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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 433 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro-
mossa da
, , , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
e residenti in [...]ed ivi elettivamente domiciliati, presso lo studio dell'avv.
[...] Per_2
Enrico Salone, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
ricorrenti
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante, legalmente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge
resistente
la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese compensate e spese di registrazione a carico del . CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., pervenuto telematicamente in data 21.12.2023, Parte_1
e hanno esposto di essere proprietari, quali eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 e di una serie di terreni, analiticamente indicati, siti in agro di Sanluri;
Persona_1 Per_2
terreni che erano stati interessati dalla procedura espropriativa avviata dal
[...]
con delibera n. 1997 del 30.7.1993, per la realizzazione delle opere di Controparte_1
“Sistemazione idraulica e rete di dreno nel territorio dominato da ripartitore Alto e Basso N.E.
dell'EAF – 2 lotto (P.A.C. 23/523)”.
Nell'ambito di detta procedura, i terreni erano stati occupati in via d'urgenza nel 1994, trasformati mediante la realizzazione delle previste opere idrauliche collaudate nel 2008, ma il non CP_1
aveva mai emesso il decreto di espropriazione nei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Di conseguenza, essi ricorrenti aveva adito il TAR al fine di ottenere la condanna del CP_1
a optare per l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42 bis DPR CP_1
327/2001, ovvero a restituire le aree in questione.
Nelle more del procedimento davanti al giudice ammnistrativo il aveva emesso, in data CP_1
20.11.2023, il decreto di acquisizione sanante, determinando i relativi indennizzi spettanti ai proprietari.
I ricorrenti hanno proposto opposizione, assumendo che la determinazione così operata non era corretta, non essendo stato considerato il deprezzamento delle aree residue, l'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale era stato di conseguenza calcolato in misura inferiore e, quanto al periodo di occupazione, l'indennizzo era stato riconosciuto limitatamente all'ultimo quinquennio.
Il , costituitosi, ha contestato il fondamento Controparte_2
dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 11 marzo 2025 le parti hanno esposto, e documentato, di aver raggiunto un accordo transattivo ed hanno, pertanto, concordemente chiesto venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio e spese di registrazione a carico del . CP_1
Deve, pertanto, ritenersi che sia venuto meno l'interesse delle predette parti ad ottenere una pronuncia giurisdizionale sulla controversia tra loro intercorsa, in relazione alla quale deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, ed alle conclusioni conformi delle parti, dalle quali non vi è
ragione di discostarsi, debbono essere integralmente compensate tra le stesse le spese del giudizio,
ponendo a carico del le spese di registrazione, come espressamente richiesto. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, e pone a carico del le spese di registrazione. Controparte_1
Così deciso in Cagliari il 12 marzo 2025
Il Consigliere relatore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 433 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro-
mossa da
, , , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
e residenti in [...]ed ivi elettivamente domiciliati, presso lo studio dell'avv.
[...] Per_2
Enrico Salone, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
ricorrenti
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante, legalmente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge
resistente
la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese compensate e spese di registrazione a carico del . CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., pervenuto telematicamente in data 21.12.2023, Parte_1
e hanno esposto di essere proprietari, quali eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 e di una serie di terreni, analiticamente indicati, siti in agro di Sanluri;
Persona_1 Per_2
terreni che erano stati interessati dalla procedura espropriativa avviata dal
[...]
con delibera n. 1997 del 30.7.1993, per la realizzazione delle opere di Controparte_1
“Sistemazione idraulica e rete di dreno nel territorio dominato da ripartitore Alto e Basso N.E.
dell'EAF – 2 lotto (P.A.C. 23/523)”.
Nell'ambito di detta procedura, i terreni erano stati occupati in via d'urgenza nel 1994, trasformati mediante la realizzazione delle previste opere idrauliche collaudate nel 2008, ma il non CP_1
aveva mai emesso il decreto di espropriazione nei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Di conseguenza, essi ricorrenti aveva adito il TAR al fine di ottenere la condanna del CP_1
a optare per l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42 bis DPR CP_1
327/2001, ovvero a restituire le aree in questione.
Nelle more del procedimento davanti al giudice ammnistrativo il aveva emesso, in data CP_1
20.11.2023, il decreto di acquisizione sanante, determinando i relativi indennizzi spettanti ai proprietari.
I ricorrenti hanno proposto opposizione, assumendo che la determinazione così operata non era corretta, non essendo stato considerato il deprezzamento delle aree residue, l'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale era stato di conseguenza calcolato in misura inferiore e, quanto al periodo di occupazione, l'indennizzo era stato riconosciuto limitatamente all'ultimo quinquennio.
Il , costituitosi, ha contestato il fondamento Controparte_2
dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 11 marzo 2025 le parti hanno esposto, e documentato, di aver raggiunto un accordo transattivo ed hanno, pertanto, concordemente chiesto venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio e spese di registrazione a carico del . CP_1
Deve, pertanto, ritenersi che sia venuto meno l'interesse delle predette parti ad ottenere una pronuncia giurisdizionale sulla controversia tra loro intercorsa, in relazione alla quale deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, ed alle conclusioni conformi delle parti, dalle quali non vi è
ragione di discostarsi, debbono essere integralmente compensate tra le stesse le spese del giudizio,
ponendo a carico del le spese di registrazione, come espressamente richiesto. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, e pone a carico del le spese di registrazione. Controparte_1
Così deciso in Cagliari il 12 marzo 2025
Il Consigliere relatore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu