Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 04/03/2026, n. 1687
CS
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2026

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  • Rigettato
    Valutazione non positiva della capacità per tecnica redazionale inadeguata

    La Corte ha ritenuto che la valutazione negativa della capacità fosse fondata su criticità riscontrate in un numero significativo di provvedimenti, con carattere trasversale a diverse tipologie di atti, dimostrando una tendenza a non assolvere adeguatamente all'obbligo di motivazione. La rappresentatività del campione esaminato non è stata contestata nei termini procedurali corretti. Non è irragionevole ritenere che il difetto anche di una sola delle condizioni di chiarezza ed espositività giustifichi una valutazione di capacità carente.

  • Rigettato
    Sproporzione e afflittività della sanzione

    La Corte ha rigettato l'eccezione di sproporzione, ritenendo la valutazione fondata su criticità trasversali e significative. Ha altresì escluso che il parere di minoranza del Procuratore Generale, disatteso dal CSM, abbia influenzato la procedura. L'elevata produttività e la conferma degli atti nei gradi successivi non escludono la sussistenza di criticità nella motivazione di un numero significativo di provvedimenti.

  • Rigettato
    Valutazione della capacità basata su un solo indice

    La Corte ha confermato che, secondo la circolare CSM, il difetto anche di una sola delle condizioni di chiarezza ed espositività giustifica una valutazione di capacità carente. La tesi dell'appellante di richiedere il difetto di tutti o di una parte significativa degli indicatori è stata ritenuta non fondata e potenzialmente arbitraria.

  • Rigettato
    Mancanza di istruttoria e motivazione insufficiente

    La Corte ha ritenuto che il CSM abbia considerato le osservazioni del magistrato, accogliendo alcune giustificazioni e rigettandone altre. La valutazione della trasversalità delle criticità in un numero significativo di provvedimenti è stata ritenuta sufficiente a supportare la decisione, anche senza l'analisi quantitativa di un campione più ampio, dato che la rappresentatività del campione non è stata contestata nei termini procedurali corretti.

  • Rigettato
    Violazione del legittimo affidamento

    La Corte ha rigettato questa doglianza, sottolineando che ogni periodo di valutazione è autonomo e che il CSM non è vincolato da precedenti giudizi. Le criticità riscontrate attengono esclusivamente al periodo di valutazione oggetto di esame.

  • Rigettato
    Anomalia procedurale per errore del relatore

    La Corte ha ritenuto che, anche qualora l'errore fosse dimostrato, esso non sarebbe stato decisivo ai fini dell'esito della decisione, non avendo superato la prova di resistenza. La delibera impugnata si basa su molteplici criticità che supportano autonomamente la decisione.

  • Rigettato
    Inclusione di un parere di minoranza del Procuratore Generale

    La Corte ha confermato la decisione del TAR che ha dichiarato inammissibile la censura per carenza di interesse, dato che il CSM si è discostato dal parere di minoranza. Pertanto, tale parere non ha influenzato la decisione finale del CSM.

  • Rigettato
    Danno patrimoniale da mancata progressione stipendiale

    La domanda di risarcimento è stata respinta in quanto accessoria alla domanda principale di annullamento, anch'essa rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 04/03/2026, n. 1687
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1687
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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