. n. 132 del 1984). Contrari argomenti non possono desumersi dalla circostanza che il Regolamento di previdenza dell abbia recentemente previsto che la «quota della CP_4 contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo previste nel comma 5 del presente articolo», venga computata nell'ambito del «montante contributivo individuale»: fermo restando che tale disposizione opera a decorrere dal 1°.1.2013 (art. 26.5, Regolamento cit.), è decisivo rilevare, ancora una volta, che codesta retrocessione del contributo integrativo presuppone che il professionista sia iscritto all e abbia dunque titolo per beneficiare delle sue prestazioni, CP_4 ciò che gli ingegneri e gli architetti che sono iscritti ad altra gestione previdenziale non possono fare.
Né potrebbe sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa dell'art. 18, comma 12, d.l. n.
98/2011, fatto genericamente riferimento ad un «versamento contributivo», non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Per tacere del fatto che il canone ermeneutico secondo cui l'interprete dovrebbe astenersi dall'introdurre differenziazioni tra situazioni omologhe lì dove il legislatore non ne ha previste, traendo in specie la sua capacità di persuasione retorica dalla somiglianza o analogia che presuppone tra contributo soggettivo e contributo integrativo, al fine di disciplinarli egualmente, è frutto di un'interpretazione tutt'altro che "letterale" del dato normativo, non essendo certamente rinvenibili nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., le ragioni della somiglianza o analogia che si vorrebbe presupporre”.
La Cassazione, quindi, statuendo su contrapposte decisioni delle Corti locali, ha dichiarato la legittimità della pretesa contributiva dell' nei confronti dei professionisti, in base al principio CP_3 secondo cui ad ogni attività lavorativa deve necessariamente connettersi un'effettiva copertura previdenziale. La Suprema Corte ha quindi, affermato la necessità di esaminare la norma interpretativa (art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011), in stretta connessione con la norma interpretata
(art. 2, comma 26, l. n. 335/1995), istitutiva della Gestione separata, riportando nell'alveo della
Gestione Separata, oltre ai liberi professionisti sprovvisti di albo professionale, anche quelli la cui attività, sebbene subordinata a tale iscrizione, «non sia soggetta ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale». La Corte ha fondato l'assunto sul carattere essenzialmente universalistico della Gestione Separata che, in quanto finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria ai «soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al testo unico delle imposte sui redditi», tende ad assicurare una copertura previdenziale generale a tutti i lavoratori (autonomi) che ne erano ancora sprovvisti.
La Corte, su tali basi, ha quindi incluso nel novero dei soggetti obbligati all'iscrizione alla Gestione separata l'ingegnere (e l'architetto) che versi solo contributo integrativo, come nel caso di specie. Il presupposto di tale decisione risiede nella ritenuta inidoneità di tale versamento a costituire una effettiva posizione previdenziale per la considerazione che la non eroga alcuna prestazione previdenziale ai professionisti iscritti ad altre gestioni previdenziali e che il versamento (in presenza di una contestuale iscrizione presso la Gestione) non viola il divieto di duplicazione della contribuzione avendo natura prettamente solidaristica ed essendo “ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione”.
A tale primo arresto di legittimità sono seguite in senso concorde altre pronunzie (cfr. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 20288 del 23/06/2022 secondo la quale “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all , alla quale CP_4 versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n.
335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato tale obbligo di iscrizione per l'attività libero-professionale svolta da un ingegnere, evidenziando che la Corte cost., con sentenza n. 104 del 2022, ha ritenuto la norma censurata, nell'esegesi prevalsa nella giurisprudenza di legittimità, esente da profili di irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistema normativo, di cui, al contrario, assume una funzione di chiusura, rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie per tutti i lavoratori)”.)
In conclusione, escluso che il versamento del contributo integrativo ad valga ad CP_4 esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata di cui si discute, rimane comunque da accertare la sussistenza di un simile obbligo in relazione al caso di specie.
Al riguardo, il più recente insegnamento della Cassazione è valso a chiarire quali siano le circostanze di fatto in merito alle quali deve essere adempiuto il suddetto onere: “il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale
(anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione” (Cass. 32167/2018).
Ne discende che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata grava su chi percepisce un reddito perché (a) esercita abitualmente l'attività professionale per cui è iscritto all'albo oppure (b) esercita quella stessa attività occasionalmente, producendo un reddito superiore al suddetto limite monetario di cui all'art. 44, c. 2, d.l. 269/200.
Nel caso di specie si verte, per l'anno 2009, nella seconda ipotesi, essendo pacifico, oltre che documentato, che l'appellata ha percepito come da Modello Unico 2010 (prodotto da parte resistente quale allegato al fascicolo di parte e depositato nel presente giudizio), un reddito pari ad € CP_3
22.001,00; mentre per l'annualità 2011 (obbligo contributivo in ogni caso prescritto per quanto superiormente argomentato), il reddito emergente dal Modello Unico 2012 (prodotto sempre da parte resistente nel giudizio n.872/2019, riunito al presente), un reddito pari ad € 4.173,00, quindi inferiore alla soglia di cui all'art. 44, c. 2, d.l. 269/200 (€ 5.000,00).
Per quanto sopra detto, il ricorso è accolto solo in parte, dovendosi dichiarare la legittimità della pretesa contributiva relativamente all'annualità 2009 (AVA n. 034 2016 0006321554000 e del CP_3 provvedimento di comunicazione di fermo amministrativo n. 03480201700000736000), rientrando l'ipotesi in esame -sia di diritto che di fatto (superamento della soglia di reddito percepito di cui all'art. 44, c. 2, d.l. 269/200)- nell'alveo delle ipotesi soggette ad obbligo di iscrizione e versamento alla Gestione Separata mentre risulta illegittima l'iscrizione d'ufficio alla Controparte_6 gestione separata per l'annualità 2011 (AVA n. 33420180006808805000), risultando il reddito CP_3 prodotto inferiore al limite previsto dalla legge per l'obbligatorietà contributiva nei confronti dell' . CP_3
2. Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento, vengono compensate.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando
-accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n.
33420180006808805000 relativo all'annualità 2011;
-rigetta nel resto;
-spese compensate.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.