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Rigetto
Sentenza 4 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 04/03/2026, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02773/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 04/03/2026
N. 01687 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02773/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2773 del 2025, proposto dal dott.
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aristide Police
e MO D'UI Di Caramanico, con domicilio digitale come da P.E.C. da
Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, viale Liegi, n. 32;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e Ministero della Giustizia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna, non costituito in giudizio; dr.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituita in giudizio; N. 02773/2025 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima,
n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del 2 ottobre -OMISSIS-, resa tra le parti sul ricorso R.G.
n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Vista la memoria depositata dalla difesa erariale;
Vista la replica dell'appellante;
Vista l'istanza della difesa erariale di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il Cons. RO De Berardinis, udito per l'appellante l'avv. MO D'UI di Caramanico e viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe il dr. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, magistrato nominato con d.m. del 25 febbraio 1989, ha proposto appello contro la sentenza del
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del 2 ottobre -OMISSIS-, chiedendone la riforma.
La sentenza appellata ha respinto il ricorso originario e i motivi aggiunti presentati dal predetto magistrato avverso: N. 02773/2025 REG.RIC.
A) la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura prot. n. P23997/2022 del 23 dicembre 2022, resa a conclusione della pratica n. -OMISSIS-, con cui è stato emesso nei confronti del ricorrente il giudizio di “mancato superamento per valutazione non positiva” della settima valutazione di professionalità “per il periodo corrente dal
24.2.2013 al 24.2.2017 nel quale [il magistrato] ha svolto le funzioni di giudice del
Tribunale di GI LI”, per carenza del requisito della capacità, ed è stato per conseguenza formulato l'“invito al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Bologna di procedere con rivalutazione [del medesimo magistrato] per il periodo dal 25.2.2017 al 25.2.2018”, e gli atti presupposti e connessi;
B) il pedissequo decreto del Ministro della Giustizia del 20 gennaio 2023, recante il mancato riconoscimento del positivo superamento da parte del ricorrente della settima
(VII) valutazione di professionalità a far data dal 25 febbraio 2017 e la conseguente attribuzione al magistrato di un trattamento economico deteriore rispetto a quello auspicato.
La sentenza ha respinto altresì la domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente per la mancata maturazione dello scatto stipendiale in ragione dell'omesso superamento della valutazione di professionalità, con conseguente impossibilità di accedere al trattamento economico di riferimento.
Nell'appello, il dott. -OMISSIS- – che ha svolto le funzioni giurisdizionali dapprima presso la Pretura di Alessandria (fino al maggio 1992) e quindi presso il Tribunale di
GI LI (fino all'attualità), ricoprendo l'incarico di G.I.P. e di G.U.P. – contesta l'iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo con un unico motivo le censure di:
- error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n.
160/2006 disciplinante la valutazione di professionalità dei magistrati;
- error in iudicando per violazione e falsa applicazione della circolare del Consiglio
Superiore della Magistratura n. 20691 dell'8 ottobre 2007, recante i “nuovi criteri per N. 02773/2025 REG.RIC.
la valutazione di professionalità dei Magistrati” e, segnatamente, dei Capi IV, V, VIII,
XV della stessa;
- error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art. 80 del regolamento interno sul funzionamento del CSM attinente, in particolare, all'errata prospettazione di fatti decisivi al momento della presentazione della proposta;
– error in iudicando per erronea valutazione dei fatti, difetto di proporzionalità, sviamento di potere, nonché per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta per inesatta declinazione ed attuazione del potere valutativo in materia di valutazione di professionalità;
– error in iudicando per violazione del legittimo affidamento maturato dall'odierno appellante.
Si sono costituiti in giudizio, per il tramite del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, il CSM e il Ministero della Giustizia, depositando di seguito memoria con cui hanno eccepito l'infondatezza delle censure dedotte nell'appello e concluso per la reiezione dello stesso.
Il magistrato ha depositato memoria in replica alle argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato, insistendo per l'accoglimento del gravame e, pertanto, per la riforma della sentenza appellata con l'accoglimento delle domande di annullamento e risarcitoria formulate nel ricorso di primo grado.
La difesa erariale ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi.
All'udienza pubblica del 7 ottobre 2025 il Collegio, udito il difensore comparso della parte appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione l'appello proposto dal dr. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- contro la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma che ha respinto il ricorso da lui presentato N. 02773/2025 REG.RIC.
avverso la delibera del CSM recante il giudizio di mancato superamento da parte del magistrato della VII^ valutazione di professionalità “per valutazione non positiva”, nonché il pedissequo decreto del Ministero della Giustizia.
La valutazione non positiva è stata fondata dall'organo di autogoverno sulla carenza in capo al magistrato del requisito della capacità.
Giova premettere una compiuta ricapitolazione dei fatti.
Come si è accennato, l'appellante è un magistrato nominato con d.m. del 25 febbraio
1989 che ha svolto le funzioni giurisdizionali presso la Pretura di Alessandria fino al maggio 1992 e successivamente presso il Tribunale di GI LI fino all'attualità, ricoprendo le funzioni di G.I.P. e di G.U.P. e ottenendo dapprima (con delibera del 18 luglio 1991) la nomina a magistrato del Tribunale, e poi, ai sensi della l. n. 111/2007, le valutazioni di professionalità dalla I^ alla VI^: quest'ultima, ottenuta con delibera del 4 marzo 2015, ha acquisito validità dal 25 febbraio 2013.
Il procedimento per il conseguimento della VII^ valutazione di professionalità, che si riferisce al periodo tra il 24 febbraio 2013 ed il 24 febbraio 2017, prendeva avvio con il rapporto del Presidente del Tribunale di GI LI, presso cui il magistrato ha svolto le sue funzioni nel periodo in esame, che esprimeva nei suoi confronti un parere positivo sotto tutti i parametri di legge. Il rapporto metteva in luce la correttezza del
“modello alternativo” di approccio alla decisione e di redazione dei provvedimenti giudiziari seguito dal magistrato e sottolineava, altresì, la sua eccellente capacità di smaltimento, l'assenza di arretrato, il rispetto dei termini e l'amplissima disponibilità nei confronti dell'Ufficio e dei colleghi.
Di diverso avviso era, invece, il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di
Bologna, il quale con parere del 7 giugno 2021 formulava sul magistrato un giudizio positivo per tutti i parametri, tranne che per quello della capacità, per il quale veniva espresso un giudizio non positivo, conseguente all'esame dei provvedimenti estratti a campione e di quelli depositati dal Procuratore Generale. N. 02773/2025 REG.RIC.
Al riguardo, infatti, il Consiglio Giudiziario criticava la tecnica redazionale seguita dall'odierno appellante, rilevando la frequente mancanza della ricostruzione del fatto e la sussistenza, anche nei provvedimenti in materia di intercettazioni telefoniche, di una valutazione dei fatti sciatta e superficiale, con produzione di elaborati incompleti e privi di una motivazione adeguata. Venivano inoltre stigmatizzate la scelta del magistrato di scrivere spesso a penna, la mancanza o la parziale citazione di precedenti giurisprudenziali maggioritari e il ricorso, nel valutare l'esistenza di esigenze cautelari e la misura da applicare, a “formule di stile che lasciano perplessi”.
Il Consiglio Giudiziario esprimeva invece un giudizio positivo sul magistrato per il parametro della diligenza, pur criticando il suo ritardo nel deposito dell'autorelazione e l'incompletezza delle produzioni documentali offerte, e per quelli dell'impegno e della laboriosità, poiché i dati delle statistiche comparate avevano dimostrato come la produttività del dott. -OMISSIS- fosse superiore alla media dell'Ufficio.
A tale valutazione veniva poi allegato anche un “parere di minoranza” del Procuratore
Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, che esprimeva un giudizio negativo non solo sulla capacità, ma anche sul prerequisito dell'equilibrio e sul parametro della diligenza del magistrato; a sostegno delle critiche il Procuratore citava due ordinanze del magistrato del 2016 e del 2017, cassate dal riesame.
In sede di istruttoria procedimentale, la Quarta Commissione del CSM ha disposto l'acquisizione dei provvedimenti a campione e l'audizione del magistrato interessato, svoltasi il 19 luglio 2022.
In tale occasione, come pure nelle memorie presentate, il dott. -OMISSIS- si difendeva, in primo luogo, sottolineando la legittimità della sua tecnica redazionale, fondata su uno stile espositivo improntato a rigore e sinteticità e rimasta sempre la stessa esaminata nelle valutazioni di professionalità precedenti, conclusesi positivamente. Contestava poi la scelta di basare il giudizio non positivo su poche decisioni prese a campione in mezzo a centinaia di provvedimenti da lui redatti e N. 02773/2025 REG.RIC.
circoscriveva l'utilizzo, da parte sua, della penna solo a taluni casi. Ancora, il magistrato precisava come il ritardo nel depositare l'autorelazione e i provvedimenti fosse dipeso dalla sua scelta di dare la priorità al lavoro giudiziario, piuttosto che alla propria carriera. Da ultimo, rimarcava l'anomalia del parere “di minoranza” del
Procuratore Generale.
Nella delibera impugnata il CSM ha scelto di condividere le valutazioni del Consiglio
Giudiziario.
In prima battuta il CSM ha respinto le valutazioni espresse dal Procuratore Generale nel succitato “parere di minoranza” in ordine alla mancanza in capo al magistrato del prerequisito dell'equilibrio e ha poi espresso un giudizio positivo sul dott. -OMISSIS- per i parametri della laboriosità, dell'impegno e della diligenza.
Tuttavia, la delibera gravata fa proprio il giudizio non positivo espresso sul magistrato dal Consiglio Giudiziario relativamente al parametro della capacità, condividendo in particolare le critiche al medesimo mosse per quanto riguarda la tecnica di redazione dei provvedimenti.
La delibera menziona, in proposito, un'ordinanza redatta dal magistrato a penna sulla copertina del fascicolo del pubblico ministero, che la Corte di Cassazione ha dichiarato
“abnorme”, perché il magistrato, quale G.I.P., in tale provvedimento si era spinto a effettuare un sindacato a lui non consentito circa la scelta del P.M. di promuovere il giudizio per decreto penale.
Oltre alla redazione a penna, presente anche in altri provvedimenti, con grafia poco comprensibile, il CSM critica: il ricorso da parte del magistrato a una motivazione non di rado troppo scarna e frutto di un richiamo di stile a contenuti degli atti di indagine o a richieste del P.M., che il giudice non riporta, né commenta; la frequente assenza radicale della ricostruzione del fatto; la redazione di provvedimenti autorizzativi in materia di intercettazioni telefoniche privi di un'autonoma valutazione dei fatti e con una motivazione pressoché apparente, con assenza di richiami alla richiesta e alle N. 02773/2025 REG.RIC.
utenze e anche qui talvolta scritti a penna e non del tutto leggibili; un'analoga assenza di sostanziale motivazione per taluni provvedimenti di archiviazione; il contrasto, in una pronuncia di non luogo a procedere per il reato di calunnia, con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, senza riferirlo, né confutarlo o fornire le ragioni per cui ci si è discostati da esso; il difetto di motivazione per le ordinanze applicative di misure cautelari, con ricorso a formule di stile nel valutare la sussistenza di esigenze cautelari e nel modulare la misura da applicare.
Per quest'ultimo profilo è menzionata un'ordinanza del 2017, in cui “la motivazione risulta apodittica, come tale apparente”, con l'utilizzo, per la scelta della misura da applicare, di “modalità espressive non particolarmente consone ad un provvedimento giudiziario” e che si dimostra “frutto di considerazioni psicologiche e di elementi nemmeno indicati”.
La delibera gravata conclude che lo sforzo di sintesi del magistrato nella stesura dei provvedimenti, lungi dal sortire risultati apprezzabili, ha comportato la produzione di elaborati incompleti e privi obiettivamente di adeguata motivazione. Pur non essendo una “scorciatoia” per ridurre il carico di lavoro, tale metodologia è frutto comunque di sciatteria e superficialità: la modalità espressiva da lui seguita, oltre a presentare un modo di argomentare spesso mancante proprio nei passaggi logici fondamentali, si configura sciatta e troppo discorsiva, “sovente incompatibile con la delicatezza della funzione”.
Il CSM precisa che non è necessario che tali caratteristiche negative si riscontrino in tutti i provvedimenti redatti dal magistrato, essendo sufficiente che – come accaduto nel caso specie – esse riguardino un numero significativo di atti, tale da esprimere la tendenza a motivare in un certo modo o a non motivare per nulla.
Con il ricorso di primo grado il magistrato ha lamentato che:
- il giudizio negativo sulla capacità sarebbe illogico, perché, a fronte della notevole quantità di provvedimenti redatti nel periodo in esame (circa 10.000), in grandissima N. 02773/2025 REG.RIC.
parte confermati fino al più alto grado di legittimità, le critiche mosse hanno riguardato un numero davvero esiguo di provvedimenti, corrispondente a circa lo 0,1% della sua intera produzione;
- non potrebbe sostenersi che i provvedimenti da lui redatti manchino di chiarezza, in quanto gli stessi rinviano alla ricostruzione fattuale contenuta negli atti introduttivi e utilizzano la tecnica della motivazione per relationem;
- il CSM non avrebbe considerato gli indicatori positivi del parametro della capacità costituiti dalla capacità di sintesi, dall'esito nelle successive fasi di procedimento e giudizio dei provvedimenti pronunciati e dalle modalità di gestione dell'udienza nel rispetto dei diritti delle parti;
- nel sub-procedimento di espressione del parere da parte del Consiglio Giudiziario non sarebbe prevista l'acquisizione di pareri “di minoranza”, ciò che è invece accaduto nel caso in esame con il parere del Procuratore della Repubblica;
- la delibera gravata si sarebbe limitata a richiamare l'audizione del ricorrente, senza dare conto delle considerazioni scritte da lui presentate al fine di spiegare ciascuno dei provvedimenti che gli venivano contestati.
Da ultimo, il magistrato ha lamentato come il mancato accesso alla VII^ valutazione si traducesse in un danno patrimoniale (attesa la preclusione al maggior trattamento stipendiale), per il quale ha formulato apposita domanda risarcitoria.
La sentenza appellata ha respinto tutte le censure suesposte, sottolineando, anzitutto, come la delibera impugnata abbia ricostruito puntualmente il percorso professionale del ricorrente, lo svolgimento di tutte le attività che hanno contraddistinto il predetto percorso e il contenuto dei pareri espressi nei suoi confronti nel procedimento per cui
è causa.
Prosegue il T.A.R. che la delibera impugnata ha esaminato le controdeduzioni del magistrato e ha dato atto di alcune vicende che lo avevano portato all'attenzione del
CSM (alcune pratiche di prima commissione, conclusesi con l'archiviazione, e due N. 02773/2025 REG.RIC.
procedimenti disciplinari da cui è risultato assolto), precisando che le stesse, pur non verificatesi nel periodo in valutazione, rilevavano per comprendere l'origine della questione attinente alla valutazione di professionalità. Il primo giudice ha, quindi, sintetizzato la valutazione compiuta dall'organo di autogoverno e concluso che l'atto impugnato “risulta sorretto da una dettagliata analisi delle acquisizioni istruttorie e da un percorso motivazionale molto approfondito, che ha esaminato i provvedimenti acquisiti e quelli prodotti dallo stesso ricorrente in modo accurato, giungendo alla conclusione, senza incorrere in contraddizioni, illogicità o travisamenti dei fatti […] di non completezza o inadeguatezza, in molti casi, delle motivazioni redatte”.
Secondo la sentenza, il ricorrente erra nell'affermare che il parametro della capacità va analizzato con riguardo non a un solo indice – nel caso di specie: la scarsa chiarezza dei provvedimenti presi in visione –, bensì sulla base di tutti gli elementi individuati dalla legge e dalla circolare del CSM n. 20691 dell'8 ottobre 2007 (“nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati”), comprese la capacità di sintesi, la conferma nei gradi successivi, ecc.: infatti, la citata circolare, al Capo VIII, punto 2.1, lett. a), chiarisce che gli indicatori della capacità sono costituiti tra l'altro dalla chiarezza e completezza espositiva, pur nella necessaria sintesi, nella redazione dei provvedimenti giudiziari, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto, nonché dalla loro congruità rispetto ai problemi processuali affrontati, quindi al punto 2.2 precisa che la capacità è carente quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni in precedenza elencate. Di conseguenza, il difetto anche di una sola delle predette condizioni [id est: anche della sola chiarezza e completezza espositiva] giustifica il giudizio di carenza della capacità e, quindi, la valutazione di professionalità non positiva.
La sentenza sottolinea ancora che la suindicata circolare stabilisce che gli indici della capacità vanno accertati in base all'esame degli atti acquisiti a campione, nonché di quelli eventualmente prodotti dall'interessato: nel caso di specie, pertanto, il CSM ha N. 02773/2025 REG.RIC.
proceduto correttamente alla valutazione sulla base dei provvedimenti presenti agli atti del procedimento valutativo, o perché acquisiti a campione, o perché prodotti dal magistrato.
La censura relativa all'allegazione al parere del Consiglio Giudiziario del “parere di minoranza” del Procuratore Generale è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché il CSM non ha condiviso tale “parere di minoranza” ed anzi se ne è espressamente discostato. Le censure relative al contraddittorio procedimentale sono state disattese, in quanto il ricorrente ha potuto esporre ampiamente le proprie ragioni innanzi all'organo di autogoverno attraverso le osservazioni scritte e, soprattutto,
l'audizione.
Da ultimo, la sentenza ha negato valore alla circostanza che la tecnica redazionale criticata sia stata, in precedenti occasioni, ritenuta soddisfacente, attesi la diversità dei provvedimenti sottoposti a esame e il fatto che ogni periodo di valutazione è autonomo rispetto al precedente, investendo un diverso arco temporale di attività, proprio al fine di garantire il mantenimento dello standard di professionalità nel corso della carriera del magistrato.
Con l'unico motivo di appello, articolato in una pluralità di censure, il magistrato ha contestato la sentenza di prime cure, la quale esprimerebbe una “superficiale, acritica ed immotivata adesione” alla delibera impugnata.
Anzitutto, il T.A.R. avrebbe omesso di rilevare come il provvedimento risulterebbe sproporzionato, ingiustamente afflittivo e tale da esprimere finalità non riconducibili a quelle proprie delle valutazioni di professionalità, ma che sarebbero un inaccettabile proseguimento di dissapori tra alcuni componenti della Procura di GI LI e il dott. -OMISSIS-, derivanti dall'approccio “garantista” di costui all'esercizio della funzione giurisdizionale.
Ciò si evincerebbe, in primo luogo, dalla rilevanza attribuita dal CSM al parere non favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario sul parametro della capacità, sebbene il N. 02773/2025 REG.RIC.
magistrato: I) nel periodo de quo abbia redatto una mole elevatissima di provvedimenti
(circa10.000), in larghissima parte confermati nei gradi successivi, a fronte dei quali le critiche si appunterebbero su un numero assai esiguo di provvedimenti (lo 0,1% del totale); II) nella redazione degli atti si sia distinto per la sintesi, l'abilità nel centrare il punto nodale della questione e la chiarezza nell'esporre l'iter decisionale, ottenendo il plauso unanime fino alla precedente valutazione di professionalità.
D'altra parte, lo stesso Legislatore (art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 160/2006) avrebbe previsto, tra gli indici privilegiati al fine di accertare in capo al magistrato valutato il possesso del parametro della capacità, quello dell'esito degli affari nei successivi gradi di procedimento e di giudizio: secondo l'appellante, questo aspetto non sarebbe stato neppure contestato dalla delibera impugnata, ad eccezione di un'ordinanza dichiarata
“abnorme” dalla Cassazione; anzi, nessuno dei provvedimenti indicati nella delibera impugnata, di cui questa rimprovera la “sciatteria”, sarebbe stato dichiarato nullo per difetto di motivazione.
In secondo luogo, la sentenza di prime cure incorrerebbe in errore nel sostenere che il parametro della capacità possa essere valutato con riguardo a un solo indice (la scarsa chiarezza di un numero peraltro esiguo di provvedimenti) e non debba invece essere valutato sulla base di tutti gli elementi individuati dalla legge e dalla circolare n. 20691 cit., compresi la capacità di sintesi, la conferma nei gradi successivi e la modalità di gestione dell'udienza nel rispetto dei diritti delle parti.
Al contrario, poiché i parametri sono stati predeterminati proprio al fine di garantire un “giudizio analitico e completo” su ciascun indice di valutazione, ove si affermasse la carenza di un singolo indice a carico del magistrato sottoposto a valutazione (come fa la delibera impugnata in relazione alla “capacità”), occorrerebbe fare riferimento al complesso degli indicatori richiamati, o almeno ad un'adeguata parte di essi. Ai fini dell'affermazione del difetto della capacità, quindi, non basterebbe la carenza di una N. 02773/2025 REG.RIC.
sola delle condizioni di cui al Capo VIII, punto 2.1 della circolare n. 20691/2007, come invece sostiene la sentenza di prime cure.
Inoltre, la sentenza avrebbe aderito in modo pedissequo ed erroneo anche all'assunto della delibera impugnata secondo cui, ai fini del giudizio non positivo sulla capacità, non sarebbe necessario che le criticità denunciate nella tecnica di redazione degli atti si riscontrino in ogni provvedimento, ma sarebbe sufficiente che riguardino un numero significativo degli stessi.
In realtà, il CSM avrebbe fondato, in modo sproporzionato e irragionevole, il giudizio di mancanza di capacità sul fatto che un numero risibile e tutt'altro che significativo di provvedimenti del magistrato non rispetterebbe il canone della chiarezza con il fare rinvio alla ricostruzione fattuale contenuta negli atti introduttivi del giudizio e con il far uso della motivazione per relationem. La sproporzione, abnormità e illogicità della delibera si coglierebbe nell'aver fondato la mancanza di capacità del magistrato sulla presunta incompatibilità di pochissimi provvedimenti di costui a una parte di uno solo dei numerosissimi indicatori che lo stesso organo di autogoverno ha individuato come idonei a radicare un giudizio sulla capacità. Il tutto, avendo sia la delibera impugnata, sia la sentenza di prime cure, glissato sui riflessi positivi che, ai fini della valutazione finale, avrebbero rivestito gli indicatori posseduti dal candidato, quali la capacità di sintesi, l'esito nelle successive fasi dei provvedimenti da lui adottati e le modalità di gestione delle udienze.
Ancora, l'appellante lamenta che la sentenza non avrebbe adeguatamente considerato il Capo XV della circolare n. 20691/2007, dedicato all'attività dei Consigli Giudiziari, il quale non contemplerebbe in alcuna sua parte la possibilità di adottare, in aggiunta al parere del Consiglio Giudiziario, un “parere di minoranza”, come verificatosi nella vicenda per cui è causa con il parere del Procuratore Generale. Il T.A.R. ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la relativa censura dedotta in primo grado, per essersi il CSM discostato dal “parere di minoranza” del Procuratore Generale, ma N. 02773/2025 REG.RIC.
avrebbe così trascurato la possibilità che il ridetto parere abbia indebitamente orientato il tenore della procedura valutativa nella sua interezza, visti i toni aspri e polemici che lo caratterizzavano.
In conclusione, l'appellante così riassume le illegittimità che avrebbero caratterizzato l'operato del CSM nel caso di specie e che il T.A.R. non avrebbe colto:
I) l'organo di autogoverno avrebbe assunto una decisione pesantemente afflittiva per il magistrato riferendosi a un campione estremamente ridotto di provvedimenti da costui adottati, in violazione della proporzionalità e dell'approfondimento istruttorio, che dovrebbero supportare un tal genere di determinazioni;
II) nel far ciò, si sarebbe disinteressato delle osservazioni procedimentali prodotte dal magistrato a sostegno dei provvedimenti contestatigli, cosicché la sentenza sarebbe affetta da errore lì dove afferma che il CSM avrebbe esaminato le controdeduzioni del ricorrente, laddove in realtà la delibera impugnata richiamerebbe a fini solo narrativi l'audizione del 19 luglio 2022, senza dar conto delle considerazioni scritte che il dott.
-OMISSIS- avrebbe presentato;
III) la delibera sarebbe illogica e contraddittoria, poiché da un lato riconoscerebbe la produttività altissima del magistrato e la circostanza che i suoi provvedimenti (anche quelli non inclusi nel campione esaminato) hanno “resistito fino al massimo grado di legittimità”, dall'altro gli negherebbe il riconoscimento della capacità, incentrando le critiche sullo 0,1% dei provvedimenti adottati nel periodo di riferimento;
IV) la delibera sarebbe viziata da una gravissima violazione dei principi della doverosa istruttoria ed approfondita motivazione: infatti, il numero esiguo dei provvedimenti analizzati comporterebbe l'adozione di un giudizio in sostanza immotivato, poiché il giudizio negativo sul parametro della capacità avrebbe dovuto essere adottato facendo riferimento ad un campione statistico assai più ampio;
V) ancora, il CSM avrebbe violato l'art. 80, comma 4, del regolamento interno, in base al quale il relatore deve introdurre la discussione di merito su ciascun punto all'ordine N. 02773/2025 REG.RIC.
del giorno, ciò che sottende che la proposta su cui deliberare sia rappresentata nelle sue rilevanti coordinate fattuali a tutti i componenti del Plenum. Nel caso di specie, al contrario, il relatore della proposta si sarebbe limitato a leggerne il primo punto, sul presupposto che la motivazione si esaurisse in esso, senza avvedersi di come la stessa fosse in realtà evidenziata ai punti successivi, tutti numerati, e così avrebbe offerto una rappresentazione non corretta dello stile di scrittura dell'appellante;
VI) da ultimo, l'organo di autogoverno avrebbe prodotto un'ingiustificata lesione del legittimo affidamento maturato dal magistrato circa la piena validità, adeguatezza e idoneità dei propri stile di scrittura e metodo di lavoro, per avere egli prestato servizio per molti anni presso il Tribunale di GI LI conseguendo soltanto valutazioni elogiative legate anche alla sua capacità di sintesi e di chiarezza.
Così riferite le doglianze dell'appellante, il Collegio osserva che esse, pur suggestive, non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
In primo luogo va disattesa la doglianza con cui l'appellante insiste nel sottolineare che il CSM avrebbe basato le proprie valutazioni sulla disamina di un numero assai esiguo di provvedimenti giurisdizionali, a fronte degli 8.000, se non addirittura 10.000 resi dall'interessato nel quadriennio di riferimento.
Sostiene il magistrato che la valutazione sarebbe stata formulata su un campione dei provvedimenti da lui adottati nell'arco temporale oggetto di esame, oltre che su quelli da lui forniti, ma che tale campione, per essere rappresentativo di quanto oggetto di campionatura, avrebbe dovrebbe riguardare il profilo sia qualitativo, che quantitativo e ciò tanto più alla luce degli elevatissimi standard di produttività del dott. -OMISSIS-
, che la stessa delibera impugnata riconoscerebbe. Invece, l'organo di autogoverno avrebbe considerato solo il primo profilo, analizzando provvedimenti appartenenti alle diverse tipologie comprese nelle funzioni del G.I.P./G.U.P., e non anche il secondo, laddove i provvedimenti da visionare, per essere indicativi del modus operandi del magistrato, avrebbero dovuto essere molti di più sotto l'aspetto quantitativo. N. 02773/2025 REG.RIC.
In contrario, tuttavia, deve rilevarsi che la doglianza sconta l'omessa impugnazione, da parte del ricorrente ed oggi appellante, sia della “costruzione” del campione dei provvedimenti giurisdizionali da analizzare nella fattispecie concreta, sia degli atti che disciplinano in generale l'analisi a campione dei provvedimenti emessi dal magistrato sottoposto a valutazione di professionalità.
Invero, la già citata circolare n. 20691/2007, al punto 2.1 del Capo VII chiarisce che ai fini della valutazione del parametro della capacità del magistrato sono utilizzabili
“gli atti acquisiti a campione secondo le indicazioni della Circolare P – 2084 del 1° febbraio 2005 [la quale reca un'articolata disciplina sui provvedimenti da acquisire a campione per le funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare], assumendo come periodo di riferimento quello quadriennale, nonché eventualmente prodotti dall'interessato [….]”.
Il dott. -OMISSIS-, tuttavia, non ha dedotto in alcuna parte del ricorso la violazione né del punto 2.1 del Capo VII della circolare n. 20691/2007, né della circolare P –
2084 del 1° febbraio 2005; tantomeno egli ha dedotto il contrasto della disciplina recata dalle suddette circolari con quella delle fonti normative sovraordinate e segnatamente con l'art. 11 del d.lgs. n. 160/2006, che regolamenta la valutazione della professionalità dei magistrati. A ben vedere, perciò, la rappresentatività del campione prescelto non può più essere messa in discussione, essendo mancata l'impugnazione degli atti sulla cui base essa è stata effettuata.
Nel merito peraltro non si mostra irragionevole o illogica la valutazione della delibera impugnata, secondo cui, per ritenere non positivo il parametro della “capacità”, avuto riguardo alla tecnica di redazione dei provvedimenti giudiziari, “non è necessario che le criticità si manifestino in ogni provvedimento ma è sufficiente che riguardino un numero significativo di essi, tale da esprimere una certa tendenza a non motivare in un certo modo o a non motivare affatto”: e nel caso in esame “le criticità riguardano un numero significativo di provvedimenti, anche – e soprattutto – in relazione al fatto N. 02773/2025 REG.RIC.
che esse attengono alle diverse tipologie di provvedimenti delle funzioni di GIP/GUP: ordinanze di applicazione di misure cautelari, decreti di intercettazione, decreti di archiviazione, a conferma della “trasversalità” di una certa tecnica espositiva”, che
– conclude la delibera – fa emergere come il magistrato in valutazione “non assolve all'onere motivazionale in un numero significativo di casi”.
Entro i limiti – ricordati anche dal T.A.R. – in cui è ammesso il sindacato del giudice amministrativo sugli apprezzamenti ampiamente discrezionali che il C.S.M. effettua in sede di valutazione della professionalità dei magistrati (cfr., ex multis, C.d.S., Sez.
VII, 2 dicembre -OMISSIS-, n. 9645; id., 17 ottobre -OMISSIS-, n. 8320; id., 30 giugno 2023, n. 6415; Sez. V, 6 novembre 2017, n. 5096; id., 13 luglio 2017, n. 3451), il giudizio ora riportato risulta esente da quei vizi di illogicità, irragionevolezza, errata ricostruzione dei fatti, incongruenza, solo in presenza dei quali è consentito il suddetto sindacato: le criticità della tecnica redazionale del magistrato, infatti, si rinvengono nelle diverse tipologie dei provvedimenti adottati e dunque possiedono quel carattere
“trasversale” evidenziato dall'organo di autogoverno, rivelandosi sintomatiche della tendenza a non assolvere in modo adeguato all'obbligo di motivazione.
In altre parole: non è corretto sostenere che il C.S.M. non abbia considerato il profilo quantitativo del campione da analizzare, tanto è vero che, come si vedrà anche infra, ha tenuto conto dell'osservazione difensiva presentata dal dott. -OMISSIS-, secondo cui tra i provvedimenti oggetto d'esame ve ne sono alcuni aventi una motivazione più ampia rispetto a quelli stigmatizzati. L'organo, tuttavia, ha ritenuto che la trasversalità delle criticità accertate, la loro presenza, cioè, in tutte le tipologie di provvedimenti adottati dal magistrato, fosse sintomatica di una tecnica di redazione degli stessi al di sotto di standard minimi di adeguatezza contenutistica (per quanto riguarda, in particolare, la ricostruzione dei fatti e la motivazione): ciò, alla stregua di una valutazione immune dai suesposti profili di irragionevolezza, illogicità e arbitrio. N. 02773/2025 REG.RIC.
Su tali basi, non è fondato sostenere che il giudizio del CSM sarebbe sproporzionato e ingiustamente afflittivo. Risulta, poi, una mera illazione dell'appellante, destituita di fondamento, la tesi che il giudizio negativo sia dovuto ai dissapori registratisi tra lui e alcuni membri della Procura di GI LI: tale tesi, infatti, poggia essenzialmente sul “parere di minoranza” espresso dal Procuratore Generale (allegato al parere del
Consiglio Giudiziario) che, però, è stato disatteso dalla delibera impugnata; questa – osserva giustamente il T.A.R. – se ne è espressamente discostata, non condividendo il giudizio del Procuratore sulla carenza, in capo al magistrato valutato, dell'equilibrio e della diligenza.
Il fatto che l'organo di autogoverno si sia espressamente discostato dall'avviso del
Procuratore Generale elide, poi, l'efficacia della doglianza di omessa valutazione, da parte del T.A.R., dell'incidenza che detto avviso potrebbe aver avuto sull'andamento della procedura valutativa, considerata nella sua interezza.
Non può inoltre condividersi la doglianza secondo cui, ai fini del giudizio negativo sul parametro della capacità, la valutazione andrebbe estesa a ogni indice da valutare e, quindi, a tutti gli elementi individuati dalla legge e dalla circolare n. 20691/2007 (ivi compresi quelli della capacità di sintesi, della conferma nei gradi successivi e della modalità di gestione dell'udienza nel rispetto dei diritti delle parti, il cui possesso da parte del dott. -OMISSIS- sarebbe indiscutibile): di tal ché, dovendo il magistrato essere sottoposto a un giudizio analitico e completo, per la carenza del parametro in esame occorrerebbe fare riferimento al complesso degli indicatori richiamati dalla legge e dalla circolare, o almeno ad un'adeguata parte di essi.
Tale tesi non trova appiglio né sotto il profilo letterale, né sotto quello logico.
Dal punto di vista letterale, la sentenza gravata ha evidenziato – con motivazione che non viene scalfita nell'appello – come il Capo VIII della circolare dell'8 ottobre 2007,
n. 20691, chiarisca, al punto 2.1, che gli indicatori, in presenza dei quali il giudizio sulla capacità è “positivo”, sono costituiti, tra l'altro, dalla chiarezza e completezza N. 02773/2025 REG.RIC.
espositiva, pur nella necessaria sintesi, nella redazione dei provvedimenti giudiziari, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto, nonché dalla loro congruità rispetto ai problemi processuali affrontati. Il successivo punto 2.2 precisa che il parametro della capacità “è 'carente' quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni di cui sopra”: se ne evince, testualmente, che il difetto anche di una sola delle condizioni di cui al predetto punto 2.1 giustifica il giudizio di carenza della capacità e quindi, ai sensi del Capo X, lett. a), della stessa circolare, la valutazione di professionalità non positiva.
A tale argomentazione spesa dalla sentenza appellata se ne può aggiungere un'altra, sempre sul piano letterale, che le fornisce una conferma decisiva e cioè il fatto che, ai sensi del punto 2.3. del Capo VIII della circolare, il difetto in misura significativa di
“almeno due delle condizioni di cui sopra”, ossia delle condizioni di cui al precedente punto 2.1, comporta che il parametro della capacità è “gravemente carente” e non già solo “carente”.
Dal punto di vista logico, poi, la tesi dell'appellato non convince, perché non precisa se per dichiarare la carenza del parametro della capacità debbano difettare in misura significativa tutti gli indicatori previsti dalla legge e dalla circolare n. 20691/2007 (e segnatamente: tutti gli indicatori previsti dal Capo VIII della circolare al punto 2.1), o se sia sufficiente la mancanza anche solo di alcuni di essi e in questo secondo caso, di quali. È evidente che tale indeterminatezza esporrebbe le decisioni assunte dall'organo di autogoverno al rischio di arbitrarietà, sotto il profilo dell'individuazione del numero di indicatori che devono mancare per poter comportare la carenza del parametro della capacità e di un'eventuale graduazione del valore degli indicatori stessi, non prevista dalla circolare.
Di un simile rischio si mostra consapevole l'appellante, ma le soluzioni adombrate – quelle per cui la capacità del magistrato mancherebbe solo in difetto di tutti i parametri o almeno di una parte adeguata di essi – non sono soddisfacenti: la prima, infatti, non N. 02773/2025 REG.RIC.
consente una logica e razionale valutazione della capacità, che resterebbe parametro posseduto dal magistrato anche se quest'ultimo riporti un giudizio negativo per quasi tutti gli indicatori; la seconda non elimina, ma, anzi, accresce il pericolo di decisioni arbitrarie.
Nemmeno si può sostenere che il CSM non abbia considerato gli elementi forniti dal dott. -OMISSIS- nelle sue osservazioni scritte e orali.
In particolare, l'organo di autogoverno ha aderito alle spiegazioni date dal magistrato per giustificare il suo ritardo nel deposito dell'autorelazione (la precedenza accordata al lavoro giudiziario piuttosto che alla personale carriera), valutandole, anzi, in modo positivo, poiché esse trovano conferma nei dati statistici sull'elevatissima produttività dell'interessato, pacificamente riconosciuti. Inoltre, è stata accolta l'argomentazione del magistrato secondo cui non tutti i provvedimenti hanno una modalità di redazione della motivazione inadeguata, ma ve ne sono alcuni provvisti di una motivazione più ampia (v. supra).
Il CSM non ha invece accolto le giustificazioni offerte dal magistrato circa la scelta di scrivere alcuni provvedimenti a penna (incentrate sull'esigenza di non rallentare le udienze per la mancanza in camera di consiglio di un computer e di una stampante), poiché questi provvedimenti sono stati ritenuti dal CSM, per le loro caratteristiche non solo formali, ma anche contenutistiche, indicativi della sciatteria e superficialità nella redazione degli atti rimproverate all'interessato.
Si consideri infatti, al riguardo, che da un lato l'ordinanza del 2 febbraio 2017, che la
Cassazione ha dichiarato “abnorme”, è stata stigmatizzata dalla delibera non tanto in quanto redatta a penna sulla copertina del fascicolo del Pubblico Ministero e con una grafia poco comprensibile, bensì piuttosto per la valutazione superficiale del fatto e degli esiti dell'indagine svolta dall'ufficio del P.M. e per l'abnormità di aver preteso di compiere valutazioni (sulla scelta del rito e sulla formulazione dell'imputazione) di competenza esclusiva dell'organo dell'accusa. Con riguardo, poi, al provvedimento in N. 02773/2025 REG.RIC.
tema di intercettazione emesso il 29 agosto 2013, le critiche si appuntano, oltre che su elementi formali (la scrittura a penna non del tutto leggibile), su profili sostanziali e in specie sulla sciatteria e superficialità della valutazione della richiesta formulata dal
P.M. e sulla tortuosità dell'analisi per relationem rispetto a detta richiesta (allegata al provvedimento).
Infondata è la doglianza relativa alla lesione dell'affidamento maturato dal magistrato nella piena validità e adeguatezza dei propri stile di scrittura e metodo di lavoro, alla luce delle valutazioni positive da lui sempre precedentemente riportate, dal momento che i provvedimenti analizzati dal Consiglio Giudiziario e poi dal CSM attengono in via esclusiva al periodo di riferimento per la valutazione. Del resto, la valutazione di professionalità, com'è autonoma rispetto all'apprezzamento delle stesse circostanze fattuali compiuto in sede disciplinare (giurisprudenza costante: cfr., ex multis, C.d.S.,
Sez. VII, 2 dicembre -OMISSIS-, n. 9645; id., 9 gennaio -OMISSIS-, n. 319; id., 2 gennaio -OMISSIS-, n. 31; Sez. V, 11 giugno 2021, n. 4535; id., 13 settembre 2018,
n. 5369; id., 31 agosto 2017, n. 4149; Sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4250), così è distinta ed autonoma rispetto a ciascuna precedente valutazione di professionalità.
Sul punto vanno senz'altro condivise le perspicue argomentazioni del primo giudice, secondo cui: 1) i provvedimenti esaminati nei vari periodi non possono, ovviamente, essere identici; 2) ogni periodo di valutazione investe un distinto arco temporale di attività del magistrato, dunque il CSM non può essere vincolato dai precedenti giudizi a mantenere inalterato l'apprezzamento per tutte le future valutazioni; 3) non sussiste un affidamento del magistrato da valutare, perché i procedimenti valutativi si ripetono nel tempo in maniera che quest'ultimo mantenga, nel corso della carriera, il proprio standard di professionalità.
Da ultimo, non persuade la doglianza incentrata sull'anomalia procedimentale causata dall'errore in cui sarebbe incorso il relatore della proposta “B” (quella sfavorevole al magistrato) nel commentare e criticare uno dei provvedimenti contestati al dott. - N. 02773/2025 REG.RIC.
OMISSIS-, la sentenza n. -OMISSIS-: errore consistito nel leggere il solo parag. 1 di detta sentenza e non gli altri paragrafi, in cui sarebbero contenute le restanti parti della motivazione del provvedimento. In merito a tale errore l'appellante si limita a indicare gli estremi del file audio della seduta dell'organo di autogoverno reperibili su “Radio
Radicale”, cosicché per la sua verifica occorrerebbe acquisire la copia integrale del verbale della seduta in questione.
A ben vedere, però, il suesposto errore, quand'anche ne fosse dimostrata l'esistenza, risulterebbe comunque non decisivo, poiché dalla lettura della delibera impugnata non emerge che esso abbia inciso sul contenuto della decisione assunta. La sentenza di non luogo a procedere n.-OMISSIS-, infatti, è soltanto uno dei numerosi esempi elencati dalla delibera impugnata di motivazioni dei provvedimenti adottati che sono il frutto di un modo di argomentare non solo sintetico, “ma proprio mancante, soprattutto in alcuni passaggi fondamentali”. Per la sentenza ora citata, la critica ha riguardato l'omessa indicazione delle ragioni giustificative che hanno indotto il magistrato a discostarsi dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: ma gli altri esempi fatti dalla delibera (tra cui quello immediatamente successivo, afferente all'ordinanza n. 602/2017 del 17 febbraio 2017, ben più fortemente stigmatizzata dal
CSM) sono di per sé idonei a supportare la decisione assunta dall'organo, cosicché non può dirsi che l'appellante abbia, con l'anomalia procedimentale lamentata, soddisfatto la c.d. prova di resistenza.
Si ricorda sul punto che, per giurisprudenza costante, la mancanza della c.d. prova di resistenza e quindi, della dimostrazione che, in assenza del vizio dedotto, gli esiti del procedimento sarebbero stati diversi e favorevoli alla parte che l'ha lamentato (cfr.
C.d.S., Sez. III, 14 gennaio 2025, n. 261; id., 28 maggio 2020 n. 3376; Sez. VII, 19 novembre -OMISSIS-, n. 9249; id., 29 luglio -OMISSIS-, n. 6783; id., 25 giugno -
OMISSIS-, n. 5621; Sez. V, 2 aprile -OMISSIS-, n. 3017), non consente di attribuire rilevanza alla censura stessa (C.d.S., Sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3186). N. 02773/2025 REG.RIC.
In conclusione, pertanto, l'appello è nel suo complesso infondato e deve, per l'effetto, essere respinto.
L'infondatezza dell'appello comporta altresì il rigetto della domanda di risarcimento del danno ripresentata in secondo grado dal magistrato.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di appello, in virtù della complessità delle questioni affrontate, mentre non si fa luogo a spese nei confronti delle parti evocate in giudizio, ma non costituitesi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio d'appello tra le parti costituite.
Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l'identificazione delle persone fisiche indicate in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AR PA, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere N. 02773/2025 REG.RIC.
Angela Rotondano, Consigliere
RO De Berardinis, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO De Berardinis AR PA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 04/03/2026
N. 01687 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02773/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2773 del 2025, proposto dal dott.
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aristide Police
e MO D'UI Di Caramanico, con domicilio digitale come da P.E.C. da
Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, viale Liegi, n. 32;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e Ministero della Giustizia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna, non costituito in giudizio; dr.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituita in giudizio; N. 02773/2025 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima,
n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del 2 ottobre -OMISSIS-, resa tra le parti sul ricorso R.G.
n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Vista la memoria depositata dalla difesa erariale;
Vista la replica dell'appellante;
Vista l'istanza della difesa erariale di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il Cons. RO De Berardinis, udito per l'appellante l'avv. MO D'UI di Caramanico e viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe il dr. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, magistrato nominato con d.m. del 25 febbraio 1989, ha proposto appello contro la sentenza del
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del 2 ottobre -OMISSIS-, chiedendone la riforma.
La sentenza appellata ha respinto il ricorso originario e i motivi aggiunti presentati dal predetto magistrato avverso: N. 02773/2025 REG.RIC.
A) la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura prot. n. P23997/2022 del 23 dicembre 2022, resa a conclusione della pratica n. -OMISSIS-, con cui è stato emesso nei confronti del ricorrente il giudizio di “mancato superamento per valutazione non positiva” della settima valutazione di professionalità “per il periodo corrente dal
24.2.2013 al 24.2.2017 nel quale [il magistrato] ha svolto le funzioni di giudice del
Tribunale di GI LI”, per carenza del requisito della capacità, ed è stato per conseguenza formulato l'“invito al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Bologna di procedere con rivalutazione [del medesimo magistrato] per il periodo dal 25.2.2017 al 25.2.2018”, e gli atti presupposti e connessi;
B) il pedissequo decreto del Ministro della Giustizia del 20 gennaio 2023, recante il mancato riconoscimento del positivo superamento da parte del ricorrente della settima
(VII) valutazione di professionalità a far data dal 25 febbraio 2017 e la conseguente attribuzione al magistrato di un trattamento economico deteriore rispetto a quello auspicato.
La sentenza ha respinto altresì la domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente per la mancata maturazione dello scatto stipendiale in ragione dell'omesso superamento della valutazione di professionalità, con conseguente impossibilità di accedere al trattamento economico di riferimento.
Nell'appello, il dott. -OMISSIS- – che ha svolto le funzioni giurisdizionali dapprima presso la Pretura di Alessandria (fino al maggio 1992) e quindi presso il Tribunale di
GI LI (fino all'attualità), ricoprendo l'incarico di G.I.P. e di G.U.P. – contesta l'iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo con un unico motivo le censure di:
- error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n.
160/2006 disciplinante la valutazione di professionalità dei magistrati;
- error in iudicando per violazione e falsa applicazione della circolare del Consiglio
Superiore della Magistratura n. 20691 dell'8 ottobre 2007, recante i “nuovi criteri per N. 02773/2025 REG.RIC.
la valutazione di professionalità dei Magistrati” e, segnatamente, dei Capi IV, V, VIII,
XV della stessa;
- error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art. 80 del regolamento interno sul funzionamento del CSM attinente, in particolare, all'errata prospettazione di fatti decisivi al momento della presentazione della proposta;
– error in iudicando per erronea valutazione dei fatti, difetto di proporzionalità, sviamento di potere, nonché per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta per inesatta declinazione ed attuazione del potere valutativo in materia di valutazione di professionalità;
– error in iudicando per violazione del legittimo affidamento maturato dall'odierno appellante.
Si sono costituiti in giudizio, per il tramite del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, il CSM e il Ministero della Giustizia, depositando di seguito memoria con cui hanno eccepito l'infondatezza delle censure dedotte nell'appello e concluso per la reiezione dello stesso.
Il magistrato ha depositato memoria in replica alle argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato, insistendo per l'accoglimento del gravame e, pertanto, per la riforma della sentenza appellata con l'accoglimento delle domande di annullamento e risarcitoria formulate nel ricorso di primo grado.
La difesa erariale ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi.
All'udienza pubblica del 7 ottobre 2025 il Collegio, udito il difensore comparso della parte appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione l'appello proposto dal dr. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- contro la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma che ha respinto il ricorso da lui presentato N. 02773/2025 REG.RIC.
avverso la delibera del CSM recante il giudizio di mancato superamento da parte del magistrato della VII^ valutazione di professionalità “per valutazione non positiva”, nonché il pedissequo decreto del Ministero della Giustizia.
La valutazione non positiva è stata fondata dall'organo di autogoverno sulla carenza in capo al magistrato del requisito della capacità.
Giova premettere una compiuta ricapitolazione dei fatti.
Come si è accennato, l'appellante è un magistrato nominato con d.m. del 25 febbraio
1989 che ha svolto le funzioni giurisdizionali presso la Pretura di Alessandria fino al maggio 1992 e successivamente presso il Tribunale di GI LI fino all'attualità, ricoprendo le funzioni di G.I.P. e di G.U.P. e ottenendo dapprima (con delibera del 18 luglio 1991) la nomina a magistrato del Tribunale, e poi, ai sensi della l. n. 111/2007, le valutazioni di professionalità dalla I^ alla VI^: quest'ultima, ottenuta con delibera del 4 marzo 2015, ha acquisito validità dal 25 febbraio 2013.
Il procedimento per il conseguimento della VII^ valutazione di professionalità, che si riferisce al periodo tra il 24 febbraio 2013 ed il 24 febbraio 2017, prendeva avvio con il rapporto del Presidente del Tribunale di GI LI, presso cui il magistrato ha svolto le sue funzioni nel periodo in esame, che esprimeva nei suoi confronti un parere positivo sotto tutti i parametri di legge. Il rapporto metteva in luce la correttezza del
“modello alternativo” di approccio alla decisione e di redazione dei provvedimenti giudiziari seguito dal magistrato e sottolineava, altresì, la sua eccellente capacità di smaltimento, l'assenza di arretrato, il rispetto dei termini e l'amplissima disponibilità nei confronti dell'Ufficio e dei colleghi.
Di diverso avviso era, invece, il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di
Bologna, il quale con parere del 7 giugno 2021 formulava sul magistrato un giudizio positivo per tutti i parametri, tranne che per quello della capacità, per il quale veniva espresso un giudizio non positivo, conseguente all'esame dei provvedimenti estratti a campione e di quelli depositati dal Procuratore Generale. N. 02773/2025 REG.RIC.
Al riguardo, infatti, il Consiglio Giudiziario criticava la tecnica redazionale seguita dall'odierno appellante, rilevando la frequente mancanza della ricostruzione del fatto e la sussistenza, anche nei provvedimenti in materia di intercettazioni telefoniche, di una valutazione dei fatti sciatta e superficiale, con produzione di elaborati incompleti e privi di una motivazione adeguata. Venivano inoltre stigmatizzate la scelta del magistrato di scrivere spesso a penna, la mancanza o la parziale citazione di precedenti giurisprudenziali maggioritari e il ricorso, nel valutare l'esistenza di esigenze cautelari e la misura da applicare, a “formule di stile che lasciano perplessi”.
Il Consiglio Giudiziario esprimeva invece un giudizio positivo sul magistrato per il parametro della diligenza, pur criticando il suo ritardo nel deposito dell'autorelazione e l'incompletezza delle produzioni documentali offerte, e per quelli dell'impegno e della laboriosità, poiché i dati delle statistiche comparate avevano dimostrato come la produttività del dott. -OMISSIS- fosse superiore alla media dell'Ufficio.
A tale valutazione veniva poi allegato anche un “parere di minoranza” del Procuratore
Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, che esprimeva un giudizio negativo non solo sulla capacità, ma anche sul prerequisito dell'equilibrio e sul parametro della diligenza del magistrato; a sostegno delle critiche il Procuratore citava due ordinanze del magistrato del 2016 e del 2017, cassate dal riesame.
In sede di istruttoria procedimentale, la Quarta Commissione del CSM ha disposto l'acquisizione dei provvedimenti a campione e l'audizione del magistrato interessato, svoltasi il 19 luglio 2022.
In tale occasione, come pure nelle memorie presentate, il dott. -OMISSIS- si difendeva, in primo luogo, sottolineando la legittimità della sua tecnica redazionale, fondata su uno stile espositivo improntato a rigore e sinteticità e rimasta sempre la stessa esaminata nelle valutazioni di professionalità precedenti, conclusesi positivamente. Contestava poi la scelta di basare il giudizio non positivo su poche decisioni prese a campione in mezzo a centinaia di provvedimenti da lui redatti e N. 02773/2025 REG.RIC.
circoscriveva l'utilizzo, da parte sua, della penna solo a taluni casi. Ancora, il magistrato precisava come il ritardo nel depositare l'autorelazione e i provvedimenti fosse dipeso dalla sua scelta di dare la priorità al lavoro giudiziario, piuttosto che alla propria carriera. Da ultimo, rimarcava l'anomalia del parere “di minoranza” del
Procuratore Generale.
Nella delibera impugnata il CSM ha scelto di condividere le valutazioni del Consiglio
Giudiziario.
In prima battuta il CSM ha respinto le valutazioni espresse dal Procuratore Generale nel succitato “parere di minoranza” in ordine alla mancanza in capo al magistrato del prerequisito dell'equilibrio e ha poi espresso un giudizio positivo sul dott. -OMISSIS- per i parametri della laboriosità, dell'impegno e della diligenza.
Tuttavia, la delibera gravata fa proprio il giudizio non positivo espresso sul magistrato dal Consiglio Giudiziario relativamente al parametro della capacità, condividendo in particolare le critiche al medesimo mosse per quanto riguarda la tecnica di redazione dei provvedimenti.
La delibera menziona, in proposito, un'ordinanza redatta dal magistrato a penna sulla copertina del fascicolo del pubblico ministero, che la Corte di Cassazione ha dichiarato
“abnorme”, perché il magistrato, quale G.I.P., in tale provvedimento si era spinto a effettuare un sindacato a lui non consentito circa la scelta del P.M. di promuovere il giudizio per decreto penale.
Oltre alla redazione a penna, presente anche in altri provvedimenti, con grafia poco comprensibile, il CSM critica: il ricorso da parte del magistrato a una motivazione non di rado troppo scarna e frutto di un richiamo di stile a contenuti degli atti di indagine o a richieste del P.M., che il giudice non riporta, né commenta; la frequente assenza radicale della ricostruzione del fatto; la redazione di provvedimenti autorizzativi in materia di intercettazioni telefoniche privi di un'autonoma valutazione dei fatti e con una motivazione pressoché apparente, con assenza di richiami alla richiesta e alle N. 02773/2025 REG.RIC.
utenze e anche qui talvolta scritti a penna e non del tutto leggibili; un'analoga assenza di sostanziale motivazione per taluni provvedimenti di archiviazione; il contrasto, in una pronuncia di non luogo a procedere per il reato di calunnia, con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, senza riferirlo, né confutarlo o fornire le ragioni per cui ci si è discostati da esso; il difetto di motivazione per le ordinanze applicative di misure cautelari, con ricorso a formule di stile nel valutare la sussistenza di esigenze cautelari e nel modulare la misura da applicare.
Per quest'ultimo profilo è menzionata un'ordinanza del 2017, in cui “la motivazione risulta apodittica, come tale apparente”, con l'utilizzo, per la scelta della misura da applicare, di “modalità espressive non particolarmente consone ad un provvedimento giudiziario” e che si dimostra “frutto di considerazioni psicologiche e di elementi nemmeno indicati”.
La delibera gravata conclude che lo sforzo di sintesi del magistrato nella stesura dei provvedimenti, lungi dal sortire risultati apprezzabili, ha comportato la produzione di elaborati incompleti e privi obiettivamente di adeguata motivazione. Pur non essendo una “scorciatoia” per ridurre il carico di lavoro, tale metodologia è frutto comunque di sciatteria e superficialità: la modalità espressiva da lui seguita, oltre a presentare un modo di argomentare spesso mancante proprio nei passaggi logici fondamentali, si configura sciatta e troppo discorsiva, “sovente incompatibile con la delicatezza della funzione”.
Il CSM precisa che non è necessario che tali caratteristiche negative si riscontrino in tutti i provvedimenti redatti dal magistrato, essendo sufficiente che – come accaduto nel caso specie – esse riguardino un numero significativo di atti, tale da esprimere la tendenza a motivare in un certo modo o a non motivare per nulla.
Con il ricorso di primo grado il magistrato ha lamentato che:
- il giudizio negativo sulla capacità sarebbe illogico, perché, a fronte della notevole quantità di provvedimenti redatti nel periodo in esame (circa 10.000), in grandissima N. 02773/2025 REG.RIC.
parte confermati fino al più alto grado di legittimità, le critiche mosse hanno riguardato un numero davvero esiguo di provvedimenti, corrispondente a circa lo 0,1% della sua intera produzione;
- non potrebbe sostenersi che i provvedimenti da lui redatti manchino di chiarezza, in quanto gli stessi rinviano alla ricostruzione fattuale contenuta negli atti introduttivi e utilizzano la tecnica della motivazione per relationem;
- il CSM non avrebbe considerato gli indicatori positivi del parametro della capacità costituiti dalla capacità di sintesi, dall'esito nelle successive fasi di procedimento e giudizio dei provvedimenti pronunciati e dalle modalità di gestione dell'udienza nel rispetto dei diritti delle parti;
- nel sub-procedimento di espressione del parere da parte del Consiglio Giudiziario non sarebbe prevista l'acquisizione di pareri “di minoranza”, ciò che è invece accaduto nel caso in esame con il parere del Procuratore della Repubblica;
- la delibera gravata si sarebbe limitata a richiamare l'audizione del ricorrente, senza dare conto delle considerazioni scritte da lui presentate al fine di spiegare ciascuno dei provvedimenti che gli venivano contestati.
Da ultimo, il magistrato ha lamentato come il mancato accesso alla VII^ valutazione si traducesse in un danno patrimoniale (attesa la preclusione al maggior trattamento stipendiale), per il quale ha formulato apposita domanda risarcitoria.
La sentenza appellata ha respinto tutte le censure suesposte, sottolineando, anzitutto, come la delibera impugnata abbia ricostruito puntualmente il percorso professionale del ricorrente, lo svolgimento di tutte le attività che hanno contraddistinto il predetto percorso e il contenuto dei pareri espressi nei suoi confronti nel procedimento per cui
è causa.
Prosegue il T.A.R. che la delibera impugnata ha esaminato le controdeduzioni del magistrato e ha dato atto di alcune vicende che lo avevano portato all'attenzione del
CSM (alcune pratiche di prima commissione, conclusesi con l'archiviazione, e due N. 02773/2025 REG.RIC.
procedimenti disciplinari da cui è risultato assolto), precisando che le stesse, pur non verificatesi nel periodo in valutazione, rilevavano per comprendere l'origine della questione attinente alla valutazione di professionalità. Il primo giudice ha, quindi, sintetizzato la valutazione compiuta dall'organo di autogoverno e concluso che l'atto impugnato “risulta sorretto da una dettagliata analisi delle acquisizioni istruttorie e da un percorso motivazionale molto approfondito, che ha esaminato i provvedimenti acquisiti e quelli prodotti dallo stesso ricorrente in modo accurato, giungendo alla conclusione, senza incorrere in contraddizioni, illogicità o travisamenti dei fatti […] di non completezza o inadeguatezza, in molti casi, delle motivazioni redatte”.
Secondo la sentenza, il ricorrente erra nell'affermare che il parametro della capacità va analizzato con riguardo non a un solo indice – nel caso di specie: la scarsa chiarezza dei provvedimenti presi in visione –, bensì sulla base di tutti gli elementi individuati dalla legge e dalla circolare del CSM n. 20691 dell'8 ottobre 2007 (“nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati”), comprese la capacità di sintesi, la conferma nei gradi successivi, ecc.: infatti, la citata circolare, al Capo VIII, punto 2.1, lett. a), chiarisce che gli indicatori della capacità sono costituiti tra l'altro dalla chiarezza e completezza espositiva, pur nella necessaria sintesi, nella redazione dei provvedimenti giudiziari, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto, nonché dalla loro congruità rispetto ai problemi processuali affrontati, quindi al punto 2.2 precisa che la capacità è carente quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni in precedenza elencate. Di conseguenza, il difetto anche di una sola delle predette condizioni [id est: anche della sola chiarezza e completezza espositiva] giustifica il giudizio di carenza della capacità e, quindi, la valutazione di professionalità non positiva.
La sentenza sottolinea ancora che la suindicata circolare stabilisce che gli indici della capacità vanno accertati in base all'esame degli atti acquisiti a campione, nonché di quelli eventualmente prodotti dall'interessato: nel caso di specie, pertanto, il CSM ha N. 02773/2025 REG.RIC.
proceduto correttamente alla valutazione sulla base dei provvedimenti presenti agli atti del procedimento valutativo, o perché acquisiti a campione, o perché prodotti dal magistrato.
La censura relativa all'allegazione al parere del Consiglio Giudiziario del “parere di minoranza” del Procuratore Generale è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché il CSM non ha condiviso tale “parere di minoranza” ed anzi se ne è espressamente discostato. Le censure relative al contraddittorio procedimentale sono state disattese, in quanto il ricorrente ha potuto esporre ampiamente le proprie ragioni innanzi all'organo di autogoverno attraverso le osservazioni scritte e, soprattutto,
l'audizione.
Da ultimo, la sentenza ha negato valore alla circostanza che la tecnica redazionale criticata sia stata, in precedenti occasioni, ritenuta soddisfacente, attesi la diversità dei provvedimenti sottoposti a esame e il fatto che ogni periodo di valutazione è autonomo rispetto al precedente, investendo un diverso arco temporale di attività, proprio al fine di garantire il mantenimento dello standard di professionalità nel corso della carriera del magistrato.
Con l'unico motivo di appello, articolato in una pluralità di censure, il magistrato ha contestato la sentenza di prime cure, la quale esprimerebbe una “superficiale, acritica ed immotivata adesione” alla delibera impugnata.
Anzitutto, il T.A.R. avrebbe omesso di rilevare come il provvedimento risulterebbe sproporzionato, ingiustamente afflittivo e tale da esprimere finalità non riconducibili a quelle proprie delle valutazioni di professionalità, ma che sarebbero un inaccettabile proseguimento di dissapori tra alcuni componenti della Procura di GI LI e il dott. -OMISSIS-, derivanti dall'approccio “garantista” di costui all'esercizio della funzione giurisdizionale.
Ciò si evincerebbe, in primo luogo, dalla rilevanza attribuita dal CSM al parere non favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario sul parametro della capacità, sebbene il N. 02773/2025 REG.RIC.
magistrato: I) nel periodo de quo abbia redatto una mole elevatissima di provvedimenti
(circa10.000), in larghissima parte confermati nei gradi successivi, a fronte dei quali le critiche si appunterebbero su un numero assai esiguo di provvedimenti (lo 0,1% del totale); II) nella redazione degli atti si sia distinto per la sintesi, l'abilità nel centrare il punto nodale della questione e la chiarezza nell'esporre l'iter decisionale, ottenendo il plauso unanime fino alla precedente valutazione di professionalità.
D'altra parte, lo stesso Legislatore (art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 160/2006) avrebbe previsto, tra gli indici privilegiati al fine di accertare in capo al magistrato valutato il possesso del parametro della capacità, quello dell'esito degli affari nei successivi gradi di procedimento e di giudizio: secondo l'appellante, questo aspetto non sarebbe stato neppure contestato dalla delibera impugnata, ad eccezione di un'ordinanza dichiarata
“abnorme” dalla Cassazione; anzi, nessuno dei provvedimenti indicati nella delibera impugnata, di cui questa rimprovera la “sciatteria”, sarebbe stato dichiarato nullo per difetto di motivazione.
In secondo luogo, la sentenza di prime cure incorrerebbe in errore nel sostenere che il parametro della capacità possa essere valutato con riguardo a un solo indice (la scarsa chiarezza di un numero peraltro esiguo di provvedimenti) e non debba invece essere valutato sulla base di tutti gli elementi individuati dalla legge e dalla circolare n. 20691 cit., compresi la capacità di sintesi, la conferma nei gradi successivi e la modalità di gestione dell'udienza nel rispetto dei diritti delle parti.
Al contrario, poiché i parametri sono stati predeterminati proprio al fine di garantire un “giudizio analitico e completo” su ciascun indice di valutazione, ove si affermasse la carenza di un singolo indice a carico del magistrato sottoposto a valutazione (come fa la delibera impugnata in relazione alla “capacità”), occorrerebbe fare riferimento al complesso degli indicatori richiamati, o almeno ad un'adeguata parte di essi. Ai fini dell'affermazione del difetto della capacità, quindi, non basterebbe la carenza di una N. 02773/2025 REG.RIC.
sola delle condizioni di cui al Capo VIII, punto 2.1 della circolare n. 20691/2007, come invece sostiene la sentenza di prime cure.
Inoltre, la sentenza avrebbe aderito in modo pedissequo ed erroneo anche all'assunto della delibera impugnata secondo cui, ai fini del giudizio non positivo sulla capacità, non sarebbe necessario che le criticità denunciate nella tecnica di redazione degli atti si riscontrino in ogni provvedimento, ma sarebbe sufficiente che riguardino un numero significativo degli stessi.
In realtà, il CSM avrebbe fondato, in modo sproporzionato e irragionevole, il giudizio di mancanza di capacità sul fatto che un numero risibile e tutt'altro che significativo di provvedimenti del magistrato non rispetterebbe il canone della chiarezza con il fare rinvio alla ricostruzione fattuale contenuta negli atti introduttivi del giudizio e con il far uso della motivazione per relationem. La sproporzione, abnormità e illogicità della delibera si coglierebbe nell'aver fondato la mancanza di capacità del magistrato sulla presunta incompatibilità di pochissimi provvedimenti di costui a una parte di uno solo dei numerosissimi indicatori che lo stesso organo di autogoverno ha individuato come idonei a radicare un giudizio sulla capacità. Il tutto, avendo sia la delibera impugnata, sia la sentenza di prime cure, glissato sui riflessi positivi che, ai fini della valutazione finale, avrebbero rivestito gli indicatori posseduti dal candidato, quali la capacità di sintesi, l'esito nelle successive fasi dei provvedimenti da lui adottati e le modalità di gestione delle udienze.
Ancora, l'appellante lamenta che la sentenza non avrebbe adeguatamente considerato il Capo XV della circolare n. 20691/2007, dedicato all'attività dei Consigli Giudiziari, il quale non contemplerebbe in alcuna sua parte la possibilità di adottare, in aggiunta al parere del Consiglio Giudiziario, un “parere di minoranza”, come verificatosi nella vicenda per cui è causa con il parere del Procuratore Generale. Il T.A.R. ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la relativa censura dedotta in primo grado, per essersi il CSM discostato dal “parere di minoranza” del Procuratore Generale, ma N. 02773/2025 REG.RIC.
avrebbe così trascurato la possibilità che il ridetto parere abbia indebitamente orientato il tenore della procedura valutativa nella sua interezza, visti i toni aspri e polemici che lo caratterizzavano.
In conclusione, l'appellante così riassume le illegittimità che avrebbero caratterizzato l'operato del CSM nel caso di specie e che il T.A.R. non avrebbe colto:
I) l'organo di autogoverno avrebbe assunto una decisione pesantemente afflittiva per il magistrato riferendosi a un campione estremamente ridotto di provvedimenti da costui adottati, in violazione della proporzionalità e dell'approfondimento istruttorio, che dovrebbero supportare un tal genere di determinazioni;
II) nel far ciò, si sarebbe disinteressato delle osservazioni procedimentali prodotte dal magistrato a sostegno dei provvedimenti contestatigli, cosicché la sentenza sarebbe affetta da errore lì dove afferma che il CSM avrebbe esaminato le controdeduzioni del ricorrente, laddove in realtà la delibera impugnata richiamerebbe a fini solo narrativi l'audizione del 19 luglio 2022, senza dar conto delle considerazioni scritte che il dott.
-OMISSIS- avrebbe presentato;
III) la delibera sarebbe illogica e contraddittoria, poiché da un lato riconoscerebbe la produttività altissima del magistrato e la circostanza che i suoi provvedimenti (anche quelli non inclusi nel campione esaminato) hanno “resistito fino al massimo grado di legittimità”, dall'altro gli negherebbe il riconoscimento della capacità, incentrando le critiche sullo 0,1% dei provvedimenti adottati nel periodo di riferimento;
IV) la delibera sarebbe viziata da una gravissima violazione dei principi della doverosa istruttoria ed approfondita motivazione: infatti, il numero esiguo dei provvedimenti analizzati comporterebbe l'adozione di un giudizio in sostanza immotivato, poiché il giudizio negativo sul parametro della capacità avrebbe dovuto essere adottato facendo riferimento ad un campione statistico assai più ampio;
V) ancora, il CSM avrebbe violato l'art. 80, comma 4, del regolamento interno, in base al quale il relatore deve introdurre la discussione di merito su ciascun punto all'ordine N. 02773/2025 REG.RIC.
del giorno, ciò che sottende che la proposta su cui deliberare sia rappresentata nelle sue rilevanti coordinate fattuali a tutti i componenti del Plenum. Nel caso di specie, al contrario, il relatore della proposta si sarebbe limitato a leggerne il primo punto, sul presupposto che la motivazione si esaurisse in esso, senza avvedersi di come la stessa fosse in realtà evidenziata ai punti successivi, tutti numerati, e così avrebbe offerto una rappresentazione non corretta dello stile di scrittura dell'appellante;
VI) da ultimo, l'organo di autogoverno avrebbe prodotto un'ingiustificata lesione del legittimo affidamento maturato dal magistrato circa la piena validità, adeguatezza e idoneità dei propri stile di scrittura e metodo di lavoro, per avere egli prestato servizio per molti anni presso il Tribunale di GI LI conseguendo soltanto valutazioni elogiative legate anche alla sua capacità di sintesi e di chiarezza.
Così riferite le doglianze dell'appellante, il Collegio osserva che esse, pur suggestive, non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
In primo luogo va disattesa la doglianza con cui l'appellante insiste nel sottolineare che il CSM avrebbe basato le proprie valutazioni sulla disamina di un numero assai esiguo di provvedimenti giurisdizionali, a fronte degli 8.000, se non addirittura 10.000 resi dall'interessato nel quadriennio di riferimento.
Sostiene il magistrato che la valutazione sarebbe stata formulata su un campione dei provvedimenti da lui adottati nell'arco temporale oggetto di esame, oltre che su quelli da lui forniti, ma che tale campione, per essere rappresentativo di quanto oggetto di campionatura, avrebbe dovrebbe riguardare il profilo sia qualitativo, che quantitativo e ciò tanto più alla luce degli elevatissimi standard di produttività del dott. -OMISSIS-
, che la stessa delibera impugnata riconoscerebbe. Invece, l'organo di autogoverno avrebbe considerato solo il primo profilo, analizzando provvedimenti appartenenti alle diverse tipologie comprese nelle funzioni del G.I.P./G.U.P., e non anche il secondo, laddove i provvedimenti da visionare, per essere indicativi del modus operandi del magistrato, avrebbero dovuto essere molti di più sotto l'aspetto quantitativo. N. 02773/2025 REG.RIC.
In contrario, tuttavia, deve rilevarsi che la doglianza sconta l'omessa impugnazione, da parte del ricorrente ed oggi appellante, sia della “costruzione” del campione dei provvedimenti giurisdizionali da analizzare nella fattispecie concreta, sia degli atti che disciplinano in generale l'analisi a campione dei provvedimenti emessi dal magistrato sottoposto a valutazione di professionalità.
Invero, la già citata circolare n. 20691/2007, al punto 2.1 del Capo VII chiarisce che ai fini della valutazione del parametro della capacità del magistrato sono utilizzabili
“gli atti acquisiti a campione secondo le indicazioni della Circolare P – 2084 del 1° febbraio 2005 [la quale reca un'articolata disciplina sui provvedimenti da acquisire a campione per le funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare], assumendo come periodo di riferimento quello quadriennale, nonché eventualmente prodotti dall'interessato [….]”.
Il dott. -OMISSIS-, tuttavia, non ha dedotto in alcuna parte del ricorso la violazione né del punto 2.1 del Capo VII della circolare n. 20691/2007, né della circolare P –
2084 del 1° febbraio 2005; tantomeno egli ha dedotto il contrasto della disciplina recata dalle suddette circolari con quella delle fonti normative sovraordinate e segnatamente con l'art. 11 del d.lgs. n. 160/2006, che regolamenta la valutazione della professionalità dei magistrati. A ben vedere, perciò, la rappresentatività del campione prescelto non può più essere messa in discussione, essendo mancata l'impugnazione degli atti sulla cui base essa è stata effettuata.
Nel merito peraltro non si mostra irragionevole o illogica la valutazione della delibera impugnata, secondo cui, per ritenere non positivo il parametro della “capacità”, avuto riguardo alla tecnica di redazione dei provvedimenti giudiziari, “non è necessario che le criticità si manifestino in ogni provvedimento ma è sufficiente che riguardino un numero significativo di essi, tale da esprimere una certa tendenza a non motivare in un certo modo o a non motivare affatto”: e nel caso in esame “le criticità riguardano un numero significativo di provvedimenti, anche – e soprattutto – in relazione al fatto N. 02773/2025 REG.RIC.
che esse attengono alle diverse tipologie di provvedimenti delle funzioni di GIP/GUP: ordinanze di applicazione di misure cautelari, decreti di intercettazione, decreti di archiviazione, a conferma della “trasversalità” di una certa tecnica espositiva”, che
– conclude la delibera – fa emergere come il magistrato in valutazione “non assolve all'onere motivazionale in un numero significativo di casi”.
Entro i limiti – ricordati anche dal T.A.R. – in cui è ammesso il sindacato del giudice amministrativo sugli apprezzamenti ampiamente discrezionali che il C.S.M. effettua in sede di valutazione della professionalità dei magistrati (cfr., ex multis, C.d.S., Sez.
VII, 2 dicembre -OMISSIS-, n. 9645; id., 17 ottobre -OMISSIS-, n. 8320; id., 30 giugno 2023, n. 6415; Sez. V, 6 novembre 2017, n. 5096; id., 13 luglio 2017, n. 3451), il giudizio ora riportato risulta esente da quei vizi di illogicità, irragionevolezza, errata ricostruzione dei fatti, incongruenza, solo in presenza dei quali è consentito il suddetto sindacato: le criticità della tecnica redazionale del magistrato, infatti, si rinvengono nelle diverse tipologie dei provvedimenti adottati e dunque possiedono quel carattere
“trasversale” evidenziato dall'organo di autogoverno, rivelandosi sintomatiche della tendenza a non assolvere in modo adeguato all'obbligo di motivazione.
In altre parole: non è corretto sostenere che il C.S.M. non abbia considerato il profilo quantitativo del campione da analizzare, tanto è vero che, come si vedrà anche infra, ha tenuto conto dell'osservazione difensiva presentata dal dott. -OMISSIS-, secondo cui tra i provvedimenti oggetto d'esame ve ne sono alcuni aventi una motivazione più ampia rispetto a quelli stigmatizzati. L'organo, tuttavia, ha ritenuto che la trasversalità delle criticità accertate, la loro presenza, cioè, in tutte le tipologie di provvedimenti adottati dal magistrato, fosse sintomatica di una tecnica di redazione degli stessi al di sotto di standard minimi di adeguatezza contenutistica (per quanto riguarda, in particolare, la ricostruzione dei fatti e la motivazione): ciò, alla stregua di una valutazione immune dai suesposti profili di irragionevolezza, illogicità e arbitrio. N. 02773/2025 REG.RIC.
Su tali basi, non è fondato sostenere che il giudizio del CSM sarebbe sproporzionato e ingiustamente afflittivo. Risulta, poi, una mera illazione dell'appellante, destituita di fondamento, la tesi che il giudizio negativo sia dovuto ai dissapori registratisi tra lui e alcuni membri della Procura di GI LI: tale tesi, infatti, poggia essenzialmente sul “parere di minoranza” espresso dal Procuratore Generale (allegato al parere del
Consiglio Giudiziario) che, però, è stato disatteso dalla delibera impugnata; questa – osserva giustamente il T.A.R. – se ne è espressamente discostata, non condividendo il giudizio del Procuratore sulla carenza, in capo al magistrato valutato, dell'equilibrio e della diligenza.
Il fatto che l'organo di autogoverno si sia espressamente discostato dall'avviso del
Procuratore Generale elide, poi, l'efficacia della doglianza di omessa valutazione, da parte del T.A.R., dell'incidenza che detto avviso potrebbe aver avuto sull'andamento della procedura valutativa, considerata nella sua interezza.
Non può inoltre condividersi la doglianza secondo cui, ai fini del giudizio negativo sul parametro della capacità, la valutazione andrebbe estesa a ogni indice da valutare e, quindi, a tutti gli elementi individuati dalla legge e dalla circolare n. 20691/2007 (ivi compresi quelli della capacità di sintesi, della conferma nei gradi successivi e della modalità di gestione dell'udienza nel rispetto dei diritti delle parti, il cui possesso da parte del dott. -OMISSIS- sarebbe indiscutibile): di tal ché, dovendo il magistrato essere sottoposto a un giudizio analitico e completo, per la carenza del parametro in esame occorrerebbe fare riferimento al complesso degli indicatori richiamati dalla legge e dalla circolare, o almeno ad un'adeguata parte di essi.
Tale tesi non trova appiglio né sotto il profilo letterale, né sotto quello logico.
Dal punto di vista letterale, la sentenza gravata ha evidenziato – con motivazione che non viene scalfita nell'appello – come il Capo VIII della circolare dell'8 ottobre 2007,
n. 20691, chiarisca, al punto 2.1, che gli indicatori, in presenza dei quali il giudizio sulla capacità è “positivo”, sono costituiti, tra l'altro, dalla chiarezza e completezza N. 02773/2025 REG.RIC.
espositiva, pur nella necessaria sintesi, nella redazione dei provvedimenti giudiziari, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto, nonché dalla loro congruità rispetto ai problemi processuali affrontati. Il successivo punto 2.2 precisa che il parametro della capacità “è 'carente' quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni di cui sopra”: se ne evince, testualmente, che il difetto anche di una sola delle condizioni di cui al predetto punto 2.1 giustifica il giudizio di carenza della capacità e quindi, ai sensi del Capo X, lett. a), della stessa circolare, la valutazione di professionalità non positiva.
A tale argomentazione spesa dalla sentenza appellata se ne può aggiungere un'altra, sempre sul piano letterale, che le fornisce una conferma decisiva e cioè il fatto che, ai sensi del punto 2.3. del Capo VIII della circolare, il difetto in misura significativa di
“almeno due delle condizioni di cui sopra”, ossia delle condizioni di cui al precedente punto 2.1, comporta che il parametro della capacità è “gravemente carente” e non già solo “carente”.
Dal punto di vista logico, poi, la tesi dell'appellato non convince, perché non precisa se per dichiarare la carenza del parametro della capacità debbano difettare in misura significativa tutti gli indicatori previsti dalla legge e dalla circolare n. 20691/2007 (e segnatamente: tutti gli indicatori previsti dal Capo VIII della circolare al punto 2.1), o se sia sufficiente la mancanza anche solo di alcuni di essi e in questo secondo caso, di quali. È evidente che tale indeterminatezza esporrebbe le decisioni assunte dall'organo di autogoverno al rischio di arbitrarietà, sotto il profilo dell'individuazione del numero di indicatori che devono mancare per poter comportare la carenza del parametro della capacità e di un'eventuale graduazione del valore degli indicatori stessi, non prevista dalla circolare.
Di un simile rischio si mostra consapevole l'appellante, ma le soluzioni adombrate – quelle per cui la capacità del magistrato mancherebbe solo in difetto di tutti i parametri o almeno di una parte adeguata di essi – non sono soddisfacenti: la prima, infatti, non N. 02773/2025 REG.RIC.
consente una logica e razionale valutazione della capacità, che resterebbe parametro posseduto dal magistrato anche se quest'ultimo riporti un giudizio negativo per quasi tutti gli indicatori; la seconda non elimina, ma, anzi, accresce il pericolo di decisioni arbitrarie.
Nemmeno si può sostenere che il CSM non abbia considerato gli elementi forniti dal dott. -OMISSIS- nelle sue osservazioni scritte e orali.
In particolare, l'organo di autogoverno ha aderito alle spiegazioni date dal magistrato per giustificare il suo ritardo nel deposito dell'autorelazione (la precedenza accordata al lavoro giudiziario piuttosto che alla personale carriera), valutandole, anzi, in modo positivo, poiché esse trovano conferma nei dati statistici sull'elevatissima produttività dell'interessato, pacificamente riconosciuti. Inoltre, è stata accolta l'argomentazione del magistrato secondo cui non tutti i provvedimenti hanno una modalità di redazione della motivazione inadeguata, ma ve ne sono alcuni provvisti di una motivazione più ampia (v. supra).
Il CSM non ha invece accolto le giustificazioni offerte dal magistrato circa la scelta di scrivere alcuni provvedimenti a penna (incentrate sull'esigenza di non rallentare le udienze per la mancanza in camera di consiglio di un computer e di una stampante), poiché questi provvedimenti sono stati ritenuti dal CSM, per le loro caratteristiche non solo formali, ma anche contenutistiche, indicativi della sciatteria e superficialità nella redazione degli atti rimproverate all'interessato.
Si consideri infatti, al riguardo, che da un lato l'ordinanza del 2 febbraio 2017, che la
Cassazione ha dichiarato “abnorme”, è stata stigmatizzata dalla delibera non tanto in quanto redatta a penna sulla copertina del fascicolo del Pubblico Ministero e con una grafia poco comprensibile, bensì piuttosto per la valutazione superficiale del fatto e degli esiti dell'indagine svolta dall'ufficio del P.M. e per l'abnormità di aver preteso di compiere valutazioni (sulla scelta del rito e sulla formulazione dell'imputazione) di competenza esclusiva dell'organo dell'accusa. Con riguardo, poi, al provvedimento in N. 02773/2025 REG.RIC.
tema di intercettazione emesso il 29 agosto 2013, le critiche si appuntano, oltre che su elementi formali (la scrittura a penna non del tutto leggibile), su profili sostanziali e in specie sulla sciatteria e superficialità della valutazione della richiesta formulata dal
P.M. e sulla tortuosità dell'analisi per relationem rispetto a detta richiesta (allegata al provvedimento).
Infondata è la doglianza relativa alla lesione dell'affidamento maturato dal magistrato nella piena validità e adeguatezza dei propri stile di scrittura e metodo di lavoro, alla luce delle valutazioni positive da lui sempre precedentemente riportate, dal momento che i provvedimenti analizzati dal Consiglio Giudiziario e poi dal CSM attengono in via esclusiva al periodo di riferimento per la valutazione. Del resto, la valutazione di professionalità, com'è autonoma rispetto all'apprezzamento delle stesse circostanze fattuali compiuto in sede disciplinare (giurisprudenza costante: cfr., ex multis, C.d.S.,
Sez. VII, 2 dicembre -OMISSIS-, n. 9645; id., 9 gennaio -OMISSIS-, n. 319; id., 2 gennaio -OMISSIS-, n. 31; Sez. V, 11 giugno 2021, n. 4535; id., 13 settembre 2018,
n. 5369; id., 31 agosto 2017, n. 4149; Sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4250), così è distinta ed autonoma rispetto a ciascuna precedente valutazione di professionalità.
Sul punto vanno senz'altro condivise le perspicue argomentazioni del primo giudice, secondo cui: 1) i provvedimenti esaminati nei vari periodi non possono, ovviamente, essere identici; 2) ogni periodo di valutazione investe un distinto arco temporale di attività del magistrato, dunque il CSM non può essere vincolato dai precedenti giudizi a mantenere inalterato l'apprezzamento per tutte le future valutazioni; 3) non sussiste un affidamento del magistrato da valutare, perché i procedimenti valutativi si ripetono nel tempo in maniera che quest'ultimo mantenga, nel corso della carriera, il proprio standard di professionalità.
Da ultimo, non persuade la doglianza incentrata sull'anomalia procedimentale causata dall'errore in cui sarebbe incorso il relatore della proposta “B” (quella sfavorevole al magistrato) nel commentare e criticare uno dei provvedimenti contestati al dott. - N. 02773/2025 REG.RIC.
OMISSIS-, la sentenza n. -OMISSIS-: errore consistito nel leggere il solo parag. 1 di detta sentenza e non gli altri paragrafi, in cui sarebbero contenute le restanti parti della motivazione del provvedimento. In merito a tale errore l'appellante si limita a indicare gli estremi del file audio della seduta dell'organo di autogoverno reperibili su “Radio
Radicale”, cosicché per la sua verifica occorrerebbe acquisire la copia integrale del verbale della seduta in questione.
A ben vedere, però, il suesposto errore, quand'anche ne fosse dimostrata l'esistenza, risulterebbe comunque non decisivo, poiché dalla lettura della delibera impugnata non emerge che esso abbia inciso sul contenuto della decisione assunta. La sentenza di non luogo a procedere n.-OMISSIS-, infatti, è soltanto uno dei numerosi esempi elencati dalla delibera impugnata di motivazioni dei provvedimenti adottati che sono il frutto di un modo di argomentare non solo sintetico, “ma proprio mancante, soprattutto in alcuni passaggi fondamentali”. Per la sentenza ora citata, la critica ha riguardato l'omessa indicazione delle ragioni giustificative che hanno indotto il magistrato a discostarsi dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: ma gli altri esempi fatti dalla delibera (tra cui quello immediatamente successivo, afferente all'ordinanza n. 602/2017 del 17 febbraio 2017, ben più fortemente stigmatizzata dal
CSM) sono di per sé idonei a supportare la decisione assunta dall'organo, cosicché non può dirsi che l'appellante abbia, con l'anomalia procedimentale lamentata, soddisfatto la c.d. prova di resistenza.
Si ricorda sul punto che, per giurisprudenza costante, la mancanza della c.d. prova di resistenza e quindi, della dimostrazione che, in assenza del vizio dedotto, gli esiti del procedimento sarebbero stati diversi e favorevoli alla parte che l'ha lamentato (cfr.
C.d.S., Sez. III, 14 gennaio 2025, n. 261; id., 28 maggio 2020 n. 3376; Sez. VII, 19 novembre -OMISSIS-, n. 9249; id., 29 luglio -OMISSIS-, n. 6783; id., 25 giugno -
OMISSIS-, n. 5621; Sez. V, 2 aprile -OMISSIS-, n. 3017), non consente di attribuire rilevanza alla censura stessa (C.d.S., Sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3186). N. 02773/2025 REG.RIC.
In conclusione, pertanto, l'appello è nel suo complesso infondato e deve, per l'effetto, essere respinto.
L'infondatezza dell'appello comporta altresì il rigetto della domanda di risarcimento del danno ripresentata in secondo grado dal magistrato.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di appello, in virtù della complessità delle questioni affrontate, mentre non si fa luogo a spese nei confronti delle parti evocate in giudizio, ma non costituitesi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio d'appello tra le parti costituite.
Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l'identificazione delle persone fisiche indicate in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AR PA, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere N. 02773/2025 REG.RIC.
Angela Rotondano, Consigliere
RO De Berardinis, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO De Berardinis AR PA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.