Articolo 4 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 agosto 1974
Art. 4.
L'articolo 6 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente:
"Il reddito dei beni immobili va stabilito in base ai contratti di locazione in corso alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario o in base a stima dell'ufficio tecnico erariale".
Entrata in vigore il 29 agosto 1974