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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4986 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 17138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 assunta in decisione all'udienza del 18.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Diego Fabbri giusta procura in atti attori
E
Avv. PIERPAOLO RISTORI (C.F. ), che si rappresenta e difende in C.F._3 proprio ex art. 83 c.p.c. convenuto
E
(C.F. e P. I ), in persona del suo procuratore alle liti Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Domenico Vizzone dal quale è anche rappresentata e difesa giusta procura in atti
Terza chiamata oggetto: responsabilità professionale. conclusioni: parte attrice: “insiste affinchè la S.V., accertato quanto riportato dal teste Tes_1
e quanto riscontrato per tabulas dalla sentenza n. 683/2012 precettata dopo 3 anni dal suo deposito, dichiari negligente nel proprio mandato l'avv. ER IS e, per l'effetto, lo condanni in solido con l' in pers. Del leg. Rapp.te p.t., terza CP_2 Controparte_1 chiamata in causa che risponde per obbligo contrattuale di manleva, al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 95,000,00, ovvero nella somma maggiore o minore, ovvero ancora, in quella in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese e giudizio da distrarsi”; parte convenuta: “In via Preliminare e nel rito, Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, autorizzare l'Avv. ER IS a chiamare in causa le , in persona del Controparte_1
1 legale rappresentante pro tempore, con sede in OG ET (TV), Via Marocchesa 14,
C.F. , quale compagnia assicuratrice l'istante per la responsabilità professionale P.IVA_2 giusta polizza n. 380716454 che ha sostituito le polizze 361056907 e 361056881 e, per l'effetto, chiede che l'On.le Giudice voglia spostare l'udienza di comparizione delle parti, fissandone una nuova per consentire di notificare l'atto di citazione per chiamata di terzo in unno con la citazione degli attori, la comparsa di costituzione e il decreto di autorizzazione alla chiamata del terzo, con i termini a comparire di cui all'art.163 bic c.p.c.; In via principale e nel merito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare la domanda di risarcimento proposta dai Sigg.ri e , perché totalmente infondata in fatto ed in diritto, con Parte_1 Parte_2 vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. In via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, accertare l'operatività della Polizza professionale in essere con e per l'effetto Controparte_1 ordinare alla stessa di mallevare il convenuto ER IS da ogni domanda di risarcimento e condannare le al risarcimento dei danni patiti dagli attori. Controparte_1
Con richiesta, inoltre, di formulare ulteriori richieste istruttorie anche alla luce delle eventuali deduzioni e contestazioni di parte avversa e con salvezza di ogni altro diritto”; terza chiamata: “Piaccia all' Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via principale, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
- in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice, limitare il risarcimento alla minor somma realmente dovuta ponendolo a carico del solo Avv. ER IS, per inoperatività temporale delle polizze e non indennizzabilità del sinistro, ai sensi dell'art. 1892 c.c. per dichiarazioni inesatte e reticenti, con rigetto della domanda in manleva, con condanna alle spese e competenze;
-in via ancora più subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice, limitare il risarcimento alla minor somma realmente dovuta, limitando la manleva della Controparte_1 riguardo al fatto che l'Avv. ER IS ha agito in spregio alle previsioni
[...] contrattuali ed alle disposizioni di cui all'art. 1913 c.c. ed all'art. 1914 c.c. e, pertanto, dovrà rispondere del pregiudizio arrecato a ai sensi all'art 1915 I° comma c.c. Controparte_1 ed, in ogni caso, avuto riguardo alle condizioni di polizza e al massimale assicurato, detratto lo scoperto contrattuale del 5%, con compensazione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale, l'avv. ER IS per ivi sentire accertare la responsabilità professionale dello stesso per avere omesso, nell'espletamento del mandato conferitogli, di dargli comunicazione dell'esito del giudizio definito con sentenza n. 683/2012 innanzi all'intestato
Tribunale nonché di avere notificato qualunque atto interruttivo della prescrizione con
2 conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 95.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della propria pretesa, gli attori sostenevano di aver introdotto due diversi e successivi ricorsi contro la e precisamente: CP_3
- con il primo ricorso il aveva impugnato il licenziamento presentato dal Pt_1 proprio datore di lavoro, e contestualmente aveva chiesto le differenze CP_3 retributive per euro 43.382,00. Veniva così instaurato un giudizio definito con sentenza di rigetto n. 10061/06 emessa dall'intestato Tribunale poi confermata dalla sentenza n.
2565/09 (RG8821/08) della Corte di Appello di Roma;
- con il secondo ricorso, iscritto con numero di ruolo generale 9328/2011 sempre innanzi all'intestato Tribunale, gli attori avevano chiesto il pagamento delle differenze retributive e del TFR per il totale complessivo di euro 56.479,85. Detto procedimento si concludeva con sentenza di rigetto n. 683/2012 e contestuale condannava dei ricorrenti in solido tra loro al pagamento della somma di euro 1.800,00 a titolo di spese di lite.
Assumevano inoltre gli attori che l'avv. IS non gli aveva comunicato l'esito del giudizio, di cui venivano a conoscenza solo tramite la notifica dell'atto di precetto del 17.12.15 a firma dell'Avv. Buraglia.
Ritenevano pertanto gravemente negligente il comportamento del professionista, non tanto nel merito delle doglianze sollevate, quanto sotto il profilo dell'omessa comunicazione ai propri clienti dell'esito dell'ultimo giudizio e dell'omessa notifica di ogni atto interruttivo della prescrizione del credito da differenze retributive e da pagamento del TFR, oltre alla genericità delle deduzioni e delle allegazioni svolte in entrambi i giudizi citati così da precludergli la possibilità di conseguire il proprio credito da lavoro.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'avv. ER IS impugnando e contestando tutto quanto dedotto da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto dal momento che non erano stati evidenziati quali sarebbero stati i comportamenti omissivi del difensore che se fossero stati posti in essere avrebbero prodotto un esito diverso della causa.
Nello specifico, il professionista deduceva che le allegazioni svolte nel corso dei giudizi erano il prodotto delle informazioni fornitegli dal cliente;
contestava altresì l'omessa informazione circa l'esito dell'ultimo giudizio in quanto vi erano stati numerosi incontri con il cliente durante le quali lo scambio di informazioni era stato costante.
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando la fondatezza della domanda per la mancata prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità professionale ascritta all'avv. ER IS. Sul punto evidenziava che, oltre a non essere stata prodotta la documentazione citata nell'atto
3 introduttivo del giudizio, non vi era alcun nesso di causalità tra il danno lamentato da parte attrice e la dedotta responsabilità professionale dell'Avv. IS, in quanto le asserzioni di parte attrice circa un eventuale esito positivo che la propria vicenda avrebbe avuto qualora il professionista avesse agito diversamente trovava oggettiva smentita nella stessa realtà dei fatti.
4. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'acquisizione della documentazione e veniva rinviata dall'allora Giudice per la decisione.
Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa passava in decisione all'udienza del
18.12.2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In punto di diritto si premette che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ. 33442/2022).
In particolare, nel caso di attività dell'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. sez. 3, 24/10/2017, n. 25112; Cass., sez. 3, 20/11/2020, n. 26516; Cass., sez. 2, 12/03/2021, n.
7064).
Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite (Cass., sez. 3, 10/11/2016, n. 22882; Cass., sez.
3, 16/05/2017, n. 12038).
4 Infatti, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone, quindi, la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente.
Chiarito, infatti, che la prestazione prestata dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex pluribus Cass. civ. n. 6967/2006; Cass. civ. n.
25112/2017; Cass. civ. n. 13873/2020).
5.1 In particolare, siccome l'art. 1223 c.c. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di un danno consistente in una diminuzione patrimoniale, la responsabilità dell'avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole - con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione - può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta (Cass. 12354/2009; conf., tra le altre, Cass. 2638/2013, secondo cui
"la responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone"; da ultimo Cass. civ. 2109/2024 “ In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia”; Cass. 24670/2024; 24007/2024).
6. Passando all'esame di quanto allegato e provato da parte attrice sulla circostanza che ove il professionista convenuto avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, non è possibile fare una valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale non intrapresa.
5 Infatti, nel corso del presente giudizio, al di là delle generiche e astratte allegazioni, parte attrice non ha operato alcuna ipotetica ricostruzione dell'esito che detto giudizio di impugnazione, se correttamente instaurato, avrebbe avuto.
Richiamando i principi giurisprudenziali sovra citati deve osservarsi che parte attrice si è limitata a dolersi dell'omessa comunicazione dell'esito del giudizio definito con sentenza n.
683/2012, ma non ha assolto l'onere – di cui era gravata- di dimostrare che l'eventuale appello avverso la sentenza di rigetto n 683/2012 avrebbe avuto probabile esito positivo.
A tal riguardo sono gli stessi attori che censurano l'operato dell'Avv. IS “non tanto merito delle doglianze sollevate” (dall'atto introduttivo), di cui non viene fatta menzione nel corso degli atti, quanto sotto il profilo dell'omessa comunicazione ai propri clienti dell'esito del giudizio. Ebbene, l'omessa argomentazione in iure circa le ipotetiche considerazioni svolgibili al fine di lasciar emergere la fruttuosità dell'eventuale impugnazione dinanzi alla
Corte di Appello non consente di effettuare alcuna valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione.
6.1 Anche la censura dell'omessa notifica di ogni atto interruttivo della prescrizione del credito da lavoro è del tutto destituita di fondamento dal momento che la sentenza n.
683/2012 ha rigettato la richiesta di riconoscere il credito in esame in quanto non dovuto.
Pertanto, non può dirsi provato il buon diritto dell'attore.
7. Alla luce di quanto sovra esposto le domande attore di accertamento della responsabilità professionale e di condanna al risarcimento dei danni devono essere rigettate. Il mancato accoglimento della domanda attorea comporta l'assorbimento delle eccezioni sollevate dalla terza chiamata Controparte_1
8. Consegue alla soccombenza la condanna di parte attrice a rifondere alle parti convenute e alla terza chiamata le spese processuali. Infatti, la chiamata in causa delle compagnie assicuratrice per la responsabilità civile trova giustificazione nella domanda proposta da parte attrice nei confronti del convenuto in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti dei terzi (Cass. civ. 2492/2016 Cass. civ. 1710/2021; Cass. civ. 23123/2019).
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), prendendo come riferimento i valori minimi dello scaglione relativo a cause dal valore sino a 260.000,00 in ragione delle natura delle questioni trattate e della circostanza che nella fase decisoria gli attori e il convenuto Avv. ER IS non hanno depositato le rispettive memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
- Condanna parte attrice a rifondere le spese di lite in favore dell'Avv. ER IS
e di nella somma di euro 7.051,50 ciascuno oltre spese generali al Controparte_1
15%, iva e cpa come per legge nonché contributo unificato per la chiamata in causa del terzo.
Così deciso in Roma, 01.04.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Lucia Bruni
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 17138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 assunta in decisione all'udienza del 18.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Diego Fabbri giusta procura in atti attori
E
Avv. PIERPAOLO RISTORI (C.F. ), che si rappresenta e difende in C.F._3 proprio ex art. 83 c.p.c. convenuto
E
(C.F. e P. I ), in persona del suo procuratore alle liti Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Domenico Vizzone dal quale è anche rappresentata e difesa giusta procura in atti
Terza chiamata oggetto: responsabilità professionale. conclusioni: parte attrice: “insiste affinchè la S.V., accertato quanto riportato dal teste Tes_1
e quanto riscontrato per tabulas dalla sentenza n. 683/2012 precettata dopo 3 anni dal suo deposito, dichiari negligente nel proprio mandato l'avv. ER IS e, per l'effetto, lo condanni in solido con l' in pers. Del leg. Rapp.te p.t., terza CP_2 Controparte_1 chiamata in causa che risponde per obbligo contrattuale di manleva, al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 95,000,00, ovvero nella somma maggiore o minore, ovvero ancora, in quella in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese e giudizio da distrarsi”; parte convenuta: “In via Preliminare e nel rito, Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, autorizzare l'Avv. ER IS a chiamare in causa le , in persona del Controparte_1
1 legale rappresentante pro tempore, con sede in OG ET (TV), Via Marocchesa 14,
C.F. , quale compagnia assicuratrice l'istante per la responsabilità professionale P.IVA_2 giusta polizza n. 380716454 che ha sostituito le polizze 361056907 e 361056881 e, per l'effetto, chiede che l'On.le Giudice voglia spostare l'udienza di comparizione delle parti, fissandone una nuova per consentire di notificare l'atto di citazione per chiamata di terzo in unno con la citazione degli attori, la comparsa di costituzione e il decreto di autorizzazione alla chiamata del terzo, con i termini a comparire di cui all'art.163 bic c.p.c.; In via principale e nel merito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare la domanda di risarcimento proposta dai Sigg.ri e , perché totalmente infondata in fatto ed in diritto, con Parte_1 Parte_2 vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. In via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, accertare l'operatività della Polizza professionale in essere con e per l'effetto Controparte_1 ordinare alla stessa di mallevare il convenuto ER IS da ogni domanda di risarcimento e condannare le al risarcimento dei danni patiti dagli attori. Controparte_1
Con richiesta, inoltre, di formulare ulteriori richieste istruttorie anche alla luce delle eventuali deduzioni e contestazioni di parte avversa e con salvezza di ogni altro diritto”; terza chiamata: “Piaccia all' Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via principale, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
- in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice, limitare il risarcimento alla minor somma realmente dovuta ponendolo a carico del solo Avv. ER IS, per inoperatività temporale delle polizze e non indennizzabilità del sinistro, ai sensi dell'art. 1892 c.c. per dichiarazioni inesatte e reticenti, con rigetto della domanda in manleva, con condanna alle spese e competenze;
-in via ancora più subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice, limitare il risarcimento alla minor somma realmente dovuta, limitando la manleva della Controparte_1 riguardo al fatto che l'Avv. ER IS ha agito in spregio alle previsioni
[...] contrattuali ed alle disposizioni di cui all'art. 1913 c.c. ed all'art. 1914 c.c. e, pertanto, dovrà rispondere del pregiudizio arrecato a ai sensi all'art 1915 I° comma c.c. Controparte_1 ed, in ogni caso, avuto riguardo alle condizioni di polizza e al massimale assicurato, detratto lo scoperto contrattuale del 5%, con compensazione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale, l'avv. ER IS per ivi sentire accertare la responsabilità professionale dello stesso per avere omesso, nell'espletamento del mandato conferitogli, di dargli comunicazione dell'esito del giudizio definito con sentenza n. 683/2012 innanzi all'intestato
Tribunale nonché di avere notificato qualunque atto interruttivo della prescrizione con
2 conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 95.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della propria pretesa, gli attori sostenevano di aver introdotto due diversi e successivi ricorsi contro la e precisamente: CP_3
- con il primo ricorso il aveva impugnato il licenziamento presentato dal Pt_1 proprio datore di lavoro, e contestualmente aveva chiesto le differenze CP_3 retributive per euro 43.382,00. Veniva così instaurato un giudizio definito con sentenza di rigetto n. 10061/06 emessa dall'intestato Tribunale poi confermata dalla sentenza n.
2565/09 (RG8821/08) della Corte di Appello di Roma;
- con il secondo ricorso, iscritto con numero di ruolo generale 9328/2011 sempre innanzi all'intestato Tribunale, gli attori avevano chiesto il pagamento delle differenze retributive e del TFR per il totale complessivo di euro 56.479,85. Detto procedimento si concludeva con sentenza di rigetto n. 683/2012 e contestuale condannava dei ricorrenti in solido tra loro al pagamento della somma di euro 1.800,00 a titolo di spese di lite.
Assumevano inoltre gli attori che l'avv. IS non gli aveva comunicato l'esito del giudizio, di cui venivano a conoscenza solo tramite la notifica dell'atto di precetto del 17.12.15 a firma dell'Avv. Buraglia.
Ritenevano pertanto gravemente negligente il comportamento del professionista, non tanto nel merito delle doglianze sollevate, quanto sotto il profilo dell'omessa comunicazione ai propri clienti dell'esito dell'ultimo giudizio e dell'omessa notifica di ogni atto interruttivo della prescrizione del credito da differenze retributive e da pagamento del TFR, oltre alla genericità delle deduzioni e delle allegazioni svolte in entrambi i giudizi citati così da precludergli la possibilità di conseguire il proprio credito da lavoro.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'avv. ER IS impugnando e contestando tutto quanto dedotto da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto dal momento che non erano stati evidenziati quali sarebbero stati i comportamenti omissivi del difensore che se fossero stati posti in essere avrebbero prodotto un esito diverso della causa.
Nello specifico, il professionista deduceva che le allegazioni svolte nel corso dei giudizi erano il prodotto delle informazioni fornitegli dal cliente;
contestava altresì l'omessa informazione circa l'esito dell'ultimo giudizio in quanto vi erano stati numerosi incontri con il cliente durante le quali lo scambio di informazioni era stato costante.
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando la fondatezza della domanda per la mancata prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità professionale ascritta all'avv. ER IS. Sul punto evidenziava che, oltre a non essere stata prodotta la documentazione citata nell'atto
3 introduttivo del giudizio, non vi era alcun nesso di causalità tra il danno lamentato da parte attrice e la dedotta responsabilità professionale dell'Avv. IS, in quanto le asserzioni di parte attrice circa un eventuale esito positivo che la propria vicenda avrebbe avuto qualora il professionista avesse agito diversamente trovava oggettiva smentita nella stessa realtà dei fatti.
4. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'acquisizione della documentazione e veniva rinviata dall'allora Giudice per la decisione.
Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa passava in decisione all'udienza del
18.12.2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In punto di diritto si premette che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ. 33442/2022).
In particolare, nel caso di attività dell'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. sez. 3, 24/10/2017, n. 25112; Cass., sez. 3, 20/11/2020, n. 26516; Cass., sez. 2, 12/03/2021, n.
7064).
Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite (Cass., sez. 3, 10/11/2016, n. 22882; Cass., sez.
3, 16/05/2017, n. 12038).
4 Infatti, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone, quindi, la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente.
Chiarito, infatti, che la prestazione prestata dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex pluribus Cass. civ. n. 6967/2006; Cass. civ. n.
25112/2017; Cass. civ. n. 13873/2020).
5.1 In particolare, siccome l'art. 1223 c.c. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di un danno consistente in una diminuzione patrimoniale, la responsabilità dell'avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole - con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione - può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta (Cass. 12354/2009; conf., tra le altre, Cass. 2638/2013, secondo cui
"la responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone"; da ultimo Cass. civ. 2109/2024 “ In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia”; Cass. 24670/2024; 24007/2024).
6. Passando all'esame di quanto allegato e provato da parte attrice sulla circostanza che ove il professionista convenuto avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, non è possibile fare una valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale non intrapresa.
5 Infatti, nel corso del presente giudizio, al di là delle generiche e astratte allegazioni, parte attrice non ha operato alcuna ipotetica ricostruzione dell'esito che detto giudizio di impugnazione, se correttamente instaurato, avrebbe avuto.
Richiamando i principi giurisprudenziali sovra citati deve osservarsi che parte attrice si è limitata a dolersi dell'omessa comunicazione dell'esito del giudizio definito con sentenza n.
683/2012, ma non ha assolto l'onere – di cui era gravata- di dimostrare che l'eventuale appello avverso la sentenza di rigetto n 683/2012 avrebbe avuto probabile esito positivo.
A tal riguardo sono gli stessi attori che censurano l'operato dell'Avv. IS “non tanto merito delle doglianze sollevate” (dall'atto introduttivo), di cui non viene fatta menzione nel corso degli atti, quanto sotto il profilo dell'omessa comunicazione ai propri clienti dell'esito del giudizio. Ebbene, l'omessa argomentazione in iure circa le ipotetiche considerazioni svolgibili al fine di lasciar emergere la fruttuosità dell'eventuale impugnazione dinanzi alla
Corte di Appello non consente di effettuare alcuna valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione.
6.1 Anche la censura dell'omessa notifica di ogni atto interruttivo della prescrizione del credito da lavoro è del tutto destituita di fondamento dal momento che la sentenza n.
683/2012 ha rigettato la richiesta di riconoscere il credito in esame in quanto non dovuto.
Pertanto, non può dirsi provato il buon diritto dell'attore.
7. Alla luce di quanto sovra esposto le domande attore di accertamento della responsabilità professionale e di condanna al risarcimento dei danni devono essere rigettate. Il mancato accoglimento della domanda attorea comporta l'assorbimento delle eccezioni sollevate dalla terza chiamata Controparte_1
8. Consegue alla soccombenza la condanna di parte attrice a rifondere alle parti convenute e alla terza chiamata le spese processuali. Infatti, la chiamata in causa delle compagnie assicuratrice per la responsabilità civile trova giustificazione nella domanda proposta da parte attrice nei confronti del convenuto in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti dei terzi (Cass. civ. 2492/2016 Cass. civ. 1710/2021; Cass. civ. 23123/2019).
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), prendendo come riferimento i valori minimi dello scaglione relativo a cause dal valore sino a 260.000,00 in ragione delle natura delle questioni trattate e della circostanza che nella fase decisoria gli attori e il convenuto Avv. ER IS non hanno depositato le rispettive memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
- Condanna parte attrice a rifondere le spese di lite in favore dell'Avv. ER IS
e di nella somma di euro 7.051,50 ciascuno oltre spese generali al Controparte_1
15%, iva e cpa come per legge nonché contributo unificato per la chiamata in causa del terzo.
Così deciso in Roma, 01.04.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Lucia Bruni
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